* DIRITTO URBANISTICO – Manufatti abusivi realizzati su terreno demaniale – Art. 35 d.P.R. n. 380/2001 – Concreta epoca di realizzazione – Irrilevanza – Affidamento tutelabile – Inconfigurabilità.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Piemonte
Città: Torino
Data di pubblicazione: 15 Marzo 2017
Numero: 375
Data di udienza: 28 Febbraio 2017
Presidente: Testori
Estensore: Picone
Premassima
* DIRITTO URBANISTICO – Manufatti abusivi realizzati su terreno demaniale – Art. 35 d.P.R. n. 380/2001 – Concreta epoca di realizzazione – Irrilevanza – Affidamento tutelabile – Inconfigurabilità.
Massima
TAR PIEMONTE, Sez. 2^ – 15 marzo 2017, n. 375
DIRITTO URBANISTICO – Manufatti abusivi realizzati su terreno demaniale – Art. 35 d.P.R. n. 380/2001 – Concreta epoca di realizzazione – Irrilevanza – Affidamento tutelabile – Inconfigurabilità.
L’art. 35 del D.P.R. n. 380 del 2001, volto a tutelare le aree demaniali nelle ipotesi di costruzione abusiva di manufatti da parte di privati, configura un potere di rimozione che ha carattere vincolato, rispetto al quale non può assumere rilevanza l’approfondimento circa la concreta epoca di realizzazione dei manufatti e non è configurabile un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente, che il tempo non può legittimare in via di fatto (cfr., tra molte: TAR Veneto, sez. II, 20 novembre 2015 n. 1247; TAR Campania, Napoli, sez. IV, 6 ottobre 2016 n. 4574).
Pres. Testori, Est. Picone – M.A.A. (avv. Ramondini) c. Comune di Carmagnola (avv. Gorgo)
Allegato
Titolo Completo
TAR PIEMONTE, Sez. 2^ - 15 marzo 2017, n. 375SENTENZA
TAR PIEMONTE, Sez. 2^ – 15 marzo 2017, n. 375
Pubblicato il 15/03/2017
N. 00375/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01256/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1256 del 2016, proposto da: Maria Anna Adamo, rappresentata e difesa dall’avv. Gian Mario Ramondini, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Ferrucci 10;
contro
Comune di Carmagnola, rappresentato e difeso dall’avv. Patrizia Gorgo, domiciliato presso la Segreteria del Tribunale in Torino, corso Stati Uniti 45;
per l’annullamento
– dell’ordinanza dirigenziale n. 9/2016 del 27 settembre 2016, notificata in data 29 settembre 2016, con la quale il Dirigente del Comune di Carmagnola ha ordinato alla ricorrente la demolizione e lo sgombero di opere edilizie sul terreno sito in Carmagnola, via Ceis n. 80, eseguite in assenza del permesso di costruire ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 380 del 2001;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Carmagnola;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2017 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Verificata l’integrità del contraddittorio ed avvisate le parti, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto di poter decidere con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm., vista la manifesta infondatezza del ricorso;
Premesso, in fatto:
che la ricorrente impugna il provvedimento con il quale il Comune di Carmagnola ha ordinato la rimozione dei manufatti abusivi realizzati su terreno demaniale in via Ceis n. 80, così descritti:
“fabbricato casa mobile di dimensioni di 6,54 mt. x 7,00 mt. circa sollevata da terra di circa 50 cm., di altezza 2,30 mt. circa; sul retro un container bagno di 2.35 mt. x 5,00 mt. circa sollevato da terra, di altezza 2,50 mt. circa, e altro garage prefabbricato in lamiera di 2,50 mt. x 7,00 mt.”;
Ritenuto, in diritto:
che è infondato e va respinto il primo ordine di censure, con cui la ricorrente deduce la violazione degli artt. 3, 6, 10 e 35 del D.P.R. n. 380 del 2001 e l’eccesso di potere per erroneità dei presupposti e travisamento;
che, in adiacenza ed ampliamento dei moduli abitativi costruiti dall’Amministrazione nel 1996 e nel 2010 in via Ceis per l’accoglienza di cittadini stranieri, la ricorrente ha edificato senza titolo i manufatti sopra descritti;
che tali manufatti sono assimilabili a nuova costruzione, ai sensi dell’art. 3, primo comma – lett. e.5), del D.P.R. n. 380 del 2001, in quanto stabilmente destinati all’utilizzo abitativo;
che la ricorrente non ha provato l’asserito carattere pertinenziale dei manufatti, neppure in relazione alla loro consistenza volumetrica (ben superiore al 20% della costruzione principale alla quale accedono);
che il Comune ha correttamente individuato nella ricorrente il “responsabile dell’abuso” destinatario dell’ordine di ripristino, ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 380 del 2001;
che la comunicazione di avvio del procedimento, anche con valore di diffida alla rimozione delle opere, è stata ritualmente inviata dal Comune in data 4 giugno 2016;
che, in relazione al secondo motivo di ricorso, non si ravvisa uno sviamento nell’esercizio del potere sanzionatorio da parte del Comune, essendo invero pacifico che l’art. 35 del D.P.R. n. 380 del 2001, volto a tutelare le aree demaniali nelle ipotesi di costruzione abusiva di manufatti da parte di privati, configura un potere di rimozione che ha carattere vincolato, rispetto al quale non può assumere rilevanza l’approfondimento circa la concreta epoca di realizzazione dei manufatti e non è configurabile un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente, che il tempo non può legittimare in via di fatto (cfr., tra molte: TAR Veneto, sez. II, 20 novembre 2015 n. 1247; TAR Campania, Napoli, sez. IV, 6 ottobre 2016 n. 4574);
che, stando agli atti di causa, è incontroverso che i manufatti abusivi insistano in area demaniale (zona “IC4” destinata a servizi tecnologici), in fascia di rispetto dell’impianto comunale di depurazione delle acque, nelle vicinanze dell’alveo del canale Naviglio, in area soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004;
Ritenuto, in conclusione, che il ricorso è manifestamente infondato per ogni suo profilo e che la ricorrente deve essere condannata alla refusione delle spese di giudizio, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Carmagnola, nella misura di euro 2.000,00 (oltre i.v.a., c.p.a. ed accessori di legge).
Dispone la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Testori, Presidente
Savio Picone, Consigliere, Estensore
Paola Malanetto, Primo Referendario
L’ESTENSORE
Savio Picone
IL PRESIDENTE
Carlo Testori
IL SEGRETARIO