APPALTI – Sopralluogo – Attestazione rilasciata dalla stazione appaltante – Irregolarità o incompletezza – Offerente incolpevole.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Marche
Città: Ancona
Data di pubblicazione: 30 Maggio 2018
Numero: 397
Data di udienza: 21 Marzo 2018
Presidente: Filippi
Estensore: Morri
Premassima
APPALTI – Sopralluogo – Attestazione rilasciata dalla stazione appaltante – Irregolarità o incompletezza – Offerente incolpevole.
Massima
TAR MARCHE, Sez. 1^ – 30 maggio 2018, n. 397
APPALTI – Sopralluogo – Attestazione rilasciata dalla stazione appaltante – Irregolarità o incompletezza – Offerente incolpevole.
Eventuali irregolarità o incompletezze della certificazione rilasciata dalla stazione appaltante, per attestare l’avvenuto sopralluogo e da inserire nel plico contenente l’offerta (per essere poi esibita al seggio di gara), non possono andare a discapito dell’offerente incolpevole (cfr. TAR Marche, 31/10/2017 n. 829).
Pres. Filippi, Est. Morri – M. s.r.l. e altri (avv. Di Bonaventura) c. Università degli Studi Macerata (Avv. Stato)
Allegato
Titolo Completo
TAR MARCHE, Sez. 1^ - 30 maggio 2018, n. 397SENTENZA
TAR MARCHE, Sez. 1^ – 30 maggio 2018, n. 397
Pubblicato il 30/05/2018
N. 00397/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00024/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 24 del 2018, proposto da
Meg Costruzioni Srl, Salvatore e di Meo Costruzioni & Appalti Srl, rappresentate e difese dall’avvocato Mirco Di Bonaventura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Teramo, via N. Palma, 56;
contro
Università degli Studi Macerata, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Ancona, piazza Cavour, 29;
nei confronti
Crucianelli Restedile Srl, in proprio e quale mandataria del raggruppamento di imprese con Tecno Termo Impianti srl e Grime srl, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Calzolaio e Claudio Baleani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alessandra Moneta in Ancona, viale della Vittoria, 27;
Tecno Term Impianti Srl;
Grime Srl;
per l’annullamento
– del provvedimento del Direttore Generale dell’Università di Macerata n. 177 del 7.12.2017 prot. 23892-x4 di approvazione graduatoria e di contestuale aggiudicazione dei lavori di “Restauro, recupero e ristrutturazione edilizia di Villa Lauri di Macerata 1° stralcio – Cig. 714429673D – Cup D86G16001400005”;
– del provvedimento del Direttore Generale n. 150 del 16.10.2017 con il quale sono stati individuati gli operatori economici ammessi alla fase di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, nonché, in parte qua,
– dei verbali di gara del 29.9.2017, del 18.10.2017, dei giorni 8, 16, 17 e 24 novembre 2017 e dell’1.12.2017,
e per
la declaratoria di inefficacia del contratto e il risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Macerata e di Crucianelli Restedile Srl;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 marzo 2018 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Le ricorrenti, in costituendo RTI, partecipavano alla gara per l’affidamento dei lavori di restauro, recupero e ristrutturazione di “Villa Lauri” di Macerata – I stralcio, con importo complessivo stimato per lavori pari ad € 3.726.061,22, oltre oneri per la sicurezza ed Iva.
Alla conclusione della procedura si collocavano al secondo posto, con un punteggio complessivo di 89,481, dietro il RTI aggiudicatario che acquisiva il punteggio di 90,193.
La differenza tra le due offerte risultava pertanto essere punti 0,712.
Con l’odierno ricorso mirano all’esclusione dell’aggiudicataria e all’affidamento dei lavori in proprio favore.
Si è costituita la stazione appaltante per contestare, nel merito, le deduzioni di parte ricorrente chiedendo il rigetto del ricorso.
Si è inoltre costituito il RTI controinteressato che eccepisce l’inammissibilità e l’irricevibilità della prima censura, contestando comunque anche nel merito le deduzioni di parte ricorrente chiedendo il rigetto del ricorso.
2. Con il primo motivo viene dedotto che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per irregolarità nello svolgimento del sopralluogo obbligatorio previsto dal punto IV.1.7 del bando e dall’art. 9 del disciplinare. Detto sopralluogo veniva effettuato, in data 7/9/2017, dal solo legale rappresentante della Crucianelli Srl che dichiarava di agire per il costituendo RTI, ma senza indicare chi fossero le mandanti. Nessun sopralluogo veniva invece eseguito delle altre imprese (Grime e Tecno Term Impianti) e nessuna loro delega veniva prodotta alla stazione appaltante.
La censura va disattesa nel merito, per cui si può soprassedere dalla trattazione delle relative eccezioni in rito.
Al riguardo il Collegio ritiene di dover dare prevalenza ai profili sostanziali (evidenziati dalle controparti resistenti), rispetto ai profili essenzialmente formali della vicenda (dedotti dalle ricorrenti).
L’odierna censura trae spunto dal documento acquisito mediante istanza di accesso alla documentazione di corredo dell’offerta aggiudicataria (cfr. all. 7 deposito telematico del 16/01/18 18:40).
La stazione appaltante ha invece depositato in giudizio documenti integrativi riguardanti lo svolgimento dei sopralluoghi. La stessa riferisce, inoltre, che quest’ultima documentazione, come da prassi dell’ufficio, era custodita separatamente rispetto alle offerte e che non era stata oggetto di accesso agli atti. A conferma di ciò viene depositata relazione/attestazione redatta in data 19/1/2018 congiuntamente dal RUP e dall’impiegata delegata (signora Katia Stampella) che si occupava materialmente della sub procedura in esame (cfr. deposito telematico del 22/01/18 16:20).
Per quanto rileva in questa sede, la documentazione integrativa contempla (cfr. deposito ultimo cit.):
– delega rilasciata in data 6/9/2017 dal legale rappresentante della mandataria Grime Srl alla mandante Crucianelli Srl;
– delega rilasciata in data 6/9/2017 dal legale rappresentante della mandataria Tecno Term Impianti Srl alla mandante Crucianelli Srl.
Al riguardo non è stata proposta querela di falso.
Il Collegio non intravede quindi elementi per ritenere che, nella sostanza, il prescritto sopralluogo sia stato eseguito irregolarmente come deduce parte ricorrente.
Peraltro va ribadito, come già affermato in altra circostanza, che eventuali irregolarità o incompletezze della certificazione rilasciata, dalla stazione appaltante, per attestare l’avvenuto sopralluogo e da inserire nel plico contenente l’offerta (per essere poi esibita al seggio di gara), non possono andare a discapito dell’offerente incolpevole (cfr. TAR Marche, 31/10/2017 n. 829).
3. Con il secondo motivo viene dedotta violazione, da parte dell’aggiudicataria, dei limiti entro cui sviluppare le “relazioni” (10 facciate in formato A4) e le “schede tecniche” (2 facciate in formato A4), relative ai sub criteri di valutazione dell’offerta tecnica E1-E2-E3, per i quali il parametro E (assistenza tecnica e manutenzione successiva all’esecuzione dei lavori) contemplava fino a 10 punti complessivi. In particolare viene dedotto che l’aggiudicataria utilizzava le due facciate disponibili per le “schede tecniche” al fine di integrare le “relazioni” (illustrando l’attività di manutenzione) portandole così a 12 facciate complessive. Il disciplinare stabiliva invece che il limite di facciate era inderogabile per garantire la par condicio e che non si sarebbero valutate le facciate eccedenti. La stazione appaltante avrebbe quindi dovuto limitarsi a valutare solo le prime 10 facciate delle “relazioni”, attribuendo pertanto punti zero alle proposte migliorative riguardanti la manutenzione degli impianti (contenute nelle 2 facciate successive).
Anche questa censura non può trovare condivisione.
Al riguardo va innanzitutto osservato che dalle facciate valutabili, ai fini dell’attribuzione del punteggio, andrebbero escluse quelle contenenti i meri frontespizi (una facciata per ciascuna “relazione” e per ciascun gruppo di “schede tecniche”) e l’indice (una facciata per ciascuna “relazione”).
Nei documenti denominati “relazioni” residuerebbero, pertanto, 8 facciate utili (per il sub criterio E1) e 7 facciate utili (per i sub criteri E2-E3). Anche aggiungendo l’unica facciata utile delle “schede tecniche”, il limite di 10 facciate sarebbe comunque rispettato.
In ogni caso va osservato che le “relazioni” predisposte dall’aggiudicataria includevano, in vario modo, anche grafici, tabelle e immagini, creando quindi una certa commistione tra elementi narrativi ed elementi schematici più attinenti al contenuto di una scheda tecnica.
Tale modalità, non espressamente vietata dalla lex specialis, legittimava quindi l’utilizzo dell’intero spazio disponibile (12 facciate) senza dover necessariamente operare una rigorosa distinzione espositiva.
4. Con il terzo motivo viene dedotta violazione della lex specialis poiché, sul Criterio A1 “Caratteristiche e proprietà degli infissi esterni (finestre, persiane, portoni d’ingresso)”, la commissione ha illegittimamente valutato e premiato (assegnando il corrispondente punteggio previsto fino ad un massimo di 8 punti), varianti non ammissibili proposte dall’aggiudicataria. In particolare la variante ha riguardato il materiale contemplato dal progetto, ovvero il legno. In alternativa al legno (integrale) l’aggiudicataria ha proposto infissi in parte in legno (rivestimento interno) e in parte in metallo tipo “corten” (per la struttura e l’esterno). Su tale proposta ha illegittimamente ottenuto i seguenti coefficienti valutativi medi (variabili da 0 a 1): 0,916 per il sub criterio A1.1 (assegnazione di massimo 4 punti); 0,866 per il sub criterio A1.2 (assegnazione di massimo 3 punti); 1,00 per il sub criterio A1.3 (assegnazione di massimo un punto).
La censura è fondata.
Va innanzitutto ricordato che l’intervento a base di gara prevedeva un “infisso in legno di pino lamellare laccato con vetrocamera 8/9 acustico-15-6 basso emissivo con caratteristiche di abbattimento acustico di 42 dBmax nelle aule e trasmittenza termica Ug 1,4 W/m2k”.
Ai fini che qui interessano occorre altresì riportare quanto si legge in alcuni documenti progettuali:
– “Per ciò che concerne i lavori sull’edificio, il progetto prevede innanzitutto interventi di restauro della facciata principale della Villa (attribuita all’arch. Ireneo Aleandri) e dei pregevoli elementi storicoarchitettonici che la contraddistinguono. Come proposto ed accettato dalla Soprintendenza di Ancona, le altre facciate dell’edifico, non avendo caratteri da preservare, saranno invece intonacate anche per porle in sottotono rispetto al pregevole valore del fronte principale. Gli infissi esterni (finestre, persiane e portoni), cos] come quelli interni, sono stati previsti in legno” (cfr. pag. 6, Relazione tecnica generale – Tav. all. A del Progetto Esecutivo);
– “Sempre nell’ottica di ricostruire, senza finzione, il carattere storico architettonico dell’edificio, tutti gli infissi esterni – finestre, persiane e portoni – sono stati previsti in legno” (cfr. punto 3, Relazione tecnica delle opere architettoniche – Tav. all. 0A del Progetto Esecutivo);
– “Realizzazione finiture: tale tipologia d’intervento prevede la fornitura e posa in opera…. degli infissi esterni in legno (persiane, finestre portoni d’ingresso)” (cfr. art. 3, punto f, pag. 6, Capitolato speciale d’appalto – Norme generali – Tav. all. D del Progetto Esecutivo).
Da quanto sopra emerge quindi evidente la scelta progettuale, più volte ribadita, di realizzare gli infissi esterni integralmente in legno; scelta progettuale che trova la sua esplicita motivazione nel passaggio, sopra trascritto, della “Relazione tecnica delle opere architettoniche”, ovvero nell’esigenza di ricostruire “senza finzione” il carattere storico architettonico dell’edificio.
La proposta di un infisso in materiale composito (legno e metallo) risultava quindi incompatibile con l’esigenza di evitare finzioni, ovvero il finto legno; tale proposta non avrebbe quindi dovuto essere valutata e premiata attraverso i punteggi previsti, dal criterio A1, per le offerte migliorative attinenti alle “Caratteristiche e proprietà degli infissi esterni”.
Il primo sotto criterio di valutazione riguardava infatti la “Coerenza della soluzione proposta con la valorizzazione ed il rispetto dei caratteri storico architettonici di Villa Lauri” (cfr. pagg. 30-31 del disciplinare), prevedendo fino a un massimo di 4 punti per la miglioria offerta; “coerenza” che avrebbe pertanto dovuto essere valutata anche in relazione alle scelte progettuali ricordate in precedenza ovvero evitare le finzioni. In caso contrario riuscirebbe infatti difficile comprendere perché, in sede progettuale e di capitolato (cui sono seguite le necessarie approvazioni propedeutiche allo svolgimento della gara), sia stato ritenuto opportuno evidenziare, più volte, il tipo di materiale previsto per gli infissi (legno), invece di evitare specificazioni affinché fosse ben chiara, agli offerenti (anche al fine di meglio garantire la par condicio tra loro), la possibilità proporre qualsiasi tipo di materiale alternativo al legno (metallo, materiali plastici o altro).
Si deve quindi condividere la censura di parte ricorrente volta sostenere che trattasi di vera e propria variante sostanziale al progetto originario redatto peraltro anche seguendo le indicazioni della Soprintendenza. Sotto quest’ultimo profilo è utile ricordare che il permesso di costruire n. 85/2016 del 16/9/2016 (Tav. all. H del Progetto Esecutivo), richiamando anche “il parere favorevole con prescrizioni rilasciato dalla soprintendenza di Ancona in data 23/09/2009 con prot. n. 8702” (cfr. pag. 1), conteneva la seguente prescrizione “è fatto assoluto divieto di apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto approvato” (cfr. punto 16, pag. 2).
L’eventuale proposta migliorativa si sarebbe pertanto dovuta limitare alla qualità del legno (più pregiato rispetto al pino di cui al progetto), ai relativi trattamenti protettivi e di finitura e/o alle caratteristiche termo acustiche della vetrocamera.
5. In relazione al suddetto terzo motivo non emergono elementi per disattendere quanto allega parte ricorrente circa i relativi effetti, ovvero che la mancata attribuzione, all’aggiudicataria, di punteggi sul criterio A1 (massimo 8 punti) sarebbe stata sufficiente per superare il divario di 0,712 tra i punteggi complessivi delle due offerte. Del resto, sotto tale profilo, le controparti non hanno eccepito insufficiente dimostrazione di superamento della c.d. prova di resistenza.
Tale circostanza assicura pertanto, alla ricorrente, l’ottenimento del bene della vita.
6. Ciò esclude la necessità di esaminare il quarto e ultimo motivo che può ritenersi assorbito, anche per evitare l’aggravio degli oneri processuali e l’allungamento dei tempi per la definitiva conclusione del giudizio (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. 27/4/2015 n. 5, punti 9.3.4.2 e 9.3.4.3). Considerati i molteplici e complessi risvolti tecnici che l’articolata censura introduce, la sua definizione avrebbe infatti richiesto espletamento di una verificazione o di una consulenza tecnica d’ufficio, non potendosi condividere quanto eccepito dalle controparti resistenti circa l’inammissibilità del motivo poiché attinente ai poteri discrezionali e di merito della commissione di gara.
Stante l’esigua differenza di punteggio complessivo tra le due offerte (0,712) e l’ammontare del punteggio in contestazione (punti 12, di cui 2 sul criterio A7.2 e 10 sul criterio E), non sarebbe stato necessario invadere la sfera riservata all’amministrazione nel quantificare il valore di ciascuna proposta, sovrapponendo ad essa il giudizio di valore espresso dal Collegio.
L’esame delle censure si sarebbe limitato a verificare se, in base alle previsioni di progetto e agli effettivi contenuti di ciascuna offerta migliorativa, apparivano fondate le doglianze volte a denunciare errori tecnici, travisamenti e ingiustificate omissioni, da parte della commissione; ciò anche al fine di un riesame, ad opera della stessa commissione, emendando gli eventuali vizi accertati dal Collegio.
Il provvedimento di aggiudicazione dell’appalto alla controinteressata è comunque illegittimo e va annullato, per le ragioni indicate nel precedente paragrafo 4, unitamente ai presupposti atti di gara.
7. L’odierna ricorrente si è dichiarata disponibile al subentro nell’esecuzione dell’appalto.
Trattandosi di lavori complessi e di recente aggiudicazione, va pertanto dichiarata l’inefficacia del contratto, eventualmente stipulato tra le parti, con effetto dalla data di comunicazione della presente sentenza. Restano salve le prestazioni eventualmente già eseguite, eccetto quelle incompatibili con le migliorie offerte dal soggetto che proseguirà i lavori.
Il procedimento di gara dovrà quindi essere ripreso per l’approvazione della nuova graduatoria.
8. Le spese di giudizio possono tuttavia essere compensate considerata la particolarità e per certi versi complessità della vicenda in esame.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla in parte qua gli atti di gara a partire dal verbale (seduta riservata) dell’8/11/2017 n. 3. Dichiara l’inefficacia del contratto, eventualmente stipulato, secondo i tempi e modalità indicate in motivazione.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Ancona nelle camere di consiglio dei giorni 21 marzo 2018 e 23 maggio 2018, con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere, Estensore
Simona De Mattia, Consigliere
L’ESTENSORE
Gianluca Morri
IL PRESIDENTE
Maddalena Filippi
IL SEGRETARIO