* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione – Concessione in variante – Computo.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Molise
Città: Campobasso
Data di pubblicazione: 15 Marzo 2019
Numero: 107
Data di udienza: 6 Febbraio 2019
Presidente: Silvestri
Estensore: Luce
Premassima
* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione – Concessione in variante – Computo.
Massima
TAR MOLISE, Sez. 1^ – 14 marzo 2019, n. 107
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione – Concessione in variante – Computo.
Il contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione per le opere oggetto di una concessione in variante dev’essere calcolato sommando le opere dei due titoli edilizi assentiti (concessione originaria e variante), scomputando quanto già pagato al momento del rilascio del titolo originario. Per la concessione in variante, però, la quota percentuale della parte del contributo commisurato al costo di costruzione delle opere ad essa riferite deve essere calcolata con riferimento alle norme vigenti al momento del rilascio della variante stessa e, come detto, limitatamente alle opere che ne costituiscono oggetto, escludendo cioè quelle già considerate (e quantificate) al momento del rilascio della concessione originaria. Con la concessione in variante il Comune deve quindi determinare, in via di conguaglio gli oneri e il corrispondente contributo non in relazione all’intero complesso in via di realizzazione, ma con riferimento alle sole opere nuove e ulteriori volumetrie assentite con la concessione in variante, da calcolare sulla base del nuovo parametro vigente al momento del rilascio del titolo in variante. Sulla complessiva somma dovuta per oneri, da quantificarsi come sopra, va poi scorporata la somma già versata dalla società ricorrente (cfr. TAR Sardegna, sez. II, 28 novembre 2013, n. 780).
Pres. Silvestri, Est. Luce – E. s.r.l. (avv.ti Di Pardo e Latessa) c. Comune di Campobasso (avv. Iacovelli)
Allegato
Titolo Completo
TAR MOLISE, Sez. 1^ - 14 marzo 2019, n. 107SENTENZA
TAR MOLISE, Sez. 1^ – 14 marzo 2019, n. 107
Pubblicato il 14/03/2019
N. 00107/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00253/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 253 del 2015, proposto da
Ed.Im.Edil Immobiliare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Di Pardo, Andrea Latessa, con domicilio eletto presso lo studio Salvatore Di Pardo in Campobasso, via Crispi, n. 70/A;
contro
Comune di Campobasso, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Matteo Iacovelli, domiciliato presso gli Uffici dell’Avvocatura comunale in Campobasso, alla Piazza. V. Emanuele, 29;
per l’annullamento
dell’ingiunzione di pagamento prot. 13731 del 13.05.2015 con la quale il Comune di Campobasso ha intimato alla ricorrente di pagare la somma integrativa di euro 141.968,10 a titolo di rate di oneri di urbanizzazione, monetizzazione degli standard, sanzioni per ritardato pagamento e interessi legali, preavvertendo che in caso di mancata percezione della suddetta somma procederà alla riscossione coattiva della stessa, di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente nonché per la condanna del Comune di Campobasso alla restituzione delle somme corrisposte dalla ricorrente in eccedenza rispetto a quanto dovuto a titolo di oneri di urbanizzazione costo di costruzione e monetizzazione degli standard afferenti l’intervento edilizio approvato con il permesso di costruire n. 61 del 7.6.10, poi modificato con plurime varianti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Campobasso;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2019 la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Edim Edil Immobiliare srl otteneva, in data 7.6.2010, il permesso di costruire n. 61/2010 per la realizzazione di un fabbricato destinato ad attività ricettiva – residence in Campobasso alla via S. Antonio dei Lazzari.
Successivamente con permesso di costruire n. 32 del 2.2.2011, SCIA prot. n. 17267 del 10.8.2012, SCIA prot. 24551 del 10.9.2014 e permesso di costruire n. 100 del 18.9.2014 venivano autorizzate una serie di varianti al fine di procedere al cambio di destinazione d’uso dell’intero edificio in residenziale, ad eccezione di parte del primo piano che manteneva la destinazione turistica; si procedeva, poi, alla modifica della sistemazione esterna del fabbricato e di alcuni impianti ed elementi interni. Da ultimo, con permesso di costruire n. 100 del 18.09.2014 il Comune accordava la modifica del sottotetto ed il suo recupero a fini residenziali.
A questo punto, con il provvedimento n. 22416 del 26.10.2012, il Comune disponeva che per il cambio di destinazione d’uso assentito con la predetta SCIA la ricorrente doveva corrispondere una quota integrativa degli oneri di urbanizzazione pari ad euro 35.776,92 ed una quota di costo di costruzione pari ad euro 587,57.
Successivamente, con il provvedimento prot. n. 13731 del 13.5.2015 il Comune ingiungeva alla ricorrente il pagamento della somma di euro 141.968,10 a titolo di ratei per oneri di urbanizzazione e monetizzazione standard non pagati, oltre a sanzioni ed interessi.
Con ricorso notificato il 6 luglio 2015 e depositato il successivo 15 luglio la società impugnava, quindi, la predetta ingiunzione di pagamento chiedendone l’annullamento; chiedeva, altresì, la restituzione delle maggiori somme corrisposte per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione a suo dire indebitamente duplicati nonchè a titolo di monetizzazione degli standard, somme ritenute tutte non dovute o comunque erroneamente conteggiate.
Sosteneva, infatti, la ricorrente che, allorquando un intervento edilizio venga prima assentito e poi modificato con varianti in corso d’opera all’originario permesso di costruire, gli oneri di cui all’art 16 D.p.r. n. 380/01 devono essere rideterminati in virtù della nuova opera che si va a realizzare ovvero scomputando le somme già corrisposte in virtù dei primi titoli edilizi già rilasciati.
Si costituiva in giudizio il Comune di Campobasso eccependo, da un lato, la tardività del gravame in conseguenza della natura meramente confermativa del provvedimento impugnato rispetto alla nota prot. 22416 del 26 ottobre 2012 con la quale venivano richiesti i medesimi importi e, dall’altro, l’improcedibilità del gravame essendo intervenuto, nelle more della sua proposizione, il provvedimento n. 23358 del 27.08 2015 con il quale il Comune rettificava il provvedimento impugnato e rideterminava le somme ritenute dovute così riformulando la pretesa nella minor somma di euro 48.595,16.
Quanto alla domanda di ripetizione dell’indebito eccepiva che i maggiori oneri erano dovuti alla luce della natura derogatoria e speciale del piano casa di cui alla legge regionale n. 30/2009; era stato, infine, correttamente applicato il coefficiente relativo al cambio di destinazione d’uso pari ad euro 21,22 mq per una superficie complessiva di mq 1686 anziché di mq 1551,51 erroneamente indicata in ricorso. Infine confermava la correttezza della monetizzazione degli standard a fronte della nuova destinazione residenziale abitativa conseguente al cambio di destinazione d’uso.
Con sentenza non definitiva n. 109/18 questo Tribunale respingeva l’eccezione preliminare di tardività del ricorso per mancata impugnazione della nota n. 22416 del 26.10.2012 rilevando come, nel caso in esame, la materia del contendere abbia ad oggetto diritti soggettivi di natura patrimoniale devoluti alla cognizione del giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva con la conseguenza che devono ritenersi operanti le regole in materia di prescrizione e non di decadenza nell’ambito di un rapporto paritetico tra privato e pubblica amministrazione: in presenza di un indebito oggettivo, quindi, la pretesa restitutoria può legittimamente essere esercitata nel termine decennale dal pagamento, come pacificamente avvenuto nel caso di specie.
Il Tribunale disponeva, inoltre, una verificazione al fine di determinare in concreto l’eventuale somma da restituire alla ricorrente alla luce delle tabelle adottate dal Comune ai sensi dell’art. 16 del D.p.r. n. 380/2001 e dei titoli edilizi abilitativi in variante rispetto al progetto originario.
Veniva depositata la relazione istruttoria del 23.10.2018 cosicchè all’udienza pubblica del 6 febbraio 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato per le considerazioni che seguono.
Come già sopra rilevato, la presente controversia si incentra sull’assunto della società ricorrente secondo cui gli oneri già corrisposti per la destinazione ricettivo alberghiera dell’immobile sarebbero superiori a quelli dovuti per la nuova destinazione residenziale ottenuta grazie alle previsioni del c.d piano casa sicché non vi sarebbe alcuna somma ulteriore da versare quanto piuttosto un credito restitutorio per la differenza versata in eccedenza.
Più nel dettaglio, a seguito del cambio di destinazione d’uso del fabbricato da ricettivo-alberghiero a residenziale, il Comune aveva erroneamente rideterminato in eccesso sia il costo di costruzione che gli oneri di urbanizzazione dovuti; anche la monetizzazione degli standard era stata determinata in maniera errata in quanto il Comune non aveva considerato né le aree già vincolate dalla ricorrente né gli standard già previsti dal PRG per la zona di intervento; non le era stato, infine, consentito di cedere, ove occorrenti, le ulteriori aree nella sua disponibilità.
Il Comune, all’opposto, riteneva dovuti gli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione per il cambio di destinazione d’uso, senza possibilità di compensazioni con quanto precedentemente corrisposto, a motivo della natura speciale e derogatoria del c.d piano casa.
Più nel dettaglio, per il cambio di destinazione d’uso del fabbricato sarebbe stato correttamente applicato il coefficiente relativo al mutamento di destinazione d’uso (euro 21,22 mq) in luogo di quello relativo a nove costruzioni per una superficie da calcolarsi correttamente in 1,686 mq. Anche l’importo richiesto per la monetizzazione degli standard sarebbe corretto atteso che l’edificio di cui è causa ricade in zona modificata da verde pubblico a zona a servizi generali cittadini che, una volta utilizzata per la costruzione di abitazioni private, cesserebbe la funzione di supporto al PRG; inoltre, a fronte della nuova destinazione residenziale –abitativa dovrebbero necessariamente essere reperite e cedute le aree a standard alla collettività ai sensi dell’art 3 del D.M. n. 1444/68.
Ciò premesso, il Collegio, nel ribadire quanto già rilevato con propria sentenza non definitiva circa l’infondatezza delle eccezioni preliminari sollevate dal Comune, rileva come nelle controversie attinenti alla determinazione e alla liquidazione del contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione l’azione volta alla declaratoria del diritto dell’interessato alla restituzione delle somme indebitamente versate può essere proposta a prescindere dall’impugnazione o dall’esistenza dell’atto con cui viene negato il rimborso, trattandosi di giudizio di accertamento di un rapporto obbligatorio pecuniario sottratto ai termini di decadenza previsti per l’impugnazione del provvedimento amministrativo (T.A.R L’Aquila, sez. I, 29.12.2017 n. 610).
Nel merito, giova, invece, rammentare che, ai sensi dell’art. 16 del d.P.R. n. 380/2001 e salvo quanto disposto all’articolo 17, comma 3, il rilascio del permesso di costruire comporta normalmente la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel suddetto articolo.
La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione va, inoltre, corrisposta al Comune all’atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell’interessato, può essere rateizzata.
La legge regionale Molise 11 dicembre 2009 n. 30, infine, prevede all’art. 9 co. 3 che è dovuto per intero il contributo per gli oneri di urbanizzazione per gli interventi di mutamento di destinazione d’uso di cui all’articolo 2, commi 9 e 10, ed all’articolo 3, comma 6.
Da tale disposizione l’amministrazione resistente parrebbe trarre la conclusione che quanto già versato per gli oneri di urbanizzazione non debba essere computato e debba, invece, essere calcolato per intero il costo di costruzione e gli oneri di urbanizzazione delle varianti, senza tener conto di quanto già pagato per il progetto originario; parte ricorrente ritiene invece che l’importo da versare non possa prescindere dal conguaglio con quanto già versato, con conseguente diritto alla ripetizione in caso di conguaglio positivo.
Tra le due impostazioni il Tribunale ritiene che quest’ultima sia quella corretta. Il Collegio aderisce infatti all’impostazione giurisprudenziale preferibile secondo cui <<il contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione per le opere oggetto di una concessione in variante dev’essere calcolato sommando le opere dei due titoli edilizi assentiti (concessione originaria e variante), scomputando quanto già pagato al momento del rilascio del titolo originario. Per la concessione in variante, però, la quota percentuale della parte del contributo commisurato al costo di costruzione delle opere ad essa riferite deve essere calcolata con riferimento alle norme vigenti al momento del rilascio della variante stessa e, come detto, limitatamente alle opere che ne costituiscono oggetto, escludendo cioè quelle già considerate (e quantificate) al momento del rilascio della concessione originaria. Con la concessione in variante il Comune deve quindi determinare, in via di conguaglio gli oneri e il corrispondente contributo non in relazione all’intero complesso in via di realizzazione, ma con riferimento alle sole opere nuove e ulteriori volumetrie assentite con la concessione in variante, da calcolare sulla base del nuovo parametro vigente al momento del rilascio del titolo in variante. Sulla complessiva somma dovuta per oneri, da quantificarsi come sopra, va poi scorporata la somma già versata dalla società ricorrente>> (cfr. TAR Sardegna, sez. II, 28 novembre 2013, n. 780).
Diversamente argomentando, ritenendo cioè che per effetto delle varianti richieste ed ottenute a norma del Piano casa, la ricorrente avrebbe dovuto pagare nuovamente e per intero tutti gli oneri di urbanizzazione senza computare quelli già corrisposti, significherebbe riconoscere alla previsione della legge regionale una portata sanzionatoria che essa invece obiettivamente non presenta, come confermato dall’art. 1 della legge della Regione Molise 11 dicembre 2009, n. 30 a mente del quale: <<La Regione promuove misure straordinarie per il sostegno del settore edilizio, attraverso interventi finalizzati al miglioramento della qualità abitativa, per preservare, mantenere, ricostruire e rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente, promuovere l’edilizia economica per le giovani coppie e le categorie svantaggiate e meno abbienti e l’edilizia scolastica nonché per migliorare le caratteristiche architettoniche, energetiche, tecnologiche e di sicurezza dei fabbricati>>. Le disposizioni premiali di cui alla citata normativa hanno carattere straordinario e rispondono alla dichiarata finalità di riqualificare il patrimonio edilizio e contrastare la grave crisi economica e di tutelare i livelli occupazionali attraverso il rilancio delle attività edilizie, da attuare sui singoli edifici, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, in relazione ad un arco di tempo limitato, con casi di esclusione ben determinati (cfr. TAR Campania, sez. II, n. 1502/2013).
Stando così le cose una previsione che imponesse a chi intenda giovarsi della premialità prevista dalla legge di pagare nella sostanza due volte i medesimi oneri di urbanizzazione, si porrebbe in aperto contrasto con la finalità agevolativa e non sanzionatoria sottesa all’intervento normativo in considerazione.
Ne consegue che, in accoglimento di quanto prospettato da parte ricorrente, gli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione corrisposti al Comune devono essere computati nel calcolo dei corrispondenti oneri dovuti per il cambio di destinazione d’uso e, ove eccedenti rispetto a quanto dovuto per la destinazione d’uso residenziale abitativa, devono in parte qua essere restituiti alla ricorrente. In merito, la ricorrente ritiene correttamente dovuti oneri di urbanizzazione per un importo complessivo di euro 104.018,68 a fronte della somma di euro 136.703,69 indebitamente pagata all’Amministrazione invocando, quindi, il diritto alla restituzione di quanto pagato in eccesso per euro 32.688,01.
La ricorrente chiede, infine, la restituzione delle sanzioni e degli interessi pretesi indebitamente dal Comune in relazione ad una somma che il Comune avrebbe dovuto restituire per l’eccedenza anziché indebitamente pretendere.
Sul punto, il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dalle risultante della relazione di verificazione all’uopo depositata dalla quale è emerso che la somma complessivamente dovuta dalla ricorrente, tenendo conto delle varianti introdotte al progetto originario, con particolare riferimento al parziale cambio di destinazione d’uso da ricettivo – alberghiero in residenziale – abitativo disposto con SCIA prot. 17267/2012, ammonta ad euro 146,453,82 (di cui euro 105.912,21 per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ed euro 40.541,61 per costo di costruzione): dal che deriva che, essendo stati già versati euro 194.853, 42, comprensivi di euro 4.924,26 per oneri di urbanizzazione ex SCIA n. 17267/2012, la somma in eccesso corrisposta dalla Edim Edil ammonta ad euro 48.399,60.
Pertanto in questi termini il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, deve dichiararsi il diritto di parte ricorrente a vedersi restituita la somma versata in eccesso sia a titolo di oneri di urbanizzazione che a titolo costo di costruzione; il Comune di Campobasso deve, quindi, essere condannato alla restituzione, in favore di parte ricorrente, della somma di euro 48.399,60 corrispondente a quanto versato a titolo di oneri di urbanizzazione e costo di costruzione non dovuti cui andranno aggiunte le ulteriori rate che nelle more del giudizio la ricorrente abbia versato ove debitamente comprovate e documentate.
Parimenti, il Comune dovrà restituire quanto indebitamente corrisposto dalla ricorrente a titolo di sanzioni ed interessi legali non essendo questi più dovuti in presenza di una somma dalla stessa versata in eccedenza. Il tutto dovrà, infine, essere maggiorato degli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del versamento sino al soddisfo.
Passando, ora, a quanto corrisposto dalla società istante a titolo di monetizzazione delle aree destinate a cd. standard, la ricorrente assume che il Comune, in luogo di tale monetizzazione, avrebbe dovuto acconsentire alla cessione delle aree detenute nel comprensorio di intervento in modo da poter garantire l’effettivo rispetto deli standard richiesti dalla nuova destinazione d’uso; in ogni caso, il Comune, nel procedere alla monetizzazione degli standard, avrebbe dovuto tenere in considerazione sia le aree già vincolate in virtù del P.d.c. n. 61/2010 sia gli standard previsti dal Piano regolatore per la zona di intervento.
Pertanto, considerando che gli standard da recuperare erano pari a soli 568 mq, la ricorrente avrebbe dovuto corrispondere una somma pari a euro 68.160,00 di gran lunga inferiore a quanto già pagato per euro 133.151,50 (euro 136.566,00 richiesti dal Comune con la SCIA 17627/12 meno euro 34.141,50 attualmente non corrisposti).
Il Comune doveva, infine, consentire alla cessione delle aree, tutt’ora nella disponibilità della società, necessarie al soddisfacimento degli standard occorrenti per la nuova destinazione urbanistica.
Sul punto, la domanda merita accoglimento nei termini che seguono.
Quanto sostenuto circa la assoluta impossibilità per il Comune di procedere alla c.d monetizzazione delle aree vincolate non può essere condiviso e ciò in quanto la legge regionale Molise n 30/2009 ha previsto, all’art. 13 comma 3, che resta riservata al Comune la potestà discrezionale (il Comune “può alternativamente”) di accettare, in caso di insufficienza delle aree da destinare standard, alternativamente o la cessione di altra area idonea nel territorio comunale o la relativa monetizzazione sicchè tale monetizzazione costituisce espressione di una potestà tipicamente discrezionale, come tale non censurabile in sede giurisdizionale se non per manifesta irragionevolezza e/o arbitrarietà (Cons. Stato Sez. IV, sentenza n. 824 del 7.2.2011; Cons. Stato, Sez. IV, sentenza n. 32 dell’8.1.2013).
La legge regionale sopra citata prevede anche all’art. 13 co. 2, che, nel caso di mutamento di destinazione d’uso, “restino assicurate le quantità minime di spazi pubblici riservate alle attività collettive, a verde pubblico, a parcheggi previste per la nuova destinazione dal decreto ministeriale n 1444/1968”.
La monetizzazione degli standard, quindi, rimane espressione di una scelta discrezionale del Comune legata alla mancanza di interesse pubblico alla acquisizione delle aree a standard, ed imposta anche dalla legge regionale sopra citata allorquando, in presenza di un cambio di destinazione d’uso, si ravvisi la necessità di garantire il rispetto degli standard previsti per la zona di intervento.
A diverse conclusioni deve, invece, giungersi per ciò che concerne la quantificazione degli standard e della loro monetizzazione così come operata dal Comune atteso che, per le medesime considerazioni sopra espresse circa la necessità di evitare duplicazioni in caso di varianti ad un originario titolo edilizio, le doglianze proposte dalla ricorrente devono ritenersi fondate. L’Amministrazione intimata, quindi, dovrà tenere conto, ai fini della sufficienza degli standard richiesti dalla nuova destinazione urbanistica dell’immobile, delle aree già vincolate dalla ricorrente in forza del P.d.c n. 61/2010 e degli standard già previsti dal PRG per la zona di intervento, così scomputando, nell’ipotesi di loro monetizzazione, quanto già corrisposto dalla ricorrente e restituendo l’eventuale eccedenza. Anche tali somme dovranno essere maggiorate degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dalla data del versamento sino al soddisfo.
Il tutto conformemente alle risultanze della verificazione depositata in atti dalla quale è emersa, con riferimento alla nuova destinazione abitativa dell’immobile, l’insufficienza delle aree destinate a standard differenti dai parcheggi rispetto alla misura minima di mq 552 essendo stata all’uopo destinata dalla ricorrente una superficie di soli mq 455.
È emerso, inoltre, che la ricorrente ha già corrisposto al Comune la somma di euro 110.766,02 cui va aggiunta l’ulteriore somma di euro 18.796,80 a titolo di monetizzazione ex SCIA n. 17267/12 e che la stessa è nella disponibilità di ulteriori 426 mq nel lotto di intervento unitamente ad ulteriori terreni ubicati nel territorio comunale per una superficie complessiva di m1 12.720.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto con annullamento dei provvedimenti impugnati; conseguentemente deve dichiararsi il diritto di parte ricorrente a vedersi restituita dal Comune resistente la somma versata in eccesso a titolo di oneri di urbanizzazione, costo di costruzione e monetizzazione degli standard unitamente a quanto già versato per sanzioni ed interessi.
Per l’effetto, deve condannarsi il Comune di Campobasso alla restituzione, in favore di parte ricorrente, della somma di euro 48.399,60 corrispondente a quanto versato in eccesso a titolo di oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, cui andranno aggiunte le ulteriori rate che nelle more del giudizio la ricorrente abbia versato ove debitamente comprovate e documentate e le somme già pagate a titolo di sanzioni ed interessi. La somma così corrisposta dovrà, altresì, essere maggiorata degli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del versamento sino al soddisfo.
Con riferimento agli standard differenti dai parcheggi necessari per la nuova destinazione dell’immobile, il Comune dovrà scomputare le aree già vincolate dalla ricorrente in virtù del primo titolo edilizio unitamente agli standard già previsti dal PRG per la zona di intervento e, conseguentemente, al fine di evitare duplicazioni in sede di monetizzazione, detrarre quanto già versato dalla ricorrente con restituzione della eventuale eccedenza anche con riferimento a quanto corrisposto a titolo di sanzioni e interessi nella misura accertata dal verificatore. Anche tali somme andranno maggiorate degli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del versamento sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di Campobasso alla restituzione delle somme corrisposte dalla ricorrente in eccedenza rispetto a quanto dovuto a titolo di oneri di urbanizzazione, costo di costruzione e monetizzazione degli standard, con relativi sanzioni ed interessi, afferenti l’intervento edilizio approvato con P.d.c n. 61/10, così come quantificate in motivazione, maggiorate degli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del versamento sino al soddisfo.
Condanna il Comune di Campobasso alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente nella misura di euro 2000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge unitamente alla refusione del contributo unificato nella misura dì quanto versato, nonché al compenso per il verificatore che verrà liquidato con separato decreto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2019 con l’intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Orazio Ciliberti, Consigliere
Rita Luce, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
Rita Luce
IL PRESIDENTE
Silvio Ignazio Silvestri
IL SEGRETARIO