Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Inquinamento acustico Numero: 1491 | Data di udienza: 14 Dicembre 2107

* INQUINAMENTO ACUSTICO – Emissioni sonore provocate dalla permanenza degli avventori di un bar nella piazzetta sottostante l’abitazione dei ricorrenti – Avvenuto trasferimento della residenza dei ricorrenti – Permanenza dell’interesse alla pronuncia giurisdizionale.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Lombardia
Città: Brescia
Data di pubblicazione: 27 Dicembre 2017
Numero: 1491
Data di udienza: 14 Dicembre 2107
Presidente: Farina
Estensore: Bertagnolli


Premassima

* INQUINAMENTO ACUSTICO – Emissioni sonore provocate dalla permanenza degli avventori di un bar nella piazzetta sottostante l’abitazione dei ricorrenti – Avvenuto trasferimento della residenza dei ricorrenti – Permanenza dell’interesse alla pronuncia giurisdizionale.



Massima

 

TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 2^ – 27 dicembre 2017, n. 1491


INQUINAMENTO ACUSTICO – Emissioni sonore provocate dalla permanenza degli avventori di un bar nella piazzetta sottostante l’abitazione dei ricorrenti – Avvenuto trasferimento della residenza dei ricorrenti – Permanenza dell’interesse alla pronuncia giurisdizionale.

L’intervenuto trasferimento della residenza dei ricorrenti non esclude la permanenza dell’interesse alla pronuncia avverso il provvedimento con cui il Comune ha ritenuto di non dover dare corso all’istanza volta ad ottenere l’adozione di misure idonee a evitare emissioni sonore provenienti dalla permanenza degli avventori di un bar nella  piazzetta sottostante l’abitazione dei ricorrenti stessi. Benché i proprietari agiscano principalmente a tutela della propria salute, non può escludersi, infatti, che essi abbiano comunque un interesse alla pacifica fruizione della dimora sotto ogni profilo che potrebbe essere inciso dalla situazione di inquinamento acustico da essi lamentata.

Pres. Farina, Est. Bertagnolli – G.B. e altro (avv.ti Perini, Coronin e Mazzarella) c. Comune di Treviglio (avv. Falchetti)


Allegato


Titolo Completo

TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 2^ - 27 dicembre 2017, n. 1491

SENTENZA

 

TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 2^ – 27 dicembre 2017, n. 1491

Pubblicato il 27/12/2017

N. 01491/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01525/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1525 del 2011, proposto da:
Giuseppe Boni e Bruna Bergamaschi, rappresentati e difesi dagli avvocati Alberta Perini, Andrea Coronin e Paola Mazzarella, con domicilio eletto in Brescia, presso lo studio di quest’ultima, via IV Novembre, n. 1;

contro

Comune di Treviglio, rappresentato e difeso dall’avvocato Ambrogio Falchetti e domiciliato in Brescia, ex art. 25 cpa, presso la Segreteria del T.A.R., via Carlo Zima, 3;

nei confronti di

Jammin Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Federica Berticelli e domiciliata in Brescia, ex art. 25 cpa, presso la Segreteria del T.A.R., via Carlo Zima, 3;

per l’annullamento

– della nota n. 38048 del 22 luglio 2011;

– di ogni altro atto o provvedimento, presupposto, consequenziale o comunque connesso;

e per l’accertamento

dell’obbligo del Comune di provvedere al fine di impedire le intollerabili emissioni derivanti dal Bar Jammin;

nonchè per il riconoscimento del risarcimento del danno ingiusto provocato dall’illegittimo comportamento omissivo del Comune.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Treviglio e della società Jammin Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2017 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I ricorrenti hanno promosso tre azioni (di annullamento, di accertamento e di risarcimento del danno) per ottenere piena tutela avverso le immissioni sonore provocate dalle persone presenti all’esterno del Bar “Jammin Cafè”, che, al pari della loro abitazione, si affaccia su piazzetta Santagiuliana in Treviglio, ricadente, secondo il regolamento acustico del Comune, in zona II (prevalentemente residenziale, con limiti di emissione, per l’orario diurno, di 50 deb e 55 deb per i limiti assoluti di immissione con un limite di immissione differenziale pari a 5 db).

L’intollerabilità della presenza di avventori all’esterno del locale risulta accertata in tre diversi sopralluoghi di ARPA, nel 2008, 2009 e 2010, sia nel periodo estivo, che anche in quello invernale (in cui sono stati rilevati differenziali tra 9 db e 19 db). Sopralluoghi che hanno indotto ARPA ad affermare che “l’impatto acustico determinato dalle sorgenti sonore”…. “potrà essere difficilmente riportato nei limiti consentiti dalla normativa in materia se non tramite l’interdizione dell’attività di somministrazione alimenti e bevande nell’ambiente esterno”.

Nonostante ciò e le reiterate richieste di intervento al Comune, il 29 aprile 2010, il Bar Jammin ha inoltrato al Comune una richiesta di concessione di suolo pubblico per esercitare attività di somministrazione all’esterno del locale dal 1 maggio 2010 al 31 dicembre 2010, con orario 7.30 – 18.30.

Superando l’opposizione dei ricorrenti, il Comune ha assentito tale concessione, con provvedimento del 7 luglio 2010, che prevedeva anche una deroga al regolamento acustico, previa modificazione dello stesso, non solo per le attività temporanee e temporanee all’aperto, ma anche per quelle stagionali. Esso, però, è stato annullato da questo stesso Tribunale (sentenza del 13 aprile 2011, che ha espressamente ravvisato il dolo del Comune nell’incidere negativamente sulla posizione dei ricorrenti, visto il parere totalmente negativo espresso da ARPA già nel 2009).

Il 31 maggio 2011, i ricorrenti hanno nuovamente chiesto al Comune di adottare delle misure a tutela della quiete pubblica, ma questi ha risposto, con la nota impugnata, negando la sussistenza dei presupposti per intervenire, dal momento che i numerosi controlli disposti non avrebbero evidenziato alcuna violazione dell’ordine pubblico e della quiete pubblica, considerato che non sarebbe possibile impedire alle persone di stazionare in luogo pubblico.

La nota impugnata sarebbe, dunque, affetta dai seguenti vizi di legittimità:

1. incompetenza, in quanto i ricorrenti avevano sollecitato l’intervento del Sindaco con ordinanza;

2. carenza e difetto di istruttoria, nonché travisamento dei fatti e violazione dell’art. 9 del d. lgs. 447/1995 e/o dell’art. 54 del T.U.E.L.. Il Comune avrebbe “finto” di non accorgersi che la presenza di centinaia di persone nella piazzetta Santagiuliana è da ricondursi esclusivamente alla presenza del bar che fornisce le bevande dagli stessi consumati all’aperto e, quindi, sarebbe del tutto illegittimo negare che vi sia stata alcuna violazione accertata a carico dell’esercizio Jammin Caffè. In ogni caso, dato il superamento dei livelli di inquinamento acustico, il Comune sarebbe tenuto ad applicare alle persone presenti le sanzioni previste dalla legge.

I ricorrenti hanno, quindi, chiesto una sentenza che, oltre ad annullare il provvedimento impugnato, accerti l’obbligo del Comune di intervenire a fronte della diffida dei ricorrenti e, quindi, di adottare provvedimenti volti ad eliminare l’inquinamento acustico rilevato da ARPA e, conseguentemente, a tutelare la salute dei ricorrenti.

Oltre a ciò, essi hanno chiesto anche il risarcimento del danno subito alla propria integrità psico-fisica in ragione del mancato intervento del Comune, così come accertato nella perizia del dott. Cotti di Milano nel marzo 2011 (perizia prodotta nell’ambito della precedente controversia che ha condotto alla sentenza di annullamento citata) e dalla sua integrazione attestante l’aggravamento della condizione. Il danno non patrimoniale, quantificato nel ricorso in 25.000/30.000 euro per ciascun ricorrente, sarebbe relativo all’intero periodo dal 7 luglio 2008 (primo verbale ARPA) alla data della domanda, con esclusione del periodo dal 7 luglio al 30 settembre 2010, coperto già dal risarcimento riconosciuto dalla sentenza di questo Tribunale. Il danno patrimoniale non è stato, invece, quantificato, essendo stata espressa la riserva della sua dimostrazione.

Si è costituito in giudizio il Comune, eccependo l’infondatezza del ricorso. Non sussisterebbe il dedotto vizio di incompetenza, non essendovi i presupposti per l’adozione di un provvedimento a tutela dell’ordine pubblico o addirittura contingibile ed urgente.

Non sarebbe, inoltre, stata accertata alcuna violazione degli obblighi connessi all’esercizio del bar, pur non negando, il Comune, che, almeno una parte delle presenze in piazzetta sia da attribuirsi proprio ad esso.

Sarebbe, inoltre, infondata, prima ancora che inammissibile, la richiesta di una sentenza di accertamento, in quanto non sussisterebbe alcun obbligo del Comune di intervenire, non avendo mai riscontrato comportamenti contrari all’ordine pubblico e lesivi della salute pubblica.

Conseguentemente dovrebbe essere rigettata anche la richiesta di risarcimento del danno, non essendo provato alcun comportamento illegittimo del Comune oltre a quello già sanzionato.

In sede cautelare si è ritenuto che la nota del 22 luglio 2011 (oggetto d’impugnazione), che ha costituito occasione per introdurre il giudizio, non presentasse un carattere di immediata afflittività che potesse indurre a ritenere esistente il periculum in mora.

In vista della pubblica udienza, il Comune ha depositato i certificati attestanti l’emigrazione dei ricorrenti a Forlì il 3 gennaio 2014 e sostenuto che ciò avrebbe fatto venire meno l’interesse alla decisione sul ricorso, comunque infondato per le ragioni già evidenziate e confermate dal fatto che anche i recenti sopralluoghi effettuati avrebbero escluso ogni situazione di compromissione dell’ordine pubblico o di disturbo alla quiete pubblica.

I ricorrenti hanno richiamato gli esiti degli accertamenti tecnici compiuti nel processo civile, che avrebbero verificato un certo e costante superamento dei limiti del livello di rumore.

Nella propria replica, parte ricorrente ha ribadito come le persone di cui è stata rilevata la presenza nei verbali della polizia locale fossero, come dalla stessa polizia definiti, “avventori” del locale, tant’è che non è mai stata rilevata la presenza di persone nella piazzetta dopo la chiusura del locale: ciò avrebbe dovuto imporre il rinnovo degli accertamenti relativi all’inquinamento acustico e l’individuazione delle misure necessarie ad arginarlo. I ricorrenti hanno, quindi, evidenziato come il loro allontanamento da Treviglio per lunghi periodi dell’anno, imposto dalla necessità di preservarne la salute, non abbia fatto venire meno l’interesse alla decisione sulla legittimità di un provvedimento fondato su fatti anteriori alla sua adozione e insensibile a quanto accaduto successivamente.

In punto di danno, il risarcimento riconosciuto in sede civile non potrebbe escludere quello richiesto a fronte della lesione degli interessi legittimi dei ricorrenti determinata dall’inerzia colpevole del Comune e, dunque, i ricorrenti hanno insistito nel suo riconoscimento, prendendo a base quanto liquidato dal giudice ordinario.

Il Comune, a sua volta, ha replicato, sostenendo il prevalente interesse del Comune a garantire la tradizionale fruibilità a uso pubblico della piazzetta, in assenza di situazioni di grave lesività della salute e della sicurezza pubblica, come desumibili dai verbali della Polizia locale. Esso ha, altresì, dato conto di come i ricorrenti siano già stati risarciti dal controinteressato.

Alla pubblica udienza del 14 dicembre 2017, la causa, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Deve essere preliminarmente accertata la permanenza dell’interesse alla pronuncia in capo agli odierni ricorrenti, nonostante l’intervenuto loro trasferimento della residenza.

Tale circostanza non può escludere che i ricorrenti abbiano un interesse concreto e attuale a vedere accertata l’asserita illegittimità del provvedimento con cui il Comune ha ritenuto di non dover dare corso all’istanza volta ad ottenere l’adozione di misure idonee a evitare emissioni sonore provenienti dalla piazzetta sottostante l’abitazione dei ricorrenti e provocate, durante l’orario di apertura diurno, dagli avventori del bar Jammin, che ha il proprio accesso sullo stesso spazio pubblico.

Benché i proprietari abbiano principalmente agito a tutela della propria salute, non può escludersi, infatti, che essi abbiano comunque un interesse alla pacifica fruizione della dimora sotto ogni profilo che potrebbe essere inciso dalla situazione di inquinamento acustico da essi lamentata.

Il ricorso non può, quindi, ritenersi improcedibile.

Nel merito, in primo luogo non si ravvisa il dedotto vizio di incompetenza che, secondo i ricorrenti deriverebbe dal fatto che gli stessi avevano sollecitato l’intervento del Sindaco con ordinanza.

Incontestato che tale fosse la richiesta, correttamente il Comune, non avendo ravvisato i presupposti per l’adozione del richiesto provvedimento, si è limitato a comunicare ciò.

Non avrebbe avuto alcun senso logico, prima ancora che alcuna rispondenza alla norma, l’adozione di un’ordinanza sindacale di contenuto negativo.

Ciò chiarito, appare opportuno precisare che i ricorrenti non contestano specificamente il mancato intervento del Comune a sanzionare un illegittimo esercizio dell’attività di somministrazione, che non risulta essere stata imputata al bar Jammin, ma solo la mancata adozione, da parte dello stesso, di alcuna misura destinata a limitare e contenere le immissioni provenienti dalle persone stazionanti nella piazzetta antistante il bar, che i ricorrenti presumono essere avventori dello stesso.

La presunzione appare ragionevole, dal momento che è la stessa polizia locale a dare conto, nei propri verbali, che nell’orario di chiusura del bar non risulta la presenza di alcuna persona nella piazzetta in questione.

Ciononostante la pretesa di intervento pubblico fatta valere dai ricorrenti risulta essere priva del necessario presupposto e cioè la prova attuale del fatto che, anche dopo la cessazione dell’attività di somministrazione all’esterno (autorizzata con un provvedimento tempestivamente caducato in giudizio) e la condanna ottenuta in sede civile, sia continuato un costante e permanente stazionamento di persone all’esterno dell’esercizio pubblico, fonte di immissioni di intensità superiore alla normale tollerabilità in relazione ai limiti fissati nell’apposito piano per la zona in questione.

Sul punto il Collegio ritiene di poter condividere la tesi difensiva del Comune, fondata sull’impossibilità che possano essere posti a base della decisione del ricorso in esame (e, prima ancora, della censurata decisione del Comune sull’istanza dei ricorrenti) gli esiti degli accertamenti compiuti da ARPA negli anni precedenti (che pure hanno rilevato una situazione molto grave caratterizzata dal superamento dei limiti differenziali consentiti anche a causa del vociare di sole cinque persone a tono moderato e, dunque, con comportamento consono).

In assenza di successive verifiche tecniche, effettuati dopo l’inibizione dell’attività di somministrazione all’esterno e la proposizione del contenzioso anche in sede civile, l’esito negativo dei controlli e delle verifiche che il Comune ha disposto non poteva che determinare il rigetto dell’istanza di assunzione immediata dei “provvedimenti necessari volti a tutelare la salute e la quiete dei residenti in P.tta Santa Giuliana dall’inquinamento acustico provocato dagli avventori del locale”, dalle ore 10 all’orario di chiusura: salute e quiete il cui disturbo non è stato più comprovato, dopo i rilievi del 2009.

Il ricorso non può, quindi, trovare accoglimento, fermo restando l’obbligo per il Comune di continuare a vigilare e verificare che non vi sia il consumo di bevande e cibi all’esterno del locale nelle ore di apertura (inequivocabilmente precluso per il fatto che non esiste alcuna autorizzazione legittimante l’attività di somministrazione all’esterno del locale) e, in caso di riscontro positivo, di sanzionare il gestore dell’attività. Tale obbligo si accompagna, peraltro, all’opportunità di valutare la possibilità di adottare misure volte a disincentivare lo stazionamento nella piazza, che non è ontologicamente e necessariamente un uso primario della stessa, quali, a titolo esemplificativo, l’eliminazione di tutto quanto favorisca l’aggregazione e la permanenza delle persone in essa e, dunque, indirettamente, il consumo, se non anche la somministrazione, nella piazza (panchine, punti di appoggio, fiorire) e/o apporre sulla stessa il divieto di consumare cibi e bevande, quali misure di prevenzione.

Deve essere, conseguentemente, rigettata anche l’istanza risarcitoria, in quanto non risulta provato che il Comune abbia tenuto una condotta lesiva del diritto alla salute dei ricorrenti in ragione dell’inquinamento acustico presente nella piazzetta in questione; danno che, peraltro, ha già trovato riconoscimento in sede civile.

Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti in causa, attesa la particolarità della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2017 con l’intervento dei magistrati:

Alessandra Farina, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere

L’ESTENSORE
Mara Bertagnolli
        
IL PRESIDENTE
Alessandra Farina
        
        
IL SEGRETARIO
 

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