* APPALTI – Confronto a coppie – Commissione – Grado di preferenza di un’offerta rispetto all’altra con cui è messa a confronto – Punteggi parziali – Punteggio finale – Impugnazione – Prova del pregio tecnico superiore dell’offerta del ricorrente.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Marche
Città: Ancona
Data di pubblicazione: 31 Ottobre 2018
Numero: 701
Data di udienza: 3 Ottobre 2018
Presidente: Filippi
Estensore: Capitanio
Premassima
* APPALTI – Confronto a coppie – Commissione – Grado di preferenza di un’offerta rispetto all’altra con cui è messa a confronto – Punteggi parziali – Punteggio finale – Impugnazione – Prova del pregio tecnico superiore dell’offerta del ricorrente.
Massima
TAR MARCHE, Sez. 1^ – 31 ottobre 2018, n. 701
APPALTI – Confronto a coppie – Commissione – Grado di preferenza di un’offerta rispetto all’altra con cui è messa a confronto – Punteggi parziali – Punteggio finale – Impugnazione – Prova del pregio tecnico superiore dell’offerta del ricorrente.
Nel confronto a coppie la commissione non stabilisce direttamente quale sia il punteggio complessivo da assegnare alla singola offerta, bensì procede a determinare, per ogni singolo criterio di valutazione previsto dal bando, i punteggi parziali negli “scontri diretti” (per usare una terminologia calcistica) fra le stesse. Ogni commissario è chiamato infatti ad esprimere quale è il grado di preferenza di un’offerta rispetto all’altra con cui è messa a confronto (e per questo il meccanismo è denominato confronto a coppie), e il punteggio finale è la sommatoria dei punteggi parziali assegnati da ciascun commissario. In questi casi per superare le risultanze delle valutazioni operate dalla commissione è quindi necessario che l’impresa non aggiudicataria (e ricorrente in giudizio) non si limiti a dedurre che l’offerta dell’aggiudicatario non possiede il pregio tecnico riconosciuto dalla commissione, dovendo altresì allegare e provare in giudizio che la propria offerta possiede un pregio tecnico superiore.
Pres. Filippi, Est. Capitanio – Consorzio Stabile M. (avv.ti Corinaldesi e Mischi) c. Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale – Ancona (Avv. Stato)
Allegato
Titolo Completo
TAR MARCHE, Sez. 1^ - 31 ottobre 2018, n. 701SENTENZA
TAR MARCHE, Sez. 1^ – 31 ottobre 2018, n. 701
Pubblicato il 31/10/2018
N. 00701/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00280/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 280 del 2018, proposto da
Consorzio Stabile Modenese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Corinaldesi, Alberto Mischi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Marco Bertinelli Terzi, in Ancona, corso Stamira n. 29;
contro
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale – Ancona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege presso la sede della stessa, in Ancona, piazza Cavour, 29;
nei confronti
Cemenbit S.r.l., non costituita in giudizio;
Società Edilizia Tirrena Set S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Pellicani, Paolo Scarpa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione
– del provvedimento di aggiudicazione definitiva di cui alla delibera del 3 maggio 2018 n. 71, a firma del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della “Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo previsto dall’art 95, comma 3, lett. B) del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei lavori di realizzazione di nuova pavimentazione all’interno del padiglione lato nord presso il complesso immobiliare già proprietà “Tubimar Ancona S.p.A.” nel porto di Ancona” Codice CUP J37E16000950005 – Codice CIG 71914013D7”;
– dei verbali di gara delle sedute del: 20 novembre 2017 – 1° seduta (pubblica) ; 14 dicembre 2017 – 2° seduta (pubblica); 8 febbraio 2018 – 3° seduta (tecnica riservata); 8 febbraio – 3° seduta (ripresa) (tecnica riservata); 9 febbraio 2018 – 4° seduta (tecnica riservata); 9 febbraio 2018 – 4° seduta (ripresa) (tecnica riservata); 10 febbraio 2018 – 5° seduta (tecnica riservata); 21 febbraio 2018 – 6° seduta (pubblica); verbale di verifica dell’anomalia dell’offerta del 4 aprile 2018; verbale di comunicazione di verifica dell’offerta anomala del 9 aprile 2018;
– di ogni altro atto e/o provvedimento;
– nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, con particolare riferimento all’eventuale provvedimento di consegna dei lavori, se medio tempore adottato; nonché al contratto, se medio tempore stipulato;
per l’accertamento e la dichiarazione
– dell’inefficacia del contratto eventualmente stipulato, ai sensi dell’art. 121, comma 1, ovvero dell’art. 122 del D.Lgs. n. 104/2010;
per l’accertamento e la dichiarazione
– del diritto della società ricorrente di conseguire l’aggiudicazione e il contratto, ai sensi dell’art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 104/2010, precisando che la medesima si rende disponibile a subentrare nel contratto;
– ovvero, in subordine, del diritto della ricorrente al risarcimento del danno per equivalente, ai sensi dell’art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 104/2010;
per la condanna dell’amministrazione convenuta
– ad aggiudicare l’appalto alla ricorrente e a stipulare con la medesima il relativo contratto;
– ovvero, in subordine, al risarcimento del danno per equivalente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale – Ancona e di Società Edilizia Tirrena Set S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2018 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il consorzio ricorrente (di seguito indicato anche come C.S.M.) agisce in questa sede per conseguire l’annullamento degli atti e provvedimenti indicati in epigrafe, con cui l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale di Ancona ha aggiudicato alla controinteressata Società Edilizia Tirrena (di seguito anche S.E.T.) S.p.A. l’appalto relativo ai lavori di realizzazione della nuova pavimentazione all’interno del padiglione lato nord del porto di Ancona, presso il complesso immobiliare già di proprietà Tubimar Ancona S.p.A. Il Consorzio ricorrente chiede altresì la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato medio tempore e la condanna dell’Autorità intimata alla reintegrazione in forma specifica (proponendo al riguardo la domanda di subentro) o, in subordine, al risarcimento dei danni per equivalente monetario.
2. Va premesso che:
– l’importo complessivo stimato dei lavori è pari a € 953.042,49 (IVA non imponibile) e l’intervento si compone delle seguenti lavorazioni: A) “Pavimentazioni e sovrastrutture speciali” – 87,86% categoria prevalente OS26 – per la quale era richiesta una qualificazione per la categoria OS26 cl. III; B) “Demolizioni e rimozione impianto acque meteoriche” – 12,14% categoria scorporabile OG1 – per la quale era richiesta una qualificazione per la categoria OG1 cl. I;
– la presente gara era da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (qualità offerta massimo 70 punti, suddivisi in “Organizzazione Cantiere” – e relativi sottocriteri – massimo 30 punti e “Proposte Migliorative” massimo 40 punti; “Certificazioni – e relativi sottocriteri” – massimo 10 punti; “Prezzo” massimo 20 punti). Per la valutazione delle offerta tecniche era previsto il metodo del confronto a coppie;
– alla procedura hanno partecipato otto ditte/a.t.i. All’esito della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, S.E.T. S.p.A. ha ottenuto un punteggio complessivo di 97,437, mentre C.S.M. si è collocato al secondo posto della graduatoria finale con 82,500 punti;
– l’offerta di S.E.T., essendo risultata anomala, è stata sottoposta a verifica ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016. La commissione di gara ha ritenuto congrue ed esaustive le giustificazioni fornite dall’aggiudicatario provvisorio, di talché la stazione appaltante ha adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva.
3. Il Consorzio ricorrente contesta l’operato dell’Autorità intimata sotto due profili:
– per un verso, deducendo che la controinteressata non ha adeguatamente giustificato la propria offerta economica (risultando non stimati, secondo C.S.M., costi pari a circa 115.000,00 €, tali da condurre ad un’offerta in perdita);
– per altro verso, deducendo che quelle indicate da S.E.T. come migliorie tecniche (e che la commissione di gara ha ritenuto di valorizzare con l’attribuzione del punteggio massimo previsto dal bando) tali in realtà non sono.
3.1. Con riguardo al primo profilo, C.S.M. evidenzia che non sono stati giustificati i seguenti costi, relativi a componenti che emergono dall’offerta tecnica e per le quali S.E.T. ha conseguito il punteggio superiore:
– corrispettivo del contratto di avvalimento stipulato con la ditta Cemenbit S.r.l. relativamente alle lavorazioni ascrivibili alla categoria OS26 (€ 4.187,00);
– costi della sicurezza c.d. aziendali (€ 6.750,00);
– costi tecnici per lo staff di cantiere indicato nell’offerta tecnica (€ 22.500,00);
– spese vitto, alloggio, trasporto per lo staff di cantiere (€ 13.781,02);
– costo della manodopera relativo alle fasi di lavorazione indicate come 1 e 7 nell’offerta e nel cronoprogramma (€ 28.541,70);
– costi e oneri diversi indicati nell’offerta tecnica alla voce “Criterio di Aggiudicazione A – Organizzazione cantiere” (€ 30.000,00);
– spese generali (€ 9.057,31),
per un totale di € 114.817,03.
3.2. Quanto alle migliorie proposte da S.E.T., il Consorzio ricorrente, con l’ausilio di una perizia redatta da uno dei massimi esperti nazionali di pavimentazioni industriali, contesta la valutazione positiva che la commissione di gara ha attribuito loro, evidenziando in sintesi che:
– non risponde al vero che l’incremento del dosaggio di fibre nel pavimento industriale determina un impatto migliorativo in termini di “Aumento del carico massimo ammissibile sulla pavimentazione”;
– né risponde al vero che l’utilizzo della macchina denominata Laser Screed determina un’uniforme ed efficiente distribuzione delle fibre, in quanto la distribuzione uniforme delle fibre nell’impasto del calcestruzzo dipende esclusivamente dalla presenza di specifica attrezzatura (sbrogliatore di fibre) in fase di carico all’impianto di produzione e non dall’utilizzo della macchina Laser Screed durante le operazioni di messa in opera, questo perché la predetta macchina non mescola ma stende il calcestruzzo;
– sempre con riguardo al calcestruzzo, S.E.T. propone l’aggiunta di additivi riduttori del ritiro (SRA), agenti espansivi e studio miscela (proposta migliorativa n. 3) e l’aumento di resistenza cls C40/45” (proposta migliorativa n. 4). Al riguardo il tecnico di fiducia del Consorzio ricorrente evidenzia in primo luogo che il calcestruzzo con classe di resistenza C40/45 non è previsto dalla vigente normativa tecnica e in secondo luogo che, seppure l’aggiudicataria intendeva riferirsi al calcestruzzo C32-40 (ossia quello indicato nel progetto posto a base di gara) oppure al C35-45 (che è quello di classe immediatamente superiore), le migliorie proposte non conferiscono al calcestruzzo alcun incremento prestazionale in termini di durabilità (tale affermazione è supportata da argomentazioni di ordine tecnico che in questa sede non è necessario riportare in dettaglio);
– per ciò che concerne le proposte migliorative n. 5 e n. 6 riferite allo “Strato di usura” (con riguardo al quale S.E.T. propone la posa di uno “Strato di usura in quarzo – corindone” e l’effettuazione di un “trattamento cortivale a base di silicati di litio ad azione intensificante ed indurente”), le stesse tali non sono, trattandosi di lavorazioni del tutto equivalenti a quelle già previste nel progetto posto a base di gara;
– analogo discorso è da farsi per quanto concerne la proposta migliorativa n. 7 – Giunti di costruzione (S.E.T. propone la posa in opera di “Giunti prefabbricati di tipo Synus di CPR giunti”), che corrisponde a quanto previsto dal progetto posto a base di gara. C.S.M. aggiunge al riguardo che non è affatto vero che tale soluzione evita futuri interventi di manutenzione del pavimento;
– per ciò che concerne la proposta migliorativa n. 8 – Giunti di contrazione (rispetto ai quali S.E.T. propone la soluzione c.d. jointless, ossia l’eliminazione dei giunti di contrazione mediante addizione al calcestruzzo di SRA e agenti espansivi), C.S.M. evidenzia che la stessa non è praticabile in ragione della particolare conformazione del capannone al cui interno deve essere realizzata la nuova pavimentazione e che, laddove tale tecnica fosse effettivamente utilizzata, ne discenderebbe la necessità di future e onerose manutenzioni (aspetto di cui la commissione di gara non ha evidentemente tenuto conto).
4. Si sono costituite in giudizio l’Autorità Portuale intimata e la controinteressata S.E.T., replicando nel merito a tutte le censure svolte in ricorso e chiedendo il rigetto delle domande proposte da C.S.M.
La causa è passata in decisione alla pubblica udienza del 3 ottobre 2018.
DIRITTO
5. Il ricorso non merita accoglimento, alla luce delle seguenti considerazioni.
Va premesso che le censure afferenti il punteggio assegnato all’offerta tecnica di S.E.T. debbono essere trattate con priorità, visto che, laddove il Tribunale le ritenesse fondate, la graduatoria finale potrebbe essere sovvertita (o comunque sarebbe necessario ripetere la fase di valutazione delle offerte), con conseguente possibile venir meno dell’interesse di C.S.M. all’accoglimento delle censure afferenti la dedotta incongruità dell’offerta dell’aggiudicataria.
6. Le doglianze relative al punteggio attribuito all’offerta tecnica di S.E.T. sono da dichiarare infondate, per due ordini di ragioni.
6.1. Va in primo luogo osservato che, come correttamente eccepito dalle parti resistenti, la circostanza per cui nella presente gara la valutazione dei progetti tecnici è avvenuta con il metodo del confronto a coppie riveste un’importanza determinante.
E questo non già in ragione della insindacabilità, in assoluto, delle valutazioni rese dai singoli commissari (non si può infatti sostenere che tali valutazioni siano insindacabili in caso, ad esempio, di evidenti errori di lettura delle offerte o travisamento delle stesse), bensì per una ragione più specificamente attinente al metodo adottato per la valutazione delle offerte tecniche.
In effetti, nel confronto a coppie la commissione non stabilisce direttamente quale sia il punteggio complessivo da assegnare alla singola offerta, bensì procede a determinare, per ogni singolo criterio di valutazione previsto dal bando, i punteggi parziali negli “scontri diretti” (per usare una terminologia calcistica) fra le stesse. Ogni commissario è chiamato infatti ad esprimere quale è il grado di preferenza di un’offerta rispetto all’altra con cui è messa a confronto (e per questo il meccanismo è denominato confronto a coppie), e il punteggio finale è la sommatoria dei punteggi parziali assegnati da ciascun commissario.
In questi casi per superare le risultanze delle valutazioni operate dalla commissione è quindi necessario che l’impresa non aggiudicataria (e ricorrente in giudizio) non si limiti a dedurre che l’offerta dell’aggiudicatario non possiede il pregio tecnico riconosciuto dalla commissione, dovendo altresì allegare e provare in giudizio che la propria offerta possiede un pregio tecnico superiore.
Nella specie C.S.M. si è limitato a contestare che le asserite proposte migliorative offerte da S.E.T. tali in realtà non sono, ma nulla ha detto circa il proprio progetto tecnico.
Da ciò – e proprio alla luce delle descritte modalità con cui si svolge il confronto a coppie – discende che l’offerta tecnica di S.E.T. potrebbe continuare a meritare il punteggio più alto (o comunque superiore a quello del Consorzio ricorrente) anche senza considerare le migliorie proposte o considerandone solo alcune.
Le censure in commento sono state dunque formulate in maniera tale da non giustificare l’annullamento in parte qua degli atti impugnati.
6.2. Ma anche nel merito le predette doglianze sono infondate.
Si deve anzitutto chiarire che, come è ovvio e come è del resto ammesso dalla controinteressata, le proposte migliorative di S.E.T. non costituiscono il non plus ultra rispetto allo stato attuale dell’arte nello specifico settore – ben potendo esistere materiali e tecniche costruttive ancora più avanzati (e costosi) – ma certamente costituiscono un quid pluris rispetto a quanto prevedeva il progetto tecnico posto a base di gara. Per tale ragione, il punteggio tecnico assegnato dalla commissione non può essere ritenuto irragionevole o sproporzionato (anche perché, come si ripete, il Consorzio ricorrente non ha fornito elementi di comparazione con la propria offerta tecnica).
6.2.1. Ciò detto, per quanto concerne la miglioria n. 1 (incremento del dosaggio delle fibre) è sufficiente osservare che:
– S.E.T. ha indiscutibilmente offerto un incremento delle fibre rispetto al livello previsto nel progetto tecnico predisposto dalla stazione appaltante, indicando anche quale è l’incremento prestazionale che in tal modo si ottiene. Ciò costituisce indubbiamente una miglioria che giustifica l’attribuzione di un punteggio superiore;
– la pubblicazione del CNR DT 204/2006, al punto 2.5.2.2., stabilisce qual è la percentuale “indicativa” di fibre la cui addizione determina, rispettivamente, un comportamento degradante o un comportamento incrudente. Ciò vuol dire che non esiste un valore limite rigido al di sotto del quale si debba ritenere che l’incremento del dosaggio delle fibre del calcestruzzo sia irrilevante ai fini dell’aumento del carico massimo ammissibile sulla pavimentazione. Si deve inoltre considerare che la citata pubblicazione del CNR risale al 2007 ed è quindi basata su studi effettuati negli anni precedenti, per cui la stessa non può tenere conto del progresso tecnologico che sicuramente si è avuto nel corso degli anni nello specifico settore. Tutto ciò a prescindere dal fatto che le censure svolte nella memoria conclusionale del 21 settembre 2018 sono ulteriori rispetto a quelle contenute nel ricorso introduttivo (e dunque inammissibili, anche per omessa notifica alle controparti).
6.2.2. Per quanto concerne invece le caratteristiche tecniche della macchina Laser Screed, anzitutto valgono le considerazioni di ordine generale esposte al paragrafo 6.1. (non potendo il Consorzio ricorrente negare che la macchina in parola costituisca una delle più avanzate disponibili sul mercato). In secondo luogo rileva il fatto che l’aggiudicataria non ha proposto la macchina in questione quale attrezzatura che mescola le fibre al calcestruzzo, ma si è limitata a valorizzarne la superiore capacità di produzione oraria rispetto alla posa manuale del calcestruzzo. Come si evince dai depliant della ditta Colabeton allegati all’offerta, la perfetta mescola del calcestruzzo alle fibre è assicurata nella fase di produzione che si svolge nell’impianto del fornitore e non in cantiere.
Ma non c’è comunque dubbio sul fatto che l’utilizzo di una macchina che consente di staggiare e vibro-compattare il calcestruzzo in tempi più rapidi costituisca una miglioria.
6.2.3. Del tutto pretestuose sono le censure relative alla classe di calcestruzzo proposta da S.E.T., il che è confermato dal fatto che anche il tecnico di fiducia di C.S.M. non ha avuto dubbi nel ritenere che erroneamente nell’offerta è stata indicata la sigla C40/45 (che non esiste), in luogo di C35/45 (che è la classe immediatamente superiore a quella prevista nel progetto dell’Autorità Portuale).
6.2.4. Anche con riguardo al trattamento superficiale della pavimentazione con Pavilux Corundum D9® le doglianze svolte da C.S.M. sono da disattendere, tenuto conto, in particolare, della apoditticità delle critiche mosse nella perizia di parte.
La controinteressata ha chiarito e documentato che il materiale in questione è costituito da una miscela di materiali di alta qualità e che, soprattutto, per la sua stesura è previsto un dosaggio superiore a quello indicato nel progetto posto a base di gara (3,5-7 kg/mq rispetto a 2-4 kg/mq – vedasi la voce n. 43 dell’elenco unitario dei prezzi).
Analoghe considerazioni possono farsi per il trattamento superficiale impregnante/antievaporante, per il quale S.E.T. ha previsto l’impiego di silicati di litio anziché dei più economici silicati di sodio.
6.2.5. Analoga sorte meritano le censure afferenti i giunti di costruzione e quelli di contrazione, le quali vanno esaminate congiuntamente.
Anche in questo caso C.S.M. muove da una prospettazione unilaterale che non tiene conto in maniera adeguata dell’offerta tecnica e della documentazione alla stessa allegata. In particolare, in allegato 5 e 6 all’offerta tecnica S.E.T. ha prodotto la documentazione tecnica relativa al calcestruzzo strutturale a ritiro compensato bFreeJ® e al calcestruzzo strutturale fibrorinforzato #smartFiber®, dalla quale si evince che il calcestruzzo bFreeJ® è particolarmente indicato per pavimentazioni industriali prive di giunti di controllo/contrazione.
Passando invece ai giunti, si osserva che:
– non c’è alcun dubbio sul fatto che il giunto di costruzione proposto da S.E.T., presentando un profilo ad onda, evita il c.d. effetto scalino (in quanto le ruote dei carrelli e dei carrelli elevatori toccano sempre contemporaneamente sia il giunto che il pavimento) e in questo senso costituisce una miglioria rispetto al tradizionale giunto costituito da due lamiere metalliche zincate a L accoppiate;
– quanto alla questione del pavimento jointless, si tratta di un falso problema ai fini che qui interessano. In effetti, il fatto che l’aggiudicataria non abbia previsto, in generale, la posa di giunti di contrazione (il che costituisce un’indubbia miglioria), non impedisce che, alla luce della particolare conformazione del capannone al cui interno la pavimentazione deve essere realizzata, si renda necessario prevedere la posa di alcuni giunti in corrispondenza di colonne, pilastri, rientranze, etc., ma senza che ciò implichi una falsa dichiarazione da parte di S.E.T. e che si possa per questo solo negare che si sia in presenza di un’offerta migliorativa. Fra l’altro, nel caso di specie, come si evince dalle planimetrie riportate a pagina 5 della relazione a firma dell’ing. Tonacci del 20 agosto 2018 (doc. n. 29 del deposito di S.E.T. del 24 agosto 2018), il capannone in argomento presenta una pianta abbastanza regolare, per cui la quantità di giunti di contrazione da collocare è notevolmente inferiore rispetto ad una soluzione più tradizionale.
In realtà, come osservano le parti resistenti, le proposte migliorative offerte da S.E.T. vanno lette unitariamente, perché l’incremento della capacità prestazionali della nuova pavimentazione deriva dalla combinazione di tutte le migliorie. E non c’è dubbio (anche perché sul punto C.S.M. nulla deduce) che una commissione composta da tecnici esperti della materia abbia saputo leggere e valutare l’offerta dell’aggiudicataria senza particolari problemi.
7. Ugualmente infondate sono le censure inerenti la dedotta incongruità dell’offerta di S.E.T. A tal riguardo, le predette censure vanno distinte in due gruppi: da una parte, quelle derivanti da una lettura unilaterale che il C.S.M. ha dato dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria, dall’altra parte quelle relative a voci di costo che in effetti non erano espressamente evidenziate nelle giustificazioni.
7.1. Nel primo gruppo vanno incluse quelle inerenti:
a) il corrispettivo del contratto di avvalimento stipulato con la ditta Cemenbit S.r.l. e il costo della manodopera fornita dall’impresa ausiliaria;
b) i costi per lo staff di cantiere indicato nell’offerta tecnica;
c) le spese di vitto, alloggio e trasporto per lo staff di cantiere;
d) i costi e gli oneri diversi indicati nell’offerta tecnica alla voce “Criterio di Aggiudicazione A – Organizzazione cantiere”.
Queste censure sono infondate, atteso quanto segue.
A) Il corrispettivo per l’avvalimento è stato pattuito dalle parti in via indicativa ed in misura percentuale rispetto all’importo delle lavorazioni ascrivibili alla categoria prevalente. Il dato esposto da C.S.M. non è dunque di per sé tassativo e, in ogni caso, si tratta di importo che trova capienza sia negli “Oneri vari” (come provato dalla controinteressata) sia, extrema ratio, nell’utile di impresa (che non verrebbe ad essere intaccato in maniera rilevante).
Quanto invece al costo della manodopera, poiché risulta per tabulas che le lavorazioni relative alla categoria prevalente saranno eseguite da maestranze di Cemenbit e poiché il Consorzio ricorrente non ha dedotto alcuna censura in ordine al numero di operai che S.E.T. ha indicato in sede di giustificazioni, ne consegue che il costo della manodopera prestata dall’ausiliaria è ricompreso nei costi della manodopera giustificati dall’aggiudicataria (si veda il dettaglio a pag. 4 delle giustificazioni, in cui è chiaramente indicato che il costo è riferito per tutti gli operai ai 65 giorni effettivi di lavoro previsti).
B) Non è assolutamente plausibile (né rispondente al tenore letterale del progetto di S.E.T.) che l’aggiudicataria abbia potuto indicare nell’offerta tecnica che in fase di esecuzione dell’appalto saranno impegnati in cantiere ben 4 fra dirigenti e collaboratori tecnici (un direttore di cantiere e tre capo-cantieri). Si tratta di un impegno assolutamente sproporzionato rispetto all’entità e alla natura dei lavori da realizzare, i quali non presentano particolari difficoltà tecniche. Peraltro, nonostante per il direttore di cantiere non sia prevista la permanenza continuativa in situ, S.E.T., in sede di giustificazioni, ha comunque imputato per intero al presente appalto il relativo costo (pari a € 12.500,00 per 75 giorni di lavoro).
L’aggiudicataria, senza che ciò sia stato confutato dal ricorrente, ha spiegato che il geom. Calzolari (capo cantiere/preposto alla sicurezza che sarà presente in via continuativa e che, in caso di necessità, può essere sostituito indifferentemente da uno degli altri due geometri indicati da S.E.T.) è in possesso di tutte le abilitazioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e dunque è autorizzato a svolgere anche i briefings giornalieri sulla sicurezza e le riunioni di coordinamento con il direttore dei lavori.
Peraltro, nello schema riportato a pag. 5 dell’offerta tecnica (sub criterio A – Organizzazione del cantiere) compaiono solo il legale rappresentante e direttore tecnico dell’impresa (geom. Gerini) – il quale non è tenuto ovviamente ad essere presente in cantiere, se non in maniera occasionale – il direttore di cantiere (ing. Giorgi), il capo dell’ufficio tecnico e dell’ufficio acquisti (ing. Raffi) e il capo cantiere (ing. Calzolari), oltre agli operai.
Ad ulteriore riprova di quanto detto, nell’elenco allegato n. 6 all’offerta (doc. n. 14_2, criterio A, allegato alla memoria di costituzione di S.E.T.) sono compresi due dipendenti dell’aggiudicataria – l’ing. Raffi, indicata come “Project manager” e il sig. Politi, che risulta essere un impiegato amministrativo – i quali obiettivamente non sono chiamati a svolgere le proprie mansioni in cantiere (si veda la declaratoria delle mansioni del project manager indicate nel prosieguo del citato all. n. 6), trattandosi di compiti meramente amministrativi.
C) Ne consegue che sono infondate anche le censure relative all’omesso computo delle maggiori spese per vitto, alloggio e trasporto del direttore di cantiere e degli altri due capo-cantieri che C.S.M. ritiene debbano essere presenti in via continuativa durante l’esecuzione dell’appalto.
D) Ugualmente infondate sono le censure afferenti gli asseriti maggiori costi che l’aggiudicataria dovrebbe sostenere per l’organizzazione di cantiere, fra cui l’utilizzo di movieri, l’impiego di teli tipo Tenax e di cannoni nebulizzatori, il consumo di gasolio e olio biodegradabile, i materiali per la segnaletica di cantiere, il monitoraggio acustico e il software FTP.
Al riguardo va rilevato che:
– alcune delle suddette voci di costo non potrebbero mai assurgere agli importi stimati da C.S.M. (si pensi, ad esempio, ai teloni oppure ai movieri, i cui compiti sono notoriamente assolti dagli stessi operai addetti al cantiere, la qual cosa nel caso in esame è ancora più plausibile, considerato che non si tratta di cantiere che insiste su strade pubbliche o luoghi altrettanto pericolosi);
– per altre voci, in sede processuale S.E.T. ha documentato i costi relativi ai vari fattori, provando in particolare di avere già acquisito i materiali e le attrezzature all’uopo richiesti in fase esecutiva (teloni Tenax, cannone nebulizzatore, etc. – si vedano i documenti allegati nn. 19-27 alla memoria di costituzione della controinteressata).
7.2. Nel secondo gruppo di voci di costo vanno invece incluse:
a) le spese relative agli oneri di sicurezza c.d. aziendali e alle spese generali;
b) il costo della manodopera relativo alle fasi 1 e 7 del cronoprogramma (installazione del cantiere e smantellamento del cantiere).
Anche queste doglianze sono infondate.
A) Partendo dagli oneri di sicurezza, va anzitutto osservato che il relativo importo (€ 6.750,00) non è comunque tale, preso singolarmente, da rendere diseconomica l’offerta dell’aggiudicataria.
In sede processuale, comunque, S.E.T. ha dimostrato che tale importo trova capienza nelle spese generali, sotto la voce “Staff di cantiere” (vedasi schema esplicativo – doc. all. n. 17 alla memoria di costituzione della controinteressata). Al riguardo non si comprende poi in cosa consista la dedotta difformità fra le difese di S.E.T. e quelle dell’Autorità Portuale, visto che entrambe sostengono che gli oneri per la sicurezza c.d. interni sono ricompresi nelle spese generali dell’appaltatore di cui alla tabella riportata a pag. 6 delle giustificazioni.
Quanto alle spese generali, non si comprende perché le stesse non possano essere espresse in termini percentuali rispetto al valore complessivo dell’offerta, anziché ai costi stimati per l’esecuzione della commessa. Peraltro, dalla citata tabella di pag. 6 delle giustificazioni emerge l’importo numerico e non percentuale delle spese generali, e la congruità di tale importo è stata dimostrata (risultando infondate le censure all’uopo formulate da C.S.M.).
Si deve inoltre osservare che nell’offerta economica di S.E.T. non è indicata né la percentuale né l’importo delle spese generali, per cui lo schema riportato a pag. 5 della memoria di C.S.M. del 20 luglio 2018 è del tutto inconferente. Solo in sede di giustificazioni S.E.T. ha indicato che le spese generali sono pari al 10% e che le stesse assommano a € 67.486,95.
In realtà sotto questo profilo non sussiste alcuna contraddittorietà fra offerta e giustificazioni, visto che:
– l’offerta economica di S.E.T. è pari a € 674.682,34;
– il costo della manodopera e dei materiali è pari a € 584.296,40;
– le spese generali ammontano a € 67.486,95,
per cui residua comunque un utile di € 22.898,99.
Da ultimo, e in via subordinata, si deve rilevare che è lo stesso Consorzio ricorrente ad assumere che, in realtà, le spese generali inciderebbero non per il 10% ma per l’11,55% sui costi stimati dalla controinteressata. Ma se così è, ne discende che l’utile conseguito da S.E.T. non sarebbe più pari al 5% dell’offerta, ma al 3,39% (si veda il calcolo profferto dalla controinteressata a pag. 16 della memoria di costituzione), restando comunque un utile non irrisorio o eccessivamente basso.
B) Con riguardo, invece, al costo della manodopera per le fasi 1 e 7 del cronoprogramma, si osserva che:
– in primo luogo, ciò che rileva è la sostanza delle cose, ossia che anche in parte qua l’offerta risulti congrua (per cui non è dirimente il fatto che per questo profilo le tesi difensive dell’amministrazione e della controinteressata non siano concordi);
– in secondo luogo, le affermazioni della difesa tecnica dell’Autorità resistente non costituiscono la motivazione degli atti impugnati;
– in terzo (e decisivo) luogo, nel progetto esecutivo posto a base di gara (doc. n. 17 “Quadro dell’incidenza percentuale della manodopera” – allegato n. 18 alla costituzione di S.E.T.) non compare alcuna lavorazione che sia ascrivibile alle fasi di accantieramento e smantellamento del cantiere (eppure il costo totale della manodopera ivi indicato – € 212.680,68 – coincide con quello indicato nel bando di gara), per cui del tutto correttamente S.E.T. non ha stimato a parte i costi relativi a tali fasi, i quali vanno dunque ricompresi pro quota nelle altre fasi, ed in particolare la fase 2 e la fase 6.
8. Per quanto precede, il ricorso va respinto con riguardo a tutte le domande proposte.
Alla luce della complessità delle questioni tecniche sottostanti le spese del giudizio si possono però integralmente compensare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2018 con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere
Tommaso Capitanio, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
Tommaso Capitanio
IL PRESIDENTE
Maddalena Filippi
IL SEGRETARIO