Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 467 | Data di udienza: 7 Febbraio 2018

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Pianificazione urbanistica – Aree appartenenti a contesti edificati e consolidati – Obiettivi – Miglioramento della qualità urbanistica – Regione Lombardia – Art. 8, c. 2-e-quinquies l.r. Lombardia n. 12/2005 – Piano particolareggiato – Programmazione di processi di rigenerazione urbana e territoriale – Reintegrazione funzionale di determinati ambiti entro il sistema urbano – Equilibrio tra l’elemento paesistico e l’elemento economico – Fattispecie.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Lombardia
Città: Brescia
Data di pubblicazione: 8 Maggio 2018
Numero: 467
Data di udienza: 7 Febbraio 2018
Presidente: Politi
Estensore: Pedron


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Pianificazione urbanistica – Aree appartenenti a contesti edificati e consolidati – Obiettivi – Miglioramento della qualità urbanistica – Regione Lombardia – Art. 8, c. 2-e-quinquies l.r. Lombardia n. 12/2005 – Piano particolareggiato – Programmazione di processi di rigenerazione urbana e territoriale – Reintegrazione funzionale di determinati ambiti entro il sistema urbano – Equilibrio tra l’elemento paesistico e l’elemento economico – Fattispecie.



Massima

 

TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 1^ – 8 maggio 2018, n. 467


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Pianificazione urbanistica – Aree appartenenti a contesti edificati e consolidati – Obiettivi – Miglioramento della qualità urbanistica.

La pianificazione urbanistica comprende ogni aspetto dell’utilizzazione del territorio, e riguarda sia le aree che devono ancora essere urbanizzate sia quelle che appartengono a contesti ormai edificati e consolidati. Relativamente alle prime, il potere regolatorio è focalizzato sull’impostazione delle lottizzazioni e sulla corretta distribuzione dei diritti edificatori, per quanto riguarda le seconde, invece, l’obiettivo di interesse pubblico è il miglioramento della qualità urbanistica, anche mediante la trasformazione dello stato dei luoghi, almeno nelle parti che non presentano vincoli architettonici o paesistici.
 


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Regione Lombardia – Art. 8, c. 2-e-quinquies l.r. Lombardia n. 12/2005 – Piano particolareggiato – Programmazione di processi di rigenerazione urbana e territoriale – Reintegrazione funzionale di determinati ambiti entro il sistema urbano – Equilibrio tra l’elemento paesistico e l’elemento economico – Fattispecie.

L’art. 8 comma 2-e-quinquies della LR Lombardia 11 marzo 2005 n. 12 consente al documento di piano di programmare processi di “rigenerazione urbana e territoriale”, individuando specifiche modalità di intervento e adeguate misure di incentivazione. Tra le finalità ammesse vi sono la reintegrazione funzionale di determinati ambiti entro il sistema urbano, e l’incremento delle prestazioni ambientali, ecologiche, paesistiche ed energetiche; lo strumento del piano particolareggiato può quindi servire non solo a lottizzare aree nuove o a recuperare aree degradate, ma anche a raggiungere obiettivi di qualità in specifiche porzioni del territorio, modificando lo stato consolidato dei luoghi e imprimendo un nuovo ordine urbanistico; in questo quadro, le operazioni di rinnovamento dello stile urbanistico eseguite in realtà economicamente attive sono sempre legittime quando siano effettuate secondo un ragionevole equilibrio, ossia quando il beneficio per l’immagine pubblica dei luoghi – elemento paesistico  – non comporti un sacrificio eccessivo per l’utilizzazione privata – elemento economico (nella specie, il piano richiedeva alle azienda insediate in un’area originariamente commerciale – nel tempo poi percepita come centrale – di cedere modeste porzioni di aree pertinenziali per consentire la creazione di una cortina arborea al viale di accesso alla città, incidendo in maniera limitata sui parcheggi privati e ridisegnando e razionalizzando la cartellonistica pubblicitaria)

Pres. Politi, Est. Pedron – E.A. e altri (avv.ti Gugliotta e Basile) c. Comune di Curno (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 1^ - 8 maggio 2018, n. 467

SENTENZA

 

TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 1^ – 8 maggio 2018, n. 467

Pubblicato il 08/05/2018

N. 00467/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00951/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 951 del 2017, proposto da
EMILIO ANGELICCHIO, ROCCO ANGELICCHIO, ANGELICCHIO SRL, rappresentati e difesi dagli avv. Antonino Gugliotta e Francesco Basile, con domicilio fisico presso la segreteria del TAR in Brescia, via Zima 3, e domicilio digitale coincidente con le PEC dei difensori;

contro

COMUNE DI CURNO, non costituitosi in giudizio;

per l’annullamento

– della deliberazione consiliare n. 8 del 23 marzo 2017, con la quale è stato approvato in via definitiva il Masterplan dell’ambito di trasformazione TS2, avente valore di piano particolareggiato in variante al PGT;

– della deliberazione consiliare n. 3 del 9 gennaio 2013, con la quale è stato approvato in via definitiva il PGT;

– della deliberazione consiliare n. 38 del 31 maggio 2017, con la quale è stata approvata in via definitiva la variante generale n. 1 al PGT;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2018 il dott. Mauro Pedron;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti Emilio Angelicchio e Rocco Angelicchio sono proprietari di un’area (mappale n. 5183) situata nel Comune di Curno, in fregio a via Bergamo (ex SP Briantea). I medesimi soggetti sono soci del terzo ricorrente, la società Angelicchio srl, titolare del diritto di superficie sulla predetta area e sul fabbricato ivi edificato in base al permesso di costruire convenzionato di data 7 luglio 2016. Nel suddetto edificio la società svolge attività di progettazione e realizzazione di piscine, nonché attività di vendita al dettaglio di arredi e attrezzature per esterni.

2. Nel PGT approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 9 gennaio 2013 la suddetta area è stata classificata come “Tessuto della produzione artigianale e manifatturiera”.

3. Inoltre, la suddetta area è stata inserita nell’ambito di trasformazione TS2 (Briantea Nova), suddiviso in due unità minime di intervento (UMI-1 e UMI-2) e in un’ulteriore zona corrispondente a via Bergamo. Per quest’ultima è stato previsto un piano particolareggiato a iniziativa pubblica, avente finalità di riqualificazione degli spazi aperti. Le azioni ammesse sono le seguenti: (a) riduzione della visibilità dei parcheggi; (b) realizzazione di un percorso ciclopedonale dalle Crocette a Longuelo; (c) definizione degli spazi a lato della viabilità come fasce a valenza vegetazionale, progettate con attenzione alla qualità cromatica degli elementi arborei e arbustivi; (d) riorganizzazione della segnaletica pubblicitaria e dell’illuminazione; (e) ridefinizione del sistema degli accessi. Per i privati è stato anche introdotto un vincolo sugli interventi di trasformazione, che comporta l’obbligo di progettare gli affacci sulla via pubblica non come semplice strumento pubblicitario e di marketing ma come elemento estetico coerente con i principi della riqualificazione dell’intero ambito.

4. Con deliberazione consiliare n. 8 del 23 marzo 2017 è stato approvato in via definitiva il Masterplan dell’ambito di trasformazione TS2, avente valore di piano particolareggiato in variante al PGT. Il progetto prevede l’espropriazione di alcune aree private per modificare l’estetica di via Bergamo mediante la realizzazione di un nuovo sistema di illuminazione e di una quinta arborea (con siepi alte tra 1,5 e 2 metri). Lo scopo dichiarato è di eliminare la cartellonistica commerciale insediata senza criteri uniformi negli ultimi anni (v. tavole 3 e 7), introducendo anche apposite modifiche al regolamento comunale sulla pubblicità.

5. Una successiva variante generale al PGT, approvata con deliberazione consiliare n. 38 del 31 maggio 2017, non ha introdotto innovazioni alla predetta disciplina.

6. Contro il Masterplan, e contro le disposizioni del PGT che forniscono le linee-guida al suddetto piano particolareggiato, i ricorrenti hanno presentato impugnazione, formulando varie censure così sintetizzabili: (i) violazione dell’art. 13 della legge 17 agosto 1942 n. 1150, in quanto la finalità del piano particolareggiato dovrebbe essere quella di regolare le nuove edificazioni, private e pubbliche, e non di ridefinire l’estetica di aree già completamente urbanizzate; (ii) irragionevolezza e sviamento, in quanto verrebbe creato artificialmente uno spazio verde pubblico, in danno di aree private dove sono insediate attività commerciali regolarmente autorizzate e rispettose del codice della strada, le quali soffriranno per la riduzione degli spazi di parcheggio e per la minore copertura pubblicitaria.

7. Il Comune non si è costituito in giudizio.

8. Sulle questioni rilevanti ai fini della decisione si possono svolgere le seguenti considerazioni:

(a) la pianificazione urbanistica comprende ogni aspetto dell’utilizzazione del territorio, e riguarda sia le aree che devono ancora essere urbanizzate sia quelle che appartengono a contesti ormai edificati e consolidati. Relativamente alle prime, il potere regolatorio è focalizzato sull’impostazione delle lottizzazioni e sulla corretta distribuzione dei diritti edificatori, per quanto riguarda le seconde, invece, l’obiettivo di interesse pubblico è il miglioramento della qualità urbanistica, anche mediante la trasformazione dello stato dei luoghi, almeno nelle parti che non presentano vincoli architettonici o paesistici;

(b) in conformità a questi principi della materia, la recente normativa regionale ha codificato alcuni obiettivi di qualità che possono essere senz’altro perseguiti attraverso la pianificazione urbanistica. In particolare, l’art. 8 comma 2-e-quinquies della LR 11 marzo 2005 n. 12 consente al documento di piano di programmare processi di “rigenerazione urbana e territoriale”, individuando specifiche modalità di intervento e adeguate misure di incentivazione. Tra le finalità ammesse vi sono la reintegrazione funzionale di determinati ambiti entro il sistema urbano, e l’incremento delle prestazioni ambientali, ecologiche, paesistiche ed energetiche;

(c) lo strumento del piano particolareggiato può quindi servire non solo a lottizzare aree nuove o a recuperare aree degradate, ma anche a raggiungere obiettivi di qualità in specifiche porzioni del territorio, modificando lo stato consolidato dei luoghi e imprimendo un nuovo ordine urbanistico;

(d) nello specifico, la riflessione del Comune a proposito di via Bergamo appare corretta. La progressione delle edificazioni ha reso questa strada più centrale rispetto all’area urbana complessiva. Una sistemazione dei luoghi che poteva essere tollerabile in una periferia a vocazione commerciale, con poco verde pubblico e abbondanza di segnali pubblicitari, non è più adeguata a una zona che è ora percepita come centrale e connessa alla parte storica dell’abitato. Di qui la necessità di una nuova estetica, con una riconoscibile impronta pubblica, e un corrispondente ridimensionamento delle caratteristiche impresse in precedenza in modo disorganico dalle attività commerciali private;

(e) queste operazioni di rinnovamento dello stile urbanistico eseguite in realtà economicamente attive sono sempre legittime quando siano effettuate secondo un ragionevole equilibrio, ossia quando il beneficio per l’immagine pubblica dei luoghi (elemento paesistico) non comporti un sacrificio eccessivo per l’utilizzazione privata (elemento economico);

(f) un simile equilibrio sembra essere stato cercato e raggiunto anche nel caso in esame. Alle aziende insediate in via Bergamo viene chiesto di cedere modeste porzioni di aree pertinenziali per consentire la creazione di una cortina arborea che crei l’effetto di un viale di accesso alla città. Non viene però compromessa l’utilità dei parcheggi privati, che sono incisi solo parzialmente, e neppure risulta azzerata la cartellonistica pubblicitaria, che viene piuttosto ridisegnata e razionalizzata. Correttamente, è previsto un accorpamento delle preinsegne, viene data la precedenza nella posa dei segnali alle attività che non si affacciano direttamente sull’asse stradale, e viene consentita la pubblicità solo alle aziende presenti nel territorio immediatamente limitrofo a via Bergamo (v. pag. 16 della relazione illustrativa – doc. 7). Nel complesso, ai clienti non è impedito né di riconoscere facilmente le aziende presenti in zona, né di accedervi comodamente;

(g) l’operazione urbanistica rimane quindi entro i limiti della riqualificazione dei luoghi, senza effetti espulsivi.

9. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

10. Poiché il Comune non si è costituito, non è necessaria una pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando:

(a) respinge il ricorso;

(b) nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2018 con l’intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente
Mauro Pedron, Consigliere, Estensore
Stefano Tenca, Consigliere

L’ESTENSORE
Mauro Pedron
        
IL PRESIDENTE
Roberto Politi
        
        
IL SEGRETARIO

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