Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 177 | Data di udienza: 6 Febbraio 2019

* RIFIUTI – Tariffe per la raccolta dei rifiuti – Determinazione – Natura – Impugnazione della determina comunale di approvazione delle tariffe – Giurisdizione del TAR – Determina dirigenziale di approvazione del ruolo – Cognizione – Commissione tributaria.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Molise
Città: Campobasso
Data di pubblicazione: 13 Maggio 2019
Numero: 177
Data di udienza: 6 Febbraio 2019
Presidente: Silvestri
Estensore: Luce


Premassima

* RIFIUTI – Tariffe per la raccolta dei rifiuti – Determinazione – Natura – Impugnazione della determina comunale di approvazione delle tariffe – Giurisdizione del TAR – Determina dirigenziale di approvazione del ruolo – Cognizione – Commissione tributaria.



Massima

 

TAR MOLISE, Sez. 1^ – 13 maggio 2019, n. 177


RIFIUTI – Tariffe per la raccolta dei rifiuti – Determinazione – Natura – Impugnazione della determina comunale di approvazione delle tariffe – Giurisdizione del TAR – Determina dirigenziale di approvazione del ruolo – Cognizione – Commissione tributaria.

I provvedimenti con cui i Comuni procedono alla determinazione delle tariffe per la raccolta dei rifiuti costituiscono atti amministrativi generali che gli enti locali pongono in essere nell’esercizio delle proprie scelte discrezionali afferenti la gestione del servizio; tali atti, inoltre, vengono adottati nel pieno esercizio della potestà amministrativa ovvero al di fuori di qualsivoglia rapporto negoziale di tipo paritetico con i singoli utenti cosicchè essi sono dotati, oltre che di una valenza autoritativa, anche di una immediata lesività (ex multis, TAR Sardegna, 14 settembre 2012, n. 801); la determina comunale di approvazione delle tariffe TARI, unitamente alla determina di approvazione del piano finanziario di gestione dei rifiuti urbani, vanno impugnate innanzi al TAR. Diversamente, la cognizione relativa alla determina dirigenziale di approvazione del ruolo, che costituisce atto a valenza impositiva, va rimessa alla commissione tributaria. (TAR Molise Sez. I, 05 febbraio 2013, n. 55; 7 novembre 2014 n. 607; TAR. Calabria Catanzaro Sez. II, 8 marzo 2011, n. 340).

Pres. Silvestri, Est. Luce – S.C. e altri (avv.ti Cima e Coromano) c. Comune di Boiano (avv. Di Giandomenico)


Allegato


Titolo Completo

TAR MOLISE, Sez. 1^ - 13 maggio 2019, n. 177

SENTENZA

 

TAR MOLISE, Sez. 1^ – 13 maggio 2019, n. 177

Pubblicato il 13/05/2019

N. 00177/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00426/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 426 del 2015, proposto da
Sergio Perrella, Alberto Carlucci, Giacinto Carlucci, Antonio Cocozza, Salvatore Colalillo, Nicola Di Toro, Pierluigi Mainelli, Lino Malatesta, Mario Malatesta, Daniela Marro, Marco Marro, Pasqualina Perfetto, Antonio Prioriello, Italo Ricci, Antonio Romano, Benedetto Liberantonio Romano, Vincenzo Romano, Domenico Trivisonno, Carmine Campanella, rappresentati e difesi dagli avvocati Angelo Walter Cima e Michele Coromano, con domicilio eletto presso lo studio Michele Coromano in Campobasso, via XXIV Maggio n. 137;


contro

Comune di Boiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Di Giandomenico, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Reale in Campobasso, p.zza V. Emanuele II, n.44;

per l’annullamento

della deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 13.07.2015 di approvazione del piano finanziario e delle tariffe TARI per l’anno 2015;

di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali, ivi inclusa la deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 13.07.2015 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2015-2016-2017, nella parte in cui prevede come allegato la richiamata delibera di C.C. n. 21 del 13.07.2015, nonché la determinazione n. 15 del 07.09.2015 (Reg. Gen, 341) con cui il Responsabile del Servizio Tributi ha approvato il ruolo TARI per l’anno 2015.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Boiano;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2019 la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con delibera C.C. n. 24 del 10.09.2014 il Comune di Bojano ha adottato il Regolamento recante la disciplina per l’applicazione della TARI; con successiva delibera C.C. n. 21 del 13.07.2015 il Comune ha approvato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2015 nonché le tariffe TARI per l’anno 2015. Da ultimo, con determina n. 15 del 7.09.2015, il Comune ha approvato il ruolo TARI per l’anno 2015

I ricorrenti hanno impugnato le suddette determinazioni denunciandone l’illegittimità e chiedendone l’annullamento previa loro sospensione in via cautelare. A tal fine, hanno dedotto la violazione dell’art. 9 del Regolamento comunale TARI in relazione al mancato inserimento nel PF dell’eccedenza di gettito tributario registrato nell’esercizio precedente, la violazione dell’art. 1 comma 655 della legge n. 147/2013 in quanto non risulterebbe riportata alcuna deduzione per il contributo ministeriale a sollievo della produzione di rifiuti effettuato dalle istituzioni scolastiche e la violazione dell’art 22 comma 1 e 23 del Regolamento comunale sopra citato non essendo conoscibile, sia per il 2014 a consuntivo, sia per il 2015 a preventivo, quante utenze e per quale importo abbiano beneficiato dell’agevolazione ivi prevista. Hanno, infine, denunciato la violazione della Circolare ministeriale 7.10.1999 n. GAB /99/17878/108 per erroneità dei dati posti a base del calcolo per la determinazione dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche, con conseguente erroneità delle percentuali di incidenza per ciascuna categoria di utenza.

Si costituiva in giudizio il Comune di Bojano eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale in quanto la presente controversia riguarderebbe atti dal contenuto prettamente impositivo devoluti alla cognizione della Commissione tributaria provinciale; non esistendo, poi, alcuna delibera di giunta n 21 del 7.09.2015 il ricorso sarebbe inammissibile e, comunque, irricevibile per decorso dei termini di impugnazione. Tutte le doglianze ex adverso proposte, infine, sarebbero infondate.

Parte ricorrente replicava con memoria del 6.10.2017 rilevando come la materia afferente la determinazione delle tariffe dei servizi pubblici deve intendersi correttamente devoluta alla cognizione del Giudice amministrativo e come le delibere impugnate erano state correttamente individuate in sede di ricorso.

Con ulteriore memoria depositata il 18.12.2017 i ricorrenti insistevano per l’accoglimento del ricorso, denunciando anche la violazione dell’art. 162 commi 3 e 4 del TUEL n. 267/2000 per non avere il Comune inserito gli importi delle esenzioni previste dal Regolamento comunale.

Il Comune, con successive memorie, da un lato insisteva nella dedotta eccezione di difetto di giurisdizione con riferimento alla determina n 15 /15 di approvazione del ruolo e, dall’altro, denunciava il tardivo deposito, da parte dei ricorrenti, della memoria di replica del 18.12.2017 contenente contestazioni e censure nuove volte ad ampliare indebitamente il thema decidendum.

Con ordinanza del 14 04.2018 il Collegio ordinava al Comune di depositare una relazione istruttoria al fine di illustrare il procedimento di calcolo applicato e i criteri posti alla base della determinazione delle tariffe, tenuto conto della normativa di riferimento ed alla luce dei motivi di ricorso.

Il Comune depositava la nota istruttoria redatta dal dott. Antonio Petrarca, Responsabile dell’Ufficio Finanziario dell’ente..

I ricorrenti replicavano con memoria del 8.10.2018.

I ricorrenti rinunciavano alla istanza cautelare cosicché alla udienza pubblica del 6.02.2019 la causa veniva trattenuta in decisione.

Preliminarmente deve essere respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune e ribadita la sussistenza della giurisdizione amministrativa nei termini che seguono.

I provvedimenti con cui i Comuni procedono alla determinazione delle tariffe per la raccolta dei rifiuti costituiscono, come è noto, atti amministrativi generali che gli enti locali pongono in essere nell’esercizio delle proprie scelte discrezionali afferenti la gestione del servizio; tali atti, inoltre, vengono adottati nel pieno esercizio della potestà amministrativa ovvero al di fuori di qualsivoglia rapporto negoziale di tipo paritetico con i singoli utenti cosicchè essi sono dotati, oltre che di una valenza autoritativa, anche di una immediata lesività (ex multis, TAR Sardegna, 14 settembre 2012, n. 801).

Nel caso di specie, quindi, la controversia risulta correttamente incardinata innanzi a questo Tribunale in quanto i ricorrenti hanno impugnato la determina comunale di approvazione delle tariffe TARI unitamente alla determina di approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2015; fa eccezione la determina dirigenziale di approvazione del ruolo n. 15 del 7.09.2015 che costituisce, invece, atto a valenza impositiva la cui cognizione va rimessa alla commissione tributaria (TAR Molise Sez. I, 05 febbraio 2013, n. 55; 7 novembre 2014 n. 607; TAR. Calabria Catanzaro Sez. II, 8 marzo 2011, n. 340).

Ciò premesso, e passando al merito della questione, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le considerazioni che seguono.

I ricorrenti si dolgono della illegittimità delle determine impugnate per la violazione dell’art. 9 comma 7 del Regolamento comunali TARI ovvero per il mancato inserimento nel Piano finanziario dell’eccedenza di gettito tributario registrato nell’esercizio precedente: assumono, infatti, che il Comune né avrebbe formalmente approvato il rendiconto del servizio rifiuti per l’anno 2014 né avrebbe accertato l’esistenza di una eccedenza di gettito relativo al 2014, così non portando in detrazione tale eccedenza dai costi del Piano finanziario relativo al 2015.

I ricorrenti lamentano, ancora, la violazione dell’art. 1 comma 655 della legge n. 147/2013 in quanto nel Piano finanziario 2015 non risulterebbe menzionata alcuna deduzione per il contributo ministeriale che viene erogato ai Comuni per i rifiuti prodotti dalle Istituzioni scolastiche, contributo che, invece, deve esser portato in deduzione dai costi comuni diversi (CCD).

Rilevano, inoltre, la mancanza di dati, sia per il 2014 a consuntivo sia per il 2015 a preventivo, con riferimento alle utenze che avrebbero beneficiato delle agevolazioni di cui agli artt. 22 e 23 del Regolamento comunale TARI, cosicché non sarebbe dato sapere come e con quali stanziamenti di spesa la relativa copertura finanziaria sia stata assicurata.

Deducono, infine, l’erroneità dei dati relativi al Kg di rifiuti prodotti nel 2014, che non corrisponderebbero a quelli risultanti dal MUD 2014 e dal quale, in ogni caso, non sarebbe stato sottratto il peso dei rifiuti derivanti da imballaggi; la tabella allegata alla delibera n. 21715, poi, non fornirebbe alcun dato circa la composizione complessiva dei rifiuti né fornirebbe dati sulla differenziazione degli stessi (entrate derivanti dalla raccolta c.d differenziata) e sulla quantità degli imballaggi da detrarre.

A fronte di tali analitiche censure il Comune si è limitato a rilevare, peraltro del tutto genericamente, come il piano finanziario sarebbe stato redatto senza tenere in considerazione né il contributo ministeriale previsto per le istituzioni scolastiche né i costi ad esse relativi né tantomeno le agevolazioni e/o esenzioni previste per le particolari categorie di immobili dagli artt. 22 e 23 del Regolamento TARI indi concludendo che per ciò solo i relativi motivi di ricorso sarebbero infondati.

Tali rilievi, tuttavia, non paiono idonei a superare i motivi di ricorso proposti: le argomentazioni rese dal Comune, infatti, appaiono oltremodo generiche e, per di più, risultano smentite dalla relazione istruttoria depositata in giudizio dal dott. Antonio Petrarca nella qualità di Responsabile dell’Ufficio Finanziario del Comune di Bojano il che induce il Collegio a condividere le perplessità sollevate dai ricorrenti circa la non correttezza delle determinazioni assunte dall’ente locale.

Deve, infatti, evidenziarsi come il dott. Petrarca, nell’esaminare il Piano finanziario 2015, abbia dato atto della materiale impossibilità di rinvenire i criteri con i quali si sono determinate le somme in esso indicate e ciò sia relativamente ai costi fissi (euro 360.751,00) sia per ciò che concerne i costi variabili (euro 435.437,00); lo stesso, poi, ha anche rilevato come la somma a titolo di Riversamento TEFA alla Provincia non risulta impegnata e ciò malgrado l’obbligo per il Comune del procedere relativo riversamento (art. 19 D.Lgvo n. 504/91). Non si è, oltremodo, riusciti a delineare il criterio di calcolo relativo alla voce CGG. Costi generali di gestione ed è stato, infine, individuato il contributo TARI ricevuto dal MIUR per euro 5.990,11 all’uopo incassato dal Comune per l’anno 2015.

Lo stesso Responsabile dell’Ufficio Finanziario del Comune, quindi, rileva, innanzi tutto, come, in assenza della necessaria documentazione, non si è potuto verificare se le tariffe approvate siano state determinate in conformità alle disposizioni di cui al D.p.r n. 158/99 ed all’art. 9 del Regolamento comunale per l’applicazione della TARI. Aggiunge, poi, come non risulti impegnata nel consuntivo 2015 alcuna somma a titolo di Riversamento TEFA di cui al capitolo 1200035 del PEG 2015 e dichiara di non essere riuscito a delineare il criterio di calcolo dell’importo di euro 168.051,00 non indicato nei costi analitici del Servizio smaltimento rifiuti; con riferimento a tale ultimo aspetto, poi, il costo complessivo annuo delle n. 2 unità lavorative dell’Ufficio finanziario e della n. 1 unità di personale dell’Ufficio tecnico che si occupano della TARI sarebbe complessivamente pari ad euro 60.638,64, somma comunque inferiore a quella indicata nel Piano finanziario per euro 168.051,00

Il dott. Petrarca attesta, infine, che il contributo TARI ricevuto dal MIUR per l’anno 2015 è stato incassato e conclude nel senso che “gli importi esposti sono quelli risultanti dalle scritture contabili, quindi le entrate totali a titolo di TARI di € 838,302,00 hanno coperto i costi del servizio in misura superiore al 100%; la maggiore entrata conseguita dall’Ente per l’anno 2015 è stata di € 123.899,13, a cui si aggiunge il contributo MIUR di € 5.990,11 per un totale complessivo di € 129.899,13. Ai sensi del regolamento comunale art. 9, la somma incassata in più rappresenta per l’Ente l’importo di cui si deve tenere conto nel successivo Piano TARI 2016 al fine di ridurre la tariffa al contribuente”.

A conclusioni non dissimili giunge la relazione istruttoria con riferimento ai dati relativi all’anno 2014 per i quali il Responsabile del Servizio finanziario, con riferimento all’importo di € 173.727,00, non indicato nei costi analitici del Servizio smaltimento rifiuti, evidenzia di non essere riuscito a delineare il relativo criterio di calcolo, concludendo nel senso che “che gli importi esposti sono quelli risultanti dalle scritture contabili, quindi le entrate totali a titolo di TARI di € 997.250,00 hanno coperto i costi del servizio in misura superiore al 100%; la maggiore entrata conseguita dall’Ente per l’anno 2014 è stata di € 291.275,00, Ai sensi del regolamento comunale art. 9, la somma incassata in più rappresenta per l’Ente l’importo di cui si deve tenere conto nel successivo Piano TARI 2015 al fine di ridurre la tariffa al contribuente”.

Alla luce dei dati sopra esposti risulta che il Piano Finanziario impugnato presenti rilevanti criticità e omissioni non risultando in esso né impegnata la somma a titolo di Riversamento TEFA alla Provincia di Campobasso né presa in considerazione la somma erogata dal MIUR per la produzione di rifiuti provenienti dalle Istituzioni scolastiche effettivamente incassata; lo stesso, pertanto, non ha adeguatamente tenuto conto dell’extra-gettito riportato dall’anno precedente che, invece, avrebbe dovuto essere portato in detrazione dai costi relativi all’anno 2015.

Il ricorso, pertanto, deve ritenersi fondato e va, quindi, accolto con conseguente annullamento delle delibere impugnate.

Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di seguito indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, in parte, e, per l’effetto, annulla le delibere n. 21 del 13.07.2015 di approvazione del piano finanziario e delle tariffe TARI per l’anno 2015 e n. 22 del 13.07.2015 di approvazione del bilancio di previsione nella parte in cui prevede come allegato la richiamata delibera n. 21/15;

Dichiara il difetto di giurisdizione con riferimento alla impugnazione della determina del 7.09.2015.

Condanna il Comune di Bojano alla rifusione in favore dei ricorrenti, in solido tra loro, delle spese di lite che si liquidano complessivamente in euro 1500,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2019 con l’intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Orazio Ciliberti, Consigliere
Rita Luce, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE
Rita Luce
        
IL PRESIDENTE
Silvio Ignazio Silvestri
        
        
IL SEGRETARIO
 

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