* FAUNA E FLORA – Randagismo – Ordinanza sindacale – Divieto di somministrazione di cibo su tutto il territorio comunale – Illegittimità – Ragioni.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Molise
Città: Campobasso
Data di pubblicazione: 17 Settembre 2013
Numero: 527
Data di udienza: 25 Luglio 2013
Presidente: Ciliberti
Estensore: Ciliberti
Premassima
* FAUNA E FLORA – Randagismo – Ordinanza sindacale – Divieto di somministrazione di cibo su tutto il territorio comunale – Illegittimità – Ragioni.
Massima
TAR MOLISE, Sez. 1^ – 17 settembre 2013, n. 527
FAUNA E FLORA – Randagismo – Ordinanza sindacale – Divieto di somministrazione di cibo su tutto il territorio comunale – Illegittimità – Ragioni.
E’ illegittima, perché sproporzionata e manifestamente illogica, l’ordinanza con cui venga fatto divieto di somministrare cibo ai cani randagi su tutto il territorio comunale. La normativa in materia (legge 14 agosto 1991 n. 281, recante norme quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo), reca infatti una robusta tutela degli animali addomesticabili viventi in ambiente antropizzato, ivi compresi i cani randagi. Per quanto il randagismo costituisca una problematica da prevenire e risolvere (mediante gli strumenti consentiti dalla legge), non è consentito farlo mediante trattamenti contrari al senso umano – quali la privazione del cibo – e al rispetto dovuto agli animali domestici che, come il cane, vivono da millenni uno speciale rapporto simbiotico con l’uomo.
Pres. ed Est. Ciliberti – Lega Molisana per la Difesa del Cane e altri (avv.ti Colillo e Scarano) c. Comune di Campobasso (avv. Calise)
Allegato
Titolo Completo
TAR MOLISE, Sez. 1^ - 17 settembre 2013, n. 527SENTENZA
TAR MOLISE, Sez. 1^ – 17 settembre 2013, n. 527
N. 00527/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00406/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 406 del 2008, proposto da Lega Molisana per la Difesa del Cane, Ente Molisano Protezione Animali e Associazione Volontaria Amici dei Randagi, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p. t., rappresentati e difesi dagli avv.ti Vincenzo Colalillo e Stefano Scarano, con elezione di domicilio in Campobasso, via Umberto I n. 43,
contro
Comune di Campobasso, in persona del Sindaco p. t., anche nella qualità di ufficiale di governo, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Calise, con domicilio eletto in Campobasso, piazza Vittorio Emanuele II n. 29,
per l’annullamento
dei seguenti atti: 1)l’ordinanza sindacale n. 180 datata 28.10.2008, con la quale è stato disposto che non sia più somministrato cibo ai cani randagi in tutta la città di Campobasso; 2)gli atti connessi, precedenti e consequenziali, ivi compresi i provvedimenti integrativi, rettificativi o modificativi;
Visto il ricorso con i relativi allegati, nonché le successive due memorie dei ricorrenti;
Visti l’atto di costituzione e la memoria dell’Amministrazione comunale intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 luglio 2013 il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I – I ricorrenti sono enti e associazioni che si occupano della protezione degli animali, in particolare del cane e insorgono avverso il Comune di Campobasso, per impugnare i seguenti atti: 1)l’ordinanza sindacale n. 180 datata 28.10.2008, con la quale è stato disposto che non sia più somministrato cibo ai cani randagi in tutta la città di Campobasso; 2)gli atti connessi, precedenti e consequenziali, ivi compresi i provvedimenti integrativi, rettificativi o modificativi. I ricorrenti deducono i seguenti motivi: violazione e falsa applicazione della legge n. 281/1991 e della L.R. n. 7/2005, violazione dell’art.54 del D.Lgs. n. 267/2000, violazione degli artt. 3 e 10 della legge n. 241/1990, violazione dei regolamenti di esecuzione della L.R. n. 7/2005, violazione del regolamento comunale per la tutela degli animali, difetto e insufficienza di motivazione, errata presupposizione dei fatti, illogicità, contraddittorietà, sviamento, eccesso di potere sotto ulteriori profili.
Con due successive memorie, i ricorrenti ribadiscono e precisano le proprie deduzioni e conclusioni.
L’Amministrazione comunale intimata si costituisce, deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. Ne chiede la reiezione.
Con ordinanza collegiale del 28.1.2009, questa Sezione accoglie la domanda cautelare dei ricorrenti.
All’udienza del 28 marzo 2013, la causa viene introitata per la decisione.
II – Il ricorso è fondato.
III – I ricorrenti – come già rilevato – sono enti e associazioni intesi a occuparsi della protezione degli animali, in particolare del cane, ed essi insorgono avverso il Comune di Campobasso, per impugnare l’ordinanza sindacale datata 28.10.2008, con la quale è stato vietato a tutti di somministrare cibo ai cani randagi nella città di Campobasso.
A tenore della legge 14 agosto 1991 n. 281, recante norme quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo, <<lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente>> (art. 1). <<I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui al comma 1 dell’articolo 4, non possono essere soppressi>> (art. 2 comma secondo). <<I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui al comma 1 dell’articolo 4, non possono essere destinati alla sperimentazione>> (art. 2 comma terzo). <<I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore>> (art. 2 comma quarto). <<I cani vaganti non tatuati catturati, nonché i cani presso le strutture di cui al comma 1 dell’articolo 4 devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l’echinococcosi e altre malattie trasmissibili (art. 2 comma quinto). <<I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell’articolo 4, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, possono essere soppressi in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità (art. 2 comma sesto). Appare evidente che tale normativa rechi in se una robusta tutela degli animali addomesticabili viventi in ambiente antropizzato, ivi compresi i cani randagi. Il randagismo è un fenomeno deteriore, una problematica sociale da prevenire e risolvere, ma non è consentito a nessuno di farlo mediante trattamenti contrari al senso umano e al rispetto dovuto agli animali domestici che, come il cane, vivono da millenni uno speciale rapporto simbiotico con l’uomo. Privare i cani randagi del cibo somministrato da occasionali fornitori della strada equivale a ridurli alla fame, a costringerli a rovistare tra i rifiuti o, addirittura, a diventare aggressivi per procurarsi cibo e questo – che sarebbe poi l’effetto ultimo dell’ordinanza sindacale impugnata, salvo che non si voglia attribuire ad essa la velleitaria finalità d’indurre la popolazione canina a trasmigrare verso aree più fornite di cibo – rappresenterebbe un trattamento crudele di detti animali, non conforme a legge.
I motivi del ricorso sono, pertanto, attendibili. Anche a prescindere dalla valutazione dei presupposti e dei limiti del potere esercitato, l’ordinanza impugnata impone soluzioni sproporzionate e manifestamente illogiche al problema del randagismo, che può e deve essere affrontato mediante gli strumenti consentiti dalla legge (sterilizzazioni veterinarie, ricovero di animali in strutture protette, campagna di adozioni “et similia”).
IV – In conclusione, il ricorso è fondato e deve essere accolto. Stante la novità della questione, si ravvisano giustificate ragioni per la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti con esso impugnati.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina all’Autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.
Così deciso in Campobasso, presso la sede del T.A.R., nella Camera di Consiglio del 25 luglio 2013, dal Collegio così composto:
Orazio Ciliberti, Presidente, Estensore
Massimo Santini, Primo Referendario
Antonio Andolfi, Primo Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/09/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)