* FAUNA E FLORA – Uccelli tutelati dalla normativa comunitaria e delle convenzioni internazionali – Approvazione di un progetto incidente sul loro habitat – Preventiva indagine sui concreti effetti dei lavori e sulla conformità dell’intervento alla direttiva 79/409/CE e alla Convenzione di Berna – Necessità.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Piemonte
Città: Torino
Data di pubblicazione: 13 Maggio 2016
Numero: 653
Data di udienza: 16 Marzo 2016
Presidente: Giordano
Estensore: Fratamico
Premassima
* FAUNA E FLORA – Uccelli tutelati dalla normativa comunitaria e delle convenzioni internazionali – Approvazione di un progetto incidente sul loro habitat – Preventiva indagine sui concreti effetti dei lavori e sulla conformità dell’intervento alla direttiva 79/409/CE e alla Convenzione di Berna – Necessità.
Massima
TAR PIEMONTE, Sez. 1^ – 13 maggio 2106, n. 653
FAUNA E FLORA – Uccelli tutelati dalla normativa comunitaria e delle convenzioni internazionali – Approvazione di un progetto incidente sul loro habitat – Preventiva indagine sui concreti effetti dei lavori e sulla conformità dell’intervento alla direttiva 79/409/CE e alla Convenzione di Berna – Necessità.
In presenza di elementi altamente indicativi della presenza di fauna selvatica nelle zone interessate e, soprattutto, di specie di uccelli tutelate dalla normativa comunitaria e dalle convenzioni internazionali, l’Amministrazione, prima dell’approvazione di un progetto che possa incidere sul loro habitat, è tenuta compiere un’indagine sui concreti effetti dei lavori e valutare attentamente la non contrarietà dell’intervento alla direttiva 79/409/CEE, che prevede che tutti gli Stati membri adottino “le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli di cui all’art. 1, che comprenda in particolare il divieto … b) di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi…” ed all’art 6 della Convenzione di Berna, che vieta espressamente “il deterioramento o la distruzione intenzionale dei siti di riproduzione e delle aree di riposo”. La mancanza di tale istruttoria non può che inficiare la legittimità della deliberazione della Giunta Comunale e condurre al suo annullamento.
Pres. Giordano, Est. Fratamico – L.A.C. Sezione Nazionale e altri (avv. Fenoglio) c. Comune di Arignano e altro (n.c.)
Allegato
Titolo Completo
TAR PIEMONTE, Sez. 1^ - 13 maggio 2106, n. 653SENTENZA
TAR PIEMONTE, Sez. 1^ – 13 maggio 2106, n. 653
N. 00653/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00574/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 574 del 2009, proposto da:
L.A.C. (Lega Abolizione della Caccia) Sezione Nazionale, L.A.C. (Lega Abolizione della Caccia) Sezione Piemonte, Pro Natura Piemonte, ciascuna in persona del legale rappresentante p.t., rappresentate e difese dall’avv. Andrea Fenoglio, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, Via Susa, 35;
contro
Comune di Arignano
Regione Piemonte
per l’annullamento
– della deliberazione n. 3 della Giunta Comunale di Arignano, in data 9.2.2009, avente ad oggetto l’approvazione del Progetto preliminare-definitivo per interventi di rivitalizzazione e riqualificazione per la fruizione turistica del lago di Arignano;
– di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi o comunque connessi con la predetta deliberazione
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 marzo 2016 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato la L.A.C. – Lega per l’abolizione della caccia e l’associazione Pro Natura Piemonte hanno chiesto al Tribunale di annullare la deliberazione n. 3 della Giunta Comunale di Arignano del 9.02.2009 avente ad oggetto l’approvazione del progetto preliminare-definitivo per interventi di rivitalizzazione e riqualificazione per la fruizione turistica del lago di Arignano e tutti gli atti e provvedimenti presupposti, antecedenti, consequenziali e comunque connessi del procedimento.
A sostegno della loro domanda le ricorrenti hanno dedotto 1) violazione di legge in relazione all’art. 6 della Convenzione di Berna del 19.09.1979 resa esecutiva con l.n. 503/1981 ed integralmente recepita dalla l. n.157/1992 e degli artt. 1 e 5 della direttiva 79/409/CEE, integralmente recepita ed attuata dalla l.n. 157/1992; 2) carenza, contraddittorietà, illogicità manifesta di istruttoria, illegittimità dell’iter procedimentale adottato; 3) incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge, illegittimità dell’iter procedimentale adottato; 4) incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge, illegittimità dell’iter procedimentale adottato.
All’udienza pubblica del 16.03.2016 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe le ricorrenti, associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell’Ambiente, hanno lamentato, in primo luogo, la violazione della Convenzione di Berna per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa e della direttiva comunitaria concernente la conservazione degli uccelli selvatici, nonché la carenza e la contraddittorietà dell’istruttoria espletata dalla Giunta Comunale per l’approvazione del progetto degli interventi di rivitalizzazione e riqualificazione turistica del lago di Arignano.
Le ricorrenti hanno evidenziato che tale progetto (cfr. doc. n. 2), quanto alla “valutazione degli effetti… sulla componente ambientale” della fauna, da un lato prevede che “la presente componente ambientale ed, in particolar modo, gli uccelli nidificanti nell’area verranno direttamente interessati dall’intervento solamente in maniera secondaria, poiché quest’ultimo non comporterà l’abbattimento di vegetazione, su cui peraltro la presenza di nidi è piuttosto scarsa” e che, quindi, “gli impatti negativi… relativi al disturbo antropico connesso alle attività … siano lievi”, dall’altro indica tra le “possibili interferenze”, proprio “la distruzione dei luoghi di nidificazione”, poiché “dai sopralluoghi effettuati risulta piuttosto scarsa la presenza di nidi, che tuttavia non viene esclusa”, concludendo che “si tratta di un impatto permanente, in quanto la vegetazione interessata viene asportata”.
Tale contraddizione, che emerge dal dato testuale del progetto è aggravata dalla mancanza di qualsiasi approfondimento sull’impatto dell’intervento e del nuovo assetto dell’area sulle specie protette.
In presenza di elementi altamente indicativi della presenza di fauna selvatica nelle zone interessate e, soprattutto, di specie di uccelli tutelate dalla normativa comunitaria e dalle convenzioni internazionali, dettagliatamente descritti nella Relazione al progetto di riqualificazione redatte dal Gruppo Piemontese Studi Ornitologici “F.A. Bonelli”(cfr. documenti 4, 4bis e 4ter), l’Amministrazione avrebbe, infatti, quantomeno dovuto compiere un’indagine sui concreti effetti dei lavori e del nuovo sfruttamento turistico del sito sull’habitat di tali animali e valutare attentamente la non contrarietà dell’intervento – che ricomprende, tra l’altro, la realizzazione di un’area di parcheggio, di un’area pic-nic, di un punto ristoro e di un pontile di legno per la fruizione turistica del sito e lo svolgimento di attività ricreative e sportive – alla direttiva 79/409/CEE, che prevede che tutti gli Stati membri adottino “le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli di cui all’art. 1, che comprenda in particolare il divieto … b) di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi…” ed all’art 6 della Convenzione di Berna, che vieta espressamente “il deterioramento o la distruzione intenzionale dei siti di riproduzione e delle aree di riposo”.
La mancanza di tale istruttoria non può che inficiare la legittimità della deliberazione della Giunta Comunale e condurre, dunque, al suo annullamento, con assorbimento di ogni altra doglianza.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando,
– accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato;
– condanna il Comune di Arignano alla rifusione, in favore delle ricorrenti delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Ofelia Fratamico, Primo Referendario, Estensore
Antonino Masaracchia, Primo Referendario
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/05/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)