Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 689 | Data di udienza: 17 Ottobre 2018

* AMIANTO – Ordinanza di smaltimento di lastre contenenti amianto – Legittimato passivo – Liquidatore giudiziale – Esclusione – Ragioni.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Marche
Città: Ancona
Data di pubblicazione: 23 Ottobre 2018
Numero: 689
Data di udienza: 17 Ottobre 2018
Presidente: Filippi
Estensore: Morri


Premassima

* AMIANTO – Ordinanza di smaltimento di lastre contenenti amianto – Legittimato passivo – Liquidatore giudiziale – Esclusione – Ragioni.



Massima

 

TAR MARCHE, Sez. 1^ – 23 ottobre 2018, n. 689


AMIANTO – Ordinanza di smaltimento di lastre contenenti amianto – Legittimato passivo – Liquidatore giudiziale – Esclusione – Ragioni.

L’ordinanza con la quale si ordina al liquidatore giudiziale di provvedere alla rimozione e allo smaltimento di lastre in materiale contenente amianto è illegittima, atteso che I poteri e i compiti del “liquidatore giudiziale”, nella procedura di concordato preventivo con cessione di beni (cfr. art. 182, comma 2, R.d. n. 267/1942), non contemplano l’amministrazione del patrimonio fallimentare, la quale resta in carico all’azienda debitrice. Non possono essere assimilate tout court le figure del liquidatore e del curatore fallimentare (fermo restando che la circostanza che il curatore abbia l’amministrazione del patrimonio fallimentare è comunque questione controversa in giurisprudenza)

Pres. Filippi, Est. Morri – L.G. (avv. Galluccio) c. Comune di Urbino (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR MARCHE, Sez. 1^ - 23 ottobre 2018, n. 689

SENTENZA

 

TAR MARCHE, Sez. 1^ – 23 ottobre 2018, n. 689

Pubblicato il 23/10/2018

N. 00689/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00329/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 329 del 2018, proposto da
Lorena Galuzzi, rappresentata e difesa dall’avvocato Marco Galluccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Urbino;

nei confronti

Marino Cossi;

per l’annullamento, in parte qua

dell’ordinanza n. 23 del 26/4/2018 del Sindaco del Comune di Urbino, con la quale si ordina alla ricorrente, in qualità di liquidatore giudiziale, di provvedere alla rimozione e allo smaltimento delle lastre in materiale contenente amianto accatastate a terra nell’area dismessa ex O.S.C.A. S.r.l. identificata catastalmente al Foglio 227 Mappale 292 del N.C.E.U. nonché di provvedere alla bonifica del sito.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2018 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe viene impugnata l’ordinanza n. 23 del 26/4/2018, adottata dal Sindaco di Urbino, nella parte in cui contempla, tra i destinatari dell’ordine di provvedere, anche l’odierna ricorrente in qualità di “liquidatore giudiziale”.

La decisione del Comune, di estendere l’ordine anche quest’ultimo soggetto, si fonda sul recente orientamento contenuto nella sentenza del Consiglio di Stato 25/7/2017 n. 3672 (che confermava la sentenza di questo TAR n. 290/2016).

Stante la mancata costituzione dell’amministrazione intimata, questo Tribunale disponeva istruttoria ex art. 65, comma 3, del c.p.a. per acquisire relazione sui fatti di causa e copia di atti documenti di cui all’art. 46, comma 2, del c.p.a.

Detta istruttoria veniva adempiuta mediante deposito di quanto richiesto in data 5/10/2018.

Nella relazione di accompagnamento, il Comune di Urbino insiste per la legittimazione passiva della ricorrente, in qualità di liquidatore giudiziale, secondo la giurisprudenza sopra richiamata.

Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni indicate nel primo motivo di gravame avente carattere assorbente rispetto alla seconda censura.

Al riguardo va osservato che il Comune invoca un orientamento giurisprudenziale non attinente al caso in esame poiché esso si occupava della dibattuta questione circa la legittimità dell’ordine di adempiere rivolto al “curatore fallimentare”; questione sulla quale ancora comunque emergono contrasti giurisprudenziali (cfr. Cons. Stato, 4/12/2017 n. 5668 per la tesi opposta a quella invocata dal Comune) in relazione alla circostanza che il curatore “ha l’amministrazione del patrimonio fallimentare” ai sensi dell’art. 31 del R.d. n. 267/1942 (l. fallimentare).

I poteri e i compiti del “liquidatore giudiziale”, nella procedura di concordato preventivo con cessione di beni (cfr. art. 182, comma 2, R.d. n. 267/1942), sono invece diversi e non contemplano l’amministrazione del patrimonio fallimentare, la quale resta in carico all’azienda debitrice.

Di conseguenza le due figure (curatore fallimentare e liquidatore giudiziale) non possono essere assimilate “tout court” come sembra abbia voluto fare il Comune di Urbino invocando l’orientamento giurisprudenziale sopra ricordato.

Le spese di giudizio possono essere compensate considerata la particolarità e per certi versi novità della vicenda in esame.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla, in parte qua, il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

La presente sentenza sarà eseguita dall’Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2018 con l’intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere, Estensore
Simona De Mattia, Consigliere

L’ESTENSORE
Gianluca Morri
        
IL PRESIDENTE
Maddalena Filippi
        
        
IL SEGRETARIO

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