INQUINAMENTO ACUSTICO – Art. 9 L. n. 447/95 – Ordinanza di abbattimento delle emissioni sonore – Natura – Minaccia per la salute pubblica – Art. 2, c. 1, lett. a) L. n. 447/95 – Art. 844 c.c. – Esecuzione dei rilievi fonometrici – Comunicazione di avvio del procedimento – Necessità – Esclusione – Rumore ambientale – Valore limite differenziale – Nozione – Rumore ambientale inferiore a 50 db (periodo diurno) o 40 db (periodo notturno) – Applicazione disgiunta.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Lombardia
Città: Brescia
Data di pubblicazione: 30 Agosto 2011
Numero: 1276
Data di udienza: 13 Luglio 2011
Presidente: Petruzzelli
Estensore: Conti
Premassima
INQUINAMENTO ACUSTICO – Art. 9 L. n. 447/95 – Ordinanza di abbattimento delle emissioni sonore – Natura – Minaccia per la salute pubblica – Art. 2, c. 1, lett. a) L. n. 447/95 – Art. 844 c.c. – Esecuzione dei rilievi fonometrici – Comunicazione di avvio del procedimento – Necessità – Esclusione – Rumore ambientale – Valore limite differenziale – Nozione – Rumore ambientale inferiore a 50 db (periodo diurno) o 40 db (periodo notturno) – Applicazione disgiunta.
Massima
TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I – 30 agosto 2011, n. 1276
INQUINAMENTO ACUSTICO – Art. 9 L. n. 447/95 – Ordinanza di abbattimento delle emissioni sonore – Natura – Minaccia per la salute pubblica – Art. 2, c. 1, lett. a) L. n. 447/95 – Art. 844 c.c. – Potere ordinario di intervento – Inconfigurabilità.
La norma di cui all’art. 9 della L. 26.10.1995, n. 447 non può essere riduttivamente intesa come una mera riproduzione, nell’ambito della normativa di settore in tema di tutela dall’inquinamento acustico, del generale potere di ordinanza contingibile ed urgente riconosciuto al Sindaco in materia di sanità ed igiene pubblica; la stessa deve invece essere interpretata nel particolare significato che assume all’interno di una normativa dettata allo scopo primario di realizzare un efficace contrasto al fenomeno dell’inquinamento acustico, di cui la medesima legge n. 447/1995 (nell’art. 2 primo comma lettera “a”) ha ridefinito il concetto (cfr. T.A.R. Lecce, Sez. I, 11.1.2006, n. 488, TAR Milano, Sez. IV, 27.12.2007 n. 6819, T.A.R. Brescia, Sez. II, 2.11.2009 n. 1814). L’utilizzo del particolare potere di ordinanza contingibile ed urgente delineato dall’art. 9 deve pertanto ritenersi “normalmente” consentito allorquando gli appositi accertamenti tecnici effettuati dalle competenti Agenzie Regionali di Protezione Ambientale rivelino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, tenuto conto sia che quest’ultimo – ontologicamente (per esplicita previsione dell’art. 2 della stessa L. n° 447/1995 )- rappresenta una minaccia per la salute pubblica, sia che la Legge quadro sull’inquinamento acustico non configura alcun potere di intervento amministrativo “ordinario” che consenta di ottenere il risultato dell’immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti; in particolare, non può essere reputato ordinario strumento di intervento, sul piano amministrativo, la facoltà riconosciuta dal Codice Civile al privato interessato di adire l’Autorità Giudiziaria Ordinaria per far cessare le immissioni dannose che eccedano la normale tollerabilità'(cfr. T.A.R. Lecce, 11.1.2006, n. 488).
Pres. Petruzzelli, Est. Conti – C. s.n.c. (avv.ti Maraschi e Raffaglio) c. Comune di Spino D’Adda (avv. De Rosa)
INQUINAMENTO ACUSTICO – Tutela della salute pubblica – Situazione di pericolo – Singola persona – Sufficienza.
La tutela della salute pubblica non presuppone necessariamente che la situazione di pericolo involga l’intera collettività ben potendo richiedersi tutela alla P.A. anche ove sia in discussione la salute di una singola famiglia (o anche di una sola persona).
Pres. Petruzzelli, Est. Conti – C. s.n.c. (avv.ti Maraschi e Raffaglio) c. Comune di Spino D’Adda (avv. De Rosa)
INQUINAMENTO ACUSTICO – Esecuzione dei rilievi fonometrici – Comunicazione di avvio del procedimento – Necessità – Esclusione.
L’esecuzione del rilievo fonometrico da parte dell’ARPA presuppone necessariamente che esso sia eseguiti almeno una volta senza preavviso, al fine di monitorare le normali condizioni di funzionamento ed emissione, che potrebbero essere alterate laddove l’interessato fosse preventivamente avvisato (cfr. TRGA Trento 27.6.2005 n. 174). Peraltro, la stessa ratio della disciplina sulla partecipazione al procedimento, non esclude affatto che l’avvio del procedimento possa essere preceduto o supportato da controlli, accertamenti, ispezioni svolti senza la partecipazione del diretto interessato, che sarà edotto di queste attività con una successiva comunicazione e sarà, pertanto, messo nella condizione di intervenire nella procedura e di verificare e, se del caso, contestare, la veridicità o esattezza degli accertamenti compiuti e la stessa idoneità degli strumenti tecnici utilizzati (cfr Cons. St., Sez. V, 5 marzo 2003, n. 1224, TAR Puglia, Bari Sez. I 26.9.2003 n. 3591).
Pres. Petruzzelli, Est. Conti – C. s.n.c. (avv.ti Maraschi e Raffaglio) c. Comune di Spino D’Adda (avv. De Rosa)
INQUINAMENTO ACUSTICO – Rumore ambientale – Nozione.
Il rumore ambientale è costituito da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo: è cioè costituito dall’insieme del rumore residuo, per tale intendendosi il rumore rilevato quando si esclude la specifica sorgente disturbante, e da quello che prodotto dalla specifica sorgente disturbante.
Pres. Petruzzelli, Est. Conti – C. s.n.c. (avv.ti Maraschi e Raffaglio) c. Comune di Spino D’Adda (avv. De Rosa)
INQUINAMENTO ACUSTICO – Valore limite differenziale – Nozione.
Il valore limite differenziale è dato dalla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale e il rumore residuo. Tenendo presente la definizione di rumore residuo che è il rumore che residua una volta eliminata la sorgente disturbante il valore differenziale esprime lo specifico grado di inquinamento acustico della specifica fonte disturbante. In altre parole il valore differenziale esprime il contributo che una specifica fonte dà al livello di inquinamento generale.
Pres. Petruzzelli, Est. Conti – C. s.n.c. (avv.ti Maraschi e Raffaglio) c. Comune di Spino D’Adda (avv. De Rosa)
INQUINAMENTO ACUSTICO – Valori differenziali – Rumore ambientale inferiore a 50 db (periodo diurno) o 40 db (periodo notturno) – Applicazione disgiunta.
I valori differenziali non si applicano quando comunque il rumore ambientale è al di sotto di determinati valori e precisamente 50 db(A) per il periodo diurno e 40 db (A) per il periodo notturno misurati a finestre aperte e 35 db(A) per il periodo diurno e 25 db (A) per il periodo notturno misurati a finestre chiuse. Si tratta ovviamente di limiti da applicarsi disgiuntamente nel senso che anche il superamento di uno solo di essi consente l’applicazione del valore differenziale. Ciò è fatto palese dalla circostanza che il rumore viene definito in tali casi trascurabile. Orbene è evidente che, essendo il rumore sempre lo stesso, per ritenersi trascurabile non deve superare i parametri di cui sopra per cui il superamento anche di uno solo di essi implica l’applicazione dei valori limite differenziali (cfr. T.A.R. Liguria, Sez. I, 15 marzo 2010, n. 1166).
Pres. Petruzzelli, Est. Conti – C. s.n.c. (avv.ti Maraschi e Raffaglio) c. Comune di Spino D’Adda (avv. De Rosa)
Allegato
Titolo Completo
TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I – 30 agosto 2011, n. 1276SENTENZA
N. 01276/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00828/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 828 del 2009, proposto da:
Ceresa Snc di Ceresa Massimiliano, Stefano & C., rappresentato e difeso dagli avv. Alberto Maraschi, Paola Raffaglio, con domicilio eletto presso Paola Raffaglio in Brescia, via Ferramola, 3;
contro
Comune di Spino D’Adda, rappresentato e difeso dall’avv. Brunello De Rosa, con domicilio eletto presso Laura Setti in Brescia, via L. Beretta, 5;
per l’annullamento
dell’ordinanza 23.6.2009 del Sindaco di Spino d’Adda n. 20 reg. ord. – prot. N. 10450, notificato in pari data presso la sede operativa della società ricorrente, sita in Spino d’Adda – via Mons. Quaini n. 18 – con la quale si ingiunge di realizzare adeguate opere presso l’unità locale sita nel territorio di quel comune al fine di garantire che le emissioni acustiche causate dall’attività del supermercato siano conformi ai valori limite previsti dalla legge”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Spino D’Adda;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 luglio 2011 il dott. Sergio Conti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 16.7.2009 e depositato presso la Segreteria della Sezione il 3.8.2009, “La Ceresa Snc di Ceresa Massimiliano, Stefano & C.” impugna l’ordinanza in data 23.6.2009 del Sindaco di Spino d’Adda, con la quale si ordina di provvedere – entro 30 gg. – a far realizzare adeguate opere presso il locale in via mons. Quaini n. 18, al fine di garantire che le emissioni acustiche causate dall’attività del supermercato siano conformi ai valori limite previsti dal DPCM 14.11.1997.
La ricorrente articola le seguenti doglianze:
1) “Illegittimità dell’atto impugnato per violazione dell’art. 9 L. n. 447/95 e, comunque, perché inficiato da vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria”; in quanto l’atto sarebbe stato adottato per tutelare solo due soggetti, il rilievo fonometrico da parte dell’ARPA è avvenuto in assenza di contraddittorio e con grave vizio metodologico per aver svolto le misurazioni del rumore ambientale e di quello residuo per un periodo estremamente ridotto ed in orari differenti e per aver erroneamente affermato il superamento del limite differenziale;
2) “Illegittimità dell’atto impugnato per vizio di eccesso di potere nella parte in cui, del tutto ingiustificatamente, detta indirizzi organizzativi all’imprenditore privato”; sostenendo altresì che il provvedimento risulterebbe del tutto generico.
Si è costituito in giudizio l’intimato Comune di Spino d’Adda, chiedendo il rigetto del gravame.
Alla Camera di consiglio del 30.9.2009 (ord. N. 595/09) la Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione degli effetti dell’atto impugnato.
Con atto notificato il 24.11.2010 e depositato il 15.12.2010, il Comune ha richiesto la revoca dell’ordinanza cautelare n. 595/09, in quanto la società La Ceresa si sarebbe reiteratamente rifiutata di dare seguito a quanto in detta ordinanza previsto.
Ha replicato, con memoria depositata il 27.12.2010, la ricorrente.
Alla camera di consiglio del 12.1.2011 fissata per la disamina di detta istanza, le parti hanno concordato sull’opportunità di pervenire in tempi rapidi alla trattazione nel merito.
In vista della pubblica udienza del 13.7.2011 le parti hanno depositato documenti e memorie.
All’esito della discussione alla pubblica udienza il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
Con il ricorso all’esame, “La Ceresa Snc di Ceresa Massimiliano, Stefano & C.” – che gestisce un supermercato in Spino d’Adda alla via mons. Quaini n. 18 – ha impugnato l’ordinanza sindacale con la quale, richiamati gli esposti presentati da due cittadini residenti nell’attiguo stabile (Bisetto Stefano e Roverselli Alfredo) e i rilievi effettuati dall’ARPA (all’uopo incaricata) le è stato ordinato di provvedere, entro 30 gg., a far realizzare adeguate opere presso il locale, al fine di garantire che le emissioni acustiche causate dall’attività del supermercato siano conformi ai valori limite previsti dal DPCM 14.11.1997, con onere di presentare, dopo l’esecuzione delle opere di messa a norma, di una dettagliata relazione da parte di tecnico acustico ai sensi dell’art. 2, c.6 e ss. L. n. 447/95 circa gli interventi di insonorizzazione eseguiti ela valutazione di impatto acustico prodotto dalle sorgenti interne.
La ricorrente articola due censure:
1) la violazione dell’art. 9 L. n. 447/95 e il difetto di istruttoria; poiché l’ordinanza contingibile si porrebbe al di fuori del suo ambito di intervento in quanto adottata per tutelare solo due soggetti, e perché il rilievo fonometrico da parte dell’ARPA è avvenuto in assenza di contraddittorio, con grave vizio metodologico per aver svolto le misurazioni del rumore ambientale e di quello residuo per un periodo estremamente ridotto ed in orari differenti e per aver erroneamente affermato il superamento del limite differenziale;
2) eccesso di potere per aver ingiustificatamente dettato indirizzi organizzativi all’imprenditore privato; sostenendo altresì che il provvedimento risulterebbe del tutto generico.
Il risulta comunque infondato, sicché il Collegio è dispensato dal soffermarsi a verificare se fosse o meno necessario evocare in giudizio Bisetto Stefano e Roverselli Alfredo da configurarsi come controinteressati (in particolare il primo, posto che l’impugnata ordinanza sindacale, nel dispositivo, espressamente prevede: “più precisamente opportuni interventi nei confronti del Sig. Bisetto Stafano ..”).
In Lombardia, la L.R. 10.8.2001 n. 13 -Norme in materia di inquinamento acustico – all’art. 15 (Controlli e poteri sostitutivi) prevede che “Le attività di vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico sono svolte dai comuni e dalle province nell’ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale e regionale vigente, avvalendosi del supporto dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ai sensi della legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente – ARPA).” (c.1).
Il c. 2 del cit.art. 15 specifica che: “Per le attività di vigilanza e controllo di cui al comma 1, il comune o la provincia effettuano precise e dettagliate richieste all’ARPA privilegiando le segnalazioni, gli esposti, le lamentele presentate dai cittadini residenti in ambienti abitativi o esterni prossimi alla sorgente di inquinamento acustico per la quale sono effettuati i controlli. Gli oneri per le attività di vigilanza e controllo effettuate ai sensi del presente comma sono a carico dell’ARPA, così come stabilito dall’art. 26, comma 5, della L.R. n. 16/1999.
Più in generale, l’art. 9 primo comma della L. 26.10.1995 n. 447 – legge quadro sull’inquinamento acustico – dispone: “Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell’ambiente, secondo quanto previsto dall’articolo 8 della L. 3 marzo 1987, n. 59, e il Presidente del Consiglio dei ministri, nell’ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri”.
Un consistente indirizzo giurisprudenziale (cfr. T.A.R. Lecce, Sez. I, 11.1.2006, n. 488, TAR Milano, Sez. IV, 27.12.2007 n. 6819, T.A.R. Brescia, Sez. II, 2.11.2009 n. 1814), al quale il Collegio aderisce, ha evidenziato che:
– la norma non può essere riduttivamente intesa come una mera (e, quindi, pleonastica) riproduzione, nell’ambito della normativa di settore in tema di tutela dall’inquinamento acustico, del generale potere di ordinanza contingibile ed urgente tradizionalmente riconosciuto dal nostro ordinamento giuridico al Sindaco (quale Ufficiale di Governo) in materia di sanità ed igiene pubblica, ma che invece la stessa deve essere logicamente e sistematicamente interpretata nel particolare significato che assume all’interno di una normativa dettata -in attuazione del principio di tutela della salute dei cittadini previsto dall’art. 32 della Costituzione- allo scopo primario di realizzare un efficace contrasto al fenomeno dell’inquinamento acustico, tenendo nel dovuto conto il fatto che la Legge n. 447/1995 (nell’art. 2 primo comma lettera “a”) ha ridefinito il concetto di inquinamento acustico, qualificandolo come “l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane”, sancendo espressamente che esso concreta (in ogni caso) “un pericolo per la salute umana”;
– conseguentemente l’utilizzo del particolare potere di ordinanza contingibile ed urgente delineato dall’art. 9 della Legge 26 Ottobre 1995 n. 447 deve ritenersi (“normalmente”) consentito allorquando gli appositi accertamenti tecnici effettuati dalle competenti Agenzie Regionali di Protezione Ambientale rivelino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, tenuto conto sia che quest’ultimo – ontologicamente (per esplicita previsione dell’art. 2 della stessa L. n° 447/1995 )- rappresenta una minaccia per la salute pubblica, sia che la Legge quadro sull’inquinamento acustico non configura alcun potere di intervento amministrativo “ordinario” che consenta di ottenere il risultato dell’immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti;
– in siffatto contesto normativo, l’accertata presenza di un fenomeno di inquinamento acustico (pur se non coinvolgente l’intera collettività) appare sufficiente a concretare l’eccezionale ed urgente necessità di intervenire a tutela della salute pubblica con l’efficace strumento previsto (soltanto) dall’art. 9 primo comma della citata Legge n. 447/1995.;
– la tutela della salute pubblica non presuppone necessariamente che la situazione di pericolo involga l’intera collettività ben potendo richiedersi tutela alla P.A. anche ove sia in discussione la salute di una singola famiglia (o anche di una sola persona)
– non può essere certamente reputato ordinario strumento di intervento (sul piano amministrativo) la facoltà riconosciuta dal Codice Civile al privato interessato di adire l’Autorità Giudiziaria Ordinaria per far cessare le immissioni dannose che eccedano la normale tollerabilità” (cfr. T.A.R. Lecce, 11.1.2006, n. 488).
Così inquadrata la valenza e latitudine della disposizione, va respinto il primo profilo del primo motivo, così come il secondo motivo, con il quale si sostiene erroneamente che sarebbero impartite direttive vincolanti all’imprenditore, dato che l’ordinanza non fa che imporre il rispetto di un limite di rumore violato lasciando al responsabile la concreta individuazione delle misure da adottarsi.
Parimenti infondato risulta il secondo profilo del primo motivo (l’esecuzione del rilievo fonometrico da parte dell’ARPA in assenza di contraddittorio), poiché la tipologia di accertamenti di cui trattasi presuppone necessariamente il fatto che essi siano eseguiti almeno una volta senza preavviso al fine di monitorare le normali condizioni di funzionamento ed emissione (che potrebbero essere alterate laddove l’interessato fosse preventivamente avvisato) (cfr. TRGA Trento 27.6.2005 n. 174).
Va soggiunto che (cfr. doc. n. 6 sia della ricorrente sia del Comune) che in data 20.3.2099 è stata emessa dall’Amministrazione comunicazione di avvio del procedimento amministrativo “per indagini fonometriche relative al rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente” indirizzata alla odierna ricorrente.
Peraltro, la stessa ratio della disciplina sulla partecipazione al procedimento (anche quello di irrigazione delle sanzioni amministrative di cui alla l. n. 689/1981), non esclude affatto che l’avvio del procedimento possa essere preceduto o supportato da controlli, accertamenti, ispezioni svolti senza la partecipazione del diretto interessato, che sarà edotto di queste attività con una successiva comunicazione e sarà, pertanto, messo nella condizione di intervenire nella procedura e di verificare e, se del caso, contestare la veridicità o esattezza degli accertamenti compiuti e la stessa idoneità degli strumenti tecnici utilizzati (cfr Cons. St., Sez. V, 5 marzo 2003, n. 1224, TAR Puglia, Bari Sez. I 26.9.2003 n. 3591).
Può quindi passarsi alla disamina degli ulteriori profili – aventi carattere per così dire “sostanziale” – della prima censura, con cui si lamenta che: a) le misurazioni sono avvenute per un periodo estremamente ridotto; b) le misurazioni del rumore ambientale sono intervenute alle 10.00 circa, mentre la misurazione del rumore di fondo è intercorsa a mezzogiorno, allorquando le altre sorgenti di rumore erano praticamente assenti; c) l’ aver erroneamente affermato il superamento del limite differenziale.
Le doglianza non hanno fondamento.
Va richiamato il sistema normativo.
Il D.P.C.M. 14 novembre 1997 che reca “valori limite assoluti di immissione” all’art. 3 stabilisce: “1. I valori limite assoluti di immissione come definiti all’art. 2, comma 3, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, riferiti al rumore immesso nell’ambiente esterno dall’insieme di tutte le sorgenti sono quelli indicati nella tabella C allegata al presente decreto.2. Per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e le altre sorgenti sonore di cui all’art. 11, comma 1, legge 26 ottobre 1995, n. 447, i limiti di cui alla tabella C allegata al presente decreto, non si applicano all’interno delle rispettive fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi. All’esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione. 3. All’interno delle fasce di pertinenza, le singole sorgenti sonore diverse da quelle indicate al precedente comma 2, devono rispettare i limiti di cui alla tabella B allegata al presente decreto. Le sorgenti sonore diverse da quelle di cui al precedente comma 2, devono rispettare, nel loro insieme, i limiti di cui alla tabella C allegata al presente decreto, secondo la classificazione che a quella fascia viene assegnata.”
Il successivo art. 4 – rubricato valori limite differenziali di immissione – stabilisce: “1. I valori limite differenziali di immissione, definiti all’art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all’interno degli ambienti abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI della tabella A allegata al presente decreto. 2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile: a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno; b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla rumorosità prodotta: dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; da servizi e impianti fissi dell’edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all’interno dello stesso”.
Va chiarito che il rumore ambientale è costituito da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall’insieme del rumore residuo, per tale intendendosi il rumore rilevato quando si esclude la specifica sorgente disturbante, e da quello che prodotto dalla specifica sorgente disturbante.
A tal riguardo occorre precisare che il valore limite differenziale è quel valore dato dalla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale e il rumore residuo. Tenendo presente la definizione di rumore residuo che è il rumore che residua una volta eliminata la sorgente disturbante il valore differenziale esprime lo specifico grado di inquinamento acustico della specifica fonte disturbante.
In altre parole il valore differenziale esprime il contributo che una specifica fonte dà al livello di inquinamento generale.
I valori limite sono di 5 db per il periodo diurno e di 3 db per il periodo notturno (art. 4 D.P.C.M. 14 novembre 1997).
Tali valori differenziali non si applicano quando comunque il rumore ambientale è al di sotto di determinati valori e precisamente 50 db(A) per il periodo diurno e 40 db (A) per il periodo notturno misurati a finestre aperte e 35 db(A) per il periodo diurno e 25 db (A) per il periodo notturno misurati a finestre chiuse.
Si tratta ovviamente di limiti da applicarsi disgiuntamente nel senso che anche il superamento di uno solo di essi consente l’applicazione del valore differenziale. Ciò è fatto palese dalla circostanza che il rumore viene definito in tali casi trascurabile. Orbene è evidente che, essendo il rumore sempre lo stesso, per ritenersi trascurabile non deve superare i parametri di cui sopra per cui il superamento anche di uno solo di essi implica l’applicazione dei valori limite differenziali (cfr. T.A.R. Liguria, Sez. I, 15 marzo 2010, n. 1166).
Con riguardo alla fattispecie all’esame, va rilevato che la relazione dell’ARPA in data 13.5.2009 (doc. 8 del Comune) rappresenta che “I rilievi fonometrici sono stati effettuati dalle 9:30 alle 12:30 del 30.4.-2009″, specificando che: <<Le misure sono state eseguite al primo piano dello stabile di via Mons. Quaini n. 16/Z a Spino d’Adda, nel soggiorno dell’abitazione del Sig. Bisetto Stefano, alla presenza del proprietario. Tale appartamento è risultata essere il più disturbato dall’attività della società in oggetto. Il soggiorno ha una portafinestra che si affaccia sulla zona di carico/scarico del supermercato.
Il disturbo è causato dall’attività del supermercato, in particolare dai camion, dalla movimentazione dei carrelli utilizzati per lo scarico delle merci e dal funzionamento delle ventole di aereazione installate nella sala macchine.
La descrizione dettagliata delle condizioni di misure di risultati è riportata nel certificato di misura allegato, da considerarsi parte integrante di questa relazione. L’esito dei rilievi riassunto nella Tab.1. Si segnala la presenza di un cantiere edile nelle vicinanze. Essendo l’attività temporanea di contributi rumorosi provenienti da esso sono stati esclusi dalle misure riportate in tabella.>>
Dalla tabella emerge che nel punto di misura è stato rilevato rumore ambientale pari a 51.5 dB(A) (con il funzionamento delle sole ventole di aerazione della sala macchine), e di 59.5 dB(A) (con attivi solo camion, scarico merci, movimentazione carrelli), e un rumore residuo i 43.0 dB(A).
La relazione ARPA rassegna le seguenti conclusioni:
<< Il comune di Spino d’Adda ha realizzato il piano d’azzonamento acustico del territorio comunale previsto dal comma uno, lettera a), dell’articolo 6 della legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447/95 (Delibera di approvazione del consiglio comunale n. 30 del 25.11.2008).
Il piano colloca l’abitazione del sig. Stefano Bisetto in classe IV (Aree di intensa attività umane).
Poiché l’abitazione non appartiene alla classe VI (Aree esclusivamente industriali) è possibile applicare il limite di immissione differenziale. Questo limite si applica solamente all’interno dell’abitazione (art. 4 del DPCM 14.11.1997).
Per l’applicazione del limite differenziale è inoltre necessario che il rumore ambientale superi la soglia di applicabilità (comma 1 e 2 dell’articolo 4 del DPCM 14-11-1997):
– a finestre aperte periodo diurno (6:00 – 22:00) 50 dB(A) – periodo notturno (22:00 – 6:00) 40 dB(A)
– a finestre chiuse periodo diurno (6:00 – 22:00) 35 dB(A) – periodo notturno (22:00 – 6:00) 25 dB(A)
Nell’abitazione del sig. Bisetto il livello del rumore ambientale misurato nel soggiorno supera il suddetto limite di applicabilità. Poiché la differenza tra il rumore ambientale ed il rumore residuo eccede i 5 dB(A), il limite differenziale diurno è superato (comma 2 articolo 4 del DPCM 14 11.1997) per entrambe le sorgenti considerate, movimentazione merce e ventole nella sala macchine. Il superamento del limite differenziale diurno implica automaticamente anche il superamento di quello notturno per le sole ventole della sala macchine. Infatti la movimentazione merci viene solo nel periodo diurno>>.
Come si vede l’ARPA ha dato corretta applicazione alla normativa sopra esposta.
Le descritte condizioni ambientali danno conto della sufficienza della durata delle rilevazioni, invero una volta che si accerti il superamento dei limiti per una soglia sifigniticativa non v’è alcuna ragione per protrarre ulteriormente l’accertamento tecnico.
Inoltre, Arpa, nelle controdeduzioni svolte su richiesta dell’Amministrazione comunale ai rilievi sollevati in proposito dall’odierna ricorrente, (con la nota in data 5.8.2009 prodotta come doc. n. 12 del Comune) evidenzia che: “la misura del rumore ambientale è stata eseguita quando le sorgenti indagate erano in funzione (ventole di aereazione della sala macchine, scarico merci, movimentazione carrelli, ingresso-uscita camion). Tutti i risultati dei rilievi fonometrici, come dichiarato nella nostra relazione tecnica, non contengono contributi derivanti dalla vicina attività temporanea del cantiere edile e in quanto tale non rappresentativa della normale situazione acustica della zona. Infine da rilevare che i livelli del rumore ambientale misurati durante l’attività del supermercato sono così elevati (59.5 db (A) che prevalgono abbondantemente i potenziali contributi di altre sorgenti di rumore presente nell’intorno, e che, a parte il cantiere, non sono state sentite. Si fa riferimento ad altri motori, condizionatori o altre attività rumorose>>.
Invero, non sussiste alcuna prescrizione che imponga di effettuare la misurazione del rumore ambientale e di quello residuo nel medesimo orario (ed invero tale concomitanza neppure è possibile se non usando due apparecchiature distinte) ma solo quella che impone di distinguere fra i due distinti periodi diurno e notturno.
Infine,va osservato che irrilevante risulta ai fini del presente giudizio il richiamo – operato dal legale della ricorrente in sede di discussione alla pubblica udienza del 13.7.2011 – alla conclusioni cui è pervenuto, in sede di relazione, il CTU incaricato dal Tribunale di Crema nell’ambito del procedimento istaurato dalla Ceresa Snc avverso la sanzione amministrativa irrogata. Invero, si tratta di accertamenti posti in essere in altro procedimento e che non hanno ancora trovato accoglimento da parte del giudice, non essendo ivi intervenuta la sentenza.
Sussistono tuttavia giusti motivi per addivenirsi alla compensazione, fra le parti, delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Petruzzelli, Presidente
Sergio Conti, Consigliere, Estensore
Mario Mosconi, Consigliere
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/08/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)