Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Inquinamento del suolo Numero: 656 | Data di udienza: 7 Novembre 2018

INQUINAMENTO DEL SUOLO – Obbligo di assumere misure atte a rimuovere l’inquinamento – Autore della contaminazione – Artt. 242 e 244 d.lgs. n. 152/2006 – Siti inquinati – Normativa speciale – Presupposti per l’emanazione di ordinanze contingibili e urgente – Applicabilità della normativa generale di cui all’art. 50 d.lgs. n. 267/2000.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Molise
Città: Campobasso
Data di pubblicazione: 13 Novembre 2018
Numero: 656
Data di udienza: 7 Novembre 2018
Presidente: Silvestri
Estensore: Ciliberti


Premassima

INQUINAMENTO DEL SUOLO – Obbligo di assumere misure atte a rimuovere l’inquinamento – Autore della contaminazione – Artt. 242 e 244 d.lgs. n. 152/2006 – Siti inquinati – Normativa speciale – Presupposti per l’emanazione di ordinanze contingibili e urgente – Applicabilità della normativa generale di cui all’art. 50 d.lgs. n. 267/2000.



Massima

 

TAR MOLISE, Sez. 1^ – 13 novembre 2018, n. 656


INQUINAMENTO DEL SUOLO – Obbligo di assumere misure atte a rimuovere l’inquinamento – Autore della contaminazione – Artt. 242 e 244 d.lgs. n. 152/2006

L’obbligo di assumere misure atte a rimuovere l’inquinamento fa carico, a sensi dell’art. 242 del D.Lgs. 3.4.2006 n. 152, al suo autore, non configurandosi una responsabilità oggettiva in capo al proprietario o al possessore del sito in ragione di tale qualità (cfr.: T.a.r. Piemonte – Sez. I, 9.8.2017, n. 960; Cons. Stato, Sez. VI, 5.10.16, n. 4099; idem, 5.10.16, n. 4119). Com’è noto, infatti. ai sensi degli artt. 242, comma 1, e 244, comma 2, del citato Testo unico dell’ambiente, una volta riscontrato un fenomeno di potenziale contaminazione di un sito, gli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza d’emergenza o definitiva, bonifica e ripristino ambientale possono essere imposti dalla pubblica Amministrazione ai soggetti responsabili dell’inquinamento, cioè ai soggetti che abbiano in tutto o in parte generato la contaminazione tramite un proprio comportamento commissivo od omissivo, legato all’inquinamento da un preciso nesso di causalità.
 


INQUINAMENTO DEL SUOLO – Siti inquinati – Normativa speciale – Presupposti per l’emanazione di ordinanze contingibili e urgente – Applicabilità della normativa generale di cui all’art. 50 d.lgs. n. 267/2000.

Pur a fronte di una normativa speciale che si occupa, di regola, dell’attività amministrativa in ordine ai siti inquinati, si deve ritenere applicabile la normativa generale, espressione di un potere residuale, in materia di ordinanze contingibili e urgenti – quali previste dall’art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267 del 2000 – quando se ne configurino i relativi presupposti (cfr.: Cons. Stato V, 16.2.2010 n. 868).

Pres. Silvestri, Est. Ciliberti – Consorzio Agrario D. (avv.ti Cerceo e Di Rito) c. Regione Molise, Assessorato Regionale all’Ambiente – Direzione Generale IV (Avv. Stato) e altri (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR MOLISE, Sez. 1^ - 13 novembre 2018, n. 656

SENTENZA

 

TAR MOLISE, Sez. 1^ – 13 novembre 2018, n. 656

Pubblicato il 13/11/2018

N. 00656/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00046/2015 REG.RIC
.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 46 del 2015, proposto da Consorzio Agrario D’Abruzzo e Molise, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Cerceo e Marco Di Rito, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Spina in Campobasso, via Roma, n. 8,

contro

Regione Molise, Assessorato Regionale all’Ambiente – Direzione Generale IV, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato ex lege in Campobasso, via Garibaldi, n. 124;
Comune di Campobasso, in persona del Sindaco pro tempore, Provincia di Campobasso, in persona del Presidente pro tempore, nonché Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso, Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Campobasso, Azienda Sanitaria Regionale del Molise (A.S.Re.M), A.R.P.A. Molise, Corpo Forestale dello Stato – Comando Stazione di Campobasso, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p. t., non costituitisi in giudizio;

nei confronti

Soc. Ubi Leasing S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanna Bigi, Antonio Mastri e Giacinto Macchiarola, con domicilio eletto presso lo studio Giacinto Macchiarola, in Campobasso, via Muricchio, n. 3;
Michele Rosa, non costituitosi in giudizio;

per l’annullamento

dei seguenti atti: 1) la diffida del Comune di Campobasso Area 6 servizi alla persona – settore ambiente prot. 0034575 del 17.12.14, notificata in data 19.12.2014, mediante la quale è stato diffidato l’odierno ricorrente Consorzio Agrario d’Abruzzo e Molise S.c.a.r.l., nonché il sig. Rosa Michele, nelle rispettive qualità di responsabile della potenziale contaminazione e di conduttore del terreno di cui al foglio 130, particella 33 sito in Campobasso alla Via Romano, affinché gli stessi quali responsabili in solido, provvedessero, entro 20 giorni dalla notifica, alle procedure operative ex art. 242 D.Lgs. n. 152/2006; 2) tutti gli presupposti, connessi e/o conseguenziali;

Visti il ricorso, i relativi allegati e le due successive memorie del ricorrente Consorzio;
Visti gli atti di costituzione in giudizio e le memorie di Ubi Leasing S.p.A. e Regione Molise;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 7 novembre 2018, il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
 

I – Il ricorrente Consorzio, già proprietario del terreno sito in Campobasso, foglio 130, p.lla 33, pur avendolo ceduto in proprietà alla società Ubi Leasing che a sua volta lo concedeva in uso alla ditta individuale “Moto & Moto” di Rosa Michele, era destinatario di un atto di diffida del Comune di Campobasso, ai fini della bonifica delle cisterne interrate di idrocarburi lì presenti sicché, con il ricorso notificato il 3.2.2015 e depositato il 6.2.2015, insorge per impugnare i seguenti atti: 1) la diffida del Comune di Campobasso – Area 6 – servizi alla persona – settore ambiente prot. 0034575 del 17.12.14, notificata in data 19.12.2014, mediante la quale è stato diffidato l’odierno ricorrente Consorzio, nonché il sig. Rosa Michele, nelle rispettive qualità di responsabile della potenziale contaminazione e di conduttore del terreno di cui al foglio 130, particella 33, sito in Campobasso alla Via Romano, affinché gli stessi quali responsabili in solido, provvedano, entro 20 giorni dalla notifica, alle procedure operative ex art. 242 D.Lgs. n. 152/2006; 2) tutti gli presupposti, connessi e/o conseguenziali. Deduce i seguenti motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 244 Codice ambiente, incompetenza; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 2 lett. c-bis) e dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990, per mancata indicazione del termine di conclusione del procedimento; 3) violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti; 4) violazione degli artt. 242 e ss. Codice ambiente, e di ogni norma o principio di responsabilità per danno ambientale, ivi compreso il principio “chi inquina paga”.

Con successiva memoria, il ricorrente ribadisce e precisa le proprie deduzioni e conclusioni.

Il Comune intimato non si costituisce.

Si costituisce in giudizio la Regione Molise per chiedere l’estromissione. Deduce inammissibilità e infondatezza del ricorso.

Si costituisce la società Ubi Leasing, eccependo inammissibilità e infondatezza del ricorso.

Con ordinanza ex art. 73 comma 3 c.p.a., datata 18.4.2018 n. 329, viene sollevata d’ufficio la questione di un’ipotizzabile inammissibilità del ricorso per il mancato deposito della cartolina di ritorno della notifica del ricorso al Comune di Campobasso.

Con successive memorie, le parti deducono in ordine al punto. Il ricorrente Consorzio deposita, ancorché tardivamente, la detta cartolina di ritorno.

All’udienza del 7 novembre 2018, la causa è introitata per la decisione.

II – Stante la generale competenza della Regione in materia di inquinamento del suolo si ritiene che essa abbia legittimazione passiva nella causa.

III – Il ricorso è infondato.

È incontestato che non si sia rinvenuta, agli atti del fascicolo, la cartolina postale comprovante l’avvenuto perfezionamento della notifica, eseguita a mezzo plico raccomandato con ricevuta di ritorno, nei confronti dell’Amministrazione comunale intimata, che peraltro non si è costituita in giudizio. La giurisprudenza sulla producibilità in limine del detto documento è oscillante (cfr.: Cons. Stato IV, n. 2420/2014; Cass. civile VI, 27.10.2017 n. 25552). Ciò nondimeno, a voler prescindere dal sollevato profilo di inammissibilità, il ricorso deve essere respinto, stante l’inattendibilità dei motivi.

IV – Dalla documentazione versata in atti risulta che, sin dal 1976, è cessato l’uso dell’area in argomento quale deposito di carburante e le cisterne interrate lì presenti sono state quindi riempite con materiale inerte; nessun particolare intervento di bonifica è stato eseguito fino al 2013, allorché il sito è passato in proprietà alla società Ubi Leasing e condotto in leasing dalla ditta di Rosa Michele.

L’obbligo di assumere misure atte a rimuovere l’inquinamento fa carico, a sensi dell’art. 242 del D.Lgs. 3.4.2006 n. 152, al suo autore, non configurandosi una responsabilità oggettiva in capo al proprietario o al possessore del sito in ragione di tale qualità (cfr.: T.a.r. Piemonte – Sez. I, 9.8.2017, n. 960; Cons. Stato, Sez. VI, 5.10.16, n. 4099; idem, 5.10.16, n. 4119). Tutto lascia intendere e supporre che l’inquinamento sia avvenuto all’epoca dell’utilizzo delle cisterne quali depositi di carburanti, allorché proprietario e utilizzatore del fondo era il ricorrente Consorzio.

Com’è noto, ai sensi degli artt. 242, comma 1, e 244, comma 2, del citato Testo unico dell’ambiente, una volta riscontrato un fenomeno di potenziale contaminazione di un sito, gli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza d’emergenza o definitiva, bonifica e ripristino ambientale possono essere imposti dalla pubblica Amministrazione ai soggetti responsabili dell’inquinamento, cioè ai soggetti che abbiano in tutto o in parte generato la contaminazione tramite un proprio comportamento commissivo od omissivo, legato all’inquinamento da un preciso nesso di causalità. Il ricorrente Consorzio rientra tra i detti soggetti poiché è noto e incontestato che esso abbia utilizzato le cisterne per il deposito di nafta agricola fino al 1976, senza aver verificato – alla cessazione dell’uso – che le cisterne fossero ripulite ed opportunamente bonificate.

V – Pertanto, le censure del ricorso devono essere disattese.

VI – Se è vero che la Provincia è competente, ai sensi dell’art. 244 del citato T.U. ambientale, ad adottare la diffida in argomento, è altresì vero che, nei casi di urgenza, il Comune può intervenire con una propria ordinanza contingibile, sicché, pur a fronte di una normativa speciale che si occupa, di regola, dell’attività amministrativa in ordine ai siti inquinati, si deve ritenere applicabile la normativa generale, espressione di un potere residuale, in materia di ordinanze contingibili e urgenti – quali previste dall’art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267 del 2000 – quando se ne configurino i relativi presupposti (cfr.: Cons. Stato V, 16.2.2010 n. 868). Nel caso di specie, l’intervento del Comune presenta in effetti il carattere dell’urgenza, fermo restando che la Provincia possa e debba adottare – se non l’ha già fatto – i provvedimenti di sua competenza.

VII – Stante la rilevata urgenza del caso, non si ritengono necessari né la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 legge n. 241/1990, né l’indicazione dei termini di conclusione del procedimento, ex art. 8 della stessa legge.

VIII – Inattendibile è, altresì, il motivo del difetto di istruttoria e di motivazione della diffida: l’atto nasce da un accertamento del NOE e della Polizia municipale datato 2.10.2013, dal quale è risultato che le cisterne interrate, a suo tempo utilizzate dal Consorzio ricorrente, sono inquinanti. Il fatto che non sia stato intimato ad ovviare all’inquinamento anche il successivo proprietario del suolo, cioè la società Ubi Leasing, non costituisce un vizio di legittimità della diffida impugnata che ragionatamente individua quale responsabile il Consorzio che usava a suo tempo le cisterne, nonché l’attuale utilizzatore del fondo.

Nulla toglie che la Provincia di Campobasso, nell’ambito delle sue competenze, possa ancora diffidare all’adempimento il Consorzio ricorrente ed anche la società odierna proprietaria del suolo.

IX – Non si ravvisa, nella specie, alcuna violazione dei principi giuridici in materia ambientale poiché – come già rilevato – il Consorzio risulta essere stato l’utilizzatore delle cisterne interrate ad uso deposito nafta, dalle quali proviene il segnalato inquinamento del suolo.

X – In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Sussistono giustificate ragioni per la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge perché infondato.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Manda alla Segreteria di dare comunicazione della presente sentenza alle parti costituite ed alla Provincia di Campobasso.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2018, con l’intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Orazio Ciliberti, Consigliere, Estensore
Rita Luce, Primo Referendario

L’ESTENSORE
Orazio Ciliberti
        
IL PRESIDENTE
Silvio Ignazio Silvestri
        
        
IL SEGRETARIO

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