Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Aree protette, VIA VAS AIA Numero: 574 | Data di udienza: 7 Giugno 2012

* VIA, VAS E AIA – Regione Molise – Art. 9 l.r. n. 21/2000 – Previsione di un provvedimento implicito di esclusione dalla VIA – Contrasto con gli artt. 2-6 della dir. 85/337/CE – Disapplicazione – AREE PROTETTE – SIC e ZPS – Valutazione di screening – Effetto cumulo – Rilievo – Opere poste a ridosso della perimetrazione – Valutazione delle interferenze – Mancanza dello studio delle interferenze – Applicazione del principio di precauzione – Sottoposizione dell’opera a VIA – Legittimità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Molise
Città: Campobasso
Data di pubblicazione: 16 Ottobre 2012
Numero: 574
Data di udienza: 7 Giugno 2012
Presidente: Zaccardi
Estensore: Monteferrante


Premassima

* VIA, VAS E AIA – Regione Molise – Art. 9 l.r. n. 21/2000 – Previsione di un provvedimento implicito di esclusione dalla VIA – Contrasto con gli artt. 2-6 della dir. 85/337/CE – Disapplicazione – AREE PROTETTE – SIC e ZPS – Valutazione di screening – Effetto cumulo – Rilievo – Opere poste a ridosso della perimetrazione – Valutazione delle interferenze – Mancanza dello studio delle interferenze – Applicazione del principio di precauzione – Sottoposizione dell’opera a VIA – Legittimità.



Massima

 

TAR MOLISE, Sez.1^  – 16 ottobre 2012, n. 574


VIA, VAS E AIA – Regione Molise – Art. 9 l.r. n. 21/2000 – Previsione di un provvedimento implicito di esclusione dalla VIA – Contrasto con gli artt. 2-6 della dir. 85/337/CE – Disapplicazione.

L’art. 9 della legge regionale del Molise n. 21 del 2000, nella parte in cui prevede un provvedimento implicito di esclusione dalla procedura di VIA, deve essere disapplicato per contrasto con gli artt. 2, 3, 4, 5, 6 della direttiva 85/337/CE in materia di valutazione dell’impatto ambientale dei progetti pubblici e privati (cfr. Cons. Stato, V, 25 agosto 2008, n. 4058, TAR Bari, I, 19 settembre 2011, n. 1367 e giurisprudenza ivi richiamata) e ciò, a fortiori, anche in considerazione della sua sopravvenuta cedevolezza rispetto alla norma statale di cui all’art. 20 del d. lgs. n. 4/2008 che introduce, alla stregua di un principio fondamentale della materia ed in conformità col diritto comunitario, la regola opposta del silenzio inadempimento (la norma infatti non attribuisce alcun valore legale tipico all’eventuale inerzia nel provvedere), non recepita tuttavia dalla Regione Molise nel termine di adeguamento a tal fine previsto dall’art. 35 del d. lgs. n. 4/2008.

Pres. Zaccardi, Est. Monteferrante – E. s.r.l. (avv.ti Ruta e Zezza) c. Regione Molise (Avv. Stato) e ARPAM (avv. Costanzo)

AREE PROTETTE – SIC e ZPS – Valutazione di screening – Effetto cumulo – Rilievo.

Ai sensi dell’art. 20 del d. lgs. n. 4/2008 e dell’allegato V al medesimo decreto la valutazione di screening deve ricomprendere l’analisi sia del possibile “effetto cumulo” con altri insediamenti limitrofi od opere suscettibili di recare pregiudizio all’ambiente sia dell’incidenza della nuova opera su aree sensibili dal punto di vista ambientale e naturalistico quali sono le aree SIC e ZPS, dovendosi in questo ultimo caso tener conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.

Pres. Zaccardi, Est. Monteferrante – E. s.r.l. (avv.ti Ruta e Zezza) c. Regione Molise (Avv. Stato) e ARPAM (avv. Costanzo)

AREE PROTETTE – SIC e ZPS – Opere poste a ridosso della perimetrazione – Valutazione delle interferenze – Mancanza dello studio delle interferenze – Applicazione del principio di precauzione – Sottoposizione dell’opera a VIA – Legittimità.

L’interpretazione del paragrafo 6, comma 3 della direttiva habitat n. 92/93 fornita dalla istituzioni comunitarie a partire dalla comunicazione della Commissione europea del 2000 su “La gestione dei siti della rete natura 2000. Guida all’interpretazione dell’art. 6 della direttiva “Habitat” 92/43/CEE”  impone di valutare anche gli impatti di prossimità e cioè i possibili pregiudizi che possono derivare ai siti protetti dalle opere poste a ridosso della relativa perimetrazione (cfr. TAR Molise 23 dicembre 2011, n. 992). La mancanza dello studio sulle possibili interferenza dell’opera (nella specie: cava per l’estrazione di ghiaia e sabbia) con i  SIC, impedendo  al competente servizio regionale di predisporre la valutazione di incidenza ex art. 6, comma 3, D.P.R. 120/2003, può legittimamente indurre l’ARPA a determinarsi per la sottoposizione dell’opera alla VIA in applicazione del principio di precauzione onde evitare che, in difetto di adeguati elementi informativi, l’esclusione dalla VIA del progetto e la mancanza della valutazione di incidenza possano determinare pregiudizi significativi ai SIC.

Pres. Zaccardi, Est. Monteferrante – E. s.r.l. (avv.ti Ruta e Zezza) c. Regione Molise (Avv. Stato) e ARPAM (avv. Costanzo)


Allegato


Titolo Completo

TAR MOLISE, Sez.1^ – 16 ottobre 2012, n. 574

SENTENZA

 

TAR MOLISE, Sez.1^  – 16 ottobre 2012, n. 574

N. 00574/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00459/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 459 del 2010, proposto dalla società Eurocave S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Ruta e Margherita Zezza, con domicilio eletto presso il loro studio in Campobasso, Corso Vittorio Emanuele II, 23;

contro

Regione Molise, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Campobasso, via Garibaldi, 124;
A.R.P.A.M., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Saverio Costanzo presso il cui studio in Campobasso, via Umberto I, n. 43 elegge domicilio;

per l’annullamento

della determinazione dirigenziale n. 115 del 4.8.10 a firma del Dirigente del Servizio “Conservazione della natura e VIA”, con la quale è stato disposto l’assoggettamento delle opere relative all’ampliamento di una cava per l’estrazione di sabbia e ghiaia alla valutazione di impatto ambientale; di tutti gli atti alla stessa presupposti, conseguenti e connessi ivi inclusa la relazione tecnica redatta dall’ARPA Molise nel mese di luglio 2010 e la relativa comunicazione di trasmissione di cui alla nota prot. 10521 del 27.7.10; la nota dell’ARPA Molise prot. 7169 del 25.5.10.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Molise e dell’A.R.P.A.M.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 giugno 2012 il dott. Luca Monteferrante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La società ricorrente, avendo intenzione di realizzare un progetto di ampliamento di una cava di ghiaia e sabbia ubicata in località Serpentina nel comune di Mafalda, con istanza datata 18 luglio 2008, ha chiesto alla Regione Molise la verifica di assoggettabilità del progetto a V.I.A. (screening) ai sensi dell’art. 9 della legge regione Molise n. 21/2000 e dell’art. 20 del d. lgs. n. 4/2008. A seguito di alcune integrazioni documentali la pratica è stata completata in data 24.4.2010.

Successivamente al decorso del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 9 della legge regionale n. 21 del 2000 per l’esame dell’istanza, la Regione Molise si pronunciava negativamente e con determina dirigenziale n. 115/2010 del 4.8.2010 disponeva l’assoggettamento del progetto alla normale procedura di valutazione di impatto ambientale disciplinata dall’art. 7 della citata legge regionale.

Avverso la predetta determina è insorta la società ricorrente lamentando che la decisione di assoggettamento alla procedura di VIA sarebbe intervenuta successivamente al decorso del termine di 60 giorni dalla presentazione dell’istanza, circostanza questa che ne avrebbe dovuto invece comportare l’esclusione ai sensi del comma 5 del richiamato art. 9 a mente del quale “trascorso il suddetto termine di sessanta giorni, in caso di silenzio dell’autorità competente, il progetto si intende escluso dalla procedura di V.I.A.”.

Assume la ricorrente che anche a voler escludere la consumazione del potere, l’autorità regionale per poter legittimamente intervenire successivamente alla scadenza del termine di legge, avrebbe dovuto preventivamente revocare l’atto di assenso tacitamente formatosi nel rispetto dei principi che governano l’autotutela, nel caso di specie tutti disattesi.

In ogni caso le motivazioni addotte dall’ARPA e dalla Regione Molise ai fini della sottoposizione a VIA del progetto sarebbero viziate per difetto dei presupposti necessari e sufficienti a disporre la VIA nonché per carenza di potere dell’ARPA a valutare profili già oggetto di pareri favorevoli resi dalle amministrazioni istituzionalmente preposte a renderli e già acquisiti al procedimento.

Si sono costituite in giudizio la Regione Molise e l’ARPA Molise per resistere al ricorso controdeducendo nel merito delle censure articolate e concludendo per la reiezione del gravame. Alla pubblica udienza del 7 giugno 2012 la causa è stata infine trattenuta in decisione.

Le censure articolate sono infondate e devono pertanto essere disattese.

Quanto alla pretesa formazione di un provvedimento implicito di esclusione del progetto dalla procedura completa di VIA prevista dall’art. 7 della legge regione Molise n. 21 del 2000, la censura è infondata e va parimenti disattesa quella collegata relativa alla mancata attivazione del potere di autotutela per rimuovere il provvedimento tacito formatosi. Ciò in quanto l’art. 9, nella parte in cui prevede un’ipotesi di provvedimento implicito di esclusione, deve ritenersi in contrasto con la normativa comunitaria in materia di tutela dell’ambiente che in tale settore sensibile non tollera meccanismi di semplificazione amministrativa aventi per effetto il mancato esercizio del potere di accertamento in concreto della compatibilità con i valori ambientali dei progetti di intervento proposti.

L’art. 9 della legge regionale n. 21 del 2000 deve pertanto essere disapplicato in parte qua per contrasto con gli artt. 2, 3, 4, 5, 6 della direttiva 85/337/CE in materia di valutazione dell’impatto ambientale dei progetti pubblici e privati (cfr. Cons. Stato, V, 25 agosto 2008, n. 4058, TAR Bari, I, 19 settembre 2011, n. 1367 e giurisprudenza ivi richiamata) e ciò, a fortiori, anche in considerazione della sua sopravvenuta cedevolezza rispetto alla norma statale di cui all’art. 20 del d. lgs. n. 4/2008 che introduce, alla stregua di un principio fondamentale della materia ed in conformità col diritto comunitario, la regola opposta del silenzio inadempimento (la norma infatti non attribuisce alcun valore legale tipico all’eventuale inerzia nel provvedere), non recepita tuttavia dalla Regione Molise nel termine di adeguamento a tal fine previsto dall’art. 35 del d. lgs. n. 4/2008.

Deve conclusivamente escludersi che nella presente vicenda si sia formato un provvedimento implicito di esclusione del progetto dalla valutazione di impatto ambientale.

Nel merito il provvedimento regionale recepisce integralmente il parere motivato dell’ARPA Molise che ha ritenuto di assoggettare il progetto a VIA.

La società ricorrente contesta l’attitudine delle circostanze allegata dall’ARPA a giustificare l’assoggettamento dell’intervento a VIA e ciò con particolare riferimento:

1. alla pretesa mancata produzione di elaborati tecnici relativi alle modalità di allontanamento delle acque meteoriche all’interno del cantiere di cava, stante il parere favorevole espresso sul punto dal comando provinciale del Corpo forestale dello Stato di Campobasso;

2. ai rischi derivanti da incidenti connessi ad attività di cantiere poiché l’attività di prevenzione è disciplinata dalla speciale normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al d. lgs. 81/2008 cui l’esponente deve pacificamente attenersi;

3. alla mancata analisi dell’effetto cumulo con altre cave presenti nella zona che, a detta dell’esponente, non esisterebbero nell’area;

4. al mancato esame degli aspetti geomorfologici e idrogeologici connessi alla presenza di un areale in frana in stato di attività quiescente, stante il parere favorevole espresso dall’Autorità di Bacino che non ha menzionato criticità di sorta nell’area di insediamento;

5. alla mancata predisposizione di uno studio circa le possibili interferenze con i vicini siti di interesse comunitario ai sensi dell’art. 6, comma 3, del DPR 120/03 in quanto l’area di intervento sarebbe esterna ai SIC e alle ZPS.

Le contestazioni mosse dalla ricorrente non consentono tuttavia di confutare le conclusioni cui sono pervenuti gli organi regionali: ciò con particolare riferimento al c.d. “effetto cumulo” ed alla necessità di uno studio mirato sugli effetti dell’insediamento sui due SIC limitrofi.

Deve premettersi che ai sensi dell’art. 20 del d. lgs. n. 4/2008 e dell’allegato V al medesimo decreto la valutazione di screening deve ricomprendere l’analisi sia del possibile “effetto cumulo” con altri insediamenti limitrofi od opere suscettibili di recare pregiudizio all’ambiente sia dell’incidenza della nuova opera su aree sensibili dal punto di vista ambientale e naturalistico quali sono le aree SIC e ZPS, dovendosi in questo ultimo caso tener conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.

Quanto all’effetto cumulo con la memoria di costituzione in giudizio l’ARPA ha indicato le altre attività presenti in zona: si tratta della Levec s.r.l. a circa 500 m. in posizione nord est e di un impianto di estrazione e trasformazione a circa 2 Km in direzione nord est località Pietra Fracida. L’ARPA ha anche precisato che a tutti i siti si accede mediante una sola rete viaria e pertanto la valutazione ambientale deve analizzare anche l’impatto derivante dal transito degli automezzi per il trasporto del materiale estratto (polveri, rumore ed usura).

Tali circostanze di fatto non sono state né confutate e neppure contestate dalla ricorrente e come tali, sotto il profilo probatorio, possono ritenersi veritiere e idonee a giustificare la decisione assunta in via precauzionale di assoggettare l’intervento a VIA in assenza di informazioni idonee ad escludere possibili pregiudizi per l’ambiente in conseguenza dell’effetto cumulo.

Analoghe considerazioni valgono per la mancata predisposizione dello studio circa le possibili interferenze dell’intervento sui SIC presenti in zona.

La ricorrente non contesta tale circostanza quanto il fatto che l’area di cava sarebbe esterna al perimetro dei SIC e tanto basterebbe a rendere non dovuta la predisposizione dello studio.

Deve premettersi che secondo quanto emerge dalla determina n. 115/2010, l’area in questione “dista circa 300 m. dal SIC IT222212 “Colle Gessaro” e 450 m. dal SIC IT7228226 “Macchia Nera-Colle Serracina”: è dunque praticamente posta a ridosso di due SIC.

Anche tale circostanza non è contestata in fatto dalla ricorrente che si limita a ritenere non dovuto alcuno studio sulle possibili interferenze dell’impianto con le due aree protette in quanto formalmente esterno al loro perimetro.

Una tale prospettazione non può tuttavia essere condivisa in quanto si pone in frontale contrasto con l’interpretazione del paragrafo 6, comma 3 della direttiva habitat n. 92/93 fornita dalla istituzioni comunitarie a partire dalla comunicazione della Commissione europea del 2000 su “La gestione dei siti della rete natura 2000. Guida all’interpretazione dell’art. 6 della direttiva “Habitat” 92/43/CEE” che impone di valutare anche gli impatti di prossimità e cioè i possibili pregiudizi che possono derivare ai siti protetti dalle opere poste a ridosso della relativa perimetrazione (cfr. TAR Molise 23 dicembre 2011, n. 992).

La mancanza dello studio sulle possibili interferenza dell’opera con i due SIC ha, da un lato, impedito al competente servizio regionale di predisporre la valutazione di incidenza ex art. 6, comma 3, D.P.R. 120/2003 e, dall’altro, ha legittimamente indotto l’ARPA a determinarsi per la sottoposizione dell’opera alla VIA in applicazione del principio di precauzione onde evitare che, in difetto di adeguati elementi informativi, l’esclusione dalla VIA del progetto e la mancanza della valutazione di incidenza potessero determinare pregiudizi significativi ai due siti stante la loro notevole vicinanza all’area di cava.

Per le ragioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza nei rapporti tra la ricorrente e la Regione Molise e si liquidano in dispositivo mentre possono essere compensate nei rapporti tra la ricorrente e l’ARPA Molise il cui contributo nell’iter procedimentale ha rivestito rilevanza meramente istruttoria.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Molise definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la società ricorrente alla rifusione in favore della Regione Molise delle spese di lite che si liquidano complessivamente in euro 2000,00 di cui euro 1500,00 per onorari ed euro 500,00 per diritti, oltre IVA, CAP e spese generali come per legge.

Compensa le spese di giudizio nei rapporti tra la società ricorrente e l’ARPA Molise.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Campobasso nelle camere di consiglio del 7 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:

Goffredo Zaccardi, Presidente

Pietro Morabito, Consigliere

Luca Monteferrante, Consigliere, Estensore

        
        
L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/10/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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