Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: VIA VAS AIA Numero: 1218 | Data di udienza: 5 Aprile 2012

* VIA, VAS E AIA – VAS – Autorità competente e autorità procedente – Necessaria appartenenza a diverse amministrazioni – Esclusione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Lombardia
Città: Milano
Data di pubblicazione: 24 Aprile 2012
Numero: 1218
Data di udienza: 5 Aprile 2012
Presidente: De Zotti
Estensore: Zucchini


Premassima

* VIA, VAS E AIA – VAS – Autorità competente e autorità procedente – Necessaria appartenenza a diverse amministrazioni – Esclusione.



Massima

 

TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. 2^ – 24 aprile 2012, n. 1218


VIA, VAS E AIA – VAS – Autorità competente e autorità procedente – Necessaria appartenenza a diverse amministrazioni – Esclusione.

L’Autorità competente e quella procedente in materia di VAS non debbono necessariamente appartenere a separate amministrazioni, ben potendo essere individuate in organi o uffici della stessa Amministrazione, pur necessitando un rapporto di separazione e di autonomia fra le medesime. (Consiglio di Stato, sez. IV, n. 133/2011).

Pres. De Zotti,. Est. Zucchini – Legambiente Onlus e altri (avv. Beacco) c. Comune di lacchiarella (avv. Mariotti), Provincia di Milano (avv.ti Zimmitti, Bartolomeo, Ferrari e Gabigliani), Regione Lombardia (avv. Pujatti) e Ministero per i Beni e la Attività Culturali (Avv. Stato)


Allegato


Titolo Completo

TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. 2^ - 24 aprile 2012, n. 1218

SENTENZA

 

TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. 2^ – 24 aprile 2012, n. 1218


N. 01218/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00558/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 558 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Legambiente Onlus, Donatella Bottazzi, Marco Garibaldi, Claudio Rossi, Renato Arioli, Santina Luciana Agliardi e Luisa Gaggia, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Emanuela Beacco, con domicilio eletto presso l’avv. Giuseppina Marciano in Milano, via Manara, 11;

contro

Comune di Lacchiarella, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Mariotti, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Milano, largo Schuster, 1;
Provincia di Milano, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandra Zimmitti, Angela Bartolomeo, Marialuisa Ferrari e Nadia Marina Gabigliani, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Provinciale in Milano, via Vivaio,1;
Regione Lombardia, rappresentata e difesa dall’avv. Piera Pujatti, domiciliata presso l’Avvocatura Regionale in Milano, piazza Città di Lombardia, 1;
Ministero per i Beni e la Attività Culturali (Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali della Lombardia), rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, domiciliata per legge in Milano, via Freguglia, 1;
Autorità competente in materia di Vas del Comune di Lacchiarella;

nei confronti di

Toscana Rozzano 4 Srl e Residenza del Bissone Srl, rappresentate e difese dall’avv. Carlo Cerami, con domicilio eletto presso il medesimo in Milano, Galleria S. Babila, 4/A;

e con l’intervento di

ad opponendum:
Seneca Srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti Simone Porcu e Marco Di Tolle, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, via Cappuccio, 13;

per l’annullamento

con il ricorso introduttivo:

– della deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 19.11.2010 ad oggetto “Programma Integrato di Intervento “La Costa” ai sensi della Legge Regionale n. 12/2005. Approvazione definitiva”;

– della deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30.07.2010 di adozione del predetto programma;

– della delibera della Giunta Provinciale di Milano n. 408/2010 del 28.09.2010 di valutazione di compatibilità con il PTCP e di “Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi della L.R. 7/2010” del piano;

– per quanto occorra, del parere per l’espressione della Valutazione di Incidenza per il P.I.I. del Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano del 16.9.2010;

– per quanto occorra, della delibera del 15.3.2010 di nomina del responsabile del procedimento;

– della delibera del 25.3.2010 di avvio del procedimento;

– della delibera di Giunta n. 53 del 29.3.2010;

– della delibera di Giunta Comunale n. 71 del 13.5.2010;

– della delibera di Giunta Comunale dell’8.7.2.10 di nomina dell’autorità procedente;

– del provvedimento del 10.7.2010 di individuazione dell’autorità competente;

– della nota del 10.07.2010 di convalida degli atti precedentemente redatti;

– per quanto occorra, del parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia del 12.7.2010;

– del decreto del 21.7.2010 dell’Autorità competente per la VAS;

– per quanto occorra, della delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 30.7.2010;

– per quanto occorra, delle deliberazioni della Giunta Regionale 30.12.2009 n. 8/10971 e 9/760 del 10.11.2010 nonché, occorrendo, della D.G.R. n. 8/6420;

con i motivi aggiunti depositati in data 18/01/2012:

con tutti gli atti preordinati, presupposti, consequenziali e connessi:

– della deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 27.10.2011;

– della nota prot. n. 11061 del 1.8.2011;

– occorrendo del progetto preliminare, esecutivo e definitivo.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lacchiarella, della Provincia di Milano, della Regione Lombardia, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali della Lombardia), di Residenza del Bissone Srl e di Toscana Rozzano 4 Srl;
Visto l’atto di intervento ad opponendum di Seneca Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 aprile 2012 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con deliberazione consiliare n. 38/2010, il Comune di Lacchiarella (MI) approvava in via definitiva il Programma Integrato di Intervento (PII), denominato “La Costa”, ai sensi della legge regionale 12/2005 sul governo del territorio; programma volto all’insediamento di un complesso residenziale.

Legambiente Onlus e gli altri esponenti, tutti residenti in Comune di Lacchiarella, proponevano il ricorso principale di cui in epigrafe, con il quale era gravata la suindicata deliberazione, oltre a numerosi atti pregressi, per i motivi che possono così essere sintetizzati:

1) violazione della direttiva 2001/42/CE, dell’art. 4 della LR 12/2005; degli artt. 5 e segg. del D.Lgs. 3.4.2006 n. 152; degli indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi approvati dal Consiglio Regionale della Lombardia il 13.3.2007 n. VIII/351; della delibera di Giunta del 30.12.2009 n, 8/10971, della DGR 27.12.2007 n. 8/6420; della direttiva Habitat 92/43/CEE del 21.5.1992, del DPR 8.9.1997 n. 357, dell’art. 10 del D.Lgs. 16.1.2008 n. 4, eccesso di potere per difetto e carenza di istruttoria, illogicità e contraddittorietà manifesta, sviamento, assenza dei presupposti per il ricorso alla procedura semplificata di verifica e per l’esonero della VAS;

2) violazione della direttiva 2001/42/CE, della LR 12/2005 e del D.Lgs. 152/2006, delle linee guida approvate dal Consiglio Regionale con deliberazione 13.3.2007 n. VIII/351, eccesso di potere per carenza di motivazione, contraddittorietà, sviamento, incompetenza, violazione dell’art. 97 della Costituzione e dei principi di imparzialità dell’azione amministrativa;

3) violazione della LR 12/2005, degli artt. 22, 34, 40, 46, 47 delle NTA del PTCP della Provincia di Milano approvato con delibera di Consiglio Provinciale il 14.10.2003 n. 55, della delibera di Giunta Provinciale n. 332 del 24.5.2006, eccesso di potere per falsa rappresentazione dei presupposti, illogicità e contraddittorietà manifesta;

4) violazione dell’art. 96 del RD 25.7.1904, n. 523, degli articoli 115 e 144 del D.Lgs. 152/2006, eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto di motivazione e di istruttoria;

5) violazione dell’art. 16 comma 3 della legge 1150/1942 come modificato dall’art. 5 della legge 765 del 6.8.1967, violazione del D.Lgs. 22.1.2004 n. 42, eccesso di potere per carenza di istruttoria;

6) violazione dell’art. 28 comma 2 della legge 1150/1942, del D.Lgs. n. 42 del 22.1.2004, del DPCM 12.5.2005, della LR 12/2005, della DGR 8.11.2002 n. 7/11045, eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà manifesta, omessa valutazione dell’impatto paesistico, violazione dell’art. 35 del Piano Territoriale Regionale;

7) violazione dell’art. 89 della LR 12/2005, del documento di inquadramento, delle direttive del PTR e del PTCP sul consumo di suolo, eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione;

8) violazione del comma 2 bis dell’art. 43 della LR 12/2005, della DGR 22.12.2008 n. 8/8757, eccesso di potere per carenza di istruttoria e carenza di motivazione;

9) violazione degli articoli 87 e 88 della LR 12/2005, della delibera di Giunta Regionale n. 6/44161 del 9.7.1999, eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, sviamento della causa tipica;

10) violazione dell’art. 25 comma 7 e degli articoli 87 e seguenti della LR 12/2005, della delibera di Giunta Regionale n. 6/44161 del 9.7.1999, eccesso di potere per assenza di idoneo atto presupposto all’approvazione del PII e per falsa rappresentazione dei presupposti di fatto;

11) violazione degli articoli 25, 26 e degli articoli 87 e seguenti della LR 12/2005, degli indirizzi fissati dalla delibera di Giunta Regionale n. VIII/9413 del 6.5.2009, eccesso di potere per assenza dei presupposti normativi per il ricorso allo strumento del Programma Integrato di Intervento in variante, eccesso di potere per sviamento e contraddittorietà, manifesta abnormità ed erroneità della scelta amministrativa, carenza di motivazione;

12) violazione degli articoli 90, 93, 44 e seguenti della LR 12/2005, degli articoli 28 e seguenti della legge 457/1978, dell’art. 28 della legge 1150/1942, dell’art. 4 della legge 847/1964, dell’art. 16 del DPR 380/2001, eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, insufficienza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria / dotazione di aree per servizi e attrezzature pubbliche, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, contraddittorietà e contrasto con l’interesse pubblico, eccesso di potere per erroneità dei presupposti.

Si costituivano in giudizio il Comune di Lacchiarella, la Provincia di Milano, la Regione Lombardia, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e le società Residenza del Bissone Srl e Toscana Rozzano 4 Srl, eccependo l’inammissibilità sotto vari profili ed in ogni caso l’infondatezza nel merito del ricorso.

Con successivi motivi aggiunti, accompagnati da istanza di sospensiva, era impugnata la delibera di Giunta Comunale n. 121/2011, di approvazione del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione del PII di cui è causa.

Nei motivi aggiunti, erano riproposte le censure evidenziate nel gravame principale.

All’udienza in camera di consiglio del 23.2.2012, i ricorrenti rinunciavano però alla domanda di sospensiva proposta coi motivi aggiunti.

Alla successiva pubblica udienza del 5.4.2012, la causa era trattenuta in decisione.

 

DIRITTO

In via preliminare, reputa il Collegio di prescindere dall’esame delle pur numerose eccezioni pregiudiziali sollevate dalle parti evocate in giudizio, attesa l’infondatezza della presente impugnativa, per le ragioni che si esporranno.

1. Nel primo ed articolato mezzo di ricorso, si lamenta la mancata sottoposizione del PII alla VAS (valutazione ambientale strategica), in quanto l’area oggetto dell’intervento sarebbe collocata in prossimità di un sito naturale di importanza comunitaria (SIC, ai sensi dell’art. 2 del DPR 357/1997), denominato “Oasi di Lacchiarella”.

La censura è infondata.

In materia, l’art. 7, comma 2°, del D.Lgs. 152/2006 (c.d. “Codice dell’Ambiente”), prevede l’assoggettamento a VAS dei piani e programmi approvati dalle regioni o dagli enti locali, di cui all’art. 6, commi da 1 a 4, del medesimo D.Lgs. 152/2006.

L’art. 6, comma 3°, citato, per i piani e programmi che determinano l’uso di piccole aree a livello locale, prescrive l’obbligo di VAS solo se i piani stessi possono avere <<impatti significativi sull’ambiente>>.

Ciò premesso, occorre evidenziare come il SIC di cui sopra dista circa 3 chilometri dall’area del PII ed è collocata al di fuori del centro abitato di Lacchiarella, per cui non può certo ritenersi a ridosso o nelle vicinanze dell’area del PII (cfr. la planimetria a colori, doc. 25 delle società controinteressate, nel quale l’Oasi di Lacchiarella è contraddistinta col colore rosso, mentre il PII è contrassegnato con i colori giallo e verde).

Quanto all’assoggettamento a VAS, correttamente gli enti preposti hanno escluso la sottoposizione a tale valutazione dell’intervento di cui è causa.

In particolare, la Provincia di Milano, quale gestore del Parco Agricolo Sud Milano (che a sua volta è gestore del SIC “Oasi di Lacchiarella”), con determinazione dirigenziale del 16.9.2010, ha ritenuto modesta l’incidenza degli interventi edilizi sul SIC “Oasi di Lacchiarella”, vista la collocazione dell’area di PII e la tipologia prevalentemente residenziale dell’intervento, esprimendosi quindi in senso favorevole a quest’ultimo (cfr. doc. 4 dei ricorrenti, dove è scritto chiaramente che il gestore del SIC esprime parere favorevole all’intervento urbanistico di cui è causa).

Anche le altre amministrazioni statali o locali coinvolte nel procedimento, escludevano la necessità di assoggettamento a VAS, come risulta dai pareri espressi da queste ultime, pareri riportati nel provvedimento di esclusione dalla valutazione ambientale strategica, adottato dall’Autorità competente per la VAS del Comune di Lacchiarella il 21.7.2010 (cfr. doc. 8 delle controinteressate e doc. 11 del Comune, nel quale sono richiamati i pareri in merito della Provincia, della Soprintendenza, del vicino Comune di Siziano, di TSAM-Tutela Ambientale Sud Milanese e dell’ASL di Milano2).

Neppure appaiono violati gli indirizzi in materia di valutazione di piani e programmi fissati dalla Regione Lombardia con deliberazione consiliare 13.3.2007, n. VIII/351 (cfr. doc. 27 dei ricorrenti) e con deliberazione di Giunta 30.12.2009, n. 8/10971 (cfr. doc. 28 dei ricorrenti).

L’allegato 1 m bis alla citata delibera di Giunta (punto 2 – Ambito di applicazione), prevede che la verifica dell’assoggettamento a VAS di un PII debba essere effettuata in concreto, tenendo conto degli effetti dello strumento di pianificazione e consultando obbligatoriamente una serie di soggetti, indicati al punto 3.4 dell’allegato.

Nel caso di specie tali soggetti sono stati consultati, come risulta dai documenti sopra richiamati e tutti si sono espressi nel senso del non assoggettamento a VAS dell’intervento urbanistico, viste le sue caratteristiche e la distanza intercorrente fra il SIC sopra indicato e l’area del PII.

Si tratta di una valutazione che non appare manifestamente illogica o irrazionale, che tiene conto, come già sopra ricordato, della distanza fra il SIC e l’area di PII ed il carattere essenzialmente residenziale di quest’ultimo insediamento.

Si conferma, pertanto, il rigetto del primo mezzo di gravame.

2. Nel secondo motivo, è denunciata la presunta violazione della disciplina italiana e comunitaria in materia di VAS, in quanto, a detta degli esponenti, l’Autorità competente per la VAS sarebbe stata illegittimamente individuata all’interno dello stesso Comune di Lacchiarella (si tratta, in particolare, del Dr. Cantoni, responsabile del settore sicurezza del territorio e dei cittadini, cfr. doc. 9 del Comune).

Sul punto, il Collegio non può che richiamare la sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 133/2011, che ha escluso che l’Autorità competente e quella procedente in materia di VAS debbano costituire separate amministrazioni, ben potendo essere individuate in organi o uffici della stessa Amministrazione, pur necessitando un rapporto di separazione e di autonomia fra le medesime.

Quanto alla questione di pregiudiziale comunitaria, ai sensi dell’art. 267 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea), per presunta incompatibilità del sistema normativo nazionale con la direttiva 2001/42/CE, tale incompatibilità è stata comunque esclusa dal Consiglio di Stato con la citata sentenza 133/2011, senza contare che la vigente legge regionale della Lombardia 12/2005, all’art. 4, comma 3-ter, impone in ogni caso in capo all’Autorità competente un adeguato grado di preparazione, separazione ed autonomia dall’Autorità procedente.

A diversa conclusione non induce neppure la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea 20.10.2011, causa C-474/10 (cfr. doc. 59 dei ricorrenti), visto che i supremi giudici europei hanno richiesto una “separazione funzionale” fra le due autorità sopra ricordate, in modo che l’autorità competente dia vita ad una entità amministrativa dotata di autonomia reale, che possa fornire in maniera oggettiva il proprio parere (cfr. la citata sentenza, prima e seconda delle questioni pregiudiziali).

Nel caso di specie, non risulta poi che il dr. Cantoni, quale Autorità competente, abbia svolto un ruolo subordinato, visto che lo stesso ha provveduto alla raccolta ed alla valutazione dei pareri espressi dai numerosi enti intervenuti nel procedimento, pronunciandosi infine per l’esclusione dall’assoggettamento a VAS (cfr. doc. 11 del Comune).

Il secondo motivo deve quindi respingersi.

3. Nel terzo motivo è denunciata la presunta inosservanza del parere rilasciato dalla Provincia di Milano con delibera di Giunta Provinciale n. 408/2010 (cfr. doc. 3 dei ricorrenti), oltre al mancato aggiornamento della scheda informativa per la valutazione di compatibilità con il PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale), scheda denominata SIA

Il mezzo è infondato, tenuto conto che nella deliberazione consiliare di approvazione definitiva del PII, n. 38 del 19.11.2010, viene espressamente approvata la nota prot. 15052 del responsabile del procedimento (cfr. doc. 5 del Comune, pag. 9), ed in tale nota (cfr. doc. 12 delle controinteressate), il responsabile del procedimento, rilevate le prescrizioni impartite dalla Provincia con la citata delibera di Giunta n. 408/2010, dà atto che le stesse sono state ottemperate, oppure impone l’adeguamento alle prescrizioni medesime (cfr. il già citato doc. 12, pagg. 4-6).

Quanto alla scheda informativa denominata SIA, la stessa è stata depositata in Comune in data 11.11.2010, dopo un aggiornamento della scheda intervenuto nello stesso mese di novembre 2010 (cfr. doc. 18 delle controinteressate), per cui non appare veritiera la tesi dei ricorrenti sul mancato adeguamento della SIA.

4. Nel quarto mezzo, è lamentata la presunta violazione dell’art. 96 del RD 523/1904 (Testo Unico sulle opere idrauliche), in quanto gli interventi del PII determinerebbero un’alterazione dell’alveo di due corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrico minore, vale a dire la roggia Mezzabarba ed il cavetto Marozzi.

Nel caso di specie, però, non è previsto alcun intervento sulla roggia Mezzabarba, mentre per quanto riguarda il cavetto Marozzi, è stata stipulata una convenzione fra i proprietari dei fondi dove insiste il cavetto e la società Seneca Srl, attuale proprietaria dell’area del PII, per effettuare taluni interventi sul cavetto, volti all’immissione di acque meteoriche, allo spostamento parziale ed all’attraversamento con impianti tecnologici ed idraulici (cfr. doc. 20 dei controinteressati).

Si tratta di interventi di portata tutto sommato limitata, non idonei ad arrecare al corso d’acqua pregiudizio irreparabile, senza alcuna violazione delle norme indicate nel mezzo di ricorso.

Quanto alla documentazione fotografica depositata dai ricorrenti nel corso dell’udienza pubblica del 5.4.2012, si tratta di foto che attestano la parziale copertura del cavetto per impedire che eventuali detriti blocchino lo scorrimento dell’acqua; non si tratta invece di una vera e propria tombinatura, vale a dire del totale interramento del cavo idrico, affinché quest’ultimo non possa più scorrere a cielo aperto ma in un tubo sotterraneo.

Il quarto motivo deve quindi respingersi.

5. Nel quinto motivo, si sostiene l’illegittimità degli atti del PII, in quanto non sarebbe stato preventivamente acquisito il parere della Soprintendenza, in presunta violazione dell’art. 16 della legge 1150/1942 e del D.Lgs. 42/2004.

Tuttavia, come risulta dagli stessi documenti prodotti dai ricorrenti, già nel corso della conferenza di servizi del 14.7.2010, venne dato atto della trasmissione del parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia dell’8.7.2010 (cfr. doc. 10 dei ricorrenti, allegato “A” al verbale della conferenza ed anche doc. 8 dei ricorrenti).

Tale parere è stato, fra l’altro, oggetto di rituale impugnazione con il presente ricorso, per cui appare contraddittorio sostenere l’inesistenza di un parere e contestualmente gravarlo davanti al giudice.

La presunta laconicità del parere di cui sopra – di cui si dolgono gli esponenti – non ne inficia però la legittimità, trattandosi comunque di un atto posto in essere nell’esercizio di una funzione consultiva; del resto la Soprintendenza ha avuto modo di affermare che l’area oggetto del PII <<…non interessa aree a rischio archeologico>>, ponendo quindi una motivazione, anche se sintetica, a fondamento della propria decisione.

Il quinto motivo deve di conseguenza rigettarsi.

6. Nel sesto mezzo, è lamentata la presunta mancanza di una preventiva ed idonea valutazione dell’impatto paesistico del PII, in violazione, fra l’altro, dell’art. 35 delle NTA (Norme Tecniche di Attuazione), del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR).

Premesso che dall’esame del motivo non risulta chiaro il tipo di vincolo che graverebbe sull’area, si rileva come la richiesta di autorizzazione paesaggistica, a norma dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004, deve essere presentata alla competente autorità prima del singolo intervento edilizio e deve essere corredata dal progetto di intervento (cfr. i commi 1, 2 e 3 dell’art. 146).

L’autorizzazione paesaggistica, in altri termini, non riguarda il PII, quale strumento urbanistico attuativo, ma i singoli progetti di intervento, per cui non può essere lamentata la sua mancanza.

Quanto all’esame di impatto paesistico di cui all’art. 35 delle NTA del PTPR (si legga la norma nel doc. 41 dei ricorrenti), premesso che tale esame è alternativo al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (cfr. il comma 5° dell’art. 35), lo stesso riguarda in ogni caso <<i progetti che incidono sull’impatto esteriore dei luoghi e degli edifici>> (così il comma 1° dell’art. 35), per cui si potrebbe dubitare che attenga al PII nel suo complesso.

In ogni caso, nel provvedimento del 21.7.2010 di esclusione dell’assoggettamento a VAS del PII di cui è causa, si dà atto del rispetto delle prescrizioni impartite da Arpa Lombardia e dalla Provincia di Milano, ai fini della sostenibilità ambientale dell’intervento e quindi del rispetto dei valori paesaggistici (cfr. doc. 11 del Comune), sostenibilità che è comunque stata riconosciuta da tutti gli enti chiamati ad intervenire nel procedimento, come già sopra ricordato.

In conclusione, deve rigettarsi anche il sesto motivo.

7. Nel settimo motivo si sostiene la violazione dell’art. 89 della legge regionale 12/2005 (rubricato “Interventi su aree destinate all’agricoltura”), in quanto il PII includerebbe nel proprio perimetro un’area destinata all’attività agricola, che illegittimamente non sarebbe stata presa in considerazione.

L’assunto difensivo dei ricorrenti muove però da un erroneo presupposto fattuale, visto che le aree comprese nel perimetro del PII avevano destinazione a “standard”, in parte per attrezzature scolastiche (S) ed in parte per verde pubblico (V) (cfr. il doc. 17 del Comune ed il doc. 1 dei ricorrenti, pag. 8, nel quale si dà altresì atto che si tratta di vincoli mai attuati e ormai scaduti).

La destinazione urbanistica dei fondi si desume esclusivamente dai citati documenti comunali e non, come vorrebbero i ricorrenti, dall’estratto del SIARL (Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia, vale a dire una sorta di anagrafe delle imprese agricole della Regione), prodotto in giudizio, documento che non ha alcuna valenza urbanistica, ma indica soltanto i contributi ottenuti da un’impresa agricola, prescindendo da ogni reale destinazione urbanistica dell’immobile (cfr. doc. 45 dei ricorrenti).

D’altronde, la “ratio” dell’art. 89 è quella della salvaguardia delle aree destinate dagli strumenti urbanistici all’agricoltura e non certo quella di tutelare le imprese, anche se agricole, che di fatto – per qualsivoglia ragione – detengono aree aventi però destinazione diversa da quella agricola.

Il settimo motivo deve quindi rigettarsi.

8. Nell’ottavo motivo, si denuncia la presunta violazione dell’art. 43, comma 2 bis, della legge regionale 12/2005, norma che impone una maggiorazione del contributo di costruzione per gli interventi edilizi che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto.

La censura è priva di pregio, in quanto:

– come già esposto al precedente punto 7, le aree comprese nel perimetro del PII non sono destinate all’agricoltura;

– anche ammettendo per assurdo, pur non essendo tale l’opinione del Collegio, la rilevanza della citata norma dell’art. 43 comma 2 bis per l’intervento urbanistico di cui è causa, la stessa troverà semmai applicazione al momento del rilascio dei singoli titoli edilizi, allorché saranno determinati gli oneri concessori, compreso il contributo di costruzione; ma il mancato richiamo della norma regionale dell’art. 43 nella delibera di approvazione del PII, non determina l’illegittimità della delibera medesima.

9. Nel nono motivo, è lamentata la violazione, sotto vari profili, della normativa regionale sui Programmi Integrati di Intervento, vale a dire degli articoli 87 ed 88 della LR 12/2005.

A detta degli esponenti non sussisterebbero neppure i presupposti di legge (art. 87 citato), per l’adozione del PII di cui è causa.

Il mezzo è privo di pregio, visto che ai sensi dei citati articoli 87 ed 88 della LR 12/2005, i PII perseguono obiettivi di riqualificazione del territorio, con riferimento particolare, ma non esclusivo, ai centri storici, alle aree periferiche ed a quelle produttive obsolete o dismesse.

Nella scelta dell’adozione di un simile strumento urbanistico attuativo, le Amministrazioni locali godono ovviamente di ampia discrezionalità, censurabile solo in caso di manifesta illogicità o irrazionalità.

Nel caso di specie, la deliberazione di approvazione definitiva del PII indica, in maniera non certo illogica o incoerente, la finalità da perseguire attraverso il PII citato, vale a dire la nuova pianificazione e valorizzazione di un’area destinata a servizi pubblici, con vincoli mai attuati e ormai scaduti, mediante la valorizzazione delle aree pubbliche, soluzioni viabilistiche coerenti con lo sviluppo della rete urbana, la riqualificazione anche ambientale dell’area ed una serie di interventi su opere pubbliche, fra cui il palazzo municipale (cfr. doc. 1 dei ricorrenti, pag. 8).

Non è quindi possibile sostenere l’irrazionalità della scelta comunale di approvazione del PII.

10. Con il decimo motivo, si lamenta la violazione dell’art. 25 comma 7° della LR 12/2005, il quale subordina la presentazione dei programmi integrati di intervento all’approvazione di un documento di inquadramento che definisca gli obiettivi generali e gli indirizzi dell’azione amministrativa comunale.

Secondo gli esponenti, infatti, il documento succitato mancherebbe o, meglio, sarebbe stato presentato soltanto il 23.7.2010, quindi dopo la redazione del PII.

La censura è smentita in fatto, visto che il documento di inquadramento era già stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 18.6.2003 (cfr. doc. 16 del Comune), cui è allegata una relazione contenente, fra l’altro, le linee strategiche della pianificazione urbanistica comunale e sovracomunale (cfr. punto 5 della relazione).

Il PII di cui è causa è stato adottato con deliberazione consiliare n. 30 del 30.7.2010 (cfr. doc. 2 dei ricorrenti e doc. 6 del Comune); nella stessa seduta consiliare è stato approvato, con deliberazione n. 29/2010, un adeguamento del citato documento di inquadramento del 2003 (cfr. doc. 2 dei ricorrenti, pag. 8 e doc. 15 delle controinteressate).

L’adozione del PII è stata in ogni caso preceduta sia dall’approvazione del documento di inquadramento sia dal suo semplice aggiornamento, il che esclude la violazione del citato comma 7° dell’art. 25 (cfr. sul punto anche la sentenza della sezione II di questo Tribunale, n. 3170 del 15.12.2011).

Il decimo motivo deve quindi rigettarsi.

11. Nel motivo n. 11, è denunciata la presunta violazione dell’art. 26 comma 3 ter della legge regionale 12/2005, che preclude ai Comuni privi di Piano di Governo del Territorio (PGT) alla data del 31.3.2010, di ricorrere a procedure urbanistiche in variante al PRG, salve le procedure in corso alla citata data del 31.3.2010.

Il PII di cui è causa è stato approvato in variante al PRG (circostanza pacifica), e, secondo i ricorrenti, la procedura di variante non sarebbe stata in corso al 31.3.2010.

Il motivo deve rigettarsi, tenuto conto che dai documenti di causa risulta che:

– in data 12.3.2010, era stata presentata al Comune l’istanza di programma integrato di intervento di cui è causa, sottoscritta dalle società controinteressate e dal tecnico comunale, con allegata la documentazione progettuale e tecnica (cfr. doc. 14 delle controinteressate);

– con deliberazione n. 53 del 29.3.2010, la Giunta Comunale prendeva atto dell’avvio del procedimento per la realizzazione del PII; nella delibera si ricorda anche che la nomina del responsabile del procedimento era avvenuta in data 15.3.2010 e l’avvio del procedimento era contenuto in un atto del suddetto responsabile del 25.3.2010, quindi in data anteriore al 31.3.2010 (cfr. doc. 7 del Comune).

Non appare dubbio, pertanto, che il procedimento per l’approvazione del PII in variante al PRG fosse in corso al 31.3.2010.

Sulla corretta interpretazione dell’art. 26 comma 3 ter sopra citato, preme al Collegio richiamare anche il proprio precedente specifico, vale a dire la sentenza n. 1992 del 26.7.2010, che ha stabilito come un procedimento amministrativo debba reputarsi “in corso”, allorché venga trasmessa agli interessati la comunicazione di avvio di cui all’art. 7 della legge 241/1990.

Anche sotto tale profilo, pertanto, il motivo n. 11 non merita accoglimento.

12. Nell’ultimo mezzo di ricorso, si lamenta la violazione di una pluralità di norme statali e regionali in materia di opere di urbanizzazione, reputandosi insufficiente la dotazione di standard urbanistici all’interno del PII di cui è causa.

In particolare, secondo i ricorrenti, l’Amministrazione avrebbe erroneamente computato fra gli standard una serie di aree destinate a parcheggi e verde pubblico attrezzato (cfr. gli articoli da 12 a 14 dello schema di convenzione urbanistica, doc. 5 dei ricorrenti).

Il motivo non si sottrae, in primo luogo, ad una censura di genericità, in quanto, pur indicandosi le norme di legge che sarebbero state violate, non é dato comprendere in che misura gli standard sarebbero insufficienti.

In secondo luogo, non appare né illogico né illegittimo, che talune aree siano cedute per la realizzazione di un parcheggio o di verde pubblico attrezzato, dato che questi ultimi costituiscono ordinariamente standard urbanistici, destinati a fare fronte all’incremento abitativo derivante da un insediamento residenziale.

In conclusione, il dodicesimo motivo deve essere interamente respinto.

13. La declaratoria di infondatezza del ricorso implica la reiezione anche dei motivi aggiunti, con i quali sono state meramente riproposte le censure già contenute nel gravame principale.

14. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Condanna le parti ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite, che così liquida:

euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge (IVA e CPA) e spese generali a favore del Comune di Lacchiarella;

euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge (IVA e CPA) e spese generali a favore della Regione Lombardia;

euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge (IVA e CPA) e spese generali a favore della Provincia di Milano;

euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge (IVA e CPA) e spese generali a favore del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge (IVA e CPA) e spese generali a favore di Residenza del Bissone Srl e di Toscana Rozzano 4 Srl;

euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge (IVA e CPA) e spese generali a favore di Seneca Srl.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente
Giovanni Zucchini, Primo Referendario, Estensore
Concetta Plantamura, Primo Referendario

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
                 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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