* DIRITTO DELL’ENERGIA – Conferenza di servizi di cui al d.lgs. .n 387/2003 – Natura decisoria – Mancata espressione definitiva della volontà di un’amministrazione – Disciplina – DIRITTO URBANISTICO – Impianto fotovoltaico – Vincolo cimiteriale – Compatibilità.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Piemonte
Città: Torino
Data di pubblicazione: 18 Aprile 2012
Numero: 449
Data di udienza: 15 Marzo 2012
Presidente: Balucani
Estensore: Malanetto
Premassima
* DIRITTO DELL’ENERGIA – Conferenza di servizi di cui al d.lgs. .n 387/2003 – Natura decisoria – Mancata espressione definitiva della volontà di un’amministrazione – Disciplina – DIRITTO URBANISTICO – Impianto fotovoltaico – Vincolo cimiteriale – Compatibilità.
Massima
TAR PIEMONTE, Sez. 1^ – 18 aprile 2012, n. 449
DIRITTO DELL’ENERGIA – Conferenza di servizi di cui al d.lgs. .n 387/2003 – Natura decisoria – Mancata espressione definitiva della volontà di un’amministrazione – Disciplina.
La conferenza di servizi prevista dal d.lgs. n. 387/2003, ha natura decisoria, considerata la funzione di sintetizzare plurime espressioni di volontà ugualmente e distintamente necessarie per il corretto espletamento dell’attività del privato. Ne consegue l’applicazione della prevista disciplina per quanto concerne l’eventuale espressione di dissenso, il suo superamento e la sua valenza. La ratio semplificatrice della conferenza di servizi decisoria, infatti, da un lato impone a tutte le amministrazioni competenti di esprimersi proprio in quella sede e dall’altra, per evitare che singole condotte inerti vanifichino il modulo decisorio semplificato, interpreta la mancata espressione definitiva di volontà, salvo limitate eccezioni, in termini favorevoli all’istanza. (TAR Piemonte, n. 1342/2011)
Pres. Balucani, Est. Malanetto – S.s.r.l. (avv.ti Zingarelli e Giobergia) c. Provincia di Cuneo e altro (n.c.)
DIRITTO DELL’ENERGIA – DIRITTO URBANISTICO – Impianto fotovoltaico – Vincolo cimiteriale – Compatibilità.
Né la ratio di tutela sanitaria né la preservazione delle potenzialità di espansione dell’area cimiteriale risultano pregiudicate dell’eventuale installazione di un impianto fotovoltaico: da un lato infatti trattasi di strutture non destinate ad essere occupate da persone, sicchè non si ravvisano problematiche di carattere sanitario, dall’altro l’impianto fotovoltaico a terra non è del tutto assimilabile ad un edificio dal punto di vista della inamovibilità.
Pres. Balucani, Est. Malanetto – S.s.r.l. (avv.ti Zingarelli e Giobergia) c. Provincia di Cuneo e altro (n.c.)
Allegato
Titolo Completo
TAR PIEMONTE, Sez. 1^ - 18 aprile 2012, n. 449SENTENZA
TAR PIEMONTE, Sez. 1^ – 18 aprile 2012, n. 449
N. 00449/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01421/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1421 del 2011, proposto da:
Sv Piemonte V S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ingrid Zingarelli, Elio Giobergia, con domicilio eletto presso l’avv.to Ingrid Zingarelli in Torino, corso Cairoli, 2;
contro
Provincia di Cuneo, Comune di Sommariva del Bosco in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti;
per l’annullamento
del provvedimento prot. n. 381 del 1.9.2011 di diniego alla costruzione e all’esercizio di una centrale per la produzione di energia elettrica alimentata a fonte rinnovabile (fotovoltaico) da ubicarsi presso il Comune di Sommariva del Bosco, e relativi allegati, notificato in data 19.11.2011 con nota prot. n. 0084491 del 12.9.2011;
nonché di tutti gli atti e provvedimenti antecedenti, preordinati, presupposti, collegati e consequenziali, successivi e comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 marzo 2012 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Parte ricorrente ha adito l’intestato Tar e impugnato gli atti in epigrafe deducendo i seguenti motivi di ricorso:
Violazione di legge con riferimento all’art. 12 co. 3 e 4 del d.lgs. n. 387/2003. Violazione e falsa applicazione dei principi in materia di Conferenza di servizi. Violazione di legge con riferimento all’art. 14 ter co.7 della l. n. 241/1990. Violazione dei principi regolatori dell’azione dell’amministrazione. Difetto assoluto di istruttoria. Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei presupposti in fatto e diritto. Contesta parte ricorrente che l’impugnato diniego di autorizzazione ad installare impianto fotovoltaico sia stato motivato con riferimento ad un presunto diniego espresso dall’amministrazione comunale in sede di conferenza di servizi; detto diniego infatti non sarebbe affatto stato espresso.
Violazione di legge e/o falsa applicazione con riferimento all’art. 338 del R.D. 27.7.1934, n. 1265 recante “testo unico delle leggi sanitarie” e s.m.i.. Eccesso di potere per sviamento e difetto dei presupposti in fatto e diritto. Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti, dell’arbitrarietà, contraddittorietà e ingiustizia manifesta. Violazione dei principi regolatori dell’azione dell’amministrazione. Difetto assoluto di istruttoria. Contesta in ogni caso parte ricorrente che l’impianto fotovoltaico, che cadrebbe in fascia di rispetto cimiteriale sia propriamente qualificabile “edificio” e che conseguentemente ne sia inibita l’installazione in suddetta area, sia in quanto non destinato ad ospitare persone sia in quanto strutturalmente non idoneo ad inibire definitivamente l’eventuale espansione del cimitero.
Eccesso di potere sotto il profilo dell’arbitrarietà, contraddittorietà, ingiustizia manifesta e di trattamento. Violazione dei principi regolatori dell’azione amministrativa. Rileva parte ricorrente che la stessa amministrazione comunale avrebbe realizzato altro impianto fotovoltaico di sua proprietà a 50 mt. dall’area cimiteriale.
All’udienza del 15.3.2012 la causa è stata discussa e decisa.
DIRITTO
La domanda di parte ricorrente deve trovare accoglimento.
L’impugnato diniego appare viziato sia sotto il profilo procedurale che sotto il profilo sostanziale.
Come correttamente evidenziato da parte ricorrente, infatti, dal verbale della seconda conferenza di servizi (la prima era già stata interrotta su sollecitazione dell’amministrazione comunale per permettere alla medesima di valutare la compatibilità dell’impianto con il vincolo cimiteriale), si evince (cfr. doc. 11 p. 2 di p. ricorrente) che il Sindaco, ivi intervenuto in rappresentanza dell’amministrazione comunale, non ha espresso un diniego, limitandosi a dichiarare la propria impossibilità ad esprimersi.
Il finale diniego formulato dall’amministrazione provinciale procedente si basa per contro su una interpretazione di siffatta sostanziale mancata espressione di volontà come un diniego.
Questo Tribunale con la pronuncia sez. I n. 1342/2011 ha già ampiamente argomentato la ritenuta natura decisoria della conferenza di servizi prevista dal d.lgs. n. 387/2003, orientamento dal quale non si ritiene di doversi discostare, considerando che suddetta conferenza di servizi ha la funzione di sintetizzare plurime espressioni di volontà ugualmente e distintamente necessarie per il corretto espletamento dell’attività del privato. Tanto premesso ne consegue l’applicazione della prevista disciplina per quanto concerne l’eventuale espressione di dissenso, il suo superamento e la sua valenza. La ratio semplificatrice della conferenza di servizi decisoria, infatti, da un lato impone a tutte le amministrazioni competenti di esprimersi proprio in quella sede e dall’altra, per evitare che singole condotte inerti vanifichino il modulo decisorio semplificato, interpreta la mancata espressione definitiva di volontà, salvo limitate eccezioni, in termini favorevoli all’istanza. Preso quindi atto che l’amministrazione comunale non ha espresso formale dissenso bensì sostanzialmente dichiarato di non essere in grado di esprimersi, deve concludersi che la sua posizione non poteva essere valutata in termini negativi, come lamentato con il primo motivo di ricorso.
Per altro, anche da un punto di vista sostanziale, pare condivisibile la tesi propugnata dalla ricorrente con il secondo motivo di ricorso, là dove si evidenzia che né la ratio di tutela sanitaria né la preservazione delle potenzialità di espansione dell’area cimiteriale risultano pregiudicate dell’eventuale installazione di un impianto fotovoltaico quale quello proposto dalla ricorrente.
Da un lato infatti trattasi di strutture non destinate ad essere occupate da persone, sicchè non si ravvisano problematiche di carattere sanitario, dall’altro l’impianto fotovoltaico a terra non è del tutto assimilabile ad un edificio dal punto di vista della inamovibilità.
La domanda di parte ricorrente deve pertanto trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
accoglie il ricorso e per l’effetto annulla gli atti impugnati;
condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite complessivamente liquidate in € 2000,00 oltre IVA, CPA e contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:
Lanfranco Balucani, Presidente
Roberta Ravasio, Primo Referendario
Paola Malanetto, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)