* VIA, VAS E AIA – VAS – Autorità competente e procedente – Rigorosa separazione – Non è richiesta – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Pianificazione urbanistica – Ampia discrezionalità – Scelte manifestamente illogiche e arbitrarie – Esempi.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Lombardia
Città: Milano
Data di pubblicazione: 23 Febbraio 2016
Numero: 374
Data di udienza: 4 Febbraio 2016
Presidente: Mosconi
Estensore: Zucchini
Premassima
* VIA, VAS E AIA – VAS – Autorità competente e procedente – Rigorosa separazione – Non è richiesta – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Pianificazione urbanistica – Ampia discrezionalità – Scelte manifestamente illogiche e arbitrarie – Esempi.
Massima
TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. 2^ – 23 febbraio 2016, n. 374
VIA, VAS E AIA – VAS- Autorità competente e procedente – Rigorosa separazione – Non è richiesta.
La normativa in materia di VAS non impone una rigorosa separazione fra Autorità competente e procedente, potendo le stesse essere scelta anche fra articolazioni o organi della stessa amministrazione, anche in caso di strutture amministrative di piccole dimensione, come quelle di molti comuni (cfr., fra le più recenti, Consiglio di Stato, sez. IV, 17.9.2012, n. 4926 e TAR Liguria, sez. I, 21.11.2013, n. 1404).
Pres. Mosconi, Est. Zucchini – G.G. (avv. Lucini) c. Comune di Livraga (avv. Locati) e altri (n.c.)
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Pianificazione urbanistica – Ampia discrezionalità – Scelte manifestamente illogiche e arbitrarie – Esempi.
Le Amministrazioni locali godono di ampia discrezionalità in sede di pianificazione urbanistica; tale discrezionalità non può però dare luogo a scelta manifestamente illogiche ed arbitrarie, soprattutto nel caso in cui la concreta destinazione urbanistica attribuita ad un compendio contrasti con i principi generali della pianificazione stabiliti dallo stesso strumento urbanistico generale o da altri strumenti di pianificazione territoriale, come quello provinciale ad esempio, che pur non ponendosi necessariamente in posizione di supremazia gerarchica rispetto al piano comunale, devono però in ogni modo orientare la pianificazione del Comune stesso (cfr. sul punto, TAR Reggio Calabria n. 111/2010, TAR Lombardia, Milano, sez. II, 10.1.2011, n. 18).
Pres. Mosconi, Est. Zucchini – G.G. (avv. Lucini) c. Comune di Livraga (avv. Locati) e altri (n.c.)
Allegato
Titolo Completo
TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. 2^ - 23 febbraio 2016, n. 374SENTENZA
TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. 2^ – 23 febbraio 2016, n. 374
N. 00374/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02636/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2636 del 2011, proposto da:
Giancarlo Garbelli, rappresentato e difeso dall’avv. Luca Lucini, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Milano, corso di Porta Vittoria, 47;
contro
Comune di Livraga, rappresentato e difeso dall’avv. Marco Pietro Locati, con domicilio eletto presso il medesimo in Milano, via dei Pellegrini, 24;
Provincia di Lodi e Regione Lombardia, non costituite in giudizio;
per l’annullamento
del PGT del Comune di Livraga e segnatamente: della D.C.C. n. 49 del 2009 di approvazione del PGT, della deliberazione di C.C. n. 57 del 2007 di individuazione quale autorità competente per la VAS del Responsabile del Servizio Urbanistica, dell’art. 3.2 dell’allegato alla DGR VIII/6420/2007, del parere motivato ambientale del 16.4.2009 redatto dall’Autorità procedente d’intesa con quella competente per la VAS, del parere motivato ambientale finale del 18.12.2009, della dichiarazione di sintesi finale in materia di VAS, del rapporto ambientale sintesi non tecnica, della D.C.C. n. 11 del 2009 di adozione del PGT, del parere di compatibilità della Provincia di Lodi di cui alla delibera G.P. n. 277/2009, della nota del Comune n. 6884 del 2009, ove occorra della relazione agronomica e della relazione acustica allegate al PGT.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Livraga;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2016 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il sig. Garbelli svolge l’attività di coltivatore diretto in Comune di Livraga (LO), in forza di contratto di affitto agrario della Cascina denominata “Barattiere”, quest’ultima di proprietà di un ente pubblico milanese, vale a dire l’Azienda di Servizi alla Persona (ASP) “Istituto Milanese Martinitt e Stelline e del Pio Albergo Trivulzio di Milano”.
Con deliberazione del Consiglio Comunale di Livraga n. 49 del 2009 – pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il 23.2.2011 – era approvato definitivamente il nuovo strumento urbanistico generale del Comune, vale a dire il Piano di Governo del Territorio (PGT), ai sensi della legge regionale della Lombardia n. 12/2005.
Il compendio condotto in affitto era classificato, per effetto del PGT, come comparto di recupero urbanistico – denominato CRU2 – avente destinazione residenziale e volto al recupero abitativo della cascina esistente, disciplinato dall’art. 46 delle norme di attuazione (NTA) del Piano delle Regole (PdR, vale a dire uno dei tre atti costituenti il PGT, ai sensi dell’art. 7 della LR 12/2005).
Contro la delibera consiliare succitata ed altri atti – del Comune, della Provincia di Lodi e della Regione Lombardia – relativi tutti al procedimento di approvazione del PGT, era proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per i motivi che possono così essere sintetizzati:
1) violazione degli articoli 7 e 41 quinquies della legge 1150/1942, degli articoli 4, 7, 12, 13 della LR 12/2005, della direttiva 2001/42/CE, degli articoli 6 e 11 del D.Lgs. 152/2006, del D.Lgs. 4/2008, della DCR VIII/351/2007, della DGR VIII/6420/2007, eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, violazione del principio di imparzialità della PA;
2) violazione degli articoli 13, 87 e ss. della LR 12/2005, del PTCP della Provincia di Lodi, eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di motivazione ed istruttoria, illogicità manifesta, contraddittorietà, violazione del principi di buon andamento della PA, violazione del principio di imparzialità;
3) ulteriore violazione dell’art. 13 della LR 12/2005, ulteriore eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di motivazione ed istruttoria, illogicità manifesta, contraddittorietà, violazione del principi di buon andamento della PA, violazione del principio di imparzialità;
4) ulteriore violazione dell’art. 13 della LR 12/2005, violazione del Regolamento Locale di Igiene, eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di motivazione ed istruttoria, illogicità manifesta, contraddittorietà, violazione del principi di buon andamento della PA, violazione del principio di imparzialità;
5) incompatibilità degli amministratori, violazione dell’art. 78 del D.Lgs. 267/2000, eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, violazione del principio di buon andamento e imparzialità della PA.
Il Comune proponeva opposizione al ricorso straordinario, che era pertanto ritualmente trasposto in sede giurisdizionale davanti al TAR Lombardia, Milano.
Si costituiva in giudizio innanzi al TAR il Comune intimato, concludendo per l’inammissibilità e in ogni caso per l’infondatezza nel merito del gravame.
Alla pubblica udienza del 4.2.2016, la causa era trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, devono essere affrontate le eccezioni di rito sollevate dal Comune nella memoria difensiva del 4.1.2016.
1.1 Il resistente eccepisce dapprima l’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 104/2010 (“Codice del processo amministrativo” o c.p.a.), per omessa notificazione del medesimo ad un controinteressato, da individuarsi nell’ente pubblico proprietario del terreno condotto in affitto agrario dall’esponente.
L’eccezione è infondata, in quanto l’impugnazione di strumenti urbanistici generali, quale è il PGT, esclude l’esistenza di controinteressati, da intendersi questi ultimi come soggetti individuati o facilmente individuabili nel provvedimento impugnato, aventi uno specifico e diretto interesse alla conservazione del medesimo e quindi al rigetto del ricorso (sulla nozione di “controinteressato”, si veda, fra le tante, TAR Toscana, sez. I, 16.3.2015, n. 396).
Sull’inesistenza di controinteressati, in caso di impugnazione di un atto generale quale è il Piano Regolatore Generale (ora, nella Regione Lombardia, PGT), si veda, fra le più recenti: Consiglio di Stato, sez. IV, 7.5.2015, n. 2316, con la giurisprudenza ivi richiamata.
Fermo restando quanto sopra esposto, nel caso di specie si deve escludere che l’ente pubblico proprietario del fondo abbia uno specifico interesse al mantenimento della destinazione residenziale prevista dal Piano, visto che il contratto di affitto agrario a favore del sig. Garbelli, in scadenza il 10.11.2012, è stato rinnovato per altri quindici anni fino al 10.11.2027 (cfr. il doc. 18 del ricorrente per la copia del contratto d’affitto), il che esclude che il proprietario intenda immediatamente valorizzare la destinazione residenziale impressa al compendio, giacché in caso contrario non si comprende perché il proprietario stesso avrebbe rinnovato l’affitto agrario addirittura fino al 2027.
1.2 Con una seconda eccezione di rito, il Comune lamenta l’inammissibilità del ricorso per difetto originario dell’interesse ad agire (ex art. 100 del codice di procedura civile), in quanto l’art. 46 delle NTA, pur prevedendo per il comparto CRU 2 di cui è causa la destinazione residenziale, non impedisce all’esponente la prosecuzione dell’attività agricola in corso, sicché nessuna concreta utilità potrebbe derivare dall’accoglimento del presente gravame.
L’eccezione non merita accoglimento, per le ragioni che seguono.
In effetti, il succitato art. 46 delle NTA (cfr. il doc. 13 del ricorrente), stabilisce per gli Ambiti di trasformazione (AT) e per i Comparti di Riqualificazione Urbana (CRU), una trasformazione e riqualificazione in senso residenziale – in quanto le cascine ivi esistenti sono reputate “integrate nel tessuto urbanizzato” – con la precisazione, però, che per i CRU, fino al convenzionamento, <<valgono norme e disposizioni delle relative zone agricole o di salvaguardia ambientale…>>.
Tale norma, per così dire, di salvaguardia dell’attività agricola esistente, non priva però l’esponente dell’interesse a ricorrere, in quanto la destinazione residenziale impressa al compendio finisce inevitabilmente per menomare o mettere in difficoltà in ogni caso il ricorrente coltivatore diretto, che vedrebbe pregiudicata la propria impresa, in caso ad esempio di volontà di ampliare l’impresa medesima mediante la realizzazione di nuove strutture agricole, mentre sussiste un concreto ed attuale interesse al mantenimento della zonizzazione agricola, oggettivamente funzionale all’esercizio ed all’incremento dell’impresa agricola (si veda, per una fattispecie analoga, Consiglio di Stato, sez. IV, 18.4.2014, n. 1989, con la giurisprudenza ivi richiamata in ordine all’interesse a ricorrere contro lo strumento urbanistico generale).
Si può quindi procedere all’esame dei singoli mezzi di gravame.
2.1 Nel primo motivo di ricorso, viene denunciata la violazione di una pluralità di norme – di carattere comunitario, statale e regionale – riguardante la disciplina della VAS (Valutazione Ambientale Strategica, di cui alla direttiva 2001/42/CE), in quanto sarebbe illegittima la scelta dell’Autorità competente e di quella procedente per la VAS, individuate rispettivamente nel Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Livraga e nel Sindaco del Comune stesso (cfr. i documenti 2 e 4 del ricorrente).
A detta dell’esponente, infatti, il rapporto di subordinazione esistente fra il Responsabile del Servizio ed il Sindaco finirebbe per ledere l’autonomia e l’indipendenza di valutazione del primo, con conseguente lesione delle garanzie di imparzialità e terzietà della valutazione ambientale.
La doglianza deve reputarsi infondata, alla luce dell’evoluzione della giurisprudenza amministrativa in materia, a partire dalla pronuncia del Consiglio di Stato sez. IV, 12.1.2011, n. 133, secondo cui la normativa in materia di VAS non impone una rigorosa separazione fra Autorità competente e procedente, potendo le stesse essere scelta anche fra articolazioni o organi della stessa amministrazione, anche in caso di strutture amministrative di piccole dimensione, come quelle di molti comuni (cfr., fra le più recenti, Consiglio di Stato, sez. IV, 17.9.2012, n. 4926 e TAR Liguria, sez. I, 21.11.2013, n. 1404).
2.2 Reputa ora il Collegio di dovere esaminare la quinta censura che, al pari della prima, appare connotata da profili tali da determinare, in caso di accoglimento, l’annullamento dell’intero Piano.
Nel quinto ed ultimo mezzo, infatti, l’esponente lamenta la presunta violazione dell’art. 78 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli enti locali), sul dovere di astensione degli amministratori, in quanto – a suo dire – il Sindaco di Livraga, sig. Ettore Grecchi, non si sarebbe assentato dall’aula consiliare nonostante il compendio denominato CRU1, interessato dalla zonizzazione residenziale al pari di quello di cui è causa, sarebbe condotto in affitto agrario dal cognato del Sindaco, sig. Oreste Bosoni; senza contare che il medesimo Sindaco è anche presidente del Consorzio Muzza, Consorzio che ha espresso un parere nel corso del procedimento di approvazione del PGT.
La censura appare priva di pregio, oltre che – per molti versi – generica.
Con riguardo alla posizione del Sindaco Grecchi, quale presidente del Consorzio di Bonifica della Muzza (cfr. il doc. 15 del ricorrente, vale a dire l’estratto dal sito internet del Consorzio), si evidenzia che si tratta di un consorzio di gestione del reticolo idrico di ben 69 comuni, sparsi fra le Province di Milano, Lodi e Cremona, chiamato ad esprime un parere che non risulta vincolante, al pari di altri enti coinvolti nel procedimento del PGT (cfr. il doc. 4 del ricorrente per l’elenco degli enti interessati); sicché non è dato comprendere per quali ragioni il ruolo di presidente del Consorzio avrebbe dovuto indurre il Sindaco a non prendere parte alla seduta consiliare di approvazione del PGT.
Circa poi il rapporto di affinità fra il Sindaco e il sig. Bosoni, indicato nel gravame come cognato del primo cittadino e quale affittuario del compendio denominato CRU1, si rimarca dapprima che la censura è sfornita di qualsiasi supporto probatorio volto a dimostrare la suindicata affinità e l’esistenza dell’affittanza agraria (da qui la denuncia di genericità della doglianza mossa dalla difesa comunale nella propria memoria); senza contare che non è neppure chiarito perché la zonizzazione residenziale – che il ricorrente reputa per sé sfavorevole – dovrebbe invece favorire il sopra indicato sig. Bosoni.
Si rammenti inoltre, fermo restando quanto sopra esposto, che ai sensi del comma quarto dell’art. 78 succitato, in caso di accertamento di correlazione diretta e immediata fra il contenuto di una delibera urbanistica e lo specifico interesse dell’amministratore (o parente o affine), l’annullamento riguarda le sole parti dello strumento urbanistico oggetto della correlazione, che devono essere quindi sostituite attraverso una variante urbanistica parziale.
Di conseguenza, l’ipotetico accoglimento della censura porterebbe soltanto all’annullamento della destinazione urbanistica del compendio denominato CRU1, senza quindi tutelare la pretesa dell’esponente al mantenimento della zonizzazione agricola del proprio fondo condotto in affitto agrario, sicché sotto tale profilo potrebbe prospettarsi anche il difetto di interesse alla coltivazione della doglianza (cfr. sul comma quarto dell’art. 78 del D.Lgs. 267/2000, Consiglio di Stato, sez. V, 12.6.2009, n. 3744 e TAR Calabria, Reggio Calabria, 22.2.2010, n. 111).
In conclusione, l’intero quinto motivo deve rigettarsi.
2.3 I motivi da 2 a 4 possono essere trattati congiuntamente, in quanto con gli stessi il ricorrente lamenta, seppure sotto diversi profili, l’illogicità della destinazione urbanistica impressa dal PGT al proprio fondo condotto in affitto agrario ed al vicino ambito denominato AT4.
Tali doglianze meritano complessivamente condivisione, per le seguenti ragioni.
In via preliminare, giova ricordare che le Amministrazioni locali godono senza dubbio di ampia discrezionalità in sede di pianificazione urbanistica; tale discrezionalità, che per la scrivente Sezione non è certo in discussione, non può però dare luogo a scelta manifestamente illogiche ed arbitrarie, soprattutto nel caso in cui la concreta destinazione urbanistica attribuita ad un compendio contrasti con i principi generali della pianificazione stabiliti dallo stesso strumento urbanistico generale o da altri strumenti di pianificazione territoriale, come quello provinciale ad esempio, che pur non ponendosi necessariamente in posizione di supremazia gerarchica rispetto al piano comunale, devono però in ogni modo orientare la pianificazione del Comune stesso (cfr. sul punto, oltre alla già citata sentenza del TAR Reggio Calabria n. 111/2010, TAR Lombardia, Milano, sez. II, 10.1.2011, n. 18).
Nel caso di specie, appare fuori discussione che la cascina condotta in affitto agrario dall’esponente si colloca in un terreno destinato da moltissimo tempo all’attività agricola.
L’Amministrazione di Livraga ha invece mutato la destinazione urbanistica, inserendo l’area in un compendio destinato allo sviluppo residenziale, previa cessazione dell’attività agricola (denominato CRU2, come già indicato), e collocato nelle immediate adiacenze di un ambito di trasformazione (denominato AT4), vale a dire – come espressamente previsto dall’art. 46 delle NTA per gli ambiti di trasformazione – un settore non urbanizzato per il quale è prevista la trasformazione del territorio agricolo attraverso nuova edificazione.
A proposito dello specifico Ambito AT4, risulta dalla lettura della delibera provinciale n. 277/2009 (doc. 9 del ricorrente, pag. 5), che a detta del Comune l’ambito AT4 al pari di quello AT5 non costituirebbe un ambito di trasformazione ma una ipotesi di “direttrice di sviluppo” (così testualmente).
Ciò premesso, reputa il Collegio che, nonostante la dizione poco chiara e di significato non univoco utilizzata dal Comune (“direttrice di sviluppo”), l’ambito AT4 abbia in ogni modo carattere edificabile e non agricolo, sicché la sua collocazione a confine con l’area CRU2 implica un’ulteriore riduzione della superficie agricola comunale (cfr. anche il doc. 13 del ricorrente, pag. 56, dove si ammette che anche gli ambiti AT4 e AT5 saranno attuati in futuro; è certo quindi che sono sottratti alla destinazione agricola attuale).
In altri termini, sia i CRU sia gli AT si inseriscono in una scelta di politica urbanistica volta allo sviluppo dell’edificazione residenziale a scapito dell’attività agricola, nel presupposto (si veda ancora il citato art. 46), che si tratta di aree prossime al tessuto urbano, se non addirittura integrate nel tessuto medesimo.
Sulla base delle considerazioni succitate, il Comune, in sede di approvazione definitiva del PGT, ha respinto l’osservazione del ricorrente, volta al mantenimento della destinazione agricola, in quanto all’area dell’esponente e ad altre confinanti (gli altri CRU, appunto), è stata riconosciuta una vocazione alla trasformazione da ambito agricolo a residenziale, con aree verdi e di interesse pubblico (cfr. l’osservazione del ricorrente, suo doc. 14 e la controdeduzione dell’Amministrazione, doc. 1 del ricorrente).
L’argomentazione addotta dal Comune non appare convincente, oltre ad essere contraddittoria rispetto ai pareri rilasciati dagli altri enti coinvolti nel procedimento (in particolare, la Provincia di Lodi) ed agli obiettivi di contenimento del consumo di suolo agricolo previsti dalla più recente legislazione regionale della Lombardia.
Innanzi tutto, l’esame della planimetria dei luoghi (cfr. il doc. 13 del ricorrente), pur evidenziando la prossimità del compendio di cui è causa con l’abitato cittadino, esclude che la cascina sia addirittura integrata in quest’ultimo, ponendosi invece chiaramente al di fuori dell’edificato, da cui è separata da una strada avente funzione di circonvallazione interna e costituente una sorta di confine naturale.
A nulla rileva poi la vicinanza del CRU2 con l’ambito di trasformazione AT4, giacché la destinazione residenziale in luogo di quella agricola di quest’ultimo è stata impressa dal PGT di cui è causa, sicché appare pretestuoso per l’Amministrazione invocare una destinazione residenziale attribuita ex novo dal PGT per giustificare la zonizzazione residenziale impressa al vicino compendio del ricorrente.
La destinazione residenziale impresa al CRU2 ed agli altri compendi ed ambiti collocati lungo la stessa fascia di territorio (cfr. ancora la planimetria allegata al doc. 13), appare in contrasto con quanto risultante dallo stesso PGT ed in particolare dallo “Studio della componente agronomica” allegata al Piano stesso, quale sua parte (cfr. il doc. 16 del ricorrente).
Tale Studio (cfr. in particolare la pag. 11), richiamando sul punto la pianificazione provinciale (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale o PTCP, ai sensi degli articoli 15 e seguenti della LR 12/2005), ricorda che il suolo agricolo lodigiano è “una risorsa pregiata” per cui occorre evitare il consumo di suolo agricolo e soprattutto di quello più pregiato.
L’azienda agricola del ricorrente è attiva e in piena espansione (cfr. sul punto il doc. 12, sulle spese da sostenersi per lo sviluppo della stalla), sicché nel caso di specie il contenimento del consumo di suolo agricolo dovrebbe avere la massima valenza; del resto lo Studio di cui sopra privilegia l’eventuale trasformazione da ambito agricolo a residenziale (vista in ogni modo come “extrema ratio”), soltanto in caso di attività agricole marginali o dismesse, ma non si tratta ovviamente della situazione del sig. Garbelli.
Appare poi evidente il contrasto fra la zonizzazione di cui è causa ed i principi risultanti dal PTCP della Provincia di Lodi.
Quest’ultima, con delibera di Giunta n. 277/2009 (cfr. il doc. 9 del ricorrente), ha espresso un parere positivo di compatibilità del PGT di Livraga con il PTCP, seppure condizionato ad una nutrita serie di prescrizioni, talune prevalenti rispetto al Piano comunale ed altre necessitanti di una adeguata valutazione da parte del Comune (cfr. il citato doc. 9, pagine 17 e 18).
Fra queste prescrizioni provinciali, assume rilievo nel caso di specie quella contrassegnata nel doc. 9 con il nr. 3, dove la Provincia invita il Comune a “ponderare bene” le scelte di trasformazione da suolo agricolo a residenziale, giacché potrebbero essere messe in crisi le “attività agricole presenti”, fra cui è espressamente indicata quella del ricorrente sig. Garbelli.
Dalla lettura integrale del parere provinciale, emerge altresì la palese contrarietà fra la pianificazione comunale volta all’estensione dell’edificato residenziale e la necessità di contenimento del consumo di suolo.
Infatti (cfr. ancora il doc. 9, pag. 5), la Provincia di Lodi e i Comuni si erano accordati nel senso della riduzione del 30% della superficie comunale destinata ad espansione, mentre il Comune di Livraga ha limitato la riduzione alla misura del 9%.
Il PTCP di Lodi si ispira poi – giova ancora ricordarlo – all’esigenza di salvaguardia degli ambiti agricoli ed alla riduzione del consumo di suolo, esigenza che il PGT di Livraga non pare certo destinato a soddisfare.
Si ricordi ancora che il contenimento e la drastica riduzione del consumo di suolo non edificato non costituisce soltanto, nella Regione Lombardia, un obiettivo della pianificazione territoriale, ma anche del legislatore regionale, in seguito all’approvazione della legge regionale n. 31 del 28.11.2014 (“Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato”, sul BURL 1.12.2014).
In definitiva, la prescrizione n. 3 del parere provinciale non risulta essere stata osservata o adeguatamente valutata dal Comune resistente.
Alle suindicate criticità, si aggiunga che nelle vicinanze del CRU di cui sopra dovrebbe essere realizzata una tangenziale cittadina, con inevitabile aggravio dell’inquinamento acustico, che finirebbe per avere un impatto negativo sulla prevista destinazione residenziale di zona, mentre la destinazione agricola garantirebbe una sorta di fascia di mitigazione contro le immissioni rumorose.
Tale criticità è stata messa in luce dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) della Lombardia, che nelle osservazioni presentate nell’ambito del sub procedimento di VAS (cfr. il doc. 5 del ricorrente e in particolare l’osservazione sul Rumore-Inquinamento atmosferico), ha evidenziato l’impatto negativo della “prevista tangenziale” sulle “nuove aree residenziali”.
Preme ancora segnalare che la stessa ARPA, nel medesimo doc. 5 del ricorrente, evidenzia la necessità di valutare gli effetti sulle “aziende agricole attive”, delle “aree di possibile trasformazione agricola”, ponendo quindi anch’essa il problema della continuità dell’attività d’impresa agricola a fronte della trasformazione in senso residenziale del compendio del ricorrente e di numerose altre aree limitrofe.
La scelta urbanistica del Comune appare quindi illogica ed immotivata, ponendosi in contrasto con le indicazioni risultanti dalla componente agronomica costituente parte integrante del PGT, oltre che con il PTCP, senza contare l’omessa valutazione dello stato di fatto dei luoghi e la mancata adeguata considerazione dei rischi incombenti sull’attività imprenditoriale agricola in atto sul fondo.
Sotto tale ultimo profilo, l’Amministrazione non ha neppure adeguatamente considerato l’impatto che la destinazione edificatoria del limitrofo ambito AT4 potrebbe avere sulle attività di allevamento in corso nell’azienda agricola, soggette alle disposizione del Regolamento Locale di Igiene, contemplante distanze minime fra strutture zootecniche ed abitazioni.
La previsione di un ambito di edificazione (AT4), confinante con il compendio di cui è causa, in luogo della pregressa destinazione agricola, potrebbe, infatti, porre senza dubbio problemi rilevanti di rapporto fra nuove edificazioni residenziali e strutture agricole esistenti, fra l’altro destinate ad uno sviluppo imprenditoriale.
Tali criticità sono state poste in evidenza da ARPA (cfr. il doc. 4 del ricorrente, pag. 2 dell’allegato), senza però che la contestuale controdeduzione del Comune offra soluzioni convincenti al problema, limitandosi l’Amministrazione ad affermare che l’attuazione residenziale nei CRU è subordinata alla dismissione o al trasferimento delle aziende agricole esistenti.
Resto quindi irrisolto il problema del rapporto fra l’attività agricola esistente e suscettibile di espansione e i futuri insediamenti residenziali, posto che le eventuali criticità che si porranno non potranno certamente risolversi in danno delle imprese agricole già esistenti sul territorio.
L’illogicità della scelta pianificatoria comunale riguarda quindi non solo la destinazione residenziale del compendio del ricorrente CRU2, ma anche quella del confinante ambito AT4, per il quale valgono ovviamente le considerazioni sopra esposte circa l’illegittimità della trasformazione della destinazione agricola in residenziale, con conseguente aggravio del consumo di suolo.
Si conferma, in conclusione, la fondatezza del ricorso per i profili sopra riportati.
L’accoglimento dei tre mezzi di gravame succitati (numeri 2, 3 e 4), implica l’annullamento in parte qua del PGT di Livraga, limitatamente cioè alla zonizzazione dei compendi CRU2 e AT4, con conseguente obbligo di nuova pianificazione, nel rispetto di quanto risultante dalla presente sentenza.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico del Comune soccombente, mentre non occorre provvedere con riguardo alle altre Amministrazioni evocate in giudizio ma non costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Livraga al pagamento delle spese di causa, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge (IVA e CPA), spese generali nella misura del 15% e onere del contributo unificato ai sensi di legge (DPR 115/2002).
Nulla sulle spese per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Mario Mosconi, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore
Floriana Venera Di Mauro, Referendario
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/02/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)