Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Sicurezza sul lavoro Numero: 693 | Data di udienza: 27 Febbraio 2014

* SICUREZZA SUL LAVORO – Esposizione dei dipendenti ad uno specifico e prevedibile rischio elettivo – Dotazione  di dispositivi adeguati – Fattispecie.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Molise
Città: Campobasso
Data di pubblicazione: 11 Dicembre 2014
Numero: 693
Data di udienza: 27 Febbraio 2014
Presidente: Onorato
Estensore: Monteferrante


Premassima

* SICUREZZA SUL LAVORO – Esposizione dei dipendenti ad uno specifico e prevedibile rischio elettivo – Dotazione  di dispositivi adeguati – Fattispecie.



Massima

 

TAR MOLISE, Sez. 1^ – 11 dicembre 2014, n. 693


SICUREZZA SUL LAVORO – Esposizione dei dipendenti ad uno specifico e prevedibile rischio elettivo – Dotazione  di dispositivi adeguati – Fattispecie.

La negligente gestione dello smaltimento di rifiuti da parte di una struttura ospedaliera, in patente violazione delle norme in tema di sicurezza sul lavoro, non esime l’amministrazione datrice di lavoro dal prevedere che le regole in materia possano essere violate con conseguente esposizione dei dipendenti addetti ai controlli, ad uno specifico e prevedibile rischio elettivo: i dispositivi di sicurezza devono pertanto essere adeguati a fronteggiare proprio tale specifica tipologia di rischio (fattispecie relativa al controllo, da parte dei NAS, circa la possibile somministrazione di cibi avariati ai degenti ospedalieri, durante il quale un militare, dotato di soli guanti di lattice monouso, si era ferito con un ago infetto, in conseguenza della impropria e pericolosa commistione tra rifiuti alimentari – oggetto del controllo dei NAS – e rifiuti speciali ospedalieri: sebbene l’ispezione avesse per oggetto il controllo, la necessità di svolgere le verifiche in un ambiente, quale quello ospedaliero, caratterizzato dalla diffusa circolazione di diverse tipologie di rifiuti, tra cui, in primis, quelli sanitari,  rendeva prevedibile e concreto il pericolo di uno smaltimento promiscuo, con conseguente necessità di dotare gli operatori di adeguati dispositivi di protezione atti a prevenire il pericolo di taglio o di infezione in caso di contatto accidentale. La mancata dotazione di dispositivi di protezione idonei ha configurato dunque un’ipotesi di colpa generica per inosservanza di cautele doverose collegate al rischio specifico, proprio dell’ambiente ospedaliero, di incappare accidentalmente in uno smaltimento irregolare di rifiuti con conseguente probabile esposizione degli operatori nelle operazioni di controllo al pericolo di entrare in contatto con rifiuti a rischio infettivo, da cui la necessità non solo di informarli preventivamente su tali rischi ma anche di dotarli di adeguati dispositivi di protezione idonei a proteggerli in caso di punture o tagli)

Pres. Onorato, Est. Monteferrante  – Omissis c. Ministero della Difesa (Avv. Stato) e Asur Marche Area Vasta N. 2 – Senigallia, Ospedale Civile di Senigallia (n.c.)
 


Allegato


Titolo Completo

TAR MOLISE, Sez. 1^ - 11 dicembre 2014, n. 693

SENTENZA

 

TAR MOLISE, Sez. 1^ – 11 dicembre 2014, n. 693

N. 00693/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00491/2004 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 491 del 2004, proposto da -OMISSIS–OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv.-OMISSIS- Renzi, con domicilio eletto presso Franco Palladino in Campobasso, via Trieste, 5;

contro
 

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Campobasso, via Garibaldi, 124
Asur Marche Area Vasta N. 2 – Senigallia, Ospedale Civile di Senigallia in persona del direttore generale pro tempore, non costituito in giudizio;

per la condanna

del Ministero della Difesa al risarcimento del danno biologico conseguente ad infortunio sul lavoro.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2014 il dott. Luca Monteferrante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 5 ottobre 2004 e depositato il successivo 14 ottobre 2004 il ricorrente, Maresciallo capo in servizio permanente effettivo nell’Arma dei Carabinieri, ha chiesto la condanna del Ministero della Difesa al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito dell’incidente occorsogli il 22.7.1987 e quantificati in via approssimativa in euro 434.626,47 per danno biologico da invalidità permanente, oltre al danno biologico da invalidità temporanea totale e parziale, alla perdita patrimoniale derivante dall’incidenza dell’invalidità permanente sulla capacità lavorativa specifica, al danno morale, al rimborso delle spese mediche, con interessi e rivalutazione monetaria.

A fondamento della domanda risarcitoria ha premesso di aver svolto servizio presso il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (N.A.S.) di Ancona e di Campobasso, con l’incarico di effettuare controlli presso presidi ospedalieri pubblici e privati, studi odontoiatrici, ambulatori medici, discariche di rifiuti speciali, allevamenti zootecnici e, in particolare, di essersi punto ad un dito della mano destra con un ago di una siringa infetta mentre stava eseguendo dei controlli presso l’ospedale civile di Senigallia.

Riferisce di aver contratto, a seguito di tale evento, -OMISSIS-e che, a causa dei -OMISSIS-, ha dovuto sottoporsi nel 1995 ad un -OMISSIS-cui seguivano numerosi ricoveri dovuti al progressivo aggravarsi dalla patologia, documentati dalle cartelle cliniche depositate in giudizio.

Lamenta che la responsabilità dei gravi danni all’integrità fisica subiti e la conseguente riduzione della capacità lavorativa patita, devono ascriversi alla condotta negligente ed imperita del datore di lavoro che avrebbe omesso di adottare tutte le cautele necessarie a tutelarne l’integrità psico-fisica, trascurando di fornire strumenti di protezione appropriati e di informare adeguatamente il personale circa i rischi connessi all’attività di controllo in violazione degli artt. 355-356-377-379-383 del DPR 27 aprile 1955, n. 547.

In data 24.1.1997 l’esponente è stato sottoposto a visita presso il Centro Militare legale di Chieti che ha riconosciuto come dipendente da causa di servizio la seguente patologia: “-OMISSIS-”; tale evento è stato annotato anche sul foglio matricolare.

In data 17.3.1999 il Ministero della Difesa gli ha riconosciuto l’indennità speciale una tantum a norma dell’art. 7, ultimo comma, del DPR 738/81 per l’invalidità derivatagli dalla predetta infermità dipendente da causa di servizio. Il medesimo Ministero ha tuttavia disatteso la richiesta, reiteratamene avanzata, di risarcimento del danno biologico da invalidità permanente, da inabilità temporanea totale e parziale, come pure del danno conseguente alla diminuita capacità lavorativa specifica sicchè l’esponente si è visto costretto a munirsi di giustizia instando per la condanna del Ministero al risarcimento del danno biologico patito in conseguenza dell’infortunio occorso durante il servizio.

Si è costituito in giudizio il Ministero della difesa eccependo preliminarmente la inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza ex art. 45, comma 17 del d. lgs. 80 del 1998 nonché l’estinzione del preteso credito risarcitoria per intervenuto decorso del termine di prescrizione sia quinquennale che decennale dell’azione risarcitoria. Nel merito ha contestato la fondatezza della pretesa per insussistenza del nesso di causalità, della imputabilità dell’evento occorso a colpa del datore di lavoro, ed eccependo, in via meramente subordinata, la necessità, in punto di quantificazione del danno, di decurtare le indennità già percepite dal ricorrente per i medesimi fatti occorsi.

Con sentenza n. 367 del 23.7.2010 il collegio ha respinto le eccezioni preliminari di decadenza ex art. 45, comma 17 del d. lgs. 80 del 1998 e di prescrizione sollevate dalla difesa erariale ed ha disposto una consulenza medico legale al fine di accertare la natura, l’entità del danno biologico subito dal ricorrente e la sua compatibilità, dal punto di vista eziologico, con quanto riferito dall’esponente circa l’evento causativo del danno, nominando quale CTU il prof. Vincenzo Lorenzo Pascali, responsabile del reparto di Medicina legale del Policlinico Universitario “Agostino Gemelli”.

Con atto depositato in data 4 ottobre 2010 è stato comunicato l’intervenuto decesso del ricorrente.

Con ordinanza n. 121 del 20.12.2010 il collegio ha dichiarato l’interruzione del processo.

Il giudizio è stato riassunto dagli eredi -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- con atto notificato in data 7 aprile 2011.

Con ordinanza collegiale n. 184 del 24.4.2012 il collegio, prima dell’inizio dell’indagine peritale e a garanzia del diritto di difesa di tutti i soggetti potenzialmente responsabili della omessa adozione di cautele doverose in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, ha autorizzato il Ministero della Difesa a chiamare in causa l’ospedale civile di Senigallia al fine di essere manlevato dalle possibili conseguenze patrimoniali pregiudizievoli discendenti dalla allegata violazione delle norme di prevenzione sugli infortuni sul lavoro che il Ministero intimato ritiene debba essere primariamente imputata all’ente custode dei rifiuti pericoli, anche solo in via extracontrattuale.

Il Ministero della Difesa ha notificato l’atto di chiamata in causa ma l’ospedale civile di Senigallia non si è costituito in giudizio.

Con nota depositata in data 16 gennaio 2013 il Prof. Pascali ha rappresentato la propria impossibilità ad assumere il predetto incarico.

Con ordinanza n. 168 del 22 febbraio 2013 il collegio ha revocato la nomina del Prof. Pascali e ha nominato quale CTU il Prof. Giorgio Bolino responsabile dell’Istituto di medicina legale dell’Università La Sapienza di Roma.

In data 30 agosto 2013 il Prof. Bolino ha depositato l’elaborato peritale.

Alla pubblica udienza del 27 febbraio 2014 la causa è stata trattenuta in decisione che è stata tuttavia differita ad una successiva camera di consiglio ai sensi dell’art. 75, comma 2, cod. proc. amm..

Il ricorso è fondato.

Ai fini della corretta individuazione delle parti del presente giudizio occorre preliminarmente prendere le mosse dalla domanda di chiamata in garanzia dell’Ospedale civile di Senigallia con la quale il Ministero della Difesa ha chiesto di essere manlevato dalle possibili conseguenze patrimoniali pregiudizievoli discendenti dalla allegata violazione delle norme di prevenzione sugli infortuni sul lavoro che il Ministero intimato ritiene debba essere primariamente imputata all’ente ospedaliero quale custode dei rifiuti pericolosi.

Sebbene questo collegio abbia inizialmente autorizzato la predetta chiamata in causa, al precipuo fine di consentire lo svolgimento degli accertamenti istruttori anche alla presenza dell’ente ospedaliero, a garanzia del diritto di difesa, ad un più approfondito esame della problematica reputa che la domanda debba essere dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione; il giudice amministrativo è infatti privo di potestas iudicandi a decidere le controversie in materia di chiamata in garanzia tenuto conto che, nell’ambito della relazione giuridica che lega i due enti, non sussiste alcun elemento idoneo a radicare la giurisdizione amministrativa: da un lato l’art. 133 coc. proc. amm. non contempla al riguardo alcuna fattispecie di giurisdizione esclusiva; dall’altro non è configurabile in capo al Ministero della Difesa una posizione di interesse legittimo che possa assumersi lesa dalla condotta omissiva che il Ministero medesimo imputa all’ente ospedaliero; del resto, stante il tenore dei fatti costitutivi della domanda di garanzia, il rimprovero mosso all’ente ospedaliero non ha ad oggetto l’omesso esercizio o il cattivo esercizio di un potere amministrativo in senso stretto, bensì l’omessa adozione di cautele doverose nella materia della prevenzione degli infortuni che si assume causativa di un danno ingiusto alla sfera giuridica del Ministero della Difesa, quale creditore della prestazione lavorativa del -OMISSIS- e verso questi obbligato al rispetto delle norme sulla sicurezza.

La materia è dunque quella della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. tra enti che non agiscono secondo gli stilemi dell’autorità sicchè ogni pretesa risarcitoria, anche a titolo di garanzia, deve essere fatta valere innanzi al giudice naturale dei diritti.

Verificato dunque che l’unica domanda legittimamente portata alla cognizione di questo TAR è quella del ricorrente nei confronti del Ministero della Difesa, occorre accertare se sussista o meno la dedotta violazione di specifichi obblighi di protezione e di informazione che informano il sinallagma contrattuale ex art. 2087 c.c., con specifico riferimento alla materia della sicurezza sul lavoro.

A tal fine il collegio con ordinanza n. 184 del 24 aprile 2014 ha ordinato al Ministero della Difesa – Comando generale dell’Arma dei Carabinieri ed all’ospedale di Senigallia il deposito dei rispettivi piani di prevenzione degli infortuni sul lavoro o documenti interni equipollenti recanti le misure da osservare, in applicazione della normativa all’epoca vigente, al fine di evitare che il personale dipendente o comunque soggetti terzi, potessero venire a contatto con rifiuti o materiale pericoloso o comunque al fine di assicurare che, in relazione al personale tenuto all’espletamento di particolari mansioni lavorative (personale ospedaliero addetto al trasporto di rifiuti pericolosi o militari dei NAS incaricati di funzioni ispettive anche con riferimento a rifiuti pericolosi), il contatto avvenisse in condizioni di sicurezza e secondo procedure comunque idonee ad evitare pericoli per la salute.

Ha, al contempo, disposto una consulenza tecnica d’ufficio per accertare la natura, l’entità del danno biologico subito dal ricorrente e la sua compatibilità, dal punto di vista eziologico, con quanto riferito dall’esponente circa l’evento causativo del danno.

Il Prof. Bolino in data 30 agosto 2013 ha depositato l’elaborato peritale pervenendo alla positiva conclusione circa la sussistenza del nesso di causalità tra l’evento di danno e l’infortunio sul lavoro occorso, escludendo tuttavia la configurabilità di una condotta colposa in capo al Ministero della Difesa in ordine alla causazione dell’evento di danno lamentato, pur ritenuto eziologicamente compatibile con lo svolgimento dei fatti narrati dal ricorrente, come comprovati peraltro dalle relazioni di servizio. Infine ha provveduto a quantificare il danno biologico cagionato per avere il ricorrente contratto -OMISSIS-, sino all’evento di morte sopraggiunto in corso di causa, stimandolo nella percentuale variabile dal 50% all’ 80%.

In merito alle conclusioni cui è pervenuto il CTU, osserva il collegio che il fatto causativo del danno biologico è sostanzialmente pacifico. In data 22 luglio 1987 il ricorrente, nel corso di una ispezione presso l’ospedale civile di Senigallia, nell’ambito di una indagine relativa alla somministrazione di cibi scaduti, nel controllare alcune scadenze di confezioni di mozzarelle servite ai degenti e riposte nel secchio dei rifiuti “notava appunto che nello stesso contenitore vi erano degli aghi usati” (così foglio di servizio del 22 luglio 1987 redatto dal maresciallo maggiore comandante del nucleo dei NAS, Vittorio Taucci).

Nel verbale di servizio non si dà espressamente atto che il ricorrente, pur munito di guanti sterili monouso, si sarebbe punto ad un dito della mano destra con una siringa, rovistando nel contenitore dei rifiuti ma tale circostanza viene espressamente confermata dal comandante dei NAS Taucci con una dichiarazione del 21.8.1995 e riferita dallo stesso ricorrente in data 29.6.1995 all’atto della presentazione della domanda per il riconoscimento della causa di servizio, successivamente esitata con esito favorevole. La stessa amministrazione militare dunque, in assenza di ulteriori fattori di rischio specifico, ha ritenuto plausibile quanto riferito dal ricorrente circa la riconducibilità a fatti di servizio della patologia nel frattempo manifestatasi di “-OMISSIS-”, tant’è che il Ministero della Difesa con decreto n. 333/CC/2 del 17.3.1999 gli riconosceva anche l’indennità speciale “un tantum” di quinta categoria da corrispondersi per la seguente infermità “-OMISSIS-”.

Il Prof Bolino, all’esito di una attenta disamina della storia lavorativa e clinica del ricorrente, ha concluso affermando che “dal punto di vista medico-legale è possibile ricondurre con criterio di elevata probabilità, se non di verosimiglianza, -OMISSIS-e quindi l’esposizione del -OMISSIS- -OMISSIS- del-OMISSIS-nel corso dell’infortunio lavorativo del 1987. A tal proposto si osserva come l’attenta disamina della documentazione sanitaria e dal libretto matricolare a disposizione non ha fatto emergere alcuna notizia riguardante possibili episodi di esposizione ad agenti infettivi, tra i quali -OMISSIS-, occorsi in data precedente al 22.7.1987. Infatti, in relazione alle modalità di trasmissione dell’infezione, non risulta che il -OMISSIS- sia stato sottoposto a -OMISSIS- Per quanto riguarda l’idoneità dell’evento a causare l’infezione si osserva come la penetrazione di un mezzo puntuto nella cute possa essere considerata una modalità idonea a veicolare-OMISSIS-pur se la lesività nel caso in esame sia stata esigua tanto da essere sottovalutata dal -OMISSIS- stesso e dal capo servizio Maresciallo Taucci…Pertanto, oltre che sulla scorta delle predette considerazioni in tema di consequenzialità cronologica e di possibile correlazione quali-quantitativo- modale anche sulla base del criterio di esclusione di altre cause, è possibile individuare una relazione – nesso di causa – tra l’infortunio lavorativo e -OMISSIS- con determinazione della sequela letifera”.

Il CTU, con rigore metodologico ed argomentazioni attendibili, dal punto di vista della completezza dell’indagine e della coerenze logica delle conclusioni tratte, oltre che suffragate dalla probante documentazione medica esibita dal ricorrente, ha dunque accertato, in applicazione del criterio del “più probabile che non”, la effettiva riconducibilità dell’evento patogeno, ai fatti di servizio occorsi in data 22.7.1987.

Quanto al profilo della imputabilità di tale evento ad eventuali negligenze nell’approntamento delle misure antinfortunistica da parte del Ministero della Difesa, il CTU ha osservato che “Analizzando le modalità in cui si è sviluppato emerge come l’infortunio sia riconducibile a una negligente gestione dello smaltimento dei rifiuti ospedalieri da parte della struttura sanitaria di Ancona; al contrario nessun elemento di censura può essere riscontrato nei confronti del Ministero della Difesa che aveva fornito i presidi atti ad evitare il contagio derivante dall’esposizione ad un rischio relativo alla manipolazione di alimenti”.

A tale conclusione il CTU perviene rilevano che l’oggetto dell’ispezione dei NAS era il controllo di materiale alimentare somministrato ai degenti (per accertare l’eventuale somministrazione di cibi scaduti) e non le verifiche su materiale sanitario di scarto che, tra i rifiuti a rischio infettivo, comprende anche i rifiuti taglienti (quali aghi, siringhe, bisturi ecc….) sicchè le conseguenze della impropria e pericolosa commistione tra rifiuti alimentari (oggetto del controllo dei NAS) e rifiuti speciali ospedalieri, posta in essere peraltro anche in violazione degli artt. 355 e 356 del DPR n. 547/1955 in tema di sicurezza sul lavoro, non potevano che ricadere in via esclusiva in capo alla struttura ospedaliera.

Proprio alla luce dell’oggetto del controllo (rifiuti alimentari e non materiale sanitario di scarto) doveva, a suo dire, ritenersi idoneo il dispositivo di protezione (guanti di lattice monouso) fornito al ricorrente per l’ispezione.

Il collegio non condivide tali conclusioni formulate in relazione alla imputabilità dell’evento di danno a colpa dell’amministrazione della Difesa.

Trattandosi di verifica da condurre su rifiuti in ambito ospedaliero, doveva ritenersi certamente prevedibile il rischio di una impropria commistione tra rifiuti alimentari e rifiuti speciali ospedalieri

a rischio infettivo. La circostanza che si tratti di negligente gestione dello smaltimento di rifiuti da parte della struttura ospedaliera, in patente violazione degli artt. 355 e 356 del DPR n. 547/1955 in tema di sicurezza sul lavoro, non esimeva l’amministrazione militare dal prevedere, proprio alla luce dei compiti istituzionali affidati al N.A.S., che le regole in materia potessero essere violate con conseguente esposizione dei militari addetti ai controlli, ad uno specifico e prevedibile rischio elettivo: i dispositivi di sicurezza dovevano pertanto essere adeguati a fronteggiare proprio tale specifica tipologia di rischio, reso ancora più concreto dai compiti di contrasto alle violazioni in materia assolti dal N.A.S..

Sebbene l’ispezione avesse per oggetto il controllo circa la possibile somministrazione di cibi avariati, la necessità di svolgere le verifiche in un ambiente, quale quello ospedaliero, caratterizzato dalla diffusa circolazione di diverse tipologie di rifiuti, tra cui, in primis, quelli sanitari (che ricomprendono, accanto a quelli a rischio infettivo, o provenienti da attività di ricerca o di diagnostica anche quelli taglienti), rendeva prevedibile e concreto il pericolo di uno smaltimento promiscuo, con conseguente necessità di dotare gli operatori di adeguati dispositivi di protezione atti a prevenire il pericolo di taglio o di infezione in caso di contatto accidentale.

La prevedibilità e quindi la conseguente evitabilità di tali eventi è confermata dalla stessa perizia laddove il CTU afferma, a p. 17, che” tali prodotti di scarto [i rifiuti ospedalieri a rischio infettivo] per la loro capacità di ledere la cute integra, presentano un rischio permanente di veicolare infezioni nei soggetti che li manipolano, anche se non appaiono macroscopicamente…contaminati da sangue o altri liquidi biologici. Per tale motivo, un gran numero di infortuni e di malattie professionali che si verificano nelle aziende sanitarie sono riconducibili all’inappropriata gestione dei rifiuti. Infatti, la quasi totalità degli eventi in oggetto sono dovuti alla negligenza degli operatori che non provvedono a manipolare e smaltire correttamente i taglienti o pungenti, per es. non riposizionando il cappuccio o inserendoli in contenitori non idonei ( es. sacchi per rifiuti urbani)”.

La mancata dotazione di dispositivi di protezione idonei configura dunque un’ipotesi di colpa generica per inosservanza di cautele doverose collegate al rischio specifico, proprio dell’ambiente ospedaliero, di incappare accidentalmente in uno smaltimento irregolare di rifiuti con conseguente probabile esposizione degli operatori nelle operazioni di controllo al pericolo di entrare in contatto con rifiuti a rischio infettivo, da cui la necessità non solo di informarli preventivamente su tali rischi ma anche di dotarli di adeguati dispositivi di protezione idonei a proteggerli in caso di punture o tagli.

Del resto, come evidenzia lo stesso CTU, è lo stesso art. 373 del DPR n. 547/1955 in tema di sicurezza sul lavoro, in vigore all’epoca dei fatti, a prescrivere, con riferimento ai prodotti taglienti e/o pungenti che “Nella fabbricazione, manipolazione o impiego di materie o prodotti taglienti o pungenti quali lamiere sottili, trucioli metallici, vetri, aghi, devono essere adottati mezzi, sistemi meccanici o attrezzature, atti ad evitare il contatto diretto delle stesse materie o prodotti con le mani od altre parti scoperte del corpo o comunque a ridurre al minimo la pericolosità della manipolazione”.

Il CTU esclude tuttavia la sussistenza di una colpa specifica valorizzando l’oggetto della verifica ispettiva a cui correla la idoneità del dispositivo di protezione assegnato in dotazione al -OMISSIS-: perviene pertanto alla conclusione della idoneità dei guanti in lattice monouso a preservare il milite da esposizioni a rischio, trattandosi di rifiuti alimentari.

Il ragionamento pecca tuttavia di astrattezza atteso che non considera le caratteristiche dell’ambiente ospedaliero caratterizzato da un elevato rischio di smaltimento promiscuo di rifiuti alimentari e speciali, a rischio infettivo, anche in considerazione della elevata complessità del processo di raccolta caratterizzato da una molteplicità di centri di produzione dei rifiuti e dalla difficoltà a coordinarli efficacemente nel rispetto delle norme che già all’epoca imponevano di contrassegnare in modo chiaro e distinguibile i contenitori destinati alla raccolta di materiali pericolosi o nocivi tra cui gli oggetti taglienti o puntuti (artt. 355 e 356 dpr n. 547/1955) e ciò anche a motivo dell’elevato numero di persone a rischio di condotte inappropriate nelle modalità di raccolta (personale medico, paramedico e ausiliario) che possono generare ricorrenti e variegate situazioni di pericolo per la salute.

Se dunque non sussiste una colpa specifica in relazione all’oggetto della verifica ispettiva, v’è certamente colpa generica per inosservanza di cautele doverose, in relazione alle specifiche mansioni del NAS ed alle caratteristiche dell’ambiente ospedaliero, aggravata dalla assenza di una preventiva adeguata informazione dei rischi di esposizione ad agenti biologici (approntata solo a decorrere dal 30.6.2004), come confermato dal Comando generale dell’Arma dei Carabinieri con nota del 27 giugno 2012 in risposta a richiesta di chiarimenti sul punto del TAR. In senso contrario non vale opporre che i militari del NAS, in quanto ispettori sanitari, avrebbero frequentato dei corsi specifici sulle procedure da seguire nello svolgimento delle ispezioni “incluse le direttive e l’utilizzo dei diversi dispositivi di protezione necessari all’espletamento dei numerosi compiti d’istituto”, atteso che il CTP del Ministero resistente non ha fornito alcun elemento informativo sui contenuti dei predetti corsi idoneo a dimostrare il conseguimento di una adeguata ed effettiva preparazione sui rischi di esposizione ad agenti biologici e, per converso, a comprovare l’eventuale carattere abnorme della condotta tenuta dal ricorrente nello svolgimento della mansione lavorativa, tale da recidere il nesso di imputabilità dell’evento di danno.

Il ricorso deve pertanto essere accolto con conseguente condanna del Ministero della Difesa al risarcimento del danno in favore di -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, quali eredi del ricorrente-OMISSIS- -OMISSIS-, in solido tra loro.

Con riferimento alla quantificazione del danno, reputa il collegio opportuno fare applicazione dell’art. 34, comma 4, cod. proc. amm. ordinando al Ministero della Difesa di proporre agli eredi del ricorrente il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno entro 90 giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notifica se anteriore, da quantificare sulla scorta dei parametri indicati dalla giurisprudenza civile di legittimità (Cass. SS.UU. n. 26972/2008), e delle più recenti precisazioni fornite dalla giurisprudenza delle Corti di merito (cfr. per completezza delle problematica applicative Corte di Appello di L’Aquila 27.6.2014, n. 723 e 18.4.2014, n. 371), da valere quale criteri operativi ai fini della stima delle varie voci di danno, nonché dei seguenti ulteriori parametri:

– in applicazione delle c.d. “Tabelle di Milano” il danno biologico, secondo quanto accertato dal CTU, viene quantificato nella misura del 50% al 1.1.1990, data di manifestazione delle prime evidenze cliniche (cfr. CTU p. 9) sino al 30.3.1995 data del primo significativo aggravamento; per il periodo dal 1.4.1995 – in cui emerge la necessità -OMISSIS-– al 31.7.2010 – in cui si manifesta un ulteriore aggravamento – la predetta voce di danno viene incrementata di una percentuale idonea a ristorare l’aggravamento delle condizioni di salute equivalente ad un danno biologico del 70%; per il restante periodo, sino al decesso avvenuto il 8.9.2010, la predetta voce di danno viene ulteriormente incrementata di una percentuale idonea ristorare l’ulteriore aggravamento delle condizioni di salute equivalente ad un danno biologico del 80%;

– gli importi di cui al punto precedente dovranno essere proporzionalmente ridotti in ragione del minore arco temporale in cui gli effetti della menomazione all’integrità psico-fisica del ricorrente si sono prodotti rispetto al parametro della vita media adottato dalle “Tabelle di Milano”, in conseguenza del sopravvenuto decesso;

– l’importo di cui al punto che precede dovrà complessivamente essere maggiorato di una percentuale del 25% a titolo di personalizzazione del danno morale soggettivo (c.d. pecunia doloris) in conseguenza delle gravi sofferenze morali che il ricorrente ha patito a causa dei ripetuti ricoveri e del progressivo, lento peggioramento delle condizioni di salute e di vita in generale; la predetta percentuale deve altresì essere incrementata di un ulteriore 5% (per un totale dunque del 30% a titolo di personalizzazione del danno morale soggettivo) tenuto conto che nel corso dell’ultimo ricovero poi sfociato nel decesso, il danno morale è stato di eccezionale intensità in quanto il -OMISSIS- ha assistito lucidamente allo spegnersi della propria vita (cd. danno catastrofico su cui diffusamente Corte d’Appello di L’Aquila 18.4.2014, n. 371).

– spetta l’invalidità temporanea totale, nella misura di euro 120,00 al giorno, per i periodi di ricovero ospedaliero documentati in atti e per quelli di convalescenza parimenti documentati in atti e correlabili alla -OMISSIS-.

– spetta l’invalidità temporanea parziale al 50%, nella misura di 60,00 euro al giorno, per i periodi successivi ai ricoveri occorsi e documentati in atti, nel limite di trenta giorni per ricovero, sulla scorta di una stima presuntiva minimale, secondo l’id quod plerumque accidit, in assenza di elementi di prova o anche solo di allegazioni che non sono contenuti neppure nella perizia di parte depositata dall’attore;

– spetta il danno patrimoniale per il minor reddito da lavoro dipendente che il ricorrente abbia eventualmente percepito in conseguenza della sospensione del servizio nei periodi di convalescenza o del cambio di mansioni o della mancata partecipazione a servizi o turni incentivati, in conseguenza della -OMISSIS-;

– spetta il rimborso delle spese mediche occorse in conseguenza della -OMISSIS- se adeguatamente documentate mediante idonea documentazione versata in atti.

– le somme di cui ai punti precedenti saranno maggiorate degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, in applicazione dei criteri valevoli per le obbligazioni di valore, secondo quanto precisato nei precedenti delle Corti di merito richiamati;

– dal totale delle voci di danno come sopra quantificate saranno detratti gli importi di denaro già riconosciuti al -OMISSIS-, a titolo indennitario, percepiti o da percepire, in conseguenza dell’infortunio occorso, secondo quanto precisato nei precedenti delle corti di merito richiamati.

Le spese di lite, ivi comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, condanna il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, al risarcimento del danno in favore di -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, quali eredi del ricorrente-OMISSIS- -OMISSIS-, in solido tra loro, che si quantifica ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, comma 4, cod. proc. amm. secondo quanto indicato in motivazione.

Condanna il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, alla rifusione in favore di -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, in solido tra loro, delle spese di lite che si liquidano complessivamente in euro 6000,00 oltre accessori di legge e con diritto alla restituzione del contributo unificato.

Pone le spese di CTU, che si liquidano complessivamente in euro 3440,00, (di cui 500,00 euro per spese), a carico del Ministero della Difesa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.

Così deciso in Campobasso nelle camere di consiglio del 27 febbraio 2014 e del 24 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:

Antonio Onorato, Presidente
Orazio Ciliberti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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