* ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Aree a rischio idrogeologico – Prescrizioni del PAI – Art. 65, c. 4 d.lgs. n. 152/2006 – Prevalenza sulla disciplina urbanistica – Divieto di nuove edificazioni – Sistemazione di locali già esistenti – Non rientra.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Lombardia
Città: Brescia
Data di pubblicazione: 8 Maggio 2013
Numero: 441
Data di udienza: 30 Gennaio 2013
Presidente: Calderoni
Estensore: Pedron
Premassima
* ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Aree a rischio idrogeologico – Prescrizioni del PAI – Art. 65, c. 4 d.lgs. n. 152/2006 – Prevalenza sulla disciplina urbanistica – Divieto di nuove edificazioni – Sistemazione di locali già esistenti – Non rientra.
Massima
TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 2^ – 8 maggio 2013, n. 441
ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Aree a rischio idrogeologico – Prescrizioni del PAI – Art. 65, c. 4 d.lgs. n. 152/2006 – Prevalenza sulla disciplina urbanistica.
Per effetto dell’art. 17 comma 5 della legge 18 maggio 1989 n. 183 (v. ora l’art. 65 comma 4 del Dlgs. 3 aprile 2006 n. 152), le prescrizioni del PAI per le aree a rischio idrogeologico molto elevato sono immediatamente prevalenti sulla disciplina urbanistica comunale fino all’adeguamento di quest’ultima. Pertanto, il rilascio dei titoli edilizi è subordinato alla verifica di compatibilità non solo con la disciplina urbanistica ma anche con la disciplina del PAI.
Pres. Calderoni, Est. Pedron – S. s.n.c. (avv.ti Campana e Franchina) c. Comune di Ponte Nossa (n.c.)
ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Aree a rischio idrogeologico – PAI – Divieto di nuove edificazioni – Sistemazione di locali già esistenti – Non rientra.
Le categorie del PAI non sono, infatti, sovrapponibili a quelle urbanistiche normalmente utilizzate dai comuni per disciplinare l’attività edificatoria, e richiedono un percorso di interpretazione e adattamento per poter essere utilizzate nella concreta prassi degli uffici; se, quindi, sul piano urbanistico la chiusura di uno spazio seminterrato in precedenza aperto può costituire incremento di volumetria, lo stesso non vale per le disposizioni del PAI. Queste ultime osservano il territorio da una diversa prospettiva, ossia con la finalità di segnalare e prevenire rischi di natura idrogeologica e idraulica. Di conseguenza, il divieto di nuove edificazioni posto dal PAI deve essere riferito all’insediamento sul territorio di nuove strutture in grado di alterare la stabilità del suolo e il deflusso delle acque. Non può, invece, essere considerata nuova edificazione la sistemazione di locali già esistenti, neppure se da tale sistemazione derivi una diversa destinazione d’uso o la modifica degli indici edificatori di zona.
Pres. Calderoni, Est. Pedron – S. s.n.c. (avv.ti Campana e Franchina) c. Comune di Ponte Nossa (n.c.)
Allegato
Titolo Completo
TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 2^ – 8 maggio 2013, n. 441SENTENZA
TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 2^ – 8 maggio 2013, n. 441
N. 00441/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01130/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1130 del 2004, proposto da:
SUPERMERCATO DEL TESSILE DI COSSALI FORTUNATO & C. SNC, rappresentato e difeso dagli avv. Denis Campana e Mario Franchina, con domicilio eletto presso la segreteria del TAR in Brescia, via Zima 3;
contro
COMUNE DI PONTE NOSSA, non costituitosi in giudizio;
per l’annullamento
– del provvedimento del responsabile del Servizio Edilizia Privata prot. n. 0002842-X.3 del 22 aprile 2004, con il quale è stato negato il permesso di costruire relativo alla chiusura perimetrale del porticato seminterrato con serramenti in alluminio e vetrocamera;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2013 il dott. Mauro Pedron;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente Supermercato del Tessile di Cossali Fortunato & C. snc è proprietaria di un edificio con destinazione commerciale situato nel Comune di Ponte Nossa in via Europa.
2. Per adeguare le dimensioni dei locali aziendali la ricorrente ha dapprima eseguito nel 1999 un intervento di ampliamento (v. pratica edilizia n. 82/1998) e poi ha acquistato in data 26 settembre 2001 il piano seminterrato del suddetto immobile.
3. Il 29 marzo 2004 la ricorrente ha chiesto il rilascio di un permesso di costruire per realizzare la chiusura del perimetro del seminterrato con serramenti in alluminio e vetrocamera. Era inoltre previsto l’adeguamento dell’impianto elettrico e dell’impianto di riscaldamento.
4. Prima di proseguire nella descrizione della vicenda contenziosa occorre precisare che la situazione giuridica dell’immobile è la seguente:
(a) nel PRG in salvaguardia al momento della richiesta del permesso di costruire, l’edificio risulta classificato in zona D1 (complessi produttivi esistenti da contenere nello stato di fatto);
(b) sull’area grava un vincolo paesistico-ambientale per la vicinanza al fiume Serio;
(c) nel Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) – adottato dal Comitato istituzionale dell’Autorità di Bacino con deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001 e approvato con DPCM 24 maggio 2001 – l’edificio rientra (v. allegato 4.1 – elaborato 2) nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato, e precisamente in zona 1 (area instabile o che presenta un’elevata probabilità di coinvolgimento, in tempi brevi, direttamente dal fenomeno e dall’evoluzione dello stesso).
5. Il Comune, con provvedimento del responsabile del Servizio Edilizia Privata del 22 aprile 2004, ha negato il permesso di costruire chiesto dalla ricorrente, in quanto la chiusura del porticato del seminterrato con serramenti in alluminio e vetrocamera determinerebbe un aumento della superficie lorda di pavimento e quindi del volume dell’edificio. Tale aumento sarebbe in contrasto con l’art. 50 delle norme di attuazione del PAI, che per la zona 1 in ambiente collinare e montano consente unicamente (a) interventi di demolizione senza ricostruzione, (b) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, senza aumenti di superficie e volume, (c) interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico, (d) realizzazione di infrastrutture lineari e a rete, (e) azioni particolari volte a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti.
6. Nel provvedimento di diniego è stato, peraltro, specificato che – una volta conclusi i lavori di sistemazione idraulica del fiume Serio (approvati dalla conferenza di servizi svoltasi presso la Provincia l’11 dicembre 2003) – il grado di pericolosità dell’area sarebbe stato declassificato, il che avrebbe consentito anche la realizzazione del maggior volume tramite la chiusura del seminterrato. Nessun ostacolo, invece, sussisteva per l’esecuzione immediata dei lavori di adeguamento dell’impianto elettrico e dell’impianto di riscaldamento.
7. Contro il provvedimento di diniego, la ricorrente ha presentato impugnazione con atto notificato il 24 giugno 2004 e depositato il 1 luglio 2004. Le censure possono essere sintetizzate come segue: (i) travisamento dei fatti, in quanto il porticato sarebbe in realtà un magazzino già assentito nell’ambito dell’intervento di ampliamento del 1999; (ii) erronea qualificazione dell’intervento: quest’ultimo, riguardando il mero completamento di opere in muratura già eseguite, dovrebbe essere equiparato alla manutenzione o al restauro, o comunque a un’azione diretta a mitigare la vulnerabilità dell’edificio rispetto a eventuali esondazioni.
8. Il Comune non si è costituito in giudizio.
9. Questo TAR con ordinanza cautelare n. 1225 del 9 luglio 2004 ha sospeso il provvedimento impugnato.
10. Nella memoria depositata il 28 dicembre 2012, la ricorrente evidenzia che il PGT – approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 3 aprile 2012 – ha inserito l’edificio in questione in zona TC/B1 (ambiti del tessuto consolidato denso), dove sono consentiti anche interventi di nuova costruzione e ristrutturazione. Il PGT ha, inoltre, escluso la zona in cui si trova il suddetto edificio dalle aree a rischio idrogeologico individuate in salvaguardia dal PAI, come era stato anticipato nel provvedimento oggetto di impugnazione.
11. Sulle questioni sollevate nel ricorso si possono svolgere le seguenti considerazioni:
(a) l’evoluzione della situazione di fatto e della disciplina urbanistica ha, ormai, alterato il contesto giuridico in cui si collocava il diniego di permesso di costruire impugnato nel presente giudizio. Poiché, tuttavia, i lavori sono già stati eseguiti, sussiste ancora la condizione di procedibilità. È, infatti, necessario garantire la formazione di un giudicato di merito in relazione alla vicenda originaria, sulla quale ha inciso anche il provvedimento cautelare di questo TAR, allo scopo di stabilire se la situazione che si è realizzata in corso di causa possa essere definitivamente consolidata;
(b) per effetto dell’art. 17 comma 5 della legge 18 maggio 1989 n. 183 (v. ora l’art. 65 comma 4 del Dlgs. 3 aprile 2006 n. 152), le prescrizioni del PAI per le aree a rischio idrogeologico molto elevato sono immediatamente prevalenti sulla disciplina urbanistica comunale fino all’adeguamento di quest’ultima (v. art.18 e 54 delle norme di attuazione del PAI). Pertanto, il rilascio dei titoli edilizi è subordinato alla verifica di compatibilità non solo con la disciplina urbanistica ma anche con la disciplina del PAI;
(c) nello specifico, la chiusura con serramenti in alluminio e vetrocamera del piano seminterrato non può essere equiparata alla creazione di nuova superficie lorda di pavimento e dunque di ulteriore volume. Le categorie del PAI non sono, infatti, sovrapponibili a quelle urbanistiche normalmente utilizzate dai comuni per disciplinare l’attività edificatoria, e richiedono un percorso di interpretazione e adattamento per poter essere utilizzate nella concreta prassi degli uffici;
(d) se, quindi, sul piano urbanistico la chiusura di uno spazio seminterrato in precedenza aperto può costituire incremento di volumetria (non necessariamente, ma i regolamenti edilizi comunali possono legittimamente, a certe condizioni o entro certi limiti, considerare la chiusura di questi locali come equivalente all’ampliamento di un edificio), lo stesso non vale per le disposizioni del PAI. Queste ultime osservano il territorio da una diversa prospettiva, ossia con la finalità di segnalare e prevenire rischi di natura idrogeologica e idraulica. Di conseguenza, il divieto di nuove edificazioni posto dal PAI deve essere riferito all’insediamento sul territorio di nuove strutture in grado di alterare la stabilità del suolo e il deflusso delle acque. Non può, invece, essere considerata nuova edificazione la sistemazione di locali già esistenti, neppure se da tale sistemazione derivi una diversa destinazione d’uso o la modifica degli indici edificatori di zona;
(e) in altri termini, per le norme di attuazione del PAI non hanno rilievo gli interventi edilizi che non comportino un’ulteriore occupazione di suolo sotto forma di nuova superficie e di maggior volume. Per questa ragione, i lavori manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo sono sempre ammessi: si tratta di interventi neutri rispetto allo stato dell’ambiente che circonda l’edificio. Se l’aggiunta di nuova superficie e di maggior volume dipende dalla diversa qualificazione dei locali esistenti in conseguenza dei lavori eseguiti, questa circostanza risulta ininfluente, perché si esaurisce sul piano dei diritti edificatori;
(f) in definitiva, una volta accertata l’assenza di impedimenti di altra natura, il permesso di costruire chiesto dalla ricorrente avrebbe dovuto essere rilasciato.
12. Il ricorso deve, quindi, essere accolto, con il conseguente annullamento dell’atto impugnato. La complessità di alcune questioni e l’atteggiamento collaborativo mantenuto dall’amministrazione nel provvedimento impugnato consentono la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso come precisato in motivazione. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Giorgio Calderoni, Presidente
Mauro Pedron, Consigliere, Estensore
Stefano Tenca, Consigliere
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)