Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti Numero: 239 | Data di udienza: 8 Febbraio 2017

* APPALTI – Art. 59, c. 2 d.lgs. n. 50/2016 – Plico pervenuto aperto alla Commissione di gara – Violazione del principio di segretezza delle offerte –  Soggetto cui sia addebitabile l’erronea apertura – Indifferenza – Integrità della busta contenente l’offerta economica – Irrilevanza.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Piemonte
Città: Torino
Data di pubblicazione: 14 Febbraio 2017
Numero: 239
Data di udienza: 8 Febbraio 2017
Presidente: Giordano
Estensore: Bini


Premassima

* APPALTI – Art. 59, c. 2 d.lgs. n. 50/2016 – Plico pervenuto aperto alla Commissione di gara – Violazione del principio di segretezza delle offerte –  Soggetto cui sia addebitabile l’erronea apertura – Indifferenza – Integrità della busta contenente l’offerta economica – Irrilevanza.



Massima

 

TAR PIEMONTE, Sez. 1^ – 14 febbraio 2017, n. 239


APPALTI – Art. 59, c. 2 d.lgs. n. 50/2016 – Plico pervenuto aperto alla Commissione di gara – Violazione del principio di segretezza delle offerte –  Soggetto cui sia addebitabile l’erronea apertura – Indifferenza – Integrità della busta contenente l’offerta economica – Irrilevanza.

Viola il principio di segretezza delle offerte (art 59 c. 2 D. Lgs. 50/16) la mera circostanza che il plico sia pervenuto aperto alla Commissione di gara, indipendentemente dal soggetto cui sia addebitabile l’erronea apertura, dato che la regola è posta a garanzia dei principi di par condicio e di segretezza delle offerte che altrimenti non risultano assicurati, in quanto l’apertura del plico deve essere effettuata dalla Commissione pubblicamente in contraddittorio ed il giorno della gara, e non invece in circostanze tali da non consentire alcuna certezza in ordine al rispetto delle regole di legalità previste per lo svolgimento della gara. E ciò ancorché la busta contenente l’offerta economica fosse intatta essendo pervenuta alla Commissione regolarmente sigillata (Cons. Stato sez. V, n. 1411 del 12. 3. 2001).


Pres. Giordano, Est. Bini – P. s.r.l. (avv.ti Bonanni e Bonanni) c. Provincia del Verbano Cusio Ossola (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR PIEMONTE, Sez. 1^ - 14 febbraio 2017, n. 239

SENTENZA

 

TAR PIEMONTE, Sez. 1^ – 14 febbraio 2017, n. 239


Pubblicato il 14/02/2017

N. 00239/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00072/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 72 del 2017, proposto da:
Progetti di Impresa S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Bonanni, Andrea Bonanni, con domicilio eletto presso lo studio Alessandro Sciolla in Torino, corso Montevecchio N. 68;

contro

Provincia del Verbano Cusio Ossola non costituita in giudizio;

nei confronti di

Lba Consulting S.r.l. non costituita in giudizio;

per l’annullamento

– del provvedimento con cui la Provincia del Verbano Cusio Ossola ha disposto, in favore dell’impresa LBA Consulting S.r.l., l’aggiudicazione definitiva dell’appalto avente ad oggetto l’affidamento del servizio di sviluppo di una soluzione ICT per la messa a regime delle prestazioni socio-sanitarie erogate dal progetto Welfare Comunitario Overaged, assunto con la Determinazione Dirigenziale n. 1736 del 22/12/2016;

– della nota prot. 29017 del 22/12/2016 con cui l’Ente appaltante ha comunicato alla Progetti di Impresa S.r.l. l’adozione del provvedimento di cui sopra;

– di tutti gli atti ed i provvedimenti della Stazione appaltante e della Commissione giudicatrice, ivi inclusi i verbali di gara, nella parte in cui non hanno rilevato le gravi carenze dell’offerta della LBA Consulting S.r.l. e non hanno disposto l’esclusione della stessa dalla gara;

– dell’operato della Commissione giudicatrice nell’apprezzamento delle offerte tecniche formulate dai concorrenti, ivi inclusi i relativi verbali;

– dell’operato dell’Ente appaltante e della Commissione di gara nella verifica dell’anomalia dell’offerta aggiudicataria;

– dell’operato della Stazione appaltante e della Commissione di gara, nell’ambito delle verifiche svolte circa l’effettivo possesso dei requisiti di qualificazione in capo all’impresa aggiudicataria;
 

– nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti;

nonché per la condanna dell’Amministrazione intimata a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente monetario nella misura che sarà determinata in corso di causa, previa per quanto occorra dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con la controinteressata.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2017 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l’art. 60 cod. proc. amm. che consente al giudice amministrativo, adito in sede cautelare, di definire il giudizio con “sentenza in forma semplificata”, ove il giudice accerti la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e nessuna delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o regolamento di giurisdizione;

Ritenuto di potere adottare tale tipo di sentenza, attesa la regolarità della notifica del ricorso, la completezza del contraddittorio, nonché la superfluità di ulteriore istruttoria;

Sentita sul punto parte ricorrente, che non ha manifestato osservazioni oppositive;

Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:

1) La società Progetti di Impresa S.r.l., ha partecipato alla gara indetta dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola, per l’affidamento del servizio di sviluppo di una soluzione ICT per la messa a regime delle prestazioni socio-sanitarie erogate dal progetto Welfare Comunitario Overaged, classificandosi al secondo posto nella graduatoria definitiva.

Con ricorso notificato in data 20.1.2017 e depositato il giorno 27.1.2017, la ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione definitiva del servizio, a favore della società Lba Consulting S.r.l., disposta con determina n. n. 1736 del 22/12/2016, nonché gli atti della gara, acquisiti in forza della domanda di accesso del 28.12.2016.

Ha quindi proposto le seguenti censure:

1) violazione dei principi di buon andamento, par condicio e segretezza delle offerta, violazione dell’art 59 c. 2 D. Lgs. 50/16, violazione della lex specialis; eccesso di potere per carenza di istruttoria, contraddittorietà e irragionevolezza: la lettera di invito prescriveva che la busta esterna, i plichi interni contenenti la documentazione amministrativa e le offerte tecnica ed economica, dovessero essere sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura. Nel verbale del 4.10.2016 la commissione dà atto che la busta esterna contenente i plichi di offerta e all’interno il plico denominato A) contenente la documentazione amministrativa del concorrente LBA Consulting risultano inavvertitamente già aperti sul lato dopo la protocollazione. L’offerta avrebbe quindi dovuto essere esclusa, essendo stato violato il principio di segretezza e a nulla rilevando la circostanza che il plico contenente l’offerta tecnica e il plico contenente l’offerta economica risultano regolarmente sigillati, come ha osservato la commissione di gara;

2) violazione dei principi di ragionevolezza, buon andamento, par condicio e segretezza delle offerta, violazione degli artt. 32, 59,81,82,83,85 e 94 D. Lgs. 50/16, violazione della lex specialis; eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, in quanto l’aggiudicataria non ha dimostrato il possesso del requisito di capacità professionale di punta, dell’aver svolto una singola commessa per un servizio analogo;

3) violazione dei principi di ragionevolezza, buon andamento, par condicio e segretezza delle offerta, violazione dell’art. 95 D. Lgs. 50/16, violazione della lex specialis; eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, in quanto l’offerta della LBA non è aderente ai requisiti funzionali richiesti dalla lex specialis;

4) violazione dei principi di ragionevolezza, buon andamento, par condicio e segretezza delle offerta, violazione degli artt. 30, 95 e 97 D. Lgs. 50/16, eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione: a seguito della dichiarazione di anomalia, la stazione appaltante ha condiviso le giustificazioni, che tuttavia, secondo la ricorrente, non sono sufficienti a giustificare il costo del lavoro.

Né l’Amministrazione, né la controinteressata si sono costituite in giudizio, nonostante la regolarità della notifica.

Alla camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2017 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione ai sensi dell’art 60 c.p.a.

II) Il ricorso merita accoglimento, stante la manifesta fondatezza della prima censura, per la lamentata violazione del principio di segretezza delle offerte.

Secondo detto principio nelle gare d’appalto devono essere seguite ben precise formalità (funzionalizzate al perseguimento di tale finalità e adeguatamente precisate nel bando di gara), quali la sigillatura dei plichi con ceralacca o altre modalità, idonee a garantire che l’offerta e la documentazione allegata giungano alla Commissione di gara integre, non manomesse da alcuno (con tale espressione riferendosi alla possibilità di aggiunta, sottrazione o sostituzione di qualche documento o dell’offerta economica), né in condizioni di aver potuto subire manomissioni.

In tema di segretezza delle offerte, le vicende di cui la giurisprudenza si è principalmente interessata sono quelle dell’inesatto confezionamento dei plichi, della violazione dei sigilli e delle buste, giunte accidentalmente aperte presso la stazione appaltante, anche per responsabilità di terzi (quali il corriere che aveva effettuato la consegna, ovvero il servizio postale, ovvero altri uffici dell’Amministrazione).

In ogni caso la giurisprudenza ha ritenuto che viola il principio di segretezza delle offerte la mera circostanza che il plico sia pervenuto aperto alla Commissione di gara, indipendentemente dal soggetto cui sia addebitabile l’erronea apertura, dato che la regola è posta “a garanzia dei principi di par condicio e di segretezza delle offerte che altrimenti non risultano assicurati”, in quanto “l’apertura del plico avrebbe dovuto essere effettuata dalla Commissione pubblicamente in contraddittorio ed il giorno della gara, e non invece in circostanze tali da non consentire alcuna certezza in ordine al rispetto delle regole di legalità previste per lo svolgimento della gara”. E ciò ancorché la busta contenente l’offerta economica fosse intatta essendo pervenuta alla Commissione regolarmente sigillata (Cons. Stato sez. V, n. 1411 del 12. 3. 2001).

Nel caso in esame sono pacificamente giunti aperti avanti alla Commissione la busta esterna contenente i plichi di offerta e il plico, posto all’interno della busta, denominato A) contenente la documentazione amministrativa del concorrente LBA Consulting.

Risulta quindi evidente che è stato violato il valore della segretezza delle offerte, non solo perché avanti alla Commissione la busta contenente tutta la documentazione era aperta, ma anche il plico contenente la documentazione amministrativa.

Il ricorso va quindi accolto, con conseguente annullamento della determina di aggiudicazione impugnata. Dal momento che la lettera d’invito al “punto 20” prevedeva l’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, in accoglimento alla domanda di risarcimento in forma specifica, la ricorrente – seconda classificata – deve essere dichiarata aggiudicataria del servizio, ottenendo in tal modo una reintegrazione in forma specifica nella posizione sostanziale lesa che esclude ogni ipotesi di risarcimento alternativo, previa dichiarazione di inefficacia del contratto, nell’ipotesi in cui sia stato stipulato medio tempore.

III) Per le ragioni che precedono il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell’aggiudicazione.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla e dispone l’aggiudicazione del servizio a favore della ricorrente.

Dichiara l’inefficacia del contratto eventualmente stipulato medio tempore.

Condanna la Provincia del Verbano Cusio Ossola alle spese del presente giudizio a favore della società ricorrente, determinate in € 1.000,00 (mille,00), oltre oneri di legge, oltre al rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente
Silvana Bini, Consigliere, Estensore
Giovanni Pescatore, Primo Referendario

L’ESTENSORE
Silvana Bini
        
IL PRESIDENTE
Domenico Giordano
        
        
IL SEGRETARIO

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