Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Procedimento amministrativo, Sicurezza sul lavoro Numero: 2650 | Data di udienza: 28 Novembre 2013

* SICUREZZA SUL  LAVORO – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Documento di valutazione dei rischi – Accesso – Art. 18, c. 1, lett. o) d.lgs. n. 81/2008 – Consultazione esclusivamente in azienda – Contemperamento delle opposte esigenze di accesso e riservatezza.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 4^
Regione: Lombardia
Città: Milano
Data di pubblicazione: 2 Dicembre 2013
Numero: 2650
Data di udienza: 28 Novembre 2013
Presidente: Giordano
Estensore: Quadri


Premassima

* SICUREZZA SUL  LAVORO – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Documento di valutazione dei rischi – Accesso – Art. 18, c. 1, lett. o) d.lgs. n. 81/2008 – Consultazione esclusivamente in azienda – Contemperamento delle opposte esigenze di accesso e riservatezza.



Massima

 

TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. 4^ – 2 dicembre 2013, n. 2650


SICUREZZA SUL  LAVORO – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Documento di valutazione dei rischi – Accesso – Art. 18, c. 1, lett. o) d.lgs. n. 81/2008 – Consultazione esclusivamente in azienda – Contemperamento delle opposte esigenze di accesso e riservatezza.

Ai sensi dell’art. 18 comma 1, lett. o), del d.lgs. n. 81/2008, così come modificato dall’art. 13, comma 1, lett. c), del d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106, il datore di lavoro deve consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) (il DVR), anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r). Il documento è consultato esclusivamente in azienda. Da tale disposto normativo risulta, dunque, che è la legge a limitare la visione del documento succitato esclusivamente in azienda. Né la suddetta limitazione pare vulnerare il diritto di difesa del lavoratore interessato all’accesso al documento, essendogli concesso, comunque, il diritto alla visione del medesimo e risultando, dunque, pienamente contemperate le contrapposte esigenze dell’accesso e della riservatezza (cfr., in proposito, T.A.R. Lazio, sez. III, 13 dicembre 2012, n. 10390, che proprio con riferimento all’accesso al DVR ritiene contemperate le contrapposte esigenze di accesso e di riservatezza mediante la mera visione della copia del documento).


Pres. Gioradno, Est.Quadri – E.A. (avv. Bellitti) c. Poste Italiane s.p.a. (avv. Popolo)

 


Allegato


Titolo Completo

TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. 4^ – 2 dicembre 2013, n. 2650

SENTENZA

 

TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. 4^ – 2 dicembre 2013, n. 2650


N. 02650/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01888/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1888 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Eleonora Attivissimo, rappresentata e difesa dall’avv. Aldo Augusto Bellitti, con domicilio fissato ai sensi dell’art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. Lombardia in Milano via Corridoni 39 ;

contro

Poste Italiane S.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Leonardo Popolo, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Cordusio, 4;

per l’annullamento

del diniego di accesso nella forma dell’estrazione di copia al documento di valutazione rischi (DVR) redatto ai sensi degli artt. 28 e 29 del d.lgs. n. 81/08 relativo all’unità produttiva alla quale era addetta la ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Poste Italiane S.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2013 la dott.ssa Elena Quadri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La ricorrente, in data 29 maggio 2013, formulava istanza di accesso ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990 chiedendo di estrarre copia di documentazione, specificata nell’istanza medesima, necessaria al fine di verificare la legittimità del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con Poste Italiane S.p.a. ed eventualmente convenire in giudizio la società intimata.

Con il presente ricorso l’istante ha chiesto l’annullamento della nota emessa dalla medesima società il 24 giugno, con la quale, nell’ambito dell’accesso accordatole alla documentazione richiesta, le è stata concessa la mera visione del documento di valutazione rischi (DVR) redatto ai sensi degli artt. 28 e 29 del d.lgs. n. 81/08 relativo all’unità produttiva alla quale era addetta, mentre le è stato negato l’accesso mediante la forma dell’estrazione di copia del documento succitato.

A sostegno del proprio ricorso, l’interessata ha dedotto la violazione degli artt. 22, 23, 24 e 25 della legge n. 241/1990, del d.P.R. n. 352/1992, dell’art. 97 Cost., oltre che l’eccesso di potere per erronea ed insufficiente motivazione, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria.

Si è costituita la società intimata, che ha chiesto la reiezione del ricorso confutandone specificamente le doglianze.

Successivamente la ricorrente ha proposto ricorso per motivi aggiunti, deducendo, essenzialmente, la prevalenza del proprio diritto di accesso al documento rispetto alle esigenze di riservatezza poste in evidenza dalla società intimata.

Alla camera di consiglio del 28 novembre 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è infondato.

Come ben evidenziato dalla difesa della società intimata, ai sensi dell’art. 18 comma 1, lett. o), del d.lgs. n. 81/2008, così come modificato dall’art. 13, comma 1, lett. c), del d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106, il datore di lavoro deve consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) (il DVR), anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r). Il documento è consultato esclusivamente in azienda.

Da tale disposto normativo risulta, dunque, che è la legge a limitare la visione del documento succitato esclusivamente in azienda.

Né la suddetta limitazione pare vulnerare il diritto di difesa del lavoratore interessato all’accesso al documento, essendogli concesso, comunque, il diritto alla visione del medesimo e risultando, dunque, pienamente contemperate le contrapposte esigenze dell’accesso e della riservatezza (cfr., in proposito, T.A.R. Lazio, sez. III, 13 dicembre 2012, n. 10390, che proprio con riferimento all’accesso al DVR ritiene contemperate le contrapposte esigenze di accesso e di riservatezza mediante la mera visione della copia del documento).

Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso va respinto.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2013 con l’intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente
Elena Quadri, Consigliere, Estensore
Mauro Gatti, Primo Referendario

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/12/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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