* APPALTI – Giudizio di congruità dell’offerta – Valutazione globale – Singole componenti dell’offerta – Ininfluenza.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Lombardia
Città: Brescia
Data di pubblicazione: 5 Marzo 2013
Numero: 216
Data di udienza: 20 Febbraio 2013
Presidente: Calderoni
Estensore: Bertagnolli
Premassima
* APPALTI – Giudizio di congruità dell’offerta – Valutazione globale – Singole componenti dell’offerta – Ininfluenza.
Massima
TAR LOMBARDIA, BRESCIA, Sez. 2^ – 5 marzo 2013, n. 216
APPALTI – Giudizio di congruità dell’offerta – Valutazione globale – Singole componenti dell’offerta – Ininfluenza.
Per costante ed uniforme giurisprudenza, l’attendibilità dell’offerta presentata nell’ambito di una gara d’appalto e sospettata di anomalia deve essere valutata nella sua globalità, poiché l’art. 88, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006 – quando statuisce che, all’esito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, la stazione appaltante dichiara l’eventuale esclusione dell’offerta che risulta, “nel suo complesso”, inaffidabile – va inteso nel senso che la stazione appaltante deve accertare l’affidabilità globale dell’offerta mediante un giudizio sintetico sulla serietà o meno della medesima nel suo insieme considerata (T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, 13 settembre 2012, n. 2318). In altre parole, Il giudizio di congruità dell’offerta per l’aggiudicazione di un gara d’appalto si basa su una valutazione complessiva, riguardante tutte le diverse voci, nella quale il sospetto su alcune parti può essere trascurato sulla base del giudizio globale. Il giudizio positivo non deve essere giustificato sulla base della minuta disamina espressa di tutte le componenti dell’offerta, di conseguenza, chi contesta la legittimità dell’aggiudicazione ha l’onere di individuare specifici punti che dimostrano l’anomalia dell’offerta dimostrando anche, nel corso del contraddittorio processuale, il loro rilievo nella sua logica complessiva (Cons. Stato Sez. V, 27 agosto 2012, n. 4600)
Pres. Calderoni, Est. Bertagnolli – B. s.r.l. (avv. Boifava) c. Comune di Caravaggio (avv. Marchesi)
Allegato
Titolo Completo
TAR LOMBARDIA, BRESCIA, Sez. 2^ - 5 marzo 2013, n. 216SENTENZA
TAR LOMBARDIA, BRESCIA, Sez. 2^ – 5 marzo 2013, n. 216
N. 00216/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01058/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1058 del 2012, proposto da:
Bergamelli Srl, rappresentata e difesa dall’avv. Maurizio Boifava, con domicilio eletto presso Chiara Ghidotti in Brescia, via Solferino, 55;
contro
Comune di Caravaggio, rappresentato e difeso dall’avv. Gianfranco Marchesi, con domicilio eletto in Brescia presso la Segreteria del T.A.R., via Carlo Zima, 3;
nei confronti di
Servizi Comunali S.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Alberto Salvadori, con domicilio eletto presso Alberto Salvadori in Brescia, via XX Settembre, 8;
per l’annullamento
– della determinazione dirigenziale n. 473 del 8 agosto 2012 di (re)aggiudicazione definitiva alla controinteressata dell’appalto del “servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati – periodo 02/07/2010-30/06/2013”, comunicata in data 9 agosto 2012;
– del processo verbale integrativo della commissione di gara, assunto in data 7 agosto 2012;
– della verifica dell’offerta anomala effettuata dal Responsabile dell’Area IV – Lavori e Servizi Pubblici, di cui alla relazione datata 7 agosto 2012;
e per la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente:
– all’aggiudicazione della procedura de qua alla ricorrente, previa declaratoria di inefficacia ex art. 122 c.p.a. dell’eventuale contratto medio tempore stipulato;
– in via subordinata, al risarcimento del danno per equivalente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Caravaggio e della Servizi Comunali Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2013 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La controversia ha ad oggetto l’attività posta in essere dalla stazione appaltante al dichiarato scopo di dare esecuzione alla sentenza di questo Tribunale n. 4861/2010, che ha imposto alla medesima l’onere di compiere la valutazione di anomalia dell’offerta della controinteressata, già risultata aggiudicataria della gara relativa all’appalto del “servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati – periodo 02/07/2010-30/06/2013”.
Secondo l’odierna ricorrente gli atti così adottati sarebbero illegittimi per le seguenti ragioni:
1. violazione e falsa applicazione degli artt. 86, 87 e 88 del d. lgs. 163/06 e della disciplina della valutazione dell’anomalia dell’offerta, in quanto, in sede di chiarimenti dell’offerta, quest’ultima sarebbe stata modificata, sostituendo i dati, senza alcuna pezza d’appoggio, ma solo per superare le contestazioni, in specie con riferimento al costo complessivo dei materiali di consumo e delle spese generali;
2. violazione e falsa applicazione delle stesse norme in punto di valutazione della serietà e remunerabilità dell’offerta. Ferma l’inaffidabilità dell’offerta:
2.1. l’ammortamento dei mezzi non sarebbe intervenuto secondo le regole specifiche che impongono una percentuale del 20 % annuo. In particolare sarebbe stata completamente omessa la voce con riferimento al mezzo “Daily DT248EE”, più volte citato tra quelli di cui è stato previsto l’utilizzo, ma non in occasione del calcolo delle quote di ammortamento;
2.2. sarebbe stata omessa l’indicazione del costo corretto della spazzatrice, dal momento che l’uso sarebbe stato calcolato per molte meno ore di quanto previsto dal capitolato ed anche i relativi consumi sarebbero stati erroneamente computati considerando uguale quello di due mezzi con una potenza doppia l’uno rispetto all’altro;
2.3. anche il costo del personale sarebbe stato calcolato in modo improprio, prendendo in considerazione 4 ore/die per la raccolta della frazione secca e 3 ore/die per la raccolta della frazione organica (come da tabella di cui all’allegato dell’offerta B2), anziché 5 e 3,5 (come da tabella di cui all’allegato dell’offerta B3);
2.4. considerando tali costi in modo corretto, l’utile sarebbe azzerato (salvo un importo di 3.722,00 Euro per l’ultimo anno);
2.5. anche le spese generali sarebbero state sottostimate e ripartite su un solo esercizio anziché essere spalmate su tre esercizi.
Si è costituita in giudizio la controinteressata, rappresentando la circostanza di fatto per cui, mentre in prima battuta, in occasione della redazione del bando, la Bergamelli (nella sua veste di gestore uscente del servizio) aveva comunicato l’impiego a tempo indeterminato di 11 persone, a seguito della conclusione della gara ha precisato che al nuovo aggiudicatario sarebbero dovuti transitare solo 7 dipendenti. Nel merito le censure relative agli ammortamenti sarebbero infondate, in quanto la differenza nei diversi esercizi sarebbe dovuta al fatto che i mezzi utilizzati sono già in tutto o in parte ammortizzati nell’ambito della contabilità di servizi diversi. In ogni caso sarebbe necessario distinguere tra ammortamento finanziario e industriale.
L’autospazzatrice FAUN Sk600, inoltre, non è stata indicata, né in relazione all’ammortamento, né in relazione ai consumi, in quanto si tratta di un mezzo il cui utilizzo è stato previsto come eventuale, quale muletto nel caso di avaria dei mezzi specificamente indicati per assicurare il servizio in questione. Peraltro il costo al chilometro per consumo di carburante non varierebbe rispetto al diverso mezzo indicato per l’uso ordinario, considerata la bassa velocità dello stesso.
Più in generale le asserite discrepanze tra documenti B2 e B3 avrebbero dovuto essere tempestivamente rilevate sin da subito, nel primo ricorso, in quanto non si tratterebbe di fatti nuovi, appresi in conseguenza della presentazione di chiarimenti, ma conoscibili sin dalla presentazione dell’offerta. La differenza di ore di impiego del personale, peraltro, sarebbe inesistente, in quanto le 5 ore necessarie per la raccolta della frazione residua, indicate nell’allegato B3, non si riferirebbero solo al personale, ma alla manodopera più l’impiego di mezzi.
Inoltre, l’importo di 10.100 Euro indicato nel modello B3 sarebbe un valore annuale, da moltiplicare per tre, a differenza delle spese generali, da sostenersi una sola volta al momento dell’avvio del servizio.
Ed ancora, per quanto riguarda i costi dell’apertura di una sede in Caravaggio, premessa l’impossibilità della loro stima, secondo parte resistente bisognerebbe tenere conto che comunque tale evento comporterebbe anche indubbi vantaggi, che ridurrebbero altri e diversi costi.
In ogni caso – e su tale giudizio concorda anche la stazione appaltante nel sostenere l’infondatezza del ricorso – l’offerta, considerata nella sua natura globale e sintetica, così come richiesto dalla norma, risulterebbe seria e non anomala, in conformità a quanto specificamente attestato in sede di valutazione dell’anomalia. Ne discenderebbe l’incensurabilità della stessa, in quanto non affetta da vizi quali carenza di istruttoria o eccesso di potere.
In sede cautelare il Collegio ha rigettato la relativa istanza, ravvisando l’affidabilità del giudizio di non anomalia dell’offerta globalmente considerata compiuto dalla stazione appaltante.
In vista della pubblica udienza la ricorrente ha sostenuto che la decisione cautelare sarebbe sintomatica del fatto che il Collegio, così come già la stazione appaltante, avrebbe violato il giudicato del giudice di secondo grado, che aveva affermato che i dati prodotti erano “incontrovertibili nel dimostrare che l’offerta risultata aggiudicataria avesse aspetti del tutto incongrui ed irragionevoli”. Nella sua formulazione, inoltre, si sarebbe omesso di sindacare gli specifici punti evidenziati al fine di dimostrare l’anomalia dell’offerta e si sarebbe tralasciato di considerare, nel raffronto con il costo del servizio nell’anno precedente alla gara, che il corrispettivo introitato dalla Bergamelli nel 2010 derivava da un’offerta di ben cinque anni prima, mentre il costo del personale (incidente per entrambe le offerenti oltre il 60 % dell’importo complessivo offerto) sarebbe aumentato, negli ultimi anni, di una percentuale stimabile tra il 19,434 ed il 21,175 %, cui si dovrebbe aggiungere un aumento del costo del carburante stimabile nel 26,429 %.
In sintesi l’offerta dell’aggiudicataria sarebbe senz’altro anomala perché:
– il prezzo dalla stessa offerto sarebbe inferiore di ben 20.000 Euro a quello offerto dalla ricorrente nel 2005 e che ha condotto all’aggiudicazione a favore della stessa;
– l’86,88 % del prezzo offerto dalla controinteressata nel 2010 si compone del costo del personale e del carburante, mediamente aumentato, negli ultimi anni, di oltre il 20 % rispetto al 2005;
– il servizio di spazzamento stradale verrebbe effettuato dall’aggiudicataria mediante l’impiego di un operaio in più (il netturbino con soffiatore/aspiratore).
Per evitare il giudizio di anomalia, dunque, la ricorrente avrebbe inopinatamente modificato la propria offerta, sostituendo le voci di costo in sede di giustificazioni, pur in assenza di sopravvenienze di fatto o normative o di originari, comprovati, errori di calcolo.
L’aggiudicataria avrebbe altresì inopinatamente ritenuto di operare libere scelte nell’imputazione dei costi relativi agli ammortamenti che, invece, secondo parte ricorrente, dovrebbero essere determinate da un preciso procedimento tecnico-contabile, non suscettibile di applicazione discrezionale.
In particolare, le affermazioni di parte resistente relative all’autospazzatrice stradale FAUN Sk600 IVECO 150, secondo cui la stessa verrà usata solo in caso di guasto (e ciò giustificherebbe, secondo la ricorrente, la mancata indicazione del relativo ammortamento), dimostrerebbero come l’offerta sarebbe non solo incongrua, ma addirittura inammissibile per l’impossibilità di rispettare le previsioni capitolari.
Per quanto attiene al costo di manutenzione dei mezzi, la ricorrente ha sostenuto l’illogicità di quanto rappresentato nelle giustificazioni, laddove all’aumento dei chilometri, rideterminati in 150.000, in luogo di 120.000, corrisponderebbe una riduzione dei costi di manutenzione da 23.772 a 20.000. L’incongruenza della motivazione addotta, inoltre, emergerebbe considerando che i costi stessi sono stati ritenuti adeguati sulla scorta della tabella prodotta dalla Ditta, la quale evidenzierebbe il costo delle ore giornaliere di impiego dei mezzi destinati all’appalto di cui ai documenti di gara, ma non riporterebbe menzione alcuna dell’incidenza dell’impiego giornaliero.
Rispetto al costo del personale la ricorrente ha sottolineato, infine, come il passaggio di soli 7 degli 11 dipendenti precedentemente impiegati dal gestore uscente al nuovo gestore non significherebbe che il servizio possa essere svolto con 7 dipendenti in luogo degli undici oggettivamente necessari e non potrebbe, dunque, di per sé determinare una riduzione dei costi.
Parte ricorrente ha insistito, dunque, per il risarcimento in forma specifica.
La controinteressata, nella propria memoria, ha a sua volta richiamato le puntuali giustificazioni prodotte con riferimento all’offerta presentata e di cui era già stato dato conto nelle precedenti fasi del giudizio e si è soffermata sul costo del personale, dando atto di come la propria offerta fosse stata calibrata sulla presunzione della necessità di assumere tutti gli 11 dipendenti del gestore uscente (il costo annuo di un lavoratore dell’igiene urbana, pari a 38.598,43, moltiplicato per 11, dà, infatti, il risultato di 424.582,79 euro e cioè la cifra indicata nell’offerta). Tale costo, però, sarebbe stato falsato dal fatto che la Servizi comunali ha ritenuto di dover assumere 11 dipendenti, in ossequio all’obbligo di legge che impone al nuovo gestore di riassorbire il personale già alle dipendenze del gestore uscente: contrariamente a ciò, però, il 17 ottobre 2012, solo 7 dipendenti sono transitati al nuovo gestore. Ciò dimostrerebbe che i costi del personale esposti in buona fede, sulla scorta dei dati forniti dal gestore uscente, sarebbero fittizi e non reali. La conseguenza immediata e diretta di ciò sarebbe stata la necessità, per l’aggiudicataria, di giustificare la sostenibilità economica di costi irreali e difendere un’offerta con un utile ipotizzato molto inferiore a quello che deriverà in conseguenza dei minori costi per il personale. Ne risulterebbe dimostrata, dunque, l’assoluta sostenibilità dell’offerta.
Il Comune, oltre a riproporre l’eccezione di inammissibilità del ricorso, in quanto notificato prima della scadenza del termine previsto dalla legge per le controdeduzioni al preavviso di ricorso da parte della stazione appaltante, ha insistito per il rigetto dello stesso, non senza aver evidenziato come, attraverso le proroghe stipulate nelle more del giudizio, la ricorrente abbia, di fatto, svolto quasi l’intero periodo di servizio posto in gara (il triennio scadrà, infatti, il 30 giugno 2013 e la Bergamelli ha svolto il servizio sino al 14 ottobre 2012).
La stazione appaltante ha, dunque, insistito, fermo restando il principio dell’immodificabilità dell’offerta, sulla possibilità che siano, invece, modificabili le giustificazioni, purchè l’offerta risulti nel complesso affidabile al momento dell’aggiudicazione: ciò che sarebbe accaduto nel caso di specie, in cui dati e giustificazioni prodotti dalla aggiudicataria avrebbero dimostrato la congruità dell’offerta complessiva, senza intaccare l’impianto dell’offerta iniziale. Del tutto strumentale, peraltro, sarebbe tutta la disamina dell’offerta fondata dalla ricorrente sul modello B2 (relativo alla composizione del prezzo offerto su base annua), anziché sul modello B1, che contiene l’offerta economica vera e propria.
Peraltro, il Comune respinge la doglianza di parte ricorrente che tende a dimostrare l’eccesso di potere e il difetto di istruttoria in cui la stazione appaltante sarebbe incorsa nel valutare come congrua l’offerta della Servizi comunali s.p.a., nonostante si tratti di un’attività squisitamente discrezionale ed in quanto tale non sindacabile da parte del giudice se non quando si appalesi come abnorme, illogica o affetta da errori di fatto: circostanza, questa, che non ricorrerebbe nel caso di specie, considerata l’attentata, compiuta e complessa attività istruttoria posta in essere (di cui è dato conto nella verifica del responsabile del procedimento del 7 agosto 2012, che ripercorre tutto l’iter logico seguito), anche attraverso le successive richieste di chiarimenti ed integrazioni e che ha condotto ad un giudizio di complessiva affidabilità.
In sede di replica alla memoria di parte ricorrente, il Comune ha richiamato il principio secondo cui la valutazione dell’anomalia deve essere compiuta considerando l’offerta nel suo complesso, senza entrare nel merito delle singole voci di costo, come del resto si potrebbe desumere dalla stessa sentenza del Consiglio di Stato n. 2977/2012, resa tra le parti. Infine, dopo aver ribadito quanto già precedentemente eccepito, il Comune ha precisato come il costo del personale sia risultato congruo, depurato dai maggiori oneri ipotizzati sulla scorta della non corretta indicazione dei dipendenti impiegati da parte del gestore uscente.
Sul piano del danno, il Comune ha evidenziato la mancata prova di un danno per equivalente che difficilmente la ricorrente (che comunque lo ha richiesto solo in via subordinata) può aver subìto, considerato che il contratto con la Servizi comunali è stato sottoscritto solo il 15 ottobre 2012 e che esso contiene la clausola risolutiva espressa operante in caso di eventuale accoglimento del ricorso.
La ricorrente ha, a sua volta, replicato alle memorie delle parti resistenti, soffermandosi sulla pretesa illegittima ammissione della modifica dell’offerta, in ragione del fatto che il Comune avrebbe accettato che fossero impiegati, per lo svolgimento del servizio, solo i 7 dipendenti trasferiti.
Infine ha replicato anche la controinteressata, ma semplicemente richiamando quanto già rappresentato nella precedente memoria e limitandosi a ricordare che il Consiglio di Stato, nel confermare la sentenza di questo Tribunale n. 4861/2010 ha statuito che “i dati prodotti dalla Bergamelli sono incontrovertibili nel dimostrare che l’offerta risultata aggiudicataria avesse aspetti del tutto incongrui ed irragionevoli, la cui presenza onerava il Comune a procedere alla verifica di anomalia”. Con ciò il giudice di secondo grado avrebbe, dunque, semplicemente ritenuto necessaria la verifica di anomalia, senza esprimere un giudizio di antieconomicità dell’offerta (che anche in quel caso era stata presentata dalla Servizi comunali s.p.a.): giudizio, quest’ultimo, che è stato poi escluso in sede di valutazione dell’anomalia dell’offerta, ove si è potuta dimostrare la congruità della stessa anche in ragione dell’abbassamento dei costi annui del personale.
Alla pubblica udienza del 20 febbraio 2013 la causa, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Come già affermato in sede cautelare, <<per costante ed uniforme giurisprudenza, l’attendibilità dell’offerta presentata nell’ambito di una gara d’appalto e sospettata di anomalia deve essere valutata nella sua globalità, poiché l’art. 88, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006 (Codice degli appalti) – quando statuisce che, all’esito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, la stazione appaltante dichiara l’eventuale esclusione dell’offerta che risulta, “nel suo complesso”, inaffidabile – va inteso nel senso che la stazione appaltante deve accertare l’affidabilità globale dell’offerta mediante un giudizio sintetico sulla serietà o meno della medesima nel suo insieme considerata (in tal senso, da ultimo, T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, 13 settembre 2012, n. 2318). In altre parole, “Il giudizio di congruità dell’offerta per l’aggiudicazione di un gara d’appalto si basa su una valutazione complessiva, riguardante tutte le diverse voci, nella quale il sospetto su alcune parti può essere trascurato sulla base del giudizio globale. Il giudizio positivo non deve essere giustificato sulla base della minuta disamina espressa di tutte le componenti dell’offerta, di conseguenza, chi contesta la legittimità dell’aggiudicazione ha l’onere di individuare specifici punti che dimostrano l’anomalia dell’offerta dimostrando anche, nel corso del contraddittorio processuale, il loro rilievo nella sua logica complessiva” (Cons. Stato Sez. V, 27 agosto 2012, n. 4600) >>.
Tale esame, complessivo e globale, risulta essere stato positivamente superato, in sede di valutazione dell’anomalia, dall’offerta della Servizi comunali s.p.a., la cui congruità risulta essere sostenuta da elementi che, unitariamente considerati, sono sufficienti ad escludere un giudizio affetto da profili di illogicità ed incongruità che consentirebbero il sindacato “debole” del giudice amministrativo.
Appare, comunque, condivisibile la tesi dell’Amministrazione secondo cui, se si dovesse ritenere che l’esame, nel merito, della congruità dell’offerta dovesse avvenire solo alla luce di quanto esposto nell’offerta, considerando come un’inammissibile modifica dell’offerta ogni successivo chiarimento od integrazione, come vorrebbe la ricorrente, la valutazione dell’anomalia sarebbe assolutamente priva di significato. Pur dovendosi, dunque, ritenere immodificabile l’offerta, deve altresì ammettersi la possibilità di integrare le varie voci di spesa, chiarendo il metodo di calcolo e l’esatta imputazione. Le giustificazioni debbono, dunque, ritenersi modificabili (Cons. Stato, V, 20 maggio 2012, n. 875).
Peraltro il Collegio ritiene che l’illogicità del giudizio di adeguatezza dell’offerta sia esclusa dal fatto che, nel 2010, lo stesso servizio è stato svolto dalla ricorrente per un costo, rivalutato, rapportabile a quello esposto dalla Servizi comunali s.p.a.. e sostanzialmente non lontano da quello, aggiornato, corrisposto alla Bergamelli per l’anno 2012.
Volendo, in ogni caso, soffermarsi sulla principale delle voci che si differenzia nelle due offerte (incidendo in modo sostanziale sull’offerta complessiva), rappresentata dal costo dello spazzamento stradale meccanico e manuale, il Comune ha evidenziato come l’aggiudicataria ha incrementato il costo previsto nel contratto con il gestore uscente di solo il 7 %, mentre la Bergamelli lo ha aumentato dell’87 % (265.876,16 contro 141.934,00), senza giustificazione alcuna, nonostante il servizio sia svolto da anni da parte di quest’ultima. Ne discende, alla luce di questi dati, che, semmai non è tanto l’offerta dell’aggiudicataria a risultare anomala, quanto quella della ricorrente, che ne espone un costo sproporzionato, che non può trovare spiegazione nel capitolato, più o meno simile a quello sulla base del quale il servizio è stato svolto precedentemente.
Rispetto alle altre, singole, voci contestate da parte ricorrente, richiamati, ancora una volta, i limiti del sindacato “debole” consentito al giudice amministrativo, si ritiene che nessuna sostanziale incongruità o illogicità sia ravvisabile nella diversa strategia utilizzata dall’aggiudicataria nell’imputazione dell’ammortamento dei mezzi, redistribuendolo su diversi appalti, né nell’esposizione dei costi di manutenzione dei mezzi che, tenuto conto delle economie di scala derivanti dal notevole parco mezzi posseduto, è stato stimato congruo fissare in una cifra intermedia tra il minimo e il massimo ipotizzati, ovvero nella esposizione del costo del carburante (calcolato tenendo conto delle spiegazioni prodotte e valutate come adeguate, rispetto al possibile minor costo derivante, ad esempio, dal fatto che non sempre i mezzi sono impiegati sfruttandone le potenzialità accessorie come quella dell’aspirazione o delle spazzole) o dell’“impianto del cantiere”. A quest’ultimo proposito il Comune ha chiarito come all’aggiudicataria non fosse imposto l’impianto di qualsivoglia cantiere, ma solo l’obbligo della presenza di incaricati dell’appaltatore al fine di vigilare, particolarmente nella fase iniziale, sul corretto funzionamento del servizio di raccolta rifiuti: ciò precisato, il giudizio di congruità sul costo di 8.000 Euro esposto per tali attività non appare, di fatto, illogico o incongruente. Anche le spese generali possono ritenersi congruamente stimate se considerato che l’importo indicato era annuale e non anche triennale.
Per quanto attiene, infine, alla voce di costo maggiormente incidente sul prezzo complessivo, rappresentata dal costo del personale appare opportuno chiarire che, al di là del fatto che la discrepanza sembrerebbe, secondo il Comune, derivare da una diversa lettura dei modelli B2 e B3 operata dalla ricorrente, rispetto all’aggiudicataria, ciò che appare dirimente, ai fini di giudicare congrua l’offerta, è che parte ricorrente non ha prodotto alcun principio di prova atto a dimostrare che il servizio in questione non possa essere eseguito con 9 operai, anziché con gli 11 originariamente indicati. A prescindere dall’indagare la buona fede della ricorrente, gestore uscente del servizio, nell’indicare, all’atto della predisposizione degli atti di gara, un più elevato numero di lavoratori preposti alla gestione dell’appalto e destinati ad essere assunti dal nuovo gestore rispetto a quello reale (il che ben può aver indotto l’aggiudicataria a preventivare di destinare il personale in esubero, rispetto alle ore effettivamente necessarie all’espletamento del servizio, ad altri servizi nell’ambito della complessa organizzazione della società), ciò che appare rilevante è che, in relazione alle ore di servizio preventivate e necessarie per garantire l’esatto adempimento del contratto ed al numero di dipendenti in concreto necessari per fare ciò, l’offerta risultata migliore sia anche, dopo lo opportune verifiche, qualificabile come congrua e complessivamente adeguata.
Del resto lo stesso disciplinare di gara, sub Modello B3, richiamato dalla ricorrente, recita: “La composizione dell’offerta economica sarà vincolante per l’impresa aggiudicataria, in particolare nei dettagli indicati per le ore di lavoro indicate per ciascun servizio” (qui, come in altre parti, dunque, il capitolato speciale si riferisce sempre a ore lavoro e non anche ad un numero minimo di dipendenti impiegati). Ciò che era vincolante, dunque, era il numero di ore lavoro e la ricorrente non ha prodotto alcun principio di prova che tale dato sia stato modificato o comunque non rispettato dall’aggiudicataria.
Le stesse tabelle riportate da parte ricorrente nelle memorie per evidenziare le incoerenze tra le tabelle B2 e B3 di cui all’offerta della Servizi comunali s.p.a. non dimostrano, di per sé, una reale incongruenza nell’offerta, ma soprattutto non dimostrano che l’offerta originaria fosse stata formulata ipotizzando l’impiego di 11 dipendenti.
Le discrepanze che parte ricorrente ha sostenuto fossero ravvisabili nella tabella B3 (in quanto il numero di ore di impiego è indicato in 5 per ogni operatore, anziché , come nella tabella B2, in 4 per la raccolta del residuo e 3,5 anziché 3 per la raccolta dell’umido) derivano, infatti, da una diversa lettura dei modelli preordinati a chiarire i termini dell’offerta, il contenuto dei quali, però, non poteva e non ha in alcun modo modificato la concreta consistenza dell’offerta di cui all’allegato B1, ritenuta congrua.
Parte ricorrente non è riuscita, dunque, a fornire un principio di prova idoneo a dimostrare l’effettiva incongruenza dell’offerta risultata aggiudicataria, così come chiarita, nei suoi singoli aspetti, dalle giustificazioni prodotte dalla Servizi comunali s.p.a..
Ne consegue che il giudizio della stazione appaltante circa la conformità della stessa al capitolato speciale e la congruità della medesima deve ritenersi immune dai vizi dedotti.
Le spese del giudizio possono, però, trovare compensazione tra le parti in causa, attesa la natura interpretativa e la complessità delle questioni dedotte.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dispone la compensazione delle spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Giorgio Calderoni, Presidente
Stefano Tenca, Consigliere
Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)