Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Inquinamento acustico Numero: 478 | Data di udienza: 17 Aprile 2014

* INQUINAMENTO ACUSTICO – Produzione di emissioni acustiche – Adozione di provvedimenti repressivi in mancanza di accertamento del superamento dei limiti di legge – Illegittimità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Marche
Città: Ancona
Data di pubblicazione: 5 Maggio 2014
Numero: 478
Data di udienza: 17 Aprile 2014
Presidente: Morri
Estensore: Capitanio


Premassima

* INQUINAMENTO ACUSTICO – Produzione di emissioni acustiche – Adozione di provvedimenti repressivi in mancanza di accertamento del superamento dei limiti di legge – Illegittimità.



Massima

 

TAR MARCHE, Sez. 1^ – 5 maggio 2014, n. 478

INQUINAMENTO ACUSTICO – Produzione di emissioni acustiche – Adozione di provvedimenti repressivi in mancanza di accertamento del superamento dei limiti di legge – Illegittimità.

Non è sufficiente che uno stabilimento industriale produca emissioni acustiche o di altro genere per giustificare provvedimenti lato sensu repressivi, dovendo l’autorità competente accertare che tali emissioni superino i limiti di legge e/o quelli indicati nel provvedimento autorizzativo.


Pres. f.f. Morri, Est. Capitanio – S. s.p.a. (avv.ti  Barbieri e Valentini) c. Comune di San Leo (avv.ti Ranci e Valeriani)


Allegato


Titolo Completo

TAR MARCHE, Sez. 1^ - 5 maggio 2014, n. 478

SENTENZA

 

TAR MARCHE, Sez. 1^ – 5 maggio 2014, n. 478

N. 00478/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00351/2003 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 351 del 2003, proposto da:
Sintexcal S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Bianca Barbieri, Aldo Valentini, con domicilio eletto presso l’Avv. Domenico D’Alessio, in Ancona, via Giannelli, 36;


contro

– Comune di San Leo, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Ranci, Stefano Valeriani, con domicilio eletto presso l’Avv. Giovanni Ranci, in Ancona, corso Garibaldi, 136;
– Responsabile U.T.C. Comune San Leo, non costituito;

per l’annullamento

dell’ordinanza sindacale relativa ad attivazione impianti di lavorazione di conglomerati bituminosi.

e per la condanna

del Comune di San Leo al risarcimento dei danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di San Leo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 aprile 2014 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori avv. Gianluca Saccomandi (su delega dell’avv. Valentini) e avv. Giovanni Ranci;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La società ricorrente, che all’epoca dei fatti gestiva uno stabilimento per la produzione di conglomerati bituminosi in località Torello del Comune di San Leo (ubicato in zona classificata D2 – “Aree a destinazione produttiva” – dal vigente PRG) impugna l’ordinanza con cui il Sindaco pro tempore le ha ordinato di iniziare l’attività nello stabilimento alle ore 5,30 antimeridiane, e ciò a tutela della salute pubblica.

Dopo aver esposto che:

– lo stabilimento in questione è stato regolarmente autorizzato ed è operativo da molti anni e mai l’amministrazione aveva sollevato problemi inerenti le emissioni acustiche;

– nella zona esistono altri impianti produttivi;

– le poche abitazioni esistenti nelle vicinanze sono separate dallo stabilimento dalla strada statale n. 258 (per cui si deve ritenere che le emissioni acustiche sono per la gran parte prodotte dal traffico veicolare);

– stante la tipologia dei materiali prodotti, l’attività non può che essere avviata perlomeno alle ore 4,00 antimeridiane, in quanto l’asfalto deve essere consegnato alle imprese edili in tempo per l’apertura dei cantieri (quindi per le ore 7,00-7,30 antimeridiane). Il posticipo anche di solo un’ora dell’inizio delle lavorazioni impedirebbe di rispettare tale tempistica e produrrebbe in breve tempo l’uscita dell’impresa dal mercato,

Sintexcal deduce i seguenti motivi di ricorso:

a) violazione artt. 7 e ss. L. n. 241/1990;

b) omessa indicazione della norma attributiva del potere (non essendo sufficiente il generico richiamo all’art. 9 L. n. 447/1995);

c) assenza dei presupposti di cui agli artt. 50 e 54 T.U.E.L.;

d) difetto di istruttoria (non essendo ancora pervenuti i risultati delle misurazioni eseguite dall’ARPAM);

e) violazione art. 9 L. n. 447/1995 (le misure di contenimento delle emissioni acustiche possono essere solo temporanee, mentre nella specie non è previsto alcun termine di efficacia del provvedimento impugnato);

f) omessa approvazione del Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale e inapplicabilità del Regolamento di Polizia Urbana (che risale agli anni ’30 del XX secolo e non è adeguato al mutato contesto normativo).

La ricorrente chiede altresì il risarcimento dei danni.

2. Si è costituito il Comune di San Leo, evidenziando che:

– a differenza di quanto sostenuto in ricorso, Sintexcal era ben a conoscenza del problema, visto che vi sono state frequenti lamentele da parte dei cittadini residente in località Torello e che il Sindaco ha adottato analoghe ordinanze anche nel recente passato;

– la ditta si era impegnata a realizzare opere di adeguamento dell’impianto, ma non ha mai depositato i relativi progetti;

– il provvedimento ha efficacia temporale fino alla realizzazione dei suddetti lavori di adeguamento;

– il provvedimento è stato adottato in base all’art. 9 L. n. 447/1995 ed agli artt. 50 e 54 T.U.E.L. (nonché dell’art. 82 del Regolamento di Polizia Urbana) e sussistono i presupposti di urgenza richiesti dalle prefate norme;

– la misura imposta non è sproporzionata ed è analoga a quelle imposte ad altri impianti similari esistenti a San Leo.

Con ordinanza n. 198/2003 è stata accolta la domanda cautelare.

In vista della celebrazione dell’udienza di trattazione del merito, la difesa del Comune ha depositato memoria in cui eccepisce l’improcedibilità del ricorso in quanto lo stabilimento de quo è fermo dal 2009 per libera scelta della società ricorrente.

La ricorrente ha replicato che l’interesse alla decisione di merito permane immutato, in quanto sussiste pur sempre la possibilità di riprendere la produzione nello stabilimento di San Leo.

Alla pubblica udienza del 17 aprile 2014 la causa è stata trattenuta per la decisione di merito.

3. Il ricorso merita accoglimento, nei limiti di seguito precisati.

Va preliminarmente osservato che l’improcedibilità del ricorso non può essere dichiarata, visto che:

– per un verso, la ditta ricorrente ha espressamente dichiarato di avere ancora interesse alla decisione di merito;

– per altro verso, tale interesse sussiste indubbiamente con riguardo alla domanda risarcitoria.

4. La domanda impugnatoria va accolta.

Non sono fondate le censure di ordine formale – procedurale, in quanto il Comune ha provato che Sintexcal era comunque da tempo a conoscenza della sussistenza di problematiche in ordine alle emissioni prodotte dall’impianto e delle lamentele sollevate dai cittadini residenti nella zona.

Dal contesto del ricorso emerge altresì che la ricorrente ha ben compreso in base a quali disposizioni di legge il Sindaco ha adottato l’impugnata ordinanza; le relative censure vanno dunque respinte in quanto improntate a chiaro formalismo.

Vanno invece condivise le doglianze con cui si deduce il difetto di istruttoria (doglianze che il Tribunale ha già mostrato di condividere in sede cautelare) e l’assenza dei presupposti di cui agli artt. 9 L. n. 447/1995 e 50 e 54 T.U.E.L. Ed in effetti:

– seppure è vero che vi sono state le summenzionate lamentele, il Comune non ha provato di avere proceduto ad effettuare, in proprio o avvalendosi dell’ARPAM o di altri organismi pubblici, misurazioni fonometriche. Anzi, dal documento depositato in giudizio dall’amministrazione in data 7/3/2014, emerge che ARPAM era stata incaricata di tali misurazioni, ma che, alla data di adozione del provvedimento impugnato, la campagna non era ancora terminata e quindi alcun risultato era stato ancora fornito al Comune;

– l’amministrazione si è dunque basata solo sulle lamentele dei residenti, ma in tal modo ha violato il principio di adeguata istruttoria. Non è sufficiente, in effetti, che uno stabilimento industriale produca emissioni acustiche o di altro genere per giustificare provvedimenti lato sensu repressivi, dovendo l’autorità competente accertare che tali emissioni superino i limiti di legge e/o quelli indicati nel provvedimento autorizzativo. Nella specie, nessun elemento è stato fornito quanto alle emissioni acustiche, mentre le emissioni di altro genere non sono oggetto dell’impugnata ordinanza. Ed è ancora più strano che i risultati della campagna di misurazioni eseguite da ARPAM non siano stati depositati nemmeno in vista dell’udienza di trattazione del merito (incombente per il cui assolvimento il Comune ha avuto a disposizione circa 10 anni);

– una volta accertata l’assenza dei dati relativi all’asserito inquinamento acustico, ne consegue che il provvedimento impugnato è stato adottato in carenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza richiesti dalla L. n. 447/1995 e dal D.Lgs. n. 267/2000.

5. La domanda risarcitoria va invece respinta, atteso che:

– per i danni relativi al periodo di tempo che va dall’adozione dell’ordinanza impugnata alla data di pubblicazione dell’ordinanza cautelare n. 198/2003, Sintexcal non ha allegato alcun elemento probatorio da cui si possa desumere il verificarsi dei lamentati pregiudizi di ordine patrimoniale prodotti dall’avversata ordinanza sindacale;

– per il periodo successivo (e fino al 2009, data di chiusura temporanea dello stabilimento), qualsiasi danno è stato eliso dalla concessione della invocata sospensiva, anche perché non risulta che il Comune abbia violato il dictum cautelare del TAR.

6. L’accoglimento solo parziale del ricorso giustifica la integrale compensazione delle spese di giudizio.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– accoglie la domanda impugnatoria e respinge la domanda risarcitoria;

– compensa fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2014 con l’intervento dei magistrati:

Gianluca Morri, Presidente FF
Tommaso Capitanio, Consigliere, Estensore
Francesca Aprile, Primo Referendario

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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