* INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Enti locali – Introduzione di limitazioni generalizzati alla localizzazione di SRB – Illegittimità
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Molise
Città: Campobasso
Data di pubblicazione: 13 Marzo 2012
Numero: 99
Data di udienza: 9 Febbraio 2012
Presidente: Zaccardi
Estensore: Ciliberti
Premassima
* INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Enti locali – Introduzione di limitazioni generalizzati alla localizzazione di SRB – Illegittimità
Massima
TAR MOLISE, Sez. 1^ – 13 marzo 2012, n. 99
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Enti locali – Introduzione di limitazioni generalizzati alla localizzazione di SRB – Illegittimità.
A Comuni e Regioni è consentito, nell’ambito delle rispettive competenze, di introdurre criteri localizzativi degli impianti SRB, nell’ambito della funzione di definizione degli obiettivi di qualità, secondo quanto previsto dalla vigente normativa-quadro, in particolare dall’art. 3 comma primo lett. d) e dall’art. 8 comma primo lett. e) e comma sesto della legge 22 febbraio 2001 n. 36. Viceversa, non è consentito agli enti locali introdurre generiche e generalizzate limitazioni alla localizzazione di detti impianti, come è avvenuto nel caso di specie (cfr.: Cons. Stato VI, 12.1.2011 n. 98; idem 9.6.2006 n. 3452). I Comuni possono adottare una disciplina atta ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e a minimizzare l’esposizione della popolazione comunale ai campi elettromagnetici, ma non possono vietare in modo indiscriminato l’installazione di impianti che, a tutti gli effetti, sono considerati opere di urbanizzazione primaria, a tenore della normativa di cui agli artt. 86 e 90 del D.Lgs. 1° agosto 2003 n. 259 (cfr.: Cons. Stato VI, 27.12.2010 n. 9404).
Pres. Zaccardi, Est. Ciliberti – E. sp.a. (avv.ti Biello, Alesi e Contardi) c. Comune di Busso (avv. Sabatini)
Allegato
Titolo Completo
TAR MOLISE, Sez. 1^ - 13 marzo 2012, n. 99SENTENZA
N. 00099/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00786/2000 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 786 del 2000, proposto da Ericson Telecomunicazioni s.p.a., con sede in Roma, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa prima dagli avv.ti Antonio Biello, Franco Alesi e Gennaro Contardi, successivamente dagli avv.ti Massimiliano De Luca e Antonio Biello, con elezione di domicilio in Campobasso, via Garibaldi n. 46, presso lo studio legale Biello,
contro
Comune di Busso (Cb), in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso dall’avv. Stefano Sabatini, con domicilio eletto in Campobasso, via Petrella, n. 14,
per l’annullamento
dei seguenti atti: 1)il provvedimento datato 20.9.2000 prot. n. 2872, a firma del responsabile dell’Ufficio tecnico comunale del Comune di Busso (Cb), con il quale è stata respinta l’istanza di autorizzazione edilizia presentata dalla ricorrente società, relativa all’installazione di una stazione radio base, a servizio della rete di telefonia cellulare in Busso, località Feudo, atteso che il Consiglio Comunale di Busso, con delibera n. 41 del 1.8.2000, esecutiva ai sensi di legge, ha vietato in tutto il territorio comunale le concessioni o autorizzazioni all’installazione di impianti di radiofrequenze; 2)tutti gli atti preparatori, preordinati, presupposti e consequenziali, ivi compresa la citata delibera di C.C. n. 41/2000;
Visto il ricorso con i relativi allegati, nonché le successive memorie della ricorrente;
Vista la comparsa di costituzione dell’Amministrazione comunale intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Udita, alla pubblica udienza del 9 febbraio 2012, la relazione del Consigliere, dott. Orazio Ciliberti;
Uditi, altresì, per le parti i difensori, come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I – La ricorrente società, avendo chiesto al Comune di Busso (Cb), un’autorizzazione edilizia per l’installazione di una stazione radio base e avendone ottenuto un diniego, insorge per impugnare i seguenti atti: 1)il provvedimento datato 20.9.2000 prot. n. 2872, a firma del responsabile dell’Ufficio tecnico comunale del Comune di Busso (Cb), con il quale è stata respinta l’istanza di autorizzazione edilizia presentata dalla ricorrente società, relativa all’installazione di una stazione radio base, a servizio della rete di telefonia cellulare in Busso, località Feudo, atteso che il Consiglio Comunale di Busso, con delibera n. 41 del 1.8.2000, esecutiva ai sensi di legge, ha vietato in tutto il territorio comunale le concessioni o autorizzazioni all’installazione di impianti di radiofrequenze; 2)tutti gli atti preparatori, preordinati, presupposti e consequenziali, ivi compresa la citata delibera di C.C. n. 41/2000. La ricorrente deduce i seguenti motivi: 1)incompetenza, violazione e falsa interpretazione in riferimento al D.P.R. n. 616/1977 art. 102 comma primo, della legge n. 59/1997 art. 1 comma 15, eccesso di potere, violazione e falsa interpretazione del D.M. Ambiente n. 381/1998; 2)eccesso di potere, sviamento di potere, illogicità manifesta, errore nei motivi e nei presupposti, genericità; 3)eccesso di potere, errore nei motivi e nei presupposti, contraddittorietà, carenza di istruttoria; 4)violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7, 8 e 10 della legge 7.8.1990 n. 241, eccesso di potere, difetto di motivazione, contraddittorietà, difetto di istruttoria; 5)eccesso di potere, sviamento di potere, errore nei motivi e nei presupposti, illogicità manifesta; 6)eccesso di potere, sviamento di potere, carenza di pubblico interesse, disparità di trattamento; 7)eccesso di potere, sviamento di potere, carenza di pubblico interesse; 8)gravi motivi e irreparabili danni.
Con due successive memorie, la ricorrente società ribadisce e precisa le proprie deduzioni e conclusioni.
Si costituisce l’Amministrazione comunale intimata, deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. Conclude per la reiezione.
Con ordinanza collegiale n. 617 del 2000, questa Sezione accoglie la domanda cautelare di parte ricorrente.
Con ordinanza presidenziale n. 795 del 2011, sono disposti incombenti istruttori, ai quali il Comune intimato dà esecuzione.
All’udienza del 9 febbraio 2012, la causa viene introitata per la decisione.
II – Il ricorso è procedibile, ammissibile e fondato.
III – L’Ufficio tecnico comunale del Comune di Busso (Cb) nega l’autorizzazione all’installazione di una stazione radio base, composta da palo porta antenne e box prefabbricato, in località Contrada Feudo, sul presupposto della delibera di Consiglio Comunale n. 41 datata 1.8.2000, che vieta su tutto il territorio comunale l’installazione di impianti di radiofrequenza.
IV – La società ricorrente impugna, dunque, i detti provvedimenti comunali, ottenendo da questa Sezione la sospensione cautelare degli effetti dei provvedimenti medesimi (con l’ordinanza collegiale n. 617/2000). A seguito di ciò, il Comune di Busso rilascia alla società ricorrente l’autorizzazione edilizia n. 4 datata 8.2.2001. Invero, il rilascio sopravvenuto di un atto di assenso edilizio, nella specie, non fa venir meno l’interesse alla decisione del ricorso, atteso che la sopravvivenza del detto assenso è espressamente subordinata all’esito della trattazione della causa di merito presso questo T.a.r. ed eventualmente presso il Consiglio di Stato. Permane, dunque, un interesse alla decisione del ricorso, anche dopo il rilascio della detta autorizzazione edilizia <<sub condicione>>, di guisa che il ricorso è da ritenersi tuttora procedibile.
V – La ricorrente, contrariamente a quanto dedotto dal Comune resistente, ha pieno interesse e legittimazione al ricorso. Il fatto che la detta società installi le stazioni radio base di telefonia mobile cellulare per conto della Wind Tlc s.p.a. non la priva affatto di una posizione qualificata e differenziata, né dell’interesse diretto, attuale e concreto a vedere rimosso – in via giurisdizionale – il provvedimento che le impedisce di realizzare un progetto di installazione di un’antenna nel Comune di Busso. Pertanto, il ricorso, sotto tale profilo, è del tutto ammissibile.
VI – I motivi del ricorso sono da ritenersi fondati.
VII – Un divieto generico di installare stazioni radio base sul territorio comunale è da ritenersi sicuramente eccessivo e illegittimo. A Comuni e Regioni sarebbe consentito, nell’ambito delle rispettive competenze, di introdurre criteri localizzativi degli impianti, nell’ambito della funzione di definizione degli obiettivi di qualità, secondo quanto previsto dalla vigente normativa-quadro, in particolare dall’art. 3 comma primo lett. d) e dall’art. 8 comma primo lett. e) e comma sesto della legge 22 febbraio 2001 n. 36. Viceversa, non è consentito agli enti locali di introdurre generiche e generalizzate limitazioni alla localizzazione di detti impianti, come è avvenuto nel caso di specie (cfr.: Cons. Stato VI, 12.1.2011 n. 98; idem 9.6.2006 n. 3452). I Comuni possono adottare una disciplina atta ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e a minimizzare l’esposizione della popolazione comunale ai campi elettromagnetici, ma non possono vietare in modo indiscriminato l’installazione di impianti che, a tutti gli effetti, sono considerati opere di urbanizzazione primaria, a tenore della normativa di cui agli artt. 86 e 90 del D.Lgs. 1° agosto 2003 n. 259 (cfr.: Cons. Stato VI, 27.12.2010 n. 9404). Pertanto, neppure al Comune resistente è consentito di escludere la realizzabilità di impianti che hanno natura di opere di urbanizzazione primaria e, come tali, sono localizzabili ovunque, salvo che non vi siano specifiche prescrizioni che lo vietino per alcune zone.
VIII – Le censure del ricorso sono, dunque, attendibili.
Vi è stata, invero, violazione della normativa di settore, nonché incompetenza del Comune a esercitare generici poteri localizzativi in ordine al posizionamento di impianti di telefonia cellulare, ma è altresì riscontrabile, nei provvedimenti impugnati, il denunciato difetto assoluto di motivazione.
IX – In conclusione, il ricorso deve essere accolto. Si ravvisano giustificate ragioni per la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti comunali impugnati.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina all’Autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.
Così deciso in Campobasso, presso la sede del T.A.R., nella Camera di Consiglio del 9 febbraio 2012, dal Collegio così composto:
Goffredo Zaccardi, Presidente
Orazio Ciliberti, Consigliere, Estensore
Luca Monteferrante, Consigliere
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)