Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti, Pubblica amministrazione Numero: 641 | Data di udienza: 31 Ottobre 2013

APPALTI – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Diritto all’indennizzo – Bando di gara – Previsione di modalità limitative della responsabilità per fatti illeciti della P.A. – Illegittimità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Molise
Città: Campobasso
Data di pubblicazione: 8 Novembre 2013
Numero: 641
Data di udienza: 31 Ottobre 2013
Presidente: Ciliberti
Estensore: Monteferrante


Premassima

APPALTI – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Diritto all’indennizzo – Bando di gara – Previsione di modalità limitative della responsabilità per fatti illeciti della P.A. – Illegittimità.



Massima

 

TAR MOLISE, Sez. 1^ – 8 novembre 2013, n. 641


APPALTI – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Diritto all’indennizzo – Bando di gara – Previsione di modalità limitative della responsabilità per fatti illeciti della P.A. – Illegittimità.

Il diritto all’indennizzo, previsto dalla legge, può essere escluso legittimamente dall’Amministrazione con un proprio atto – come ad es. il bando di gara – in tutti i casi in cui la pretesa patrimoniale non si ricolleghi a un fatto illecito dell’Amministrazione, come accade nelle ipotesi di revoca (ex art. 21-quinquies l. n. 241/1990) e di annullamento di ufficio (ex art. 1, co. 136, l. n. 311/2004). Allorquando invece siffatto diritto si ricolleghi a un fatto illecito, come accade nelle ipotesi di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c., l’Amministrazione non può legittimamente imporre ai privati di formalizzare una preventiva rinuncia a siffatto diritto patrimoniale; è, del pari, illegittima la clausola del bando con la quale la stazione appaltante introduca in via preventiva, una modalità limitativa della responsabilità per fatti illeciti dalla stessa, posti in essere nello svolgimento del procedimento (Cons. Stato, Sez. IV, 14 gennaio 2013, n. 156).


Pres. Ciliberti, Est. Monteferrante – Soc. coop. E.M. (avv.ti Mazzocco e Picciano) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali  (Avv. Stato)


Allegato


Titolo Completo

TAR MOLISE, Sez. 1^ - 8 novembre 2013, n. 641

SENTENZA

 

TAR MOLISE, Sez. 1^ – 8 novembre 2013, n. 641

N. 00641/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00572/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 572 del 2006, proposto dalla Società Cooperativa Edile Molisana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Ennio Mazzocco e Maria Grazia Picciano, con domicilio eletto presso lo studio De Angelis, in Campobasso via De Attellis, n. 11;


contro

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, nonché Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Molise, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Campobasso, via Garibaldi, n. 124;

per la condanna

dell’Amministrazione intimata al pagamento dell’indennizzo ex art. 21 quinquies della legge n. 241 del 1990, dovuto in conseguenza della revoca di un bando di gara e per l’annullamento degli atti presupposti con i quali siffatto diritto è stato negato;

Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 31 ottobre 2013 il dott. Luca Monteferrante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La società ricorrente ha partecipato alla gara indetta dalla Direzione regionale per i Beni Culturali e il Paesaggio del Molise, con bando pubblicato sul B.U.R.M. del 16.7.2005, avente ad oggetto l’affidamento dei lavori occorrenti per gli interventi conservativi del monumento sorto sopra i ruderi dell’anfiteatro romano “Verlasce” in Venafro.

Il Direttore regionale per i Bei Culturali e Paesaggistici, con propria determina (senza protocollo e data), ha successivamente revocato la gara rappresentando l’opportunità di ridefinire l’intervento alla luce di un finanziamento integrativo sopravvenuto alla pubblicazione del bando.

Con la medesima determina, ha tuttavia escluso la possibilità di riconoscere ai concorrenti il rimborso delle spese di partecipazione alla gara tenuto conto che il disciplinare di gara prevede che <<i concorrenti non potranno avanzare alcuna pretesa, anche solo a titolo di rimborso spese, per gli oneri sostenuti in dipendenza della partecipazione alla presente gara o nel caso in cui non possa farsi luogo all’aggiudicazione definitiva>>.

Avverso tale determina è insorta la società ricorrente, che ha contestualmente impugnato, “in parte qua”, il disciplinare di gara; entrambi gli atti vengono contestati nella parte in cui escludono il diritto al rimborso delle spese di partecipazione, lamentando l’esponente la violazione e falsa applicazione dell’art. 21 quinques della legge n. 241 del 1990, nonché eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto, illogicità, difetto di istruttoria.

Assume, in sintesi, che poiché la revoca della gara arreca un pregiudizio economico alle imprese partecipanti, l’Amministrazione avrebbe l’obbligo di corrispondere un indennizzo che, per spese di progettazione e costi fissi (relativamente al personale che ha lavorato alla preparazione del progetto), quantifica in euro 12.674,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Si è costituito in giudizio il Ministero per i Beni e le Attività culturali, per resistere al ricorso, chiedendone la reiezione, in quanto infondato.

Alla pubblica udienza del 31 ottobre 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato.

Occorre premettere, in relazione alla “causa petendi”, che la società ricorrente agisce a tutela della integrità del proprio patrimonio, facendo valere un pretesa responsabilità della stazione appaltante da atto lecito: chiede, cioè, il ristoro del pregiudizio patrimoniale che assume di aver subito in conseguenza dell’adozione di un atto di revoca, la cui legittimità non solo non è contestata, ma è data per presupposta.

Non rileva pertanto in questa sede la distinta seppur connessa tematica della responsabilità precontrattuale della pubblica Amministrazione, per lesione della libertà negativa a non vedersi coinvolti in una trattativa inutile, secondo il paradigma normativo di cui all’art. 1337 del codice civile.

La società ricorrente ha, infatti, omesso di azionare il diverso e concorrente titolo risarcitorio sicché, in applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e a garanzia del diritto di difesa, pur essendo i fatti materiali di per sé idonei a fondare sia una responsabilità di tipo indennitario, ex art. 21 quinquies della legge n. 241 del 1990, che di tipo risarcitorio, di natura aquiliana, ex art. 1337 c.c., per violazione dell’obbligo di buona fede nella fase che precede la stipula del contratto, il Collegio deve limitare la propria cognizione al primo titolo di responsabilità, quella cioè da atto lecito.

Tanto premesso in ordine alla perimetrazione dell’obbligo di pronuncia, osserva il Collegio che il ricorso è infondato.

Occorre evidenziare che, nella specie, il diritto al rimborso degli oneri sostenuti per partecipare alla gara è stato escluso dal direttore regionale del MIBAC, in forza di specifica clausola del disciplinare di gara, espressamente accettata dalla ricorrente secondo quanto previsto dal’art. 1.5. del disciplinare (<<dichiara di accettare, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara e nei documenti parti integranti dello stesso>>).

In merito a siffatte clausole, la giurisprudenza ha precisato che il diritto all’indennizzo, previsto dalla legge, può essere escluso legittimamente dall’Amministrazione con un proprio atto – come ad es. il bando di gara – in tutti i casi in cui la pretesa patrimoniale non si ricolleghi a un fatto illecito dell’Amministrazione, come accade nelle ipotesi di revoca (ex art. 21-quinquies l. n. 241/1990) e di annullamento di ufficio (ex art. 1, co. 136, l. n. 311/2004). Allorquando invece siffatto diritto si ricolleghi a un fatto illecito, come accade nelle ipotesi di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c., l’Amministrazione non può legittimamente imporre ai privati di formalizzare una preventiva rinuncia a siffatto diritto patrimoniale; è, del pari, illegittima la clausola del bando con la quale la stazione appaltante introduca in via preventiva, una modalità limitativa della responsabilità per fatti illeciti dalla stessa, posti in essere nello svolgimento del procedimento (Cons. Stato, Sez. IV, 14 gennaio 2013, n. 156).

Nella specie, venendo in rilievo una fattispecie di responsabilità per atto lecito, stante il tenore della “causa petendi” della domanda, deve ritenersi legittima la clausola del bando che ha escluso il diritto all’indennizzo, con la conseguenza che il ricorso dev’essere respinto.

Quanto alle spese di lite, reputa il Collegio che sussistano giusti motivi per disporne la compensazione integrale tenuto conto che il richiamato principio di diritto è stato precisato dalla giurisprudenza in data successiva alla proposizione del gravame.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente
Luca Monteferrante, Consigliere, Estensore
Antonio Andolfi, Primo Referendario

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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