Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Sicurezza sul lavoro Numero: 726 | Data di udienza: 19 Febbraio 2015

* SOSTANZE PERICOLOSE –  SICUREZZA – Rischio di incidente rilevante – Sostanze pericolose detenute nello stabilimento – Art. 2, c. 2 d.lgs. n. 334/99 – Sostanze ordinariamente utilizzabili nel processo produttivo – Fattispecie.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 4^
Regione: Lombardia
Città: Milano
Data di pubblicazione: 16 Marzo 2015
Numero: 726
Data di udienza: 19 Febbraio 2015
Presidente: Giordano
Estensore: Gatti


Premassima

* SOSTANZE PERICOLOSE –  SICUREZZA – Rischio di incidente rilevante – Sostanze pericolose detenute nello stabilimento – Art. 2, c. 2 d.lgs. n. 334/99 – Sostanze ordinariamente utilizzabili nel processo produttivo – Fattispecie.



Massima

 

TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. 4^ – 16 marzo 2015, n. 726


SOSTANZE PERICOLOSE –  Rischio di incidente rilevante – Sostanze pericolose detenute nello stabilimento – Art. 2, c. 2 d.lgs. n. 334/99 – Sostanze ordinariamente utilizzabili nel processo produttivo – Fattispecie.

L’art. 2 c. 2 del D.Lgs. n. 334/99 specifica che, ai fini dell’applicazione del medesimo, le sostanze pericolose da prendere in considerazione, oltreché quelle presenti nello stabilimento, sono anche quelle “previste” nel medesimo, dovendosi pertanto attribuirsi rilievo anche a quelle ordinariamente utilizzabili nel processo produttivo (nella specie, in aggiunta al quantitativo di triossido di cromo presente nello stabilimento allo stato solido, è stato considerato, nella misura del 20%, anche quello disciolto nelle vasche galvaniche sotto forma di acido cromico, con ciò superando la soglia di 5.000 kg prevista dall’Allegato I del D.Lgs. n. 334/99, con conseguente applicazione degli artt. 6 e 7).

Pres. Giordano, Est. Gatti – C. s.r.l. (avv. Boscolo) c. Agenzia Regionale Protezione Ambiente Lombardia – Dipartimento Provinciale di Milano (avv. Santamaria)


Allegato


Titolo Completo

TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. 4^ - 16 marzo 2015, n. 726

SENTENZA

 

TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. 4^ – 16 marzo 2015, n. 726


N. 00726/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00155/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 155 del 2013, proposto da:
Cromatura Rhodense S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Emanuele Boscolo, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Anna Arduino in Milano, Via Sabotino 2;

contro

Agenzia Regionale Protezione Ambiente Lombardia – Dipartimento Provinciale di Milano, rappresentata e difesa dall’avv. Bruno Santamaria, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Galleria del Corso, 2;

per l’annullamento

del rapporto finale relativo alla verifica ispettiva sul Sistema di gestione della sicurezza eseguito presso la Cromatura Rhodense S.r.l., redatto dall’UOAPC del Dipartimento Provinciale dell’ARPA, prot. n. 162094/Tit. del 21.11.2012, della nota prot. n. 162185 del 21.11.2012, di trasmissione del suddetto rapporto conclusivo della verifica ispettiva, nonché di ogni ulteriore atto prodromico, collegato e conseguente, nonché per l’accertamento della condizione oggettiva di non sottoposizione della ricorrente al regime delle attività a rischio di incidente rilevante per effetto del mancato superamento dei quantitativi-soglia di sostanze comprese nell’allegato I al D.Lgs. n. 334/1999.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Agenzia Regionale Protezione Ambiente – Lombardia Dipartimento Provinciale di Milano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2015 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 


FATTO

Con i provvedimenti in epigrafe impugnati la ricorrente contesta le determinazioni con le quali l’Agenzia Regionale Protezione Ambiente – Lombardia Dipartimento Provinciale di Milano (nel proseguo “Arpa”), in considerazione delle sostanze e dei quantitativi trattati dalla stessa nei propri stabilimenti, l’ha ritenuta assoggettabile agli obblighi di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 334/99.

Arpa si è costituita in giudizio, insistendo per il rigetto del ricorso.

In data 19.2.2015 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

I) In via preliminare, il Collegio deve respingere la richiesta inoltrata dalla ricorrente, di rinvio dell’udienza pubblica, sulla quale la difesa della resistente si è peraltro espressamente opposta. Tale richiesta è infatti fondata sulla perdita di interesse ad ottenere una decisione sulla presente controversia, tuttavia condizionata ad avvenimenti futuri ed incerti (avvio di un’analisi tecnica di fattibilità per l’adeguamento aziendale al D.Lgs. n. 334/99, inoltro di un’istanza all’Arpa, accoglimento della stessa), inidonei pertanto a paralizzare le sorti del presente giudizio, al contrario, sotto ogni aspetto, maturo per la decisione, dovendosi altresì respingere le richieste istruttorie inoltrate dalla stessa ricorrente.

Può prescindersi inoltre dallo scrutinio delle eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla difesa di Arpa, essendo il medesimo infondato nel merito.

II) Con il primo motivo, sostiene la ricorrente che l’Arpa avrebbe erroneamente accertato la quantità di sostanze pericolose presso il proprio stabilimento, avendo in particolare conteggiato nelle stesse anche l’acido cromico, che essendo invece un elemento diverso dal triossido di cromo, illegittimamente sarebbe stato computato nell’ambito del quantitativo complessivo di detta sostanza. In particolare, l’Allegato I al D.Lgs. n. 334/99 prevede, quale soglia per l’applicazione delle prescrizioni di cui alla medesima norma, la presenza di un quantitativo superiore a 5.000 kg del predetto triossido di cromo, laddove invece, nello stabilimento della ricorrente, pur essendovi un quantitativo inferiore di tale sostanza, l’Arpa ha assimilato alla stessa anche gli 8.000 kg di acido cromico contenuti nelle vasche, computandoli in aggiunta al triossido di cromo.

Sostiene ancora la ricorrente che la predetta valutazione della resistente sarebbe peraltro ulteriormente illegittima, non essendosi in alcun modo evidenziate le ragioni che hanno indotto la stessa ad assimilare il triossido di cromo all’acido cromico, laddove invece, numerose fonti, nazionali ed internazionali, affermerebbero la loro differente natura (secondo motivo).

III) Osserva il Collegio che, come dato atto dalla stessa ricorrente, l’acido cromico è una soluzione formata da triossido di cromo disciolto in acqua a circa il 20%.

Conseguentemente, nello stabilimento, quanto meno temporaneamente, è stato inevitabilmente presente un quantitativo “a secco” del predetto triossido di cromo, precedentemente al suo scioglimento nelle vasche galvaniche ubicate all’interno dello stesso, ben superiore a quello riscontrato al momento del sopralluogo.

Come correttamente evidenziato dalla difesa di Arpa, l’art. 2 c. 2 del D.Lgs. cit., specifica infatti che, ai fini dell’applicazione del medesimo, le sostanze pericolose da prendere in considerazione, oltreché quelle presenti nello stabilimento, sono anche quelle “previste” nel medesimo, dovendosi pertanto attribuirsi rilievo anche a quelle ordinariamente utilizzabili nel processo produttivo.

Nel caso di specie, in aggiunta al quantitativo di triossido di cromo presente nello stabilimento allo stato solido, non può pertanto non considerarsi, quanto meno nella misura del 20%, anche quello disciolto nelle vasche galvaniche sotto forma di acido cromico, ciò che comporta l’ampio superamento della soglia di 5.000 kg prevista dall’Allegato I del D.Lgs. n. 334/99, e la conseguente applicazione alla ricorrente degli artt. 6 e 7 di detta norma.

IV) A supporto delle proprie ragioni, la ricorrente invoca invece il parere del Ministero dell’Interno prot. n. 18143 del 6.4.2009, secondo cui la deroga dall’assoggettabilità ai disposti di cui al D.Lgs. n. 334/99, in caso di impiego dell’acido cromico, può essere applicata solo nel caso in cui le condizioni di utilizzo dei bagni galvanici, nei quali viene disciolto il triossido di cromo, abbiano una temperatura fino a 30 gradi.

Osserva il Collegio che l’Arpa ha evidenziato, senza essere smentita sul punto dalla ricorrente, che la temperatura in uso presso i bagni della stessa è invece di 50 gradi, ciò che comporta la non applicabilità alla fattispecie della vista eccezione.

V) Anche l’ulteriore provvedimento invocato dalla ricorrente, con il quale l’European Chemicals Agency ha differenziato l’acido cromico dal triossido di cromo, classificando il primo nella classe di rischio T, in luogo di quella più elevata T+, non è rilevante nel caso di specie.

La stessa prospettazione fornita dall’Arpa, presuppone infatti che il triossido di cromo sia una sostanza diversa dall’acido cromico, e che quest’ultimo sia meno pericoloso, in conformità a quanto affermato nel predetto parere dell’E.C.A. Ciò che infatti rileva nella vicenda di che trattasi è invece che l’acido cromico si ottenga sciogliendo in acqua il triossido di cromo, come detto, sostanza rilevante ai fini dell’applicazione del D.Lgs cit., indipendentemente dalle sue distinzioni, ontologiche e qualitative, rispetto all’acido cromico. Conseguentemente, malgrado le indubbie ed evidenziate distinzioni tra triossido di cromo ed acido cromico, la presenza di quest’ultimo nelle vasche dello stabilimento, in quanto idonea a rilevare la pregressa presenza del primo, non può non rilevare in relazione agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa, con riferimento a tale sostanza.

VI) Osserva infine il Collegio che non sussiste neppure alcuna violazione del principio dell’affidamento, dedotto dalla ricorrente nell’ambito del terzo motivo, atteso che, nel verbale del 18.10.2011, in cui l’Arpa indicava una quantità di triossido di cromo presente nello stabilimento pari a 4.200 Kg, la stessa, lungi dal dichiarare concluso il procedimento, si riservava invece espressamente di effettuare ulteriori verifiche ed ispezioni, in esito alle quali, dava atto della presenza di 8.000 kg di acido cromico nelle vasche dello stabilimento.

In conclusione, il ricorso va pertanto respinto.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della resistente, equitativamente liquidate in Euro 2.000,00, oltre agli oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2015 con l’intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente
Mauro Gatti, Primo Referendario, Estensore
Fabrizio Fornataro, Primo Referendario

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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