* RIFIUTI – Ordinanza di rimozione – Pietrame ammucchiato alla rinfusa – Assenza di prove circa la riutilizzabilità – Natura di rifiuto.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Marche
Città: Ancona
Data di pubblicazione: 28 Marzo 2013
Numero: 251
Data di udienza: 21 Marzo 2013
Presidente: Morri
Estensore: Morri
Premassima
* RIFIUTI – Ordinanza di rimozione – Pietrame ammucchiato alla rinfusa – Assenza di prove circa la riutilizzabilità – Natura di rifiuto.
Massima
TAR MARCHE, Sez. 1^ – 28 marzo 2013, n. 251
RIFIUTI – Ordinanza di rimozione – Pietrame ammucchiato alla rinfusa – Assenza di prove circa la riutilizzabilità – Natura di rifiuto.
Ove non emerga alcun elemento probatorio riguardo la riutilizzabilità e quindi la volontà di conservazione del pietrame ammucchiato alla rinfusa (assieme a detriti e materiali vari), tale materiale va qualificato come rifiuto: è pertanto legittima l’ordinanza di rimozione e smaltimento emanato dal Comune, fermo restando che, qualora il pietrame, opportunamente selezionato, risulti effettivamente reimpiegabile nei lavori di ristrutturazione dell’immobile, sarà eventualmente possibile concordare con il Comune le modalità del relativo accantonamento e della sua conservazione e custodia.
Pres. f.f. ed Est. Morri – D.P. (avv. Azzarello) c. Comune di Genga (n.c.)
Allegato
Titolo Completo
TAR MARCHE, Sez. 1^ - 28 marzo 2013, n. 251SENTENZA
TAR MARCHE, Sez. 1^ – 28 marzo 2013, n. 251
N. 00251/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00814/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 814 del 2011, proposto da:
Domenica Pambianco, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Azzarello, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;
contro
Comune di Genga;
per l’annullamento
dell’Ordinanza n. 51 del 17/05/2011 emessa dal Sindaco del Comune di Genga e atti connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 marzo 2013 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Viene impugnata l’ordinanza 17.5.2011 per la rimozione di rifiuti abbandonati e per l’adozione di misure di messa in sicurezza del sito.
Al riguardo vengono dedotte censure di violazione di legge e di eccesso di potere per difetto di motivazione e travisamento dei fatti. In particolare la ricorrente evidenzia che trattasi di materiale (pietre e terre) derivante dal crollo naturale dell’edificio in cattivo stato conservativo e oggetto di lavori di ristrutturazione; materiale temporaneamente accantonato e in attesa del suo riutilizzo nei lavori di recupero dell’immobile.
Il Comune non si è costituito in giudizio, per cui il Collegio aveva ritenuto opportuno svolgere istruttoria per chiarire i fatti di causa.
La relativa documentazione veniva depositata in data 27.10.2011.
All’esito dello scrutinio di merito il Collegio ritiene di non poter confermare quanto già rilevato in sede cautelare circa i profili che determinarono l’accoglimento dell’istanza.
Deve infatti affermarsi la natura di rifiuto anche con riguardo al pietrame ammucchiato alla rinfusa insieme agli altri detriti e materiali vari (terra, vecchie gabbie, legname e reticolati), così come emerge chiaramente dalla documentazione fotografica versata in atti.
Trattasi di materiale che deve essere quindi smaltito come indicato nel provvedimento impugnato, poiché non emerge alcun elemento probatorio riguardo la relativa riutilizzabilità e quindi la volontà di conservazione dello stesso (risultando peraltro incustodito e in balia di chiunque).
Qualora il pietrame, opportunamente selezionato, sia effettivamente reimpiegabile nei lavori di ristrutturazione dell’immobile, la ricorrente potrà eventualmente concordare con il Comune le modalità del relativo accantonamento e della sua conservazione e custodia, come materiale da costruzione riutilizzabile in loco.
Nulla per le spese stante la mancata costituzione dell’amministrazione intimata.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Nulla per le spese.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti..
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:
Gianluca Morri, Presidente FF, Estensore
Tommaso Capitanio, Consigliere
Francesca Aprile, Primo Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)