Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: VIA VAS AIA Numero: 2017 | Data di udienza: 12 Dicembre 2012

* VIA, VAS E AIA – VAS – Modifiche introdotte all’art. 16 della L. n. 1140/42 dall’art. 5, c. 8 d.l. n. 70/2011 – Piani urbanistici  –  VAS – Espletamento in momento anteriore alla fase di adozione del piano – Necessità – Esclusione – Conclusione anteriormente all’approvazione – Sufficienza.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Lombardia
Città: Brescia
Data di pubblicazione: 27 Dicembre 2012
Numero: 2017
Data di udienza: 12 Dicembre 2012
Presidente: Petruzzelli
Estensore: Conti


Premassima

* VIA, VAS E AIA – VAS – Modifiche introdotte all’art. 16 della L. n. 1140/42 dall’art. 5, c. 8 d.l. n. 70/2011 – Piani urbanistici  –  VAS – Espletamento in momento anteriore alla fase di adozione del piano – Necessità – Esclusione – Conclusione anteriormente all’approvazione – Sufficienza.



Massima

 

TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 1^ – 27 dicembre 2012, n. 2017


VIA, VAS E AIA – VAS – Modifiche introdotte all’art. 16 della L. n. 1140/42 dall’art. 5, c. 8 d.l. n. 70/2011 –Piani urbanistici  –  VAS – Espletamento in momento anteriore alla fase di adozione del piano – Necessità – Esclusione – Conclusione anteriormente all’approvazione – Sufficienza.

In forza dell’art. 5, c. 8 del d.l. 13.5.2011, n. 70, che ha modificato l’art. 16 della L. n. 1140/42, contenuto nella Legge nazionale in tema di disciplina urbanistica (la quale pone i principi fondamentali nella materia, ai quali ex art.. 117, c. 3 Cost. le regioni devono conformare la loro legislazione di dettaglio), la VAS non deve più necessariamente precedere la fase di adozione del programma o piano urbanistico, ma può ora svilupparsi all’interno del medesimo procedimento con l’unico vincolo che essa si concluda prima del provvedimento finale di approvazione del piano.

Pres. Petruzzelli, Est. Conti – Comune di Palazzolo Sull’Oglio (avv. Massari) c. Comune di Capriolo (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 1^ – 27 dicembre 2012, n. 2017

SENTENZA

 

TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 1^ – 27 dicembre 2012, n. 2017

N. 02017/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01588/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1588 del 2011, proposto da:
Comune di Palazzolo Sull’Oglio, rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Massari, con domicilio eletto presso Roberto Massari in Brescia, via Einaudi, 26;

contro

Comune di Capriolo;

nei confronti di

Srl Cava Rossi Fratelli, rappresentato e difeso dall’avv. Mauro Ballerini, con domicilio eletto presso Mauro Ballerini in Brescia, v.le Stazione, 37; Renato Rossi, Giacomo Rossi, Igor Rossi, Massimo Marco Rossi;

per l’annullamento

della delibera del C.C. n. 25 del 29.5.2011, pubblicata il 7.10.2011, con la quale il Comune di Capriolo ha adottato, in variante al PRG vigente, il piano integrato di intervento ex art. 92 c.8 L.R. 12/2005, denominato Via Balladore- via Acquaroli”;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Srl Cava Rossi Fratelli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2012 il dott. Sergio Conti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il 28.11.2011 e depositato presso la Segreteria della Sezione il 15.12.2011, il Comune di Palazzolo sull’Oglio impugna la delibera n. 25 del 29.5.2011, del consiglio comunale di Capriolo di adozione, in variante al PRG vigente, del piano integrato di intervento ex art. 92 c.8 LR 12/2005, denominato Via Balladore- via Acquaroli”.

Il ricorrente articola la seguente doglianza: “Violazione di legge: omessa e/o falsa applicazione degli artt. 7 e ss. D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 – art. 4 L.R: n. 12/2005 – Violazione della circ. Reg. 14.12.2010 approvata con decreto D.G. Territorio e urbanistica n. 692/2010.”

Non si è costituito in giudizio l’intimato Comune di Capriolo.

Si è invece costituita la controinteressata Cava Rossi Fratelli SRL, chiedendo il rigetto del gravame.

Alla Camera di consiglio dell’11.1.2012 la Sezione con l’ord. n. 7/12 ) ha fissato – ai sensi dell’art. 55 c. 10 c.p.a. – l’udienza di discussione nel merito per il 12.12.2012.

Il ricorrente, con memoria depositata il 5.11.2012 ha insistito per l’accoglimento del gravame.

La controinteressata, con memoria di replica depositata il 14.11.2012, ha contro dedotto, rilevando l’inammissibilità del gravame in quanto l’impugnativa è diretta avverso un atto endoprocedimentale, non essendo ancora intervenuta l’approvazione del PII ed essendo in corso la procedura di VAS..

Alla pubblica udienza del 12.12.20120 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

 

DIRITTO

Con il ricorso all’esame, il Comune di Palazzolo sull’Oglio impugna la delibera del consiglio comunale di Capriolo (n. 25 del 29.5.2011), recante l’ adozione, in variante al PRG vigente, del piano integrato di intervento ex art. 92 c.8 LR 12/2005, denominato Via Balladore- via Acquaroli”.

La ricorrente Amministrazione comunale rappresenta quanto segue:

– il piano riguarda due ambiti territoriali, quello di via Acquaroli è posto a confine con il Comune di Palazzolo e prevede la riconversione dell’ex area estrattiva “cava Rossi” per realizzare un nuovo comparto produttivo, con destinazione industriale/artigianale, e/o commerciale/direzionale/turistico-ricettivo, su di un’area di superficie di mq. 175.150;

– la viabilità prevista avrebbe ricadute pesanti su quella del comune di Palazzolo (via Cattaneo);

– il 2.9.2011 il Comune di Capriolo indiceva conferenza dei servizi per verificare l’assoggettabilità a VAS e, in quella sede, sia il Comune di Palazzolo sia l’ARPA si esprimevano a favore della assoggettabilità a VAS prima dell’adozione;

– il Comune di Capriolo però procedeva all’adozione, rinviando la VAS alla successiva fase antecedente all’approvazione.

Secondo il ricorrente Comune tale delibera è illegittima, in quanto in violazione del chiaro disposto dell’art. 4 c. 2 L.R. 12/05, che prevede che la VAS deve precedere l’adozione del piano, né potrebbe opporsi il contenuto dell’art. 5 c. 8 del D.L. 13.5.2011 n. 70 conv. in L. 12.7.2011 n. 106, dovendosi tener conto che il PII è in variante al PRG e che il Comune di Capriolo è sprovvisto di PGT.

Secondo la controinteressata il ricorso sarebbe inammissibile, in quanto viene impugnato un atto endoprocedimentale, non essendo ancora intervenuta l’approvazione del PII ed essendo stata avviata la VAS.

Il Collegio può prescindere dall’esaminare l’eccezione d’inammissibilità, posto che il ricorso è infondato nel merito.

Se è pur vero che l’art. 4 c. 2 LR 12/05 prevede che la VAS debba essere conclusa prima dell’adozione, occorre tener conto delle modifiche normative introdotte dall’art. 5 c. 8 del D.L. 13.5.2011 n. 70 conv. in L. 12.7.2011 n. 106t, la quale ha modificato l’art. 16 della L. n. 1140/42.

In forza della suddetta modifica ora l’art. 16 cit. dispone che:“Lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l’assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati. I procedimenti amministrativi di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie di cui al presente comma.”

In forza di tale disposizione – che è contenuta nella Legge nazionale in tema di disciplina urbanistica, la quale pone i principi fondamentali nella materia, ai quali ex art.. 117, c. 3 Cost. le regioni devono conformare la loro legislazione di dettaglio (cfr. Corte Costituzionale, 23 novembre 2011 n. 309, 30 maggio 2008 n. 180) – le procedure di VAS sono state inserite nell’ambito della procedura di approvazione del piano, sicchè non è più necessario che la precedano.

In altri termini, la fase della VAS non deve più necessariamente precedere la fase di adozione del programma o piano urbanistico, ma può ora svilupparsi all’interno del medesimo procedimento con l’unico vincolo che essa si concluda prima del provvedimento finale di approvazione del piano.

Nella fattispecie all’esame, va rilevato che l’interesse qui fatto valere anticipatamente dal ricorrente Comune ben potrà trovare ingresso nella procedura di Valutazione ambientale strategica avviata e, ove l’esito della stessa risulterà non favorevole alle tesi del Comune di Palazzolo sull’Oglio, potrà trovare tutela sostanziale con l’impugnativa della delibera di approvazione del PII.

Sussistono giusti motivi, attesa la novità della questione, per compensare fra le parti le spese del giudizio.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Petruzzelli, Presidente
Sergio Conti, Consigliere, Estensore
Francesco Gambato Spisani, Primo Referendario

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
            

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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