Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Inquinamento del suolo Numero: 1768 | Data di udienza: 12 Giugno 2014

* INQUINAMENTO DEL SUOLO – Interventi di messa in sicurezza e bonifica – Volontaria iniziativa degli interessati non responsabili – Art. 245 d.lgs. n. 152/2006 – Amministrazione – Poteri autoritativi diretti ad imporre misure correlate all’attuazione dei provvedimenti  ex art. 245 – Insussistenza.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 4^
Regione: Lombardia
Città: Milano
Data di pubblicazione: 8 Luglio 2014
Numero: 1768
Data di udienza: 12 Giugno 2014
Presidente: Giordano
Estensore: Fornataro


Premassima

* INQUINAMENTO DEL SUOLO – Interventi di messa in sicurezza e bonifica – Volontaria iniziativa degli interessati non responsabili – Art. 245 d.lgs. n. 152/2006 – Amministrazione – Poteri autoritativi diretti ad imporre misure correlate all’attuazione dei provvedimenti  ex art. 245 – Insussistenza.



Massima

 

TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. 4^ – 8 luglio 2014, n. 1768


INQUINAMENTO DEL SUOLO – Interventi di messa in sicurezza e bonifica – Volontaria iniziativa degli interessati non responsabili – Art. 245 d.lgs. n. 152/2006 – Amministrazione – Poteri autoritativi diretti ad imporre misure correlate all’attuazione dei provvedimenti  ex art. 245 – Insussistenza.

Ai sensi dell’art. 245 del d.lgs. n. 152/2006, le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale “possono essere comunque attivate su iniziativa degli interessati non responsabili”. In particolare, fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all’articolo 242 del d.l.vo n. 152, il proprietario o il gestore dell’area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all’articolo 242.  La procedura indicata, proprio perché fondata sulla volontaria iniziativa del proprietario dell’area inquinata, prosegue solo fino a quando permanga l’adesione dell’interessato, sicché, qualora sopravvenga, come nel caso di specie, l’indisponibilità del proprietario, la procedura si arresta e l’amministrazione non dispone di poteri autoritativi diretti ad imporre misure correlate all’attuazione di interventi programmati ai sensi del citato art. 245.


Pres. Giordano, Est. Fornataro – F. s.r.l. (avv.ti Giampietro e Milone) c. Comune di Arcore (avv.ti Pagano e Ferrari Da Grado) e altri (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. 4^ - 8 luglio 2014, n. 1768

SENTENZA

 

TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. 4^ – 8 luglio 2014, n. 1768


N. 01768/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01832/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1832 del 2011, proposto da:
Fintecna Immobiliare Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Franco Giampietro, Alberta Milone, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luca Prati in Milano, Piazza Bertarelli n. 1;


contro

Comune di Arcore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Fortunato Pagano, Alessandra Ferrari Da Grado, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, via Boccaccio, 19;
Provincia di Monza e Brianza;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa);

nei confronti di

Devero Costruzioni Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Borasi, presso lo studio del quale ha eletto domicilio in Milano, via Visconti di Modrone 6;

per l’annullamento

– del verbale del “tavolo tecnico per la valutazione congiunta fenomeno di contaminazione da Cromo esavalente area ex Falck – Lotto B”, tenuto presso il Comune di Arcore in data 05 aprile 2011;

– di ogni atto connesso e consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Arcore e di Devero Costruzioni Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
 

Designato relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 giugno 2014 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
 

1) Dalle documentazione versata in atti e dalle allegazioni formulate dalle parti emerge che: a) la società Fintecna s.p.a., in qualità di proprietaria dell’area ex Falck- lotto B sita nel Comune di Arcore, nel 2004 ha avviato spontaneamente un procedimento di bonifica del sito indicato; b) con contratto del 06.10.2004 la proprietà dell’area è stata trasferita da Fintecna s.p.a. a Devero Costruzioni s.p.a.; c) i monitoraggi eseguiti sull’area tra il 2005 e il 2006, con l’intervento di Arpa Lombardia, hanno evidenziato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione da Cromo esavalente; d) ne è seguito un contraddittorio tra le amministrazioni interessate e la società Fintecna s.p.a., che ha continuato nella volontaria opera di bonifica ai sensi dell’art. 245 del d.l.vo 2006 n 152; e) in esito al confronto dialettico tra le parti interessate, il Tavolo Tecnico istituito presso il Comune di Arcore, con la partecipazione, oltre che di Fintecna s.p.a. e dell’amministrazione comunale, anche della Provincia di Monza e Brianza, di Arpa Lombardia e di Devero Costruzioni s.p.a., il Comune, con il verbale datato 5 aprile 2011, ha chiesto alla società la formulazione di un piano di monitoraggio, comprendente le indagini necessarie per identificare la sorgente di contaminazione, nonché la riconfigurazione della barriera idraulica, assegnando il termine di 60 giorni per provvedere.

Avverso il verbale da ultimo indicato è stata proposta impugnazione in esame.

2) In via preliminare deve essere rilevata l’inammissibilità del ricorso proposto, come condivisibilmente eccepito dalle parti resistenti.

La ricorrente pone a fondamento del gravame l’interesse a non essere sottoposta all’applicazione di vincolanti ed onerose prescrizioni, la cui eventuale violazione potrebbe essere fonte di responsabilità.

La tesi non può essere condivisa e tanto vale a dimostrare la carenza di interesse rispetto all’impugnazione.

Invero, dalla documentazione prodotta emerge che tutti gli interventi di bonifica e di analisi del suolo posti in essere da Fintecna s.p.a. sono stati eseguiti su base volontaria, nel quadro del procedimento disciplinato dall’art. 245 del d.l.vo 2006 n. 152.

La norma prevede che le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale “possono essere comunque attivate su iniziativa degli interessati non responsabili”. In particolare, fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all’articolo 242 del d.l.vo n. 152, il proprietario o il gestore dell’area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all’articolo 242. La provincia, una volta ricevute le comunicazioni di cui sopra, si attiva, sentito il comune, per l’identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica ed è comunque riconosciuta al proprietario o ad altro soggetto interessato la facoltà di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica necessari nell’ambito del sito in proprietà o disponibilità.

La procedura indicata, proprio perché fondata sulla volontaria iniziativa del proprietario dell’area inquinata, prosegue solo fino a quando permanga l’adesione dell’interessato, sicché, qualora sopravvenga, come nel caso di specie, l’indisponibilità del proprietario, la procedura si arresta e l’amministrazione non dispone di poteri autoritativi diretti ad imporre misure correlate all’attuazione di interventi programmati ai sensi dell’art. 245 del d.l.vo 2006 n. 152.

In argomento il Tribunale (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 30 maggio 2014, n. 1373; T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 13 gennaio 2014, n. 108; TAR Lombardia, sez. IV, 31 gennaio 2012, n. 332) ha già chiarito che, dal combinato disposto degli artt. 242, 245 e 250 del d.l.vo 2006 n. 152 emerge che l’obbligo di adottare le misure, sia urgenti che definitive, idonee a fronteggiare la situazione di inquinamento incombe solamente a carico di colui che di tale situazione sia responsabile, per avervi dato causa (cfr., nello stesso senso, le disposizioni in tema di siti di interesse nazionale o di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale, artt. 252 e 252 bis).

La norma individua, perciò, dal punto di vista soggettivo, nella responsabilità dell’autore dell’inquinamento, a titolo di dolo o di colpa, la fonte dell’obbligo a provvedere alla messa in sicurezza e all’eventuale bonifica del sito inquinato.

Da ciò la giurisprudenza, cui aderisce il Tribunale, deduce che l’obbligo di bonificare o di mettere in sicurezza un sito non grava sul proprietario incolpevole, che però può spontaneamente intraprendere le operazioni di ripristino, secondo il richiamato meccanismo dell’art. 245 del d.l.vo 2006 n. 152 (cfr., oltre alla giurisprudenza già richiamata, anche T.A.R Toscana, sez. II, 6 maggio 2009, n. 762)

Ne consegue che l’amministrazione non può imporre ai privati che non hanno responsabilità diretta sull’origine del fenomeno contestato, ma che vengono individuati in quanto proprietari del bene, lo svolgimento di attività di recupero e di risanamento.

L’enunciato è d’altronde conforme al principio cui si ispira la legislazione comunitaria “chi inquina paga” (art. 174, ex art. 130/R, Trattato CE) che impone a chi fa correre un rischio di inquinamento o a chi provoca un inquinamento di sostenere i costi della prevenzione o della riparazione.

A carico del proprietario dell’area inquinata non responsabile della contaminazione non grava alcun obbligo di porre in essere gli interventi ambientali in argomento, ma solo la facoltà di eseguirli, al fine di evitare l’espropriazione del terreno interessato gravato da onere reale per le spese sostenute per gli interventi di recupero ambientale, assistite da privilegio speciale immobiliare ex art. 253 del d.l.vo n. 152/2006.

La normativa citata prevede, infatti, che, in caso di mancata esecuzione degli interventi in argomento da parte del responsabile dell’inquinamento ovvero in caso di mancata individuazione del predetto, le opere di recupero ambientale vanno eseguite dall’amministrazione competente, la quale potrà rivalersi sul soggetto responsabile, nei limiti del valore dell’area bonificata, anche esercitando, nel caso in cui la rivalsa non vada a buon fine, le garanzie gravanti sul terreno oggetto dei suddetti interventi.

Insomma, l’amministrazione non può imporre al proprietario di un’area inquinata, che non sia anche l’autore dell’inquinamento, l’obbligo di porre in essere le misure di messa in sicurezza di emergenza e bonifica, di cui all’art. 240, comma 1, lett. m) e p), d.lgs. n. 152/2006, in quanto gli effetti a carico del proprietario incolpevole restano limitati a quanto espressamente previsto dal successivo art. 253 in tema di oneri reali e privilegio speciale immobiliare. Le disposizioni contenute nel Titolo V della Parte IV, del d.lgs. n. 152/2006 (artt. da 239 a 253) operano, infatti, una chiara e netta distinzione tra la figura del responsabile dell’inquinamento e quella del proprietario del sito, che non abbia causato o concorso a causare la contaminazione (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 13 novembre 2013, n. 25 e Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, ordinanza, 25 settembre 2013, n. 21)

Il quadro normativo e giurisprudenziale appena richiamato evidenzia come le misure contenute nel verbale impugnato abbiano base esclusivamente volontaria, sicché non sono coercibili dall’amministrazione, che ha il potere di imporre misure di bonifica e di ripristino solo nei confronti del soggetto individuato come responsabile dell’inquinamento.

Ne deriva, che l’atto impugnato non ha natura provvedimentale, ma si colloca nell’ambito della procedura a base volontaria attivata su iniziativa di Fintecna s.p.a. e destinata ad interrompersi una volta venuta meno la spontanea adesione di quest’ultima.

Da ciò discende che l’atto impugnato, siccome privo di forza autoritativa, non è idoneo a ledere in modo concreto ed attuale la sfera giuridica della ricorrente, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione per carenza di interesse.

Solo in via di ulteriore precisazione vale evidenziare che, dalla documentazione prodotta, risulta che l’amministrazione non ha in alcun modo portato ad esecuzione le misure indicate nel verbale impugnato nel quadro del procedimento previsto dall’art. 245 del d.l.vo 2006 n. 152, la cui interruzione emerge con chiarezza dal fatto che la controinteressata Devero Costruzioni ha intrapreso in proprio la bonifica dell’area, presentando il piano di caratterizzazione al Comune di Arcore in data 13.02.2014.

3) In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso indicato in epigrafe.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidandole in euro 4.000,00 (quattromila), oltre accessori di legge, da dividere in uguale misura tra le parti resistenti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente
Elena Quadri, Consigliere
Fabrizio Fornataro, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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