* APPALTI – Documentazione prescritta dal disciplinare – Mancata produzione nel termine concesso – Omessa concessione di un nuovo termine – Legittimità – Principi di concentrazione e di imparzialità.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Molise
Città: Campobasso
Data di pubblicazione: 3 Maggio 2017
Numero: 159
Data di udienza: 27 Aprile 2017
Presidente: Silvestri
Estensore: Monteferrante
Premassima
* APPALTI – Documentazione prescritta dal disciplinare – Mancata produzione nel termine concesso – Omessa concessione di un nuovo termine – Legittimità – Principi di concentrazione e di imparzialità.
Massima
TAR MOLISE, Sez. 1^ – 3 maggio 2017, n. 159
APPALTI – Documentazione prescritta dal disciplinare – Mancata produzione nel termine concesso – Omessa concessione di un nuovo termine – Legittimità – Principi di concentrazione e di imparzialità.
L’omessa concessione di un ulteriore termine per poter fornire la necessaria documentazione prescritta dal disciplinare ai fini della valutazione dell’offerta tecnica, non può determinare la illegittimità degli atti di gara: il principio di concentrazione delle operazioni di gara non consente infatti il protrarsi sine die della conclusione del procedimento di selezione del contraente poiché ciò inficerebbe non soltanto il buon andamento dell’azione amministrativa – che impone la rapida definizione del procedimento per consentire all’amministrazione di soddisfare tempestivamente le finalità per cui la procedura è stata indetta – ma anche il principio di imparzialità che, proprio per evitare il rischio di interferenze esterne, non consente l’indebita dilatazione dei tempi di conclusione del procedimento di gara.
Pres. Silvestro, Est. Monteferrante – P. s.r.l. (avv.ti Di Pardo e Occhionero) c. Comune di Vinchiaturo, (avv. Coromano)
Allegato
Titolo Completo
TAR MOLISE, Sez. 1^ - 3 maggio 2017, n. 159SENTENZA
TAR MOLISE, Sez. 1^ – 3 maggio 2017, n. 159
Pubblicato il 03/05/2017
N. 00159/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00312/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 312 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
P.A. Digitale Adriatica Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliano Di Pardo, Roberto Occhionero, con domicilio eletto presso lo studio Giuliano Di Pardo in Campobasso, Traversa via Crispi 70/A;
contro
Comune di Vinchiaturo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Michele Coromano, con domicilio eletto presso il suo studio in Campobasso, via XXIV Maggio 137;
nei confronti di
Servizi Amministrativi di Barbieri Alberto & C. S.A.S, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Forcione, con domicilio eletto presso il suo studio in Campobasso, via V. Veneto, N. 64;
per l’annullamento
– della deliberazione di G.C. n. 63 del 13.05.2016;
– della determinazione n. 64 del 16.06.2016;
– del disciplinare della gara e del capitolato speciale della procedura di gara indetta dal Comune di Vinchiaturo contraddistinta dal numero RDO 1257237 volta all’affidamento del “Servizio gestione dati area economico finanziaria (ragioneria, tributi, personale)”, ivi compresi eventuali allegati;
– della relativa richiesta di offerta;
– della nota prot. n. 5082 del 22.07.2016 del Comune di Vinchiaturo recante richiesta di documentazione giustificativa dell’offerta;
– di tutti i verbali di gara, anche non conosciuti, ed i rispettivi allegati, ivi compreso il verbale del 16.09.2016;
– del provvedimento di aggiudicazione provvisoria disposta in favore della ditta Servizi Amministrativi di Barbieri Alberto.
Nonché per l’annullamento chiesto con i motivi aggiunti notificati in data 2.1.2017 del verbale del 13.7.2016.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Vinchiaturo e della Servizi Amministrativi di Barbieri Alberto & C. S.A.S;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 aprile 2017 il dott. Luca Monteferrante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
La società ricorrente con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato ha impugnato l’aggiudicazione in favore della controinteressata, unitamente agli atti presupposti e connessi, della gara indetta dal Comune di Vinchiaturo, con procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b) e art. 216, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 mediante richiesta di offerta – RDO sul mercato elettronico della pubblica amministrazione – MEPA per l’affidamento del Servizio gestione dati area economico finanziaria (ragioneria, tributi, personale).
A fondamento delle censure avverso la rideterminazione del punteggio provvisoriamente assegnato all’offerta tecnica (da 30 a 0 per il criterio B) – conseguente alla richiesta di integrazione documentale ritenuta inidonea dalla commissione di gara – ha lamentato il mancato ricorso al potere dovere di soccorso istruttorio in presenza di una carenza meramente formale, dovuta alla incompleta certificazione del possesso della esperienza decennale nell’utilizzo del software Halley di cui il proprio dipendente era pacificamente in possesso.
In via subordinata, a tutela dell’interesse strumentale alla riedizione della gara, ha poi prospettato anche la possibile violazione del divieto di commistione tra requisiti di partecipazione e criteri di attribuzione del punteggio all’offerta tecnica.
Il Comune di Vinchiaturo si è costituto in giudizio per resistere al ricorso contestando la fondatezza del motivo di censura relativo alla assegnazione del punteggio per l’offerta tecnica stante l’inidoneità della documentazione esibita a comprovare il possesso del requisito della esperienza decennale nell’utilizzo del software contabilità, tributi personale utilizzato dall’ente (Halley), richiesta dal bando per l’attribuzione del punteggio nella misura massima pari a 30 punti per la lettera B. Ha inoltre confutato l’ulteriore doglianza riferita alla denunciata commistione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione dell’offerta tecnica, concludendo per la reiezione complessiva del gravame.
Con motivi aggiunti notificati il 2 gennaio 2017 la società ricorrente ha altresì impugnato il verbale del 13 luglio 2016 con il quale la commissione aveva espresso il proprio giudizio nei confronti delle offerte tecniche presentate in gara dei concorrenti, precisando ed integrando i motivi di impugnazione anche nei confronti di tale atto istruttorio. A tale riguardo ha lamentato l’omessa comunicazione del predetto verbale che le avrebbe impedito di comprendere in modo compiuto la documentazione integrativa richiesta della commissione di gara ai fini della dimostrazione del possesso del requisito dell’esperienza decennale nell’utilizzo del software Halley.
All’udienza pubblica del 27 aprile 2017 la causa è stata infine trattenuta in decisione, previo deposito di memorie con le quali le parti hanno ulteriormente illustrato le rispettive tesi difensive.
Le doglianze della ricorrente sono infondate.
Il disciplinare di gara per l’affidamento all’esterno delle servizio gestione dati area economico finanziaria (ragioneria, tributi, personale), con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, pubblicato dal comune di Vinchiaturo, nella descrizione degli elementi per la valutazione dell’offerta tecnica prevede, al punto B), la “Documentata esperienza nell’utilizzo del software contabilità, tributi e personale utilizzato dall’ente (Halley) – PUNTEGGIO MASSIMO PUNTI 30. Saranno assegnati 30 punti per esperienza decennale. Saranno assegnati 15 punti per esperienza quinquennale. Saranno assegnati otto punti per esperienza triennale. Saranno assegnati tre punti per esperienza biennale o inferiore”.
La società ricorrente nella domanda di partecipazione anziché comprovare il possesso della predetta esperienza mediante idonea documentazione come espressamente ed inequivocabilmente richiesto dal disciplinare di gara, si è limitata a dichiarare quanto segue: “La società p.a. digitale Adriatica Srl dispone di personale e/o collaboratori con oltre 10 anni di esperienza nella soluzione applicativa Halley”.
La commissione di gara nella seduta del 13 luglio 2016, rilevando l’assenza della documentazione giustificativa prescritta dal disciplinare di gara, ha assegnato provvisoriamente e con riserva il punteggio massimo sulla scorta di quanto dichiarato dalla ricorrente che veniva contestualmente onerata dell’invio di idonea documentazione con lettera del 22 luglio 2016 ove si legge: “… Si invita codesta ditta a presentare la documentazione giustificativa delle dichiarazioni esposte nell’offerta datata 7 luglio 2016 e presentata a mezzo MEPA in esecuzione della RDO 1257237. Il termine ultimo per la presentazione della documentazione citata è fissato per il 20 agosto 2016…”. Con la medesima missiva veniva riportato l’estratto del disciplinare di gara che prescrive, ai fini dell’assegnazione del punteggio, la dimostrazione del possesso di “documentata esperienza nell’utilizzo del software contabilità, tributi e personale utilizzato dall’ente” con la precisazione che “ai fini dell’assegnazione del punteggio verrà considerata utile solo l’esperienza nei tre servizi contabilità, tributi e personale”.
Nel termine concesso la società ricorrente ha fatto pervenire, tra gli altri, una certificazione del comune di Montagano con la quale si attesta che il signor Massimiliano Amodio, dipendente della ricorrente, “ha regolarmente effettuato presso questo ente service relativo alle seguenti aree istituzionali: gestione finanziaria; gestione economica del personale; gestione tributi; nella completezza di tutti gli adempimenti previsti con rispetto delle perentorie scadenze imposte dalle norme vigenti, utilizzando il software Halley in dotazione dell’Ente”.
Poiché nessuna indicazione circa la durata del servizio risultava attestata nella predetta certificazione, la commissione di gara, nuovamente riunitasi il 16 settembre 2016, ha attribuito un punteggio pari a zero (per la lettera B) sul presupposto che “manca il periodo di riferimento che possa consentire l’attribuzione del punteggio”; pertanto la ricorrente, inizialmente classificatasi al primo posto in forza della provvisoria attribuzione del punteggio massimo per lettera B, è stata conseguentemente scavalcata dall’odierna controinteressata, poi dichiarata aggiudicataria in via definitiva.
Alla luce di quanto precede l’operato della commissione di gara risulta immune dalle censure della società ricorrente la quale lamenta il mancato ricorso al potere dovere di soccorso istruttorio al fine di ottenere le precisazioni mancanti nella certificazione rilasciata dal comune di Montagano, allegando al contempo che la mancata tempestiva conoscenza del verbale del 13 luglio 2016, mai comunicato nè pubblicato, le avrebbe impedito di comprendere appieno la richiesta di integrazione formulata con la nota del 22 luglio 2016.
Osserva il collegio che la mancata tempestiva conoscenza del verbale del 13 luglio 2016 non riveste alcuna rilevanza tenuto conto che la commissione di gara si è attenuta rigorosamente a quanto inequivocabilmente richiesto dal disciplinare di gara che, ai fini dell’attribuzione del punteggio, richiedeva di dimostrare l’esperienza nell’utilizzo del software mediante esibizione di apposita documentazione che la deducente ha pacificamente omesso di trasmettere con la domanda di partecipazione. Con il predetto verbale la commissione si è limitata a constatare il mancato rispetto del disciplinare concedendo un termine per la produzione della documentazione omessa e tale richiesta risulta pedissequamente riportata nella missiva del 22 luglio 2016 sicché nessuna rilevanza può ricollegarsi alla tardiva conoscenza del predetto verbale; ne consegue che le doglianze articolate con i motivi aggiunti devono essere disattese.
Quanto al mancato esercizio del potere dovere di soccorso istruttorio, rileva il collegio come, invero, la commissione di gara vi abbia fatto ricorso nel momento in cui, rilevata la carenza documentale, ha invitato la parte ricorrente, con la missiva del 22 luglio 2016, a trasmetterla nel termine del 20 agosto 2016.
A tanto, invero, la commissione di gara non era affatto tenuta stante il principio per cui il potere dovere di soccorso istruttorio non può essere esercitato per integrare carenze riferite all’offerta tecnica, come accaduto nel caso di specie in cui il disciplinare di gara richiedeva espressamente la tempestiva presentazione di idonea documentazione probatoria circa il possesso del criterio di valutazione.
Senonché una volta che la commissione di gara ha ritenuto di esercitare un siffatto potere concedendo a tal fine un termine per l’integrazione documentale, non può la parte ricorrente dolersi della mancata concessione di un ulteriore termine al fine di fornire le necessarie precisazioni mancanti nella certificazione esibita: il principio di concentrazione delle operazioni di gara non consente infatti il protrarsi sine die della conclusione del procedimento di selezione del contraente poiché ciò inficerebbe non soltanto il buon andamento dell’azione amministrativa – che impone la rapida definizione del procedimento per consentire all’amministrazione di soddisfare tempestivamente le finalità per cui la procedura è stata indetta – ma anche il principio di imparzialità che, proprio per evitare il rischio di interferenze esterne, non consente l’indebita dilatazione dei tempi di conclusione del procedimento di gara. Lo stesso principio di parità di trattamento ne risulterebbe ulteriormente violato, atteso che la concessione di un ulteriore termine a favore della società ricorrente avrebbe inevitabilmente comportato un pregiudizio ingiustificato in danno dell’altra società concorrente che si è diligentemente e scrupolosamente attenuta alle prescrizioni del disciplinare di gara corredando la domanda di partecipazione della documentazione necessaria a comprovare l’esperienza nell’utilizzo del software. Lo stesso principio di buona fede, pacificamente applicabile anche nell’ambito dei rapporti di diritto pubblico, ed il principio di solidarietà sociale di ascendenza costituzionale cui lo stesso si riconnette, non impone alla parte pubblica di farsi carico delle aspettative della controparte privata – attraverso il reiterato ricorso al potere di soccorso istruttorio – laddove ciò comporti un pregiudizio per l’interesse pubblico e tale interesse, per le ragioni esposte, esige la celere conclusione del procedimento di evidenza pubblica al fine di soddisfare in modo efficace le finalità per cui la procedura è stata indetta.
Alla luce delle considerazioni che precedono deve pertanto escludersi che la omessa concessione di un ulteriore termine per poter fornire la necessaria documentazione prescritta dal disciplinare ai fini della valutazione dell’offerta tecnica, possa determinare la illegittimità degli atti di gara con la conseguenza che il motivo di censura articolato sul punto deve essere respinto.
Infondata è anche la seconda censura secondo quanto già rilevato da questo TAR in analogo contenzioso definito con sentenza n. 513 del 9 dicembre 2016 che si richiama quale precedente conforme.
In assenza di attività provvedimentale contra ius anche la domanda risarcitoria, proposta in via meramente subordinata, deve essere respinta.
Conclusivamente il ricorso ed i motivi aggiunti devono essere respinti mentre le spese di lite, da liquidarsi secondo quanto disposto in dispositivo, vanno poste a carico della società ricorrente in applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge e condanna la società ricorrente alla rifusione in favore del comune di Vinchiaturo e della Servizi amministrativi di Barbieri Alberto & C. s.a.s. delle spese di lite che si liquidano, in favore di ciascuno, in euro 2000,00 oltre Iva, CAP e spese generali come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2017 con l’intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Orazio Ciliberti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
Luca Monteferrante
IL PRESIDENTE
Silvio Ignazio Silvestri
IL SEGRETARIO