Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 280 | Data di udienza: 20 Dicembre 2018

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Titolo edilizio in sanatoria – Oneri concessori – Tariffe vigenti al momento del rilascio del titolo.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 4^
Regione: Lombardia
Città: Milano
Data di pubblicazione: 8 Febbraio 2019
Numero: 280
Data di udienza: 20 Dicembre 2018
Presidente: Gabbricci
Estensore: Tagliasacchi


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Titolo edilizio in sanatoria – Oneri concessori – Tariffe vigenti al momento del rilascio del titolo.



Massima

 

TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. 4^ – 8 febbraio 2019, n. 280


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Titolo edilizio in sanatoria – Oneri concessori – Tariffe vigenti al momento del rilascio del titolo.

Agli oneri concessori vanno applicate le tariffe vigenti al momento del rilascio del titolo edilizio in sanatoria, anche nel caso in cui nel lasso di tempo tra la presentazione della domanda di sanatoria e il rilascio del suddetto titolo l’amministrazione abbia aggiornato le tariffe, dovendo in tema di sanatoria edilizia aversi riguardo, quanto al momento di calcolo delle somme dovute a titolo di oblazione, alla data di presentazione della domanda di condono, mentre per gli oneri concessori alla data di rilascio del provvedimento concessorio (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 11 settembre 2012, n. 4825; id., n. 4826; TAR Toscana, Sez. III, 8 maggio 2015, n. 767; TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 5 dicembre 2013, n. 2699; id., 28 marzo 2011, n. 818; id., 29 novembre 2010, n. 7392)» (così, sentenza n. 1604/2017 della Seconda Sezione).

Pres. Gabbricci, Est. Tagliasacchi – C. s.a.s. (avv.ti Savignano e  Schiatti) c. Comune di Meda (avv.ti Bonomi e Dal Molin)


Allegato


Titolo Completo

TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. 4^ - 8 febbraio 2019, n. 280

SENTENZA

 

TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. 4^ – 8 febbraio 2019, n. 280


Pubblicato il 08/02/2019

N. 00280/2019 REG.PROV.COLL.
N. 02432/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2432 del 2010, proposto da
Casa Patrizia Immobiliare S.a.s. di Biella Ada e C., rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Domenico Savignano e Giorgio Schiatti, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Milano, via Melchiorre Gioia n. 55;

contro

Comune di Meda, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ignazio Bonomi e Graziano Dal Molin, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Milano, via M.A. Bragadino n. 2;

per l’annullamento

dell’atto del Comune di Meda – Area Infrastrutture e Gestione del Territorio, prot. n. 15319/10 del 23 giugno 2010, recante data 16 giugno e notificato il 25 successivo, unitamente a tutti gli atti preordinati, consequenziali e comunque connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Meda;
Visti tutti gli atti e i documenti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2018 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La società Casa Patrizia Immobiliare S.a.s. di Biella Ada & C (nel prosieguo, solo Casa Patrizia S.a.s.) impugna l’atto in epigrafe compiutamente indicato, con il quale il Comune di Meda le ha richiesto il pagamento di complessivi Euro 8.082,28 a titolo di contributo per il rilascio di permesso di costruire in sanatoria, chiedendone l’annullamento, oltre alla condanna dell’Amministrazione alla restituzione di quanto indebitamente riscosso, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria.

2. Espone a tale fine la ricorrente:

– che, sotto la precedente denominazione di Lux Gianca S.r.l., aveva a suo tempo presentato sei domande di condono edilizio ex L. n. 47/1985 per la realizzazione (da parte del proprio dante causa) di opere in parziale difformità dalle concessioni edilizie n. 7139/75 e n. 254/77 relative all’immobile di Via C. Borromeo n. 13;

– che il Comune ha ritenuto le opere in questione condonabili, quantificando gli oneri dovuti a titolo di conguaglio dell’oblazione e di contributo di concessione (suddiviso in oneri di urbanizzazione e costo di costruzione);

– che il Comune ha emesso nei confronti di Lux Gianca S.r.l. provvedimento sanzionatorio ex articolo 3 L. n. 47/1985 per omesso versamento di quanto dovuto per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria;

– che il Comune, compulsato da essa stessa ricorrente, ha riquantificato la somma dovuta per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria.

3. Non ritenendosi soddisfatta della nuova determinazione del Comune, posto che, a fronte del riconoscimento di una minore estensione della superficie da condonare, è comunque corrisposto un aumento della somma dovuta, la società Casa Patrizia S.a.s. ha promosso il presente giudizio, deducendo i seguenti motivi di illegittimità:

1) “Violazione e/o falsa applicazione di legge, con particolare riferimento agli artt. 6, 7 e 35, co. 18, legge n. 47/85 – difetto di legittimazione passiva”, perché gli abusi edilizi per i quali è stato rilasciato il titolo in sanatoria sono stati realizzati da altri (essi risalgono al 1978, mentre la ricorrente ha acquistato l’immobile nel 1980), e l’obbligo contributivo conseguente al rilascio di un titolo in sanatoria non è un’obbligazione propter rem;

2) “Violazione e/o falsa applicazione di legge, con particolare riferimento all’art. 35, co. 18, legge n. 47/85, all’art. 21-quinquies legge n. 241/90 ed all’art. 2946 c.c. – eccesso di potere per difetto di istruttoria – carenza dei presupposti di fatto e di diritto – prescrizione dei diritto di credito dell’Amministrazione”, perché le domande di condono sono stata presentata in data 30.09.1986 e sono state accolte in data 20.02.1989, mentre gli oneri concessori sono stati richiesti il 23.06.2010, ovverosia dopo che era scaduto il termine decennale di prescrizione, che decorre dalla data di emanazione del permesso di costruire in sanatoria o, al più tardi, dalla scadenza del termine di 24 mesi per la formazione del silenzio assenso;

3) “Violazione e/o falsa applicazione di legge, con particolare riferimento agli artt. 35, co. 18, e 37 legge n. 47/85, agli artt. 3 e 21-quinquies legge n. 241/90 ed agli artt. 5 e 6 legge 10/77- eccesso di potere per difetto di istruttoria – carenza dei presupposti di fatto e di diritto – omessa e/o insufficiente motivazione – erronea determinazione degli oneri di urbanizzazione”, sia perché il provvedimento impugnato è privo di motivazione, sia perché il contributo di concessione va calcolato sulla base dei parametri vigenti alla data di presentazione della domanda di condono e non di quelli vigenti alla data di rilascio del titolo edilizio, sicché ha errato il Comune ad applicare le tabelle del 2002, anziché quelle del 1986.

3. Si è costituito in giudizio il Comune, dapprima con atto di mera forma e poi con memoria difensiva, contestando la prospettazione avversaria e concludendo per la reiezione del ricorso.

4. Replica, a sua volta, con due ulteriori memorie la ricorrente, insistendo per l’accoglimento delle già formulate conclusioni.

5. Alla pubblica udienza del 20 dicembre 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

6.1. Il ricorso è infondato.

6.2. Quanto al primo motivo di impugnazione, il Collegio ritiene meritevole di condivisione l’orientamento giurisprudenziale per cui «la normativa sul condono, nel disciplinare le obbligazioni ad esso connesse, include gli aventi causa tra i soggetti in ogni caso legittimati dal punto di vista passivo, configurando una sorta di obbligazioni propter rem legate alla proprietà del bene, sia con riferimento alle somme dovute a titolo di oblazione sia per gli altri oneri concessori» (così, C.d.S., Sez. VI, sentenza n. 753/2018).

L’attuale proprietario del bene abusivo, così come è legittimato a presentare domanda di condono edilizio, avendo interesse alla conservazione del bene, del pari è legittimato passivo rispetto al pagamento degli oneri connessi al rilascio del titolo in sanatoria, quale diretto beneficiario del medesimo.

6.3. Quanto al secondo motivo di impugnazione, dalla documentazione prodotta in giudizio risultano intervenuti atti interruttivi del termine di prescrizione decennale, cui è assoggettato l’obbligo del destinatario del provvedimento favorevole al pagamento del corrispettivo di diritto pubblico (cfr., C.d.S., Ad. pl. n. 12/2018).

Vero è, infatti, che dopo la quantificazione degli oneri concessori con provvedimento in data 12.12.1988, notificato in data 22.02.1989 (doc. 4 fascicolo di parte resistente), il data 13.03.1995 il Comune ha adottato atto sanzionatorio nei confronti della società richiedente il rilascio di concessione in sanatoria per mancato pagamento degli oneri concessori, notificato in data 20.03.1995 (doc. 5 fascicolo di parte resistente), e che in data 3.04.2002 l’odierna ricorrente ha presentato domanda di riesame perché erano stati riscontrati errori nella determinazione della superficie delle parti abusive e conseguentemente nella quantificazione degli oneri dovuti (docc. 11 e 12 fascicolo di parte ricorrente).

Orbene, l’atto di parte del 2002 costituisce riconoscimento del diritto dell’Amministrazione al pagamento degli oneri concessori, come tale produttivo degli effetti di cui all’articolo 2944 Cod. civ.. Conseguentemente, il provvedimento qui impugnato, adottato nel 2010, è intervenuto prima che si completasse il termine decennale di prescrizione.

6.4. Quanto, infine, al terzo motivo di impugnazione, il Collegio aderisce all’orientamento assunto da altra Sezione del Tribunale, per cui «agli oneri concessori vanno applicate le tariffe vigenti al momento del rilascio del titolo edilizio in sanatoria, anche nel caso in cui nel lasso di tempo tra la presentazione della domanda di sanatoria e il rilascio del suddetto titolo l’amministrazione abbia aggiornato le tariffe, dovendo in tema di sanatoria edilizia aversi riguardo, quanto al momento di calcolo delle somme dovute a titolo di oblazione, alla data di presentazione della domanda di condono, mentre per gli oneri concessori alla data di rilascio del provvedimento concessorio (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 11 settembre 2012, n. 4825; id., n. 4826; TAR Toscana, Sez. III, 8 maggio 2015, n. 767; TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 5 dicembre 2013, n. 2699; id., 28 marzo 2011, n. 818; id., 29 novembre 2010, n. 7392)» (così, sentenza n. 1604/2017 della Seconda Sezione).

Peraltro, il provvedimento in esame rinvia ai calcoli della superficie e delle volumetria da condonare effettuati dalla società ricorrente e specifica quale sia la tabella utilizzata, motivando, pertanto, in modo sufficiente (come del resto dimostra la prima parte della terza censura) per rendere intellegibile come è giunto alla quantificazione del dovuto.

7.1. In conclusione il ricorso è infondato e per questo viene respinto.

7.2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a favore del Comune nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la società Casa Patrizia Immobiliare S.a.s. a rifondere al Comune di Meda le spese di giudizio, che liquida in complessivi Єuro 1.500,00, oltre ad accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2018 con l’intervento dei magistrati:

Angelo Gabbricci, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere
Alessandra Tagliasacchi, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE
Alessandra Tagliasacchi
        
IL PRESIDENTE
Angelo Gabbricci
        
        
IL SEGRETARIO

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