* VIA, VAS E AIA – Autorità competente e procedente in materia di VAS – Rigorosa separazione – Non è richiesta – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – PGT – Correzione di errori materiali – Art. 13, c. 14 bis l.r. Lombardia n. 12/2005 – Applicabilità alle fasi di adozione e approvazione.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Lombardia
Città: Milano
Data di pubblicazione: 19 Luglio 2016
Numero: 1437
Data di udienza: 14 Aprile 2016
Presidente: Mosconi
Estensore: De Vita
Premassima
* VIA, VAS E AIA – Autorità competente e procedente in materia di VAS – Rigorosa separazione – Non è richiesta – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – PGT – Correzione di errori materiali – Art. 13, c. 14 bis l.r. Lombardia n. 12/2005 – Applicabilità alle fasi di adozione e approvazione.
Massima
TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. 2^ – 19 luglio 2016, n.1437
VIA, VAS E AIA – Autorità competente e procedente in materia di VAS – Rigorosa separazione – Non è richiesta.
La normativa in materia di V.A.S. non impone una rigorosa separazione fra Autorità competente e procedente, potendo le stesse essere scelte anche fra articolazioni o organi della stessa amministrazione, anche in caso di strutture amministrative di piccole dimensione, come quelle di molti comuni (Consiglio di Stato, IV, 17 settembre 2012, n. 4926; 12 gennaio 2011, n. 133; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 23 febbraio 2016, n. 374).
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – PGT – Correzione di errori materiali – Art. 13, c. 14 bis l.r. Lombardia n. 12/2005 – Applicabilità alle fasi di adozione e approvazione.
L’art. 13, comma 14-bis, della legge regionale n. 12 del 2005 stabilisce che i Comuni possono procedere alla correzione di errori materiali e a rettifiche degli atti di PGT, non costituenti variante agli stessi; tale disposizione non sembra applicabile soltanto alla fase successiva all’approvazione definitiva del Piano, ma pare riferibile a tutto il procedimento, anche anteriore, riguardo alle fasi di adozione e approvazione, atteso che la correzione o la rettifica deve essere tempestivamente effettuata sia per garantire il buon andamento dell’attività amministrativa, sia per evitare che le fasi successive risultino inficiate dalla presenza di pregressi errori non eliminati, seppure già individuati.
Pres. Moscati, Est. De Vita – I.M. e altri (avv. Bernasconi) c. Comune di Azzate (avv.ti Travi e Albè) e Regione Lombardia (avv. Pujatti)
Allegato
Titolo Completo
TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. 2^ - 19 luglio 2016, n.1437SENTENZA
TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. 2^ – 19 luglio 2016, n.1437
N. 01437/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01660/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1660 del 2010, proposto da:
– Isidoro Martin, Santa Martin, Elda Martin e Flavio Martin, rappresentati e difesi dall’Avv. Rita Bernasconi ed elettivamente domiciliati in Milano, Via Savaré n. 1, presso lo studio dell’Avv. Ivan Pastorelli;
contro
– il Comune di Azzate, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Aldo Travi e Alessandro Albé ed elettivamente domiciliato in Milano, Via Corridoni n. 39, presso la Segreteria del T.A.R.;
– la Regione Lombardia, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Piera Pujatti ed elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, presso la sede dell’Avvocatura regionale;
per l’annullamento
– della delibera consiliare del Comune di Azzate n. 4 del 24 marzo 2010, pubblicata all’Albo Pretorio dal 23 aprile 2010, relativa al “PGT – esame osservazioni e relative controdeduzioni, approvazione definitiva, e di tutti gli atti allegati, Documento di Piano, Piano dei Servizi, Piano delle Regole”, nella parte recante la disciplina dell’area di trasformazione AT5, ove sono ricompresi i mappali di proprietà dei ricorrenti;
– nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso e segnatamente: della delibera consiliare n. 2 del 24 marzo 2010, recante PGT: documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle regole, conclusione del Riesame, della delibera consiliare n. 3 del 24 marzo 2010, recante PGT – correzione errori materiali e rettifiche, della delibera consiliare n. 11 del 16 aprile 2009, recante adozione del PGT, del verbale della commissione per il riesame del PGT – analisi delle osservazioni, del 15 marzo 2010, del verbale della commissione per il riesame del PGT del 10 dicembre 2009, nonché del provvedimento in data 19 maggio 2008 di nomina dell’Autorità competente per la V.A.S. e della delibera di Giunta ivi richiamata, nonché della V.A.S., nonché della delibera di Giunta Regionale 27 dicembre 2007 n. 8/6420 relativa alla procedura per la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Azzate e della Regione Lombardia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Uditi, all’udienza pubblica del 14 aprile 2016, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 26 giugno 2010 e depositato il 22 luglio successivo i ricorrenti hanno impugnato, unitamente ad una serie di atti presupposti, la delibera consiliare del Comune di Azzate n. 4 del 24 marzo 2010, relativa al “PGT – esame osservazioni e relative controdeduzioni, approvazione definitiva, e di tutti gli atti allegati, Documento di Piano, Piano dei Servizi, Piano delle Regole”, nella parte recante la disciplina dell’area di trasformazione AT5, ove sono ricompresi i mappali di loro proprietà.
Va premesso che i ricorrenti sono comproprietari dei mappali n. 167 e n. 1346 siti nel Comune di Azzate (VA), originariamente ricompresi in area assoggettata a Piano attuativo PVs2, ossia destinata ad interventi relativi allo sport e al tempo libero. Con delibera consiliare n. 11 del 16 aprile 2009 è stato adottato il nuovo P.G.T., ai sensi del quale i terreni di proprietà dei ricorrenti sono stati collocati in zona AT5, ovvero in un ambito in cui l’attività costruttiva è subordinata a piano attuativo, con destinazione a servizi generali. La predetta destinazione urbanistica, seppure all’esito di un procedimento di revisione del Piano adottato alquanto articolato e complesso, è stata confermata in sede di approvazione definitiva, nonostante le plurime e articolate osservazioni formulate dai ricorrenti, che non sono state condivise dall’Amministrazione comunale.
Assumendo l’illegittimità della predetta determinazione, i ricorrenti hanno proposto ricorso, eccependo in primo luogo la violazione dell’art. 11 della legge regionale n. 12 del 2005, l’eccesso di potere per violazione del principio di perequazione, l’ingiustizia manifesta, la contraddittorietà con le strategie e azioni di governo del territorio e il difetto di istruttoria; il documento di piano definitivamente approvato sarebbe in contrasto con il principio di perequazione, giacché attribuirebbe una vocazione edificatoria residenziale del tutto iniqua ai diversi comparti, penalizzando particolarmente la zona AT5 nella quale, diversamente dalle altre, è prevista la realizzazione di servizi di interesse generale.
Vengono poi dedotte l’illegittimità dell’art. 105, par. 5, del Piano delle Regole e dell’art. 13, par. 3, del Piano dei Servizi per contraddittorietà con le previsioni del documento di Piano che disciplinano l’ambito A.T.S. e l’irrazionalità; sarebbero contraddittorie ed illegittime le disposizioni del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi che, eliminato ogni riferimento al numero delle unità abitative (previste nel numero di 5), limiterebbero considerevolmente il diritto di edificare, laddove il documento di piano avrebbe invece stabilito che l’assegnazione di vocazione edificatoria non compromette l’equilibrio dell’insieme di elementi ambientali di quel comparto.
Viene ulteriormente eccepita l’illegittimità dell’art. 105, par. 5, del Piano delle Regole e dell’art. 13, par. 3, del Piano dei Servizi per violazione dell’art. 11 della legge regionale n. 12 del 2005 e del principio di perequazione; le citate disposizioni contenute negli strumenti urbanistici, limitando la realizzazione di unità abitative nel comparto in cui è collocato il terreno dei ricorrenti e non riconoscendo correlativamente diritti edificatori trasferibili, creerebbero una sperequazione con altri soggetti i cui terreni non sono destinati ad interventi di interesse generale.
Inoltre si deducono l’illegittimità della perimetrazione dell’area AT5 e l’eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza; il mappale n. 1346 sarebbe stato illegittimamente incluso in due comparti differenti (uno agricolo e l’altro AT5), pur in presenza di una omogeneità dei caratteri dell’area in questione.
Con una successiva doglianza si deducono la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13 della legge regionale n. 12 del 2005, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, la nullità, invalidità, inefficacia ed improduttività di effetti degli atti impugnati; l’approvazione del P.G.T. sarebbe viziata per la violazione della sequenza procedimentale imposta dalla legge, considerato che il deposito del Piano sarebbe avvenuto ben oltre i novanta giorni dalla sua adozione.
Ancora viene dedotta la violazione, sotto molteplici profili, della normativa comunitaria e statale in materia di Valutazione Ambientale Strategica; l’individuazione dell’autorità competente per la V.A.S. nell’ambito della stessa Amministrazione comunale tenuta all’approvazione del P.G.T., seppure avallata anche a livello regionale (delibera di Giunta Regionale 27 dicembre 2007, n. 8/6420), sarebbe illegittima, in quanto non offrirebbe alcuna garanzia di indipendenza, imparzialità e terzietà.
Vengono poi eccepiti la violazione dell’art. 13, comma 14 bis, della legge regionale n. 12 del 2005 e l’eccesso di potere per difetto dei presupposti; nel procedimento di approvazione del P.G.T. sarebbe stata adottata illegittimamente la disciplina relativa alla correzione degli errori materiali, pur a fronte di modifiche vere e proprie, peraltro realizzabili soltanto a Piano già approvato e non semplicemente adottato.
Infine, si deducono la violazione dell’art. 13 della legge regionale n. 12 del 2005 e l’eccesso di potere per difetto dei presupposti, la contraddittorietà con precedenti provvedimenti, l’irrazionalità e l’illogicità; il procedimento di approvazione del Piano sarebbe assolutamente illegittimo e irrazionale, avuto riguardo alle contraddittorie determinazioni assunte dall’Amministrazione comunale e alla violazione della procedura disciplinata dalla normativa regionale.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Azzate e la Regione Lombardia, che hanno chiesto il rigetto del ricorso.
In prossimità dell’udienza di trattazione del merito della controversia, le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive posizioni.
Alla pubblica udienza del 14 aprile 2016, su conforme richiesta dei difensori delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
2. Con la prima censura si assume che il documento di piano definitivamente approvato sarebbe in contrasto con il principio perequativo, giacché sarebbe stata attribuita una vocazione edificatoria residenziale del tutto iniqua ai diversi comparti, penalizzando particolarmente la zona AT5 nella quale è prevista la realizzazione di servizi di interesse generale.
2.1. La doglianza è infondata.
In via di fatto va chiarito che la zona in cui sono collocati i mappali di proprietà dei ricorrenti – classificata come AT5 (area di trasformazione n. 5) – è esterna al perimetro urbano e va tenuta distinta dagli Ambiti territoriali – da Ambito T1 ad Ambito T7 – che sono collocati all’interno del perimetro dell’area urbana (cfr. all. 9, 10 e 11 del Comune).
La diversa collocazione della proprietà dei ricorrenti rispetto a quella degli Ambiti territoriali, situati in zone molto più urbanizzate, giustifica certamente una differente classificazione urbanistica rispetto a questi ultimi, anche in conseguenza alla disomogeneità degli interventi da effettuarsi nei vari comparti edificatori e alla loro consistenza. Oltretutto, la zona in cui insiste la proprietà dei ricorrenti è di particolare pregio ambientale (cfr. all. 6, pagg. 50 e ss., e all. 8, pagg. 43 e 44, del Comune).
Pertanto, in assenza di omogeneità delle zone poste in comparazione, non è possibile invocare pretese finalizzate ad ottenere una parità di trattamento, tanto più che con riguardo all’assetto urbanistico del territorio, l’Amministrazione dispone della più ampia discrezionalità. Difatti, come evidenziato dalla costante giurisprudenza, le scelte di pianificazione territoriale costituiscono espressione di ampia discrezionalità, sindacabile dal giudice amministrativo entro limiti alquanto ristretti: “le scelte urbanistiche compiute dalle autorità preposte alla pianificazione territoriale costituiscono scelte di merito, che non possono essere sindacate dal giudice amministrativo salvo che non siano inficiate da arbitrarietà o irragionevolezza manifeste ovvero da travisamento dei fatti in ordine alle esigenze che si intendono nel concreto soddisfare, tanto che non è configurabile neppure il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento basata sulla comparazione con la destinazione impressa agli immobili giacenti” (T.A.R. Lombardia, Milano, II, 9 aprile 2015, n. 903; si veda pure Consiglio di Stato, IV, 16 gennaio 2012, n. 119).
2.2. Pertanto, la censura va respinta.
3. Con la seconda e la terza doglianza, da trattare congiuntamente in quanto connesse, si assume l’illegittimità dell’art. 105, par. 5, del Piano delle Regole e dell’art. 13, par. 3, del Piano dei Servizi, giacché limiterebbero considerevolmente il diritto di edificare, laddove il documento di piano avrebbe invece stabilito che l’assegnazione di vocazione edificatoria non avrebbe compromesso l’equilibrio dell’insieme di elementi ambientali di quel comparto; ciò avrebbe creato pure una sperequazione a carico dei ricorrenti.
3.1. Le censure sono infondate.
L’art. 105 del Piano delle Regole (all. 11 del Comune) disciplina l’Ambito T5 che, come già chiarito in precedenza, riguarda un’area differente rispetto a quella in cui è situato il terreno dei ricorrenti, classificata come AT5, collocata peraltro in contesto sensibilmente diverso in quanto esterno all’abitato, difformemente dalla precedente, che è situata nell’area urbana. Similmente, l’art. 13 del Piano dei Servizi concerne la realizzazione dei servizi nell’area urbana. Ne discende che le predette disposizioni non possono essere censurate dai ricorrenti, attesa la loro inapplicabilità al contesto in cui è situata l’area di loro proprietà.
3.2. Ciò determina il rigetto delle predette censure.
4. Con la quarta doglianza (rubricata come quinto motivo) si deduce che il mappale n. 1346 sarebbe stato illegittimamente incluso in due comparti differenti (uno agricolo e l’altro AT5), pur in presenza di una omogeneità delle aree in questione.
4.1. La censura è infondata.
La collocazione dell’area de qua fuori dalla zona urbana e la sua ampiezza ben giustificano una parziale diversa classificazione del compendio, dovendosi precisare che al di fuori della zona urbanizzata e per garantire la conservazione dell’ambiente naturalistico la destinazione agricola appare del tutto coerente, visto che “il vincolo a verde agricolo è ormai preordinato non tanto alla mera salvaguardia degli interessi dell’agricoltura, quanto piuttosto alla realizzazione di un migliore equilibrio tra aree edificate ed aree libere, ovvero a preservare una determinata area da un’eccessiva espansione edilizia che ne comprometta i valori ambientali” (T.A.R. Lombardia, Milano, II, 9 aprile 2015, n. 903).
4.2. Quindi anche la suesposta censura va respinta.
5. Con la quinta doglianza (rubricata come sesto motivo) si contesta la legittimità della procedura di approvazione del Piano per violazione dei termini di pubblicazione e della successiva approvazione.
5.1. La doglianza è infondata.
Come sostenuto in precedenti occasioni da questa Sezione, le disposizioni regionali che regolano il procedimento e la tempistica di approvazione del P.G.T. devono essere interpretate in modo da “garantire l’osservanza dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e buon andamento della pubblica amministrazione (articoli 3 e 97 della Costituzione), nonché [devono] assicurare l’esigenza che la legge regionale si attenga ai principi fondamentali desumibili dalla legge statale (articolo 117, terzo comma, della Costituzione), la quale stabilisce l’efficacia a tempo indeterminato della delibera di adozione del piano, fissando unicamente i termini di efficacia delle correlate misure di salvaguardia, peraltro di durata pluriennale (articolo 12 del d.P.R. n. 380 del 2001).
Pertanto, tra le possibili interpretazioni, consentite dal tenore letterale della previsione normativa, deve privilegiarsi quella (…) che attribuisce al termine per l’approvazione finale del piano natura ordinatoria, ponendo la sanzione dell’inefficacia in correlazione con la mancata valutazione delle osservazioni pervenute” (T.A.R. Lombardia, Milano, II, 24 aprile 2015, n. 1032).
5.2. In ogni caso la censura appare infondata anche in fatto, atteso che la deliberazione di adozione del Piano è stata adottata il 16 aprile 2009, ma è divenuta esecutiva il 6 giugno successivo (cfr. all. 3 del Comune), con la conseguenza che il deposito del 1 settembre 2009 è avvenuto entro il novantesimo giorno (all. 4 e 5 del Comune).
Quanto al superamento del termine di novanta giorni per approvare definitivamente il Piano, decorrente dal termine di scadenza per la presentazione delle osservazioni (avvenuto il 30 ottobre 2009), lo stesso risulta giustificato dalla circostanza che in quel periodo nel Comune di Azzate si sono svolte le elezioni e quindi si deve far applicazione del disposto di cui all’art. 13, comma 7-bis, della legge regionale n. 12 del 2005, che ha incrementato il lasso temporale da novanta a centocinquanta giorni nei Comuni in cui si svolgono le elezioni amministrative; pertanto l’approvazione definitiva avvenuta il 24 marzo 2010 è tempestiva (cfr. all. 4, 5, 12 e 13 del Comune).
5.3. Ciò determina il rigetto anche della predetta censura.
6. Con la sesta doglianza (rubricata come settimo motivo) si contesta l’individuazione dell’autorità competente per la V.A.S. nell’ambito della stessa Amministrazione comunale tenuta all’approvazione del P.G.T., in quanto non offrirebbe alcuna garanzia di indipendenza, imparzialità e terzietà.
6.1. La censura è infondata.
Come evidenziato dalla consolidata giurisprudenza amministrativa, la normativa in materia di V.A.S. non impone una rigorosa separazione fra Autorità competente e procedente, potendo le stesse essere scelte anche fra articolazioni o organi della stessa amministrazione, anche in caso di strutture amministrative di piccole dimensione, come quelle di molti comuni (Consiglio di Stato, IV, 17 settembre 2012, n. 4926; 12 gennaio 2011, n. 133; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 23 febbraio 2016, n. 374).
6.2. Ciò determina il rigetto anche della predetta censura.
7. Con la settima doglianza (rubricata come ottavo motivo) si contesta che, nel procedimento di approvazione del P.G.T., si sarebbe fatto ricorso illegittimamente alla disciplina relativa alla correzione degli errori materiali, pur a fronte dell’introduzione di modifiche vere e proprie, peraltro realizzabili soltanto a Piano già approvato e non semplicemente adottato.
7.1. La censura non è meritevole di accoglimento.
L’art. 13, comma 14-bis, della legge regionale n. 12 del 2005 stabilisce che i Comuni possono procedere alla correzione di errori materiali e a rettifiche degli atti di PGT, non costituenti variante agli stessi; tale disposizione non sembra applicabile soltanto alla fase successiva all’approvazione definitiva del Piano, ma pare riferibile a tutto il procedimento, anche anteriore, riguardo alle fasi di adozione e approvazione, atteso che la correzione o la rettifica deve essere tempestivamente effettuata sia per garantire il buon andamento dell’attività amministrativa, sia per evitare che le fasi successive risultino inficiate dalla presenza di pregressi errori non eliminati, seppure già individuati.
In ogni caso, la censura risulta pure generica, visto che non sono state indicate puntualmente le parti oggetto di modifica sostanziale piuttosto che di correzione, né è stato specificato il rilievo delle supposte modifiche rispetto alle aree di proprietà dei ricorrenti.
7.2. La censura pertanto va respinta.
8. Con l’ultima doglianza (rubricata come nono motivo) si contesta che il procedimento di approvazione del Piano sarebbe assolutamente illegittimo e irrazionale, avuto riguardo alle contraddittorie determinazioni assunte dall’Amministrazione comunale – che dapprima avrebbe deciso di annullare in autotutela il Piano adottato e poi lo avrebbe approvato in via definitiva, introducendo soltanto alcune modifiche – e alla violazione della procedura disciplinata dalla normativa regionale.
8.1. La censura è infondata.
Con le delibere consiliari n. 32 e n. 33 del 2009 (all. 10 e 11 al ricorso) l’Amministrazione comunale ha deciso di avviare un procedimento di riesame dei contenuti del P.G.T. adottato che avrebbe dovuto concludersi entro novanta giorni, predisponendo una “eventuale deliberazione integrativa di quella di adozione del PGT e/o espressiva di indicazioni” da recepire all’atto dell’approvazione e ha proceduto, contestualmente, alla costituzione di una Commissione avente compiti di analisi, di studio e di proposta.
Un tale procedimento, seppure non espressamente previsto nell’art. 13 della legge regionale n. 12 del 2005, non sembra porsi in contrasto con le prescrizioni o la tempistica legislativamente imposte, ma deve ritenersi consentito nell’ambito dell’autonomia riconosciuta ai singoli Enti, nell’ottica della garanzia correlata al perseguimento delle finalità istituzionali e per consentire l’effettuazione di adempimenti istruttori supplementari.
Da altro punto di vista, la citata delibera consiliare n. 32/2009 non ha annullato il P.G.T. in precedenza adottato, ma ha ritenuto di riservarsi la facoltà di rivalutare, eventualmente, le determinazioni assunte; di conseguenza, allorquando si è deciso di confermare l’impianto complessivo del P.G.T. e di apportare soltanto alcune limitate modifiche, in assenza del preventivo annullamento dell’adozione del P.G.T., non si poteva che proseguire l’iter di approvazione già in corso.
8.2. Pertanto, anche tale doglianza risulta infondata.
9. In conclusione, all’infondatezza delle scrutinate censure segue il rigetto del ricorso.
10. Avuto riguardo alle peculiarità della fattispecie e alla sua complessità, le spese di giudizio possono essere compensate tra tutte la parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 14 aprile 2016 con l’intervento dei magistrati:
Mario Mosconi, Presidente
Antonio De Vita, Consigliere, Estensore
Floriana Venera Di Mauro, Referendario
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonio De Vita Mario Mosconi
IL SEGRETARIO