Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Acqua - Inquinamento idrico Numero: 757 | Data di udienza: 31 Luglio 2013

* ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Acque pubbliche – Giurisdizione del TSAP – Oggetto.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Lombardia
Città: Brescia
Data di pubblicazione: 4 Settembre 2013
Numero: 757
Data di udienza: 31 Luglio 2013
Presidente: Calderoni
Estensore: Bertagnolli


Premassima

* ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Acque pubbliche – Giurisdizione del TSAP – Oggetto.



Massima

 

TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 1^ – 4 settembre 2013, n. 757


ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Acque pubbliche – Giurisdizione del TSAP – Oggetto.

Rientrano nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche le controversie aventi ad oggetto provvedimenti  caratterizzati dall’incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche, nel senso che concorrano, in concreto, a disciplinare la realizzazione, la localizzazione, la gestione e l’esercizio delle opere idrauliche (Cass. civ., sez. un. 8 aprile 2009 n. 8509 e 12 maggio 2009 n. 10845; T.A.R. Veneto, sez. II, 5 marzo 2012, n. 300).

Pres. Calderoni, Est. Bertagnolli – U. s.p.a. (avv.ti Monzani e Di Lascio) c. Comune di Serina (avv. Campana)


Allegato


Titolo Completo

TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 1^ – 4 settembre 2013, n. 757

SENTENZA

 

TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 1^ – 4 settembre 2013, n. 757

N. 00757/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00512/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 512 del 2013, proposto da:
Uniacque S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Saul Monzani e Andrea Di Lascio, con domicilio eletto in Brescia presso lo studio dell’avv. Carlo Mule’, via Gramsci, 28;

contro

Comune di Serina, rappresentato e difeso dall’avv. Denis Campana, con domicilio eletto in Brescia presso la Segreteria del T.A.R., via Carlo Zima, 3;

nei confronti di

Provincia di Bergamo, Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Bergamo, non costituita in giudizio;

per l’accertamento

– del silenzio inadempimento serbato dall’amministrazione resistente, la quale ha omesso di adottare i necessari provvedimenti per assegnare in concessione d’uso gratuita ex lege ad Uniacque s.p.a. le infrastrutture di sua proprietà afferenti al servizio idrico integrato nell’ATO della Provincia di Bergamo;

e per la conseguente condanna

dell’Amministrazione alla integrale consegna, previa esecuzione di idonea attività di ricognizione dello stato di fatto, delle opere, beni ed impianti afferenti al servizio idrico integrato suddetto;

e per la condanna

al risarcimento dei danni per responsabilità da ritardo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Serina;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 luglio 2013 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Considerato in fatto quanto segue:

Con L.R. 27 dicembre 2010, n. 21, a seguito dell’abolizione delle ATO (art. 2, comma 186 bis, legge 23 dicembre 2009, n. 191), le funzioni relative alla gestione del servizio idrico sono state trasferite in capo alle Province, il cui territorio costituisce l’ambito di riferimento.

Alla odierna ricorrente (società a capitale interamente pubblico costituita dagli enti locali facenti parte dell’ambito, tra cui anche il Comune intimato) era stata affidata, con deliberazione della Conferenza d’ambito n. 4 del 20 marzo 2006, secondo il modello dell’in house providing, “la erogazione del servizio idrico integrato e la gestione delle infrastrutture e reti nell’ATO di Bergamo, per la durata di anni trenta”.

In ragione del contratto di servizio conseguentemente sottoscritto dall’Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale di Bergamo e la Uniacque, in data 4 giugno 2007, si era dunque previsto il trasferimento a tale società di tutte le reti ed impianti, così come ribadito nella convenzione sottoscritta anche dal Comune intimato, che, pur avendo come oggetto principale la costituzione di una forma organizzativa consortile, ribadiva che le infrastrutture sono di proprietà dei Comuni o delle rispettive società e debbono essere posti a disposizione del soggetto incaricato della gestione e dell’erogazione del servizio idrico integrato, a titolo gratuito.

Il Comune intimato, però, non ha mai provveduto al trasferimento, nonostante diversi solleciti e ha continuato a gestire il servizio in economia. In ragione di ciò, la Provincia, il 14 maggio 2013 ha invitato il Comune ad adempiere all’obbligo di legge e procedere alla concessione e consegna delle reti e degli impianti funzionali.

L’unitarietà della gestione, infatti, deriverebbe dall’art. 150 del Codice dell’Ambiente e il successivo art. 153 dispone che le infrastrutture siano affidate in concessione d’uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore, con contestuale assunzione dei relativi mutui da parte del gestore stesso, tenuto a versare agli enti locali “un corrispettivo pari alle rate di mutuo (quota interesse, più capitale) in essere per le opere del servizio idrico integrato esistenti”.

Anche tale diffida, però, è caduta nel nulla. Per tale ragione e, conseguentemente, per ottenere il rilascio degli immobili per la loro gestione, Uniacque ha promosso il ricorso in esame, sostenendo, in primo luogo, la riconducibilità della questione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ciò in quanto:

– si controverte sull’applicazione del contratto di servizio stipulato tra l’Autorità d’Ambito ed Uniacque, quale soggetto nei cui confronti sussisterebbe una sorta di immedesimazione organica, essendo affidatario in house;

– si tratterebbe comunque di questioni inerenti l’esercizio di poteri pubblicistici e non attinenti posizioni di diritto soggettivo, ovvero, in ogni caso, di questioni attinenti a rapporti di concessione di beni pubblici.

2. Si è costituito in giudizio il Comune, evidenziando come la gestione in economia del Comune di Serina sarebbe stata autorizzata con la convenzione del 2006 e l’atto integrativo del 31 ottobre 2007, con cui Uniacque, peraltro si impegnava a realizzare quelle opere di collettamento e di depurazione delle acque reflue che, nonostante la tempestiva esecuzione dei lavori di competenza del Comune, non sono mai state eseguite. Peraltro, il piano d’ambito sarebbe ben lontano dall’essere attuato e sempre più difficilmente potrà esserlo, secondo la parte resistente, data la situazione finanziaria (definita disastrosa) della società Uniacque. Situazione caratterizzata anche dal fatto che la società non ha rimborsato le rate del mutuo relative agli anni 2011, 2012 e 2013 e che parrebbero non essere stati pagati all’Autorità d’ambito i corrispettivi dovuti, nonché dalla mancata approvazione del bilancio anche al 30 giugno 2013.

In ogni caso il Comune non potrebbe comunque essere considerato inerte, in quanto, a fronte degli inviti di Uniacque, ha richiesto chiarimenti mai pervenuti.

Ciò premesso in fatto, il ricorso sarebbe, in primo luogo, inammissibile, perché fondato sul contratto tra Autorità e Uniacque e, quindi, sull’obbligo nascente in capo al Comune, quale membro della conferenza d’ambito e mandante dell’Autorità.

Si tratterebbe, dunque, di posizioni di diritto soggettivo, nascenti da atti la cui natura discrezionale sarebbe esclusa dalla stessa Uniacque (che parla di obbligo del Comune).

In ogni caso, sarebbe inammissibile il cumulo tra rito speciale del silenzio e domanda risarcitoria ex art. 31.

Nel merito non vi sarebbe alcun silenzio inadempimento del Comune, considerata l’attività dello stesso (richiesta di chiarimenti), nonché la gestione del servizio a fronte degli inadempimenti di Uniacque che hanno impedito il rispetto dell’impegno del Comune.

Infine, il sistema posto in essere dalla regione Lombardia violerebbe i principi comunitari perché escluderebbe, demandando ogni funzione alla Provincia, la possibilità per i Comuni di effettuare ogni controllo sull’attività del concessionario.

3. Così ricostruito l’oggetto del contendere, in punto di diritto deve essere preliminarmente affermata la giurisdizione del giudice adito. La controversia in esame attiene, infatti, all’esecuzione di un accordo tra pubbliche amministrazioni, soggetto a giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Non si ravvisa, dunque, ragione di discostarsi dal precedente di cui alla sentenza Tar Latina n. 600 del 25 luglio 2012, che ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo e ritenuto fondato un ricorso del tutto analogo [in essa si legge “ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, del d.lgs. n. 104/2010 (e, in passato, ai sensi del comma 5 dell’art. 11 della l. n. 241/1990 – ora abrogato –, richiamato dall’art. 15, comma 2, della stessa l. n. 241, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal predetto d.lgs. n. 104/2010), sono devolute alla giurisdizione esclusiva del G.A., tra le altre, le controversie in tema di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi tra Pubbliche Amministrazioni.”].

Deve, altresì, escludersi che si sia in presenza di una questione rientrante nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, atteso che la giurisprudenza ha chiarito che rientrano nella giurisdizione di tale giudice speciale le controversie aventi ad oggetto provvedimenti che “siano caratterizzati dall’incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche, nel senso che concorrano, in concreto, a disciplinare la realizzazione, la localizzazione, la gestione e l’esercizio delle opere idrauliche” (Cass. civ., sez. un. 8 aprile 2009 n. 8509 e 12 maggio 2009 n. 10845; T.A.R. Veneto, sez. II, 5 marzo 2012, n. 300). Nel caso di specie, tale incidenza diretta non è ravvisabile in quanto il provvedimento di cui Uniacque ha chiesto l’emanazione al Comune non riguarda le scelte “a monte” di gestione del servizio idrico, già effettuate nella corretta sede della Conferenza dell’Ambito territoriale omogeneo, bensì meri adempimenti convenzionali derivanti (“a valle”) dal contratto di servizio, con la conseguenza che ogni questione ad essi connessa esula dalla competenza del predetto giudice speciale.

4. Anche l’eccezione di inammissibilità dell’azione risarcitoria va disattesa, in quanto la sua proposizione congiunta all’azione contro il silenzio è contemplata dall’art. 117, comma 6 c.p.a., il quale si limita a prevedere la trattazione disgiunta delle due azioni (rito camerale per quella sul silenzio; rito ordinario per la domanda risarcitoria).

A detto modus procedendi il Collegio intende attenersi.

5. Quanto all’azione contro il silenzio, che si può decidere all’odierna Camera di Consiglio, essa non merita accoglimento, in quanto non appare ravvisabile l’inerzia del Comune che ha, invece, subordinato il proprio adempimento all’acquisizione di determinati chiarimenti. Chiarimenti che sono stati solo parzialmente forniti e comunque solo nel corso del giudizio.

Ne deriva l’impossibilità di configurare il lamentato, illegittimo, silenzio dell’Amministrazione, con conseguente rigetto dell’istanza volta a far dichiarare l’obbligo della stessa di pronunciarsi.

Le spese di questo giudizio seguono l’ordinaria regola della soccombenza.

6. Quanto alla domanda risarcitoria (per danni da ritardo “subiti dalla società ricorrente per effetto della mancata tempestiva consegna integrale dei beni afferenti il servizio idrico integrato”: cfr. conclusioni del presente ricorso), per la sua trattazione, con rito ordinario, può sin d’ora fissarsi l’udienza pubblica del 29 ottobre 2014.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso avverso il silenzio, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la società ricorrente al conseguente pagamento, a favore del Comune, delle spese di questo giudizio, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad IVA e C.P.A..

Fissa per la trattazione della domanda risarcitoria, congiuntamente proposta nel presente ricorso, l’Udienza pubblica del 29 ottobre 2014.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 31 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Calderoni, Presidente
Mauro Pedron, Consigliere
Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE 

IL PRESIDENTE
         

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/09/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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