* APPALTI – Gara con clausola di adesione – Art. 3, c.1-i d.lgs. n. 50/2016 – Nozione – Limitazioni – Art. 59, c. 4, d.lgs. n. 50/2016 – Rinegoziazione a vantaggio della parte pubblica.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Lombardia
Città: Brescia
Data di pubblicazione: 7 Novembre 2016
Numero: 1449
Data di udienza: 21 Settembre 2016
Presidente: Calderoni
Estensore: Pedron
Premassima
* APPALTI – Gara con clausola di adesione – Art. 3, c.1-i d.lgs. n. 50/2016 – Nozione – Limitazioni – Art. 59, c. 4, d.lgs. n. 50/2016 – Rinegoziazione a vantaggio della parte pubblica.
Massima
TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 1^ – 7 novembre 2016, n. 1449
APPALTI – Gara con clausola di adesione – Art. 3, c.1-i d.lgs. n. 50/2016 – Nozione – Limitazioni.
La gara con clausola di adesione è una forma di contrattazione ad aggregazione successiva, che presenta elementi di similitudine con la centrale di committenza (v. art. 3 comma 34 del Dlgs. 163/2006; art. 2 par. 1.14-b della Dir. 26 febbraio 2014 n. 2014/24/UE; art. 3 comma 1-i del Dlgs. 18 aprile 2016 n. 50). In particolare, attraverso la clausola di adesione viene realizzato un accordo quadro tra più soggetti (azienda capofila, altre strutture sanitarie interessate, operatore economico aggiudicatario), avente ad oggetto un’opzione di incremento delle prestazioni in un determinato intervallo temporale, a prezzi unitari invariati (o decrescenti). Poiché l’incremento delle prestazioni si colloca a valle dell’aggiudicazione, ed è eventuale, ossia esterno alla gara, devono essere fissate alcune limitazioni per tutelare i principi generali del diritto comunitario (trasparenza, non discriminazione, proporzionalità) e quelli del diritto interno (prestazioni definite o definibili, termine finale dell’opzione): (a) la clausola di adesione deve essere indicata fin dall’inizio negli atti di gara, in modo che tutti gli operatori economici dispongano delle medesime informazioni in tempo utile per la partecipazione; (b) è necessario che le amministrazioni aderenti siano individuate o individuabili; (c) deve essere stabilito, o risultare implicito, un tetto ragionevole al valore complessivo delle prestazioni; (d) deve essere definito l’intervallo temporale entro cui l’adesione può essere esercitata; (e) deve essere previsto il termine finale dei contratti in adesione (qualora manchi questa indicazione, non può comunque essere superato il termine del contratto originario, eventualmente prorogato); (f) deve essere riconosciuta all’aggiudicatario la facoltà di non accettare le istanze di adesione, allo scopo di non disincentivare la partecipazione alla gara degli operatori economici meno organizzati. Se la clausola di adesione rimane entro questi limiti, i requisiti di ammissione alla gara e le cauzioni (provvisorie e definitive) possono basarsi soltanto sull’importo del contratto con l’azienda capofila. Da un lato, infatti, l’aggiudicatario può valutare autonomamente la propria capacità di eseguire i servizi o le forniture ulteriori, e può rifiutare senza conseguenze estensioni considerate troppo gravose. Dall’altro, le amministrazioni che intendono avvalersi della clausola di adesione possono verificare l’affidabilità dell’aggiudicatario direttamente osservando l’attività svolta per l’azienda capofila. Ne consegue che quando viene esercitata l’opzione di adesione non vi è alcun interesse, pubblico o privato, a rimettere in discussione le condizioni di partecipazione alla gara originaria.
APPALTI – Gara con clausola di adesione – Art. 59, c. 4, d.lgs. n. 50/2016 – Rinegoziazione a vantaggio della parte pubblica.
Quando è presente la clausola di adesione, si ricade nello schema dell’accordo quadro, e dunque sono le stesse regole dell’accordo a definire le modalità di estensione del contratto stipulato con uno specifico operatore economico. Più precisamente (v. art. 59 comma 4 del Dlgs. 163/2006; art. 33 par. 3 della Dir. 2014/24/UE; art. 54 comma 3 del Dlgs. 50/2016), le amministrazioni intenzionate ad utilizzare la clausola di adesione possono chiedere all’operatore economico di completare, e quindi anche di adeguare in alcuni punti, la propria offerta. La rinegoziazione a vantaggio della parte pubblica, nell’ambito di quanto consentito dall’accordo quadro (al quale non possono essere apportate modifiche sostanziali), è quindi del tutto conforme ai principi della materia.
Pres. Caldeorni, Est. Pedron – C. S. c.p.a. (avv. Pugliano) c. Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Valcamonica (avv. Avolio)
Allegato
Titolo Completo
TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 1^ - 7 novembre 2016, n. 1449SENTENZA
TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 1^ – 7 novembre 2016, n. 1449
Pubblicato il 07/11/2016
N. 01449/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00195/2016 REG.RIC.
N. 00616/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 195 del 2016, proposto da:
COOPSERVICE SCPA, rappresentata e difesa dall’avv. Pierpaolo Salvatore Pugliano, con domicilio eletto presso l’avv. Carlo Antonio Ghirardi in Brescia, via Vittorio Emanuele II 1;
contro
AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA (in precedenza ASL DI VALLECAMONICA-SEBINO), rappresentata e difesa dall’avv. Vincenzo Avolio, con domicilio eletto presso la segreteria del TAR in Brescia, via Zima 3;
nei confronti di
AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA (in precedenza AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO DEL GARDA), non costituitasi in giudizio;
REGIONE LOMBARDIA, non costituitasi in giudizio;
MARKAS SRL, in proprio e quale mandataria del RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO con Zanetti Arturo & C. srl, rappresentata e difesa dagli avv. Pietro Adami e Alberto Salvadori, con domicilio eletto presso il secondo in Brescia, via XX Settembre 8;
ZANETTI ARTURO & C. SRL, non costituitasi in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 616 del 2016, proposto da:
AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in Brescia, via S. Caterina 6;
contro
AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA (in precedenza ASL DI VALLECAMONICA-SEBINO), rappresentata e difesa dall’avv. Vincenzo Avolio, con domicilio eletto presso la segreteria del TAR in Brescia, via Zima 3;
AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA (in precedenza AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO DEL GARDA), non costituitasi in giudizio;
nei confronti di
MARKAS SRL, in proprio e quale mandataria del RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO con Zanetti Arturo & C. srl, rappresentata e difesa dagli avv. Pietro Adami e Alberto Salvadori, con domicilio eletto presso il secondo in Brescia, via XX Settembre 8;
per l’annullamento
quanto al ricorso n. 195 del 2016:
– del decreto del direttore generale della ASL di Vallecamonica-Sebino (ora ASST Valcamonica) n. 1158 del 30 dicembre 2015, con il quale è stata fatta adesione, per il periodo 1 febbraio 2016 – 15 febbraio 2021, al contratto di sanificazione ambientale nonché di raccolta e smaltimento rifiuti stipulato nel 2012 dall’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (ora ASST del Garda) con il raggruppamento temporaneo tra Markas srl e Zanetti Arturo & C. srl;
– del decreto del direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda n. 828 del 4 novembre 2011, con il quale è stato definitivamente aggiudicato al raggruppamento temporaneo tra Markas srl e Zanetti Arturo & C. srl per 108 mesi (16 febbraio 2012 – 15 febbraio 2021) il servizio di sanificazione ambientale nonché di raccolta e smaltimento rifiuti;
– del capitolato speciale della gara condotta dall’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda, nella parte in cui (v. art. 2.5) è prevista la facoltà di estensione del contratto a favore di altre strutture sanitarie (clausola di adesione);
– dell’accordo interaziendale richiamato nella clausola di adesione di cui all’art. 2.5 del capitolato speciale;
– della DGR 23 dicembre 2014 n. 10/2989, che indirizza le strutture sanitarie verso lo svolgimento di gare aziendali aperte ad adesioni successive;
– con declaratoria di inefficacia dell’eventuale contratto di adesione;
quanto al ricorso n. 616 del 2016:
– del decreto del direttore generale della ASL di Vallecamonica-Sebino (ora ASST Valcamonica) n. 1158 del 30 dicembre 2015, con il quale è stata fatta adesione, per il periodo 1 febbraio 2016 – 15 febbraio 2021, al contratto di sanificazione ambientale nonché di raccolta e smaltimento rifiuti stipulato nel 2012 dall’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (ora ASST del Garda) con il raggruppamento temporaneo tra Markas srl e Zanetti Arturo & C. srl;
– del capitolato speciale della gara condotta dall’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda, nella parte in cui (v. art. 2.5) è prevista la facoltà di estensione del contratto a favore di altre strutture sanitarie (clausola di adesione);
– delle note dell’ASST Valcamonica e dell’ASST del Garda, con le quali è stata comunicata la volontà di non aderire al parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato circa l’inammissibilità della clausola di adesione;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ASST Valcamonica e di Markas srl;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 settembre 2016 il dott. Mauro Pedron;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. La ASL di Vallecamonica-Sebino, ora Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Valcamonica (ASST Valcamonica), con decreto del direttore generale n. 1158 del 30 dicembre 2015, ha deciso di aderire, per il periodo 1 febbraio 2016 – 15 febbraio 2021, al contratto di sanificazione ambientale nonché di raccolta e smaltimento rifiuti stipulato nel 2012, per una durata di 108 mesi, dall’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (AO Desenzano) con il raggruppamento temporaneo tra Markas srl e Zanetti Arturo & C. srl (ATI Markas-Zanetti).
2. Occorre precisare che all’AO Desenzano è poi subentrata l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale del Garda (ASST del Garda).
3. La scelta dell’ASST Valcamonica si basa sulla clausola di adesione contenuta nell’art. 2.5 del capitolato speciale della gara svolta dall’AO Desenzano e aggiudicata all’ATI Markas-Zanetti. L’utilizzazione di tale clausola è apparsa una strada obbligata anche a causa della mancata conclusione della procedura avviata da CONSIP spa nel 2014, relativa alla definizione della convenzione quadro per il settore merceologico in esame.
4. Al momento dell’adesione, alcune prestazioni del contratto stipulato dall’AO Desenzano sono state adeguate alle esigenze dell’ASST Valcamonica (v. la nota di Markas srl del 14 dicembre 2015 per quanto riguarda le attività di pulizia e sanificazione ambientale, e la nota di Zanetti Arturo & C. srl del 9 dicembre 2015 relativamente alle operazioni di raccolta e smaltimento rifiuti speciali, estese ai codici CER180107 e CER180106).
5. L’ASST Valcamonica ha condotto preliminarmente una valutazione di convenienza rispetto alla proroga dell’appalto in essere. In particolare, è stato accertato un decremento complessivo del 2,5% del canone versato all’appaltatore uscente per le attività di pulizia e sanificazione ambientale. Il canone della raccolta e smaltimento rifiuti, invece, risulta più costoso del 6%. Tuttavia, poiché l’onere complessivo deve essere riferito alla quantità di rifiuti prodotti, l’ASST Valcamonica stima che il prezzo unitario per ogni singolo codice CER sia equivalente a quanto pagato in precedenza. I prezzi praticati dai nuovi appaltatori sono inoltre inferiori ai prezzi unitari di riferimento indicati dall’ANAC. Infine, grazie alla rinegoziazione con l’ATI Markas-Zanetti, il costo delle prestazioni è inferiore anche a quello risultante dalla gara condotta dall’AO Desenzano.
6. Contro il decreto del direttore generale dell’ASST Valcamonica n. 1158/2015, e contro gli atti presupposti, compresa la clausola di adesione, la ricorrente Coopservice scpa ha proposto impugnazione con atto notificato il 29 gennaio 2016 e depositato l’11 febbraio 2016 (ricorso n. 195/2016). Le censure possono essere sintetizzate come segue: (i) violazione dell’art. 29 del Dlgs. 12 aprile 2006 n. 163, nonché dei principi nazionali e comunitari, a causa della mancata fissazione di un tetto massimo al valore economico della clausola di adesione; (ii) violazione dell’art. 57 del Dlgs. 163/2006, in quanto vi sarebbe stata sostanzialmente una rinegoziazione in forma diretta del contratto stipulato dall’AO Desenzano. Oltre all’annullamento degli atti impugnati, è stata chiesta la declaratoria di inefficacia del contratto di adesione eventualmente stipulato.
7. Contro i medesimi provvedimenti ha proposto impugnazione anche l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), ai sensi dell’art. 21-bis della legge 10 ottobre 1990 n. 287, con atto notificato il 13 maggio 2016 e depositato il 26 maggio 2016 (ricorso n. 616/2016). Gli argomenti, analoghi a quelli del ricorso precedente, sono focalizzati sull’illegittimità dell’affidamento diretto e sul divieto di rinegoziazione del contratto originario. L’impugnazione è stata proposta (correttamente quanto alla tempestività) dopo che l’ASST Valcamonica (13 aprile 2016) e l’ASST del Garda (19 aprile 2016) avevano comunicato di non volersi adeguare al parere negativo dell’AGCM del 17-25 febbraio 2016.
8. L’ASST Valcamonica e Markas srl si sono costituite in giudizio in entrambi i ricorsi, chiedendone la reiezione.
9. La connessione tra i suddetti ricorsi ne impone la riunione, per consentire una trattazione congiunta.
10. Sulle questioni rilevanti ai fini della decisione si possono formulare le seguenti considerazioni.
Sulla clausola di adesione
11. Come già affermato da questo TAR (v. sentenza n. 342 dell’8 marzo 2016), la gara con clausola di adesione è una forma di contrattazione ad aggregazione successiva, che presenta elementi di similitudine con la centrale di committenza (v. art. 3 comma 34 del Dlgs. 163/2006; art. 2 par. 1.14-b della Dir. 26 febbraio 2014 n. 2014/24/UE; art. 3 comma 1-i del Dlgs. 18 aprile 2016 n. 50). In particolare, attraverso la clausola di adesione viene realizzato un accordo quadro tra più soggetti (azienda capofila, altre strutture sanitarie interessate, operatore economico aggiudicatario), avente ad oggetto un’opzione di incremento delle prestazioni in un determinato intervallo temporale, a prezzi unitari invariati (o decrescenti, come si vedrà più avanti).
12. La mancanza di una precisa codificazione con riferimento all’ambito sanitario non impedisce di elaborare liberamente uno schema negoziale con queste caratteristiche, purché sia dimostrabile un collegamento con l’interesse pubblico. Le regioni possono quindi indirizzare le strutture sanitarie verso lo svolgimento di gare aziendali aperte ad adesioni successive, perseguendo la finalità di contenere e rendere omogenei sul territorio i costi delle forniture e dei servizi (nello specifico, v. DGR 13 dicembre 2006 n. 8/3776, allegato 3, parte II; DGR 28 luglio 2011 n. 9/2057, punto 29; DGR 23 dicembre 2014 n. 10/2989, allegato B, punto 2.6.3).
13. Poiché l’incremento delle prestazioni si colloca a valle dell’aggiudicazione, ed è eventuale, ossia esterno alla gara, devono essere fissate alcune limitazioni per tutelare i principi generali del diritto comunitario (trasparenza, non discriminazione, proporzionalità) e quelli del diritto interno (prestazioni definite o definibili, termine finale dell’opzione).
14. In particolare, si possono ritenere ragionevoli le seguenti limitazioni: (a) la clausola di adesione deve essere indicata fin dall’inizio negli atti di gara, in modo che tutti gli operatori economici dispongano delle medesime informazioni in tempo utile per la partecipazione; (b) è necessario che le amministrazioni aderenti siano individuate o individuabili; (c) deve essere stabilito, o risultare implicito, un tetto ragionevole al valore complessivo delle prestazioni; (d) deve essere definito l’intervallo temporale entro cui l’adesione può essere esercitata; (e) deve essere previsto il termine finale dei contratti in adesione (qualora manchi questa indicazione, non può comunque essere superato il termine del contratto originario, eventualmente prorogato); (f) deve essere riconosciuta all’aggiudicatario la facoltà di non accettare le istanze di adesione, allo scopo di non disincentivare la partecipazione alla gara degli operatori economici meno organizzati.
15. Se la clausola di adesione rimane entro questi limiti, i requisiti di ammissione alla gara e le cauzioni (provvisorie e definitive) possono basarsi soltanto sull’importo del contratto con l’azienda capofila. Da un lato, infatti, l’aggiudicatario può valutare autonomamente la propria capacità di eseguire i servizi o le forniture ulteriori, e può rifiutare senza conseguenze estensioni considerate troppo gravose. Dall’altro, le amministrazioni che intendono avvalersi della clausola di adesione possono verificare l’affidabilità dell’aggiudicatario direttamente osservando l’attività svolta per l’azienda capofila. Ne consegue che quando viene esercitata l’opzione di adesione non vi è alcun interesse, pubblico o privato, a rimettere in discussione le condizioni di partecipazione alla gara originaria.
Sul valore complessivo delle prestazioni
16. La clausola di adesione contenuta nell’art. 2.5 del capitolato speciale della gara svolta dall’AO Desenzano e aggiudicata all’ATI Markas-Zanetti è incontestabilmente conforme alla maggior parte delle condizioni di legittimità (trasparenza, individuazione delle strutture sanitarie interessate, limiti temporali, facoltà di rifiuto da parte dell’aggiudicatario). In particolare, tutti gli operatori economici interessati hanno potuto partecipare alla gara con piena consapevolezza circa le potenzialità espansive dell’aggiudicazione. Non vi è stata, sotto questo profilo, alcuna sottrazione di opportunità al mercato, in quanto i competitori sapevano esattamente che il vincitore avrebbe potuto espandere il valore delle prestazioni fornite.
17. Il punto su cui si concentrano le critiche delle ricorrenti è la mancata preventiva quantificazione dell’intero valore economico delle potenziali adesioni. Nella prospettazione delle ricorrenti, si aprirebbe in questo modo la via a una serie indeterminata e arbitraria di affidamenti diretti.
18. Questa tesi non appare condivisibile. Occorre infatti sottolineare che l’estensione del contratto originario trova, fin dall’inizio, la sua giustificazione e la sua regolamentazione nell’accordo quadro. Tale precisazione è importante, perché nella disciplina che regola lo schema generale dell’accordo quadro la fissazione anticipata delle “quantità previste” per tutti gli appalti da aggiudicare è richiesta solo “se del caso” (v. art. 3 comma 13 del Dlgs. 163/2006; art. 33 par. 1 della Dir. 2014/24/UE; art. 3 comma 1-iii del Dlgs. 50/2016), ossia quando sussista un interesse pubblico in questo senso.
19. La soluzione preferibile appare certamente la fissazione, ancora nell’originaria procedura di gara, di un tetto insuperabile. In questo modo, tuttavia, potrebbe crearsi un incentivo a indicare precauzionalmente un limite molto elevato, per tenere conto di ogni possibile esigenza dei sottoscrittori dell’accordo quadro, il che in definitiva priverebbe di significato la stessa previsione di un limite quantitativo. D’altra parte, è evidente che nessuna amministrazione sottoscriverebbe un accordo quadro con clausola di adesione senza essere certa di poter contare su tale strumento quando si presentasse la necessità di sostituire senza ritardo gli appaltatori uscenti. In effetti, l’intenzione dei partecipanti all’accordo quadro si può ricostruire proprio in base a questo presupposto negoziale: le prestazioni oggetto della clausola di adesione devono essere di entità tale da soddisfare le esigenze ordinarie e prevedibili di tutte le amministrazioni nel tempo dell’appalto originario. Per esigenze ordinarie e prevedibili si possono intendere i quantitativi di prestazioni collegati ai servizi già in essere, ossia, concretamente, tutte le prestazioni svolte dagli appaltatori uscenti (salvo aggiustamenti e integrazioni, come si dirà più avanti).
20. Conoscendo l’identità delle strutture sanitarie partecipanti all’accordo quadro, i concorrenti possono chiedere informazioni su ciascuna e avere una panoramica precisa dei potenziali sviluppi dell’aggiudicazione, anche in mancanza di un’indicazione espressa nel capitolato speciale o in altri atti di gara. Il perimetro quantitativo della clausola di adesione risulta quindi implicito, e si colloca sulla linea dove ragionevolmente si sarebbe attestato il limite esplicito.
Sulla rinegoziazione
21. Ai requisiti riguardanti il contenuto della clausola di adesione si aggiunge la necessità che l’estensione del contratto sia sostenuta da un interesse pubblico attuale. In altri termini, occorre dimostrare che è preferibile aderire a un contratto già stipulato piuttosto che avviare una nuova gara prorogando nel frattempo il rapporto con l’appaltatore uscente. Pertanto, l’adesione è giustificabile (a) se comporta un risparmio rispetto alla proroga della gestione in atto, e (b) se non è peggiorativa rispetto alle condizioni che verosimilmente si potrebbero ottenere sul mercato, desumibili da gare recenti con lo stesso oggetto nel medesimo settore.
22. Nella fattispecie in esame queste condizioni sono state rispettate, in quanto le nuove condizioni economiche sono in parte migliorative e in parte sostanzialmente equivalenti a quelle applicate dall’appaltatore uscente, e comunque inferiori ai prezzi unitari fissati dall’ANAC. Per quanto riguarda il benchmark costituito dalle gare recenti, in realtà una comparazione significativa non era possibile prima dell’adesione, in quanto mancava la convenzione quadro di CONSIP spa per questo settore merceologico.
23. La rinegoziazione delle condizioni contenute nel contratto oggetto di adesione si inserisce in questa valutazione aggiornata dell’interesse pubblico. Non sarebbe possibile, infatti, modificare in peius le condizioni contrattuali per le amministrazioni aderenti, perché in questo modo vi sarebbe un’elargizione di utilità economiche non legittimata da una gara, ossia una pratica anticoncorrenziale. Il caso opposto, tuttavia, non presenta alcun inconveniente. Essendo possibile, come si è visto sopra, estendere un contratto mediante la clausola di adesione, è anche possibile subordinare l’estensione alla riduzione del prezzo o al miglioramento del servizio a parità di spesa.
24. Non vale, al riguardo, la regola dell’immodificabilità delle condizioni iniziali del contratto ex art. 57 comma 2-a del Dlgs. 163/2006, che è riferita alla diversa ipotesi della procedura negoziata, dove manca una clausola di adesione.
25. Quando una simile clausola sia presente, si ricade invece nello schema dell’accordo quadro, e dunque sono le stesse regole dell’accordo a definire le modalità di estensione del contratto stipulato con uno specifico operatore economico. Più precisamente (v. art. 59 comma 4 del Dlgs. 163/2006; art. 33 par. 3 della Dir. 2014/24/UE; art. 54 comma 3 del Dlgs. 50/2016), le amministrazioni intenzionate ad utilizzare la clausola di adesione possono chiedere all’operatore economico di completare, e quindi anche di adeguare in alcuni punti, la propria offerta. In definitiva, la rinegoziazione a vantaggio della parte pubblica, nell’ambito di quanto consentito dall’accordo quadro (al quale non possono essere apportate modifiche sostanziali), è del tutto conforme ai principi della materia.
26. Nel caso delle strutture sanitarie, inoltre, si tratta di una rinegoziazione necessaria, essendovi l’obbligo di monitorare e di ridurre i costi del servizio. Sotto questo profilo, si può richiamare per analogia l’art. 15 comma 13-b del DL 6 luglio 2012 n. 95, che consente il recesso dai contratti in essere qualora manchi un accordo sulla riduzione dei prezzi eccessivi. Se questo è possibile per i contratti già stipulati, a maggior ragione le strutture sanitarie sono autorizzate a chiedere sconti nel momento in cui viene preso in considerazione l’utilizzo della clausola di adesione.
27. In concreto, la variazione delle prestazioni chiesta e ottenuta dall’ASST Valcamonica è rimasta entro i margini previsti dal capitolato speciale della gara condotta dall’AO Desenzano, e dunque rispetta l’accordo quadro. Il suddetto capitolato consentiva infatti alla stazione appaltante (e quindi anche alle amministrazioni aderenti in un secondo momento) di ridurre il complesso delle prestazioni (art. 2.2), di estendere il contratto alle prestazioni analoghe e accessorie (art. 2.3), di individuare nuovi prezzi per categorie di servizi resisi necessari in corso d’opera (art. 14.1), e di concordare la modifica delle modalità di prestazione del servizio (art. 16.1).
Conclusioni
28. I ricorsi riuniti devono quindi essere respinti.
29. Le spese seguono la soccombenza, e sono pertanto a carico di ciascuna delle ricorrenti nel rispettivo ricorso. Tuttavia, tenendo conto della complessità della vicenda contenziosa, l’importo può essere limitato a € 2.000, oltre agli oneri di legge, a favore di ciascuna delle parti costituite in ogni singolo ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando:
(a) riunisce i ricorsi;
(b) respinge i ricorsi riuniti;
(c) dispone per le spese come precisato in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Giorgio Calderoni, Presidente
Mauro Pedron, Consigliere, Estensore
Alessio Falferi, Primo Referendario
L’ESTENSORE
Mauro Pedron
IL PRESIDENTE
Giorgio Calderoni
IL SEGRETARIO