* RIFIUTI – URBANISTICA ED EDILIZIA – Rifiuti nucleari – Opere accessorie all’impianto di condizionamento di rifiuti radioattivi (CEMEX) – Applicabilità dei termini ex art. 15 d.P.R. n. 380/2001 – Esclusione.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Piemonte
Città: Torino
Data di pubblicazione: 24 Maggio 2013
Numero: 692
Data di udienza: 10 Aprile 2013
Presidente: Salamone
Estensore: Fratamico
Premassima
* RIFIUTI – URBANISTICA ED EDILIZIA – Rifiuti nucleari – Opere accessorie all’impianto di condizionamento di rifiuti radioattivi (CEMEX) – Applicabilità dei termini ex art. 15 d.P.R. n. 380/2001 – Esclusione.
Massima
TAR PIEMONTE, Sez. 2^ – 24 maggio 2013, n. 692
RIFIUTI – URBANISTICA ED EDILIZIA – Rifiuti nucleari – Opere accessorie all’impianto di condizionamento di rifiuti radioattivi (CEMEX) – Applicabilità dei termini ex art. 15 d.P.R. n. 380/2001 – Esclusione.
Nei confronti del titolo edilizio che autorizza la costruzione di una cabina elettrica indispensabile al funzionamento dell’impianto di condizionamento di rifiuti radioattivi liquidi (CEMEX), anch’essa con caratteristiche di improrogabilità e urgenza di primario interesse pubblico per la tutela della salute della collettività e della sicurezza dello Stato, non trovano applicazione i termini prescritti dall’art. 15 D.P.R. n. 380/2001 , tenuto peraltro conto che l’organo che tale atto è adottato da un’Autorità Statale – il Commissario Delegato per la sicurezza dei materiali nucleari – dotata, ai sensi dell’art. 2 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267 del 7.03.2005, di poteri derogatori alle norme del D.P.R. n. 380/2001 proprio limitatamente alle disposizioni in materia di permesso di costruire contenute nella parte I, titolo I (rectius, II), capo II .
Pres. Salamone, Est. Fratamico – S.O.G.I.N. s.p.a. (avv.ti Violante Ruggi D’Aragona, Ferrazzano e Niglio) c. Comune di Saluggia (avv. Santilli)
Allegato
Titolo Completo
TAR PIEMONTE, Sez. 2^ - 24 maggio 2013, n. 692SENTENZA
TAR PIEMONTE, Sez. 2^ – 24 maggio 2013, n. 692
N. 00692/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01427/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1427 del 2011, proposto da:
S.O.G.I.N. – Societa’ Gestione Impianti Nucleari S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giancarlo Violante Ruggi D’Aragona, Vincenzo Ferrazzano e Giovanna Niglio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Marina Rozzio in Torino, c.so Duca degli Abruzzi, 42;
contro
Comune di Saluggia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Giorgio Santilli, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Paolo Sacchi, 44;
per l’annullamento
a) del provvedimento di cui alla nota prot. n. 10190 del 22 settembre 2011, a firma del Responsabile del Servizio Tecnico – Urbanistico del Comune di Saluggia, avente ad oggetto “istanza di proroga termine di ultimazione lavori nuova cabina elettrica” e recante rigetto dell’istanza di proroga in questione e declaratoria di decadenza dell’efficacia dell’ordinanza commissariale del 15.12.2006, con contestuale divieto di ogni forma di edificazione con riferimento alla nuova cabina elettrica, nota pervenuta il 27 settembre 2011;
b) dell’ordinanza prot. n. 10654 del 04.10.2011, emessa dal Responsabile del Servizio Tecnico – Urbanistico del Comune di Saluggia, avente ad oggetto “annullamento del permesso di costruire …. relativo alla costruzione della nuova cabina elettrica” e recante, con l’ordine di annullamento in parola, altresì l’avvertimento, per il caso di mancata ottemperanza, della irrogazione della sanzione acquisitoria;
c) per quanto occorra degli atti e provvedimenti agli stessi preordinati, siccome richiamati ed, in particolare:
c1) la nota a firma del Responsabile del Servizio Tecnico – Urbanistico del Comune di Saluggia, prot. n. 705 del 21.01.2011;
c2) il verbale di sopralluogo del 14.09.2011 e le relative risultanze;
d) di ogni altro atto agli stessi presupposto, connesso, collegato e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Saluggia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 aprile 2013 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 24.11.2011 la S.O.G.I.N. – Società Gestione Impianti Nucleari s.p.a. ha chiesto al Tribunale di annullare, previa sospensione dell’efficacia, a) il provvedimento con il quale, il 22.09.2011, il Comune di Saluggia aveva rigettato la sua istanza di proroga del termine di ultimazione dei lavori per una nuova cabina elettrica ed aveva dichiarato la decadenza dell’efficacia dell’ordinanza commissariale del 15.12.2006, vietando nei luoghi di causa ogni forma di edificazione del manufatto progettato; b) l’ordinanza del 4.10.2011 del Comune di Saluggia avente ad oggetto “annullamento del permesso di costruire … relativo alla costruzione della nuova cabina elettrica”; c) tutti gli atti ed i provvedimenti preordinati, presupposti, connessi collegati e consequenziali.
A sostegno della sua domanda la ricorrente ha dedotto 1) violazione di legge, violazione e falsa applicazione dell’art. 15 T.U. n. 380/01, eccesso di potere per omessa ponderazione della situazione contemplata, perplessità, carenza assoluta dei presupposti, travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione ed altri aspetti; 2) violazione di legge, violazione e falsa applicazione artt. 15 e 31 T.U. n. 380/2001, eccesso di potere per omessa ponderazione, difetto dei presupposti e d’istruttoria, violazione del giusto procedimento, difetto di motivazione ed altri profili, violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi, 3) violazione di legge, violazione art. 28 T.U. n. 380/2001, eccesso di potere per omessa ponderazione, travisamento, difetto di motivazione ed altri profili, incompetenza; 4) violazione di legge, violazione artt. 7 e ss. l.n. 241/1990, eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, carenza dei presupposti, omessa ponderazione, difetto di motivazione ed altri aspetti.
Il 30.12.2011 si è costituito in giudizio il Comune di Saluggia, chiedendo il rigetto sia dell’istanza cautelare, che del ricorso, in quanto infondati.
Con ordinanza n. 28/2012 del 12.01.2013 il Collegio, ritenendo il ricorso assistito da apprezzabili elementi di fumus boni iuris, ha accolto la sospensiva.
All’udienza pubblica del 10.04.2013 la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe la S.O.G.I.N. s.p.a., società incaricata delle misure di adeguamento dell’impianto EUREX nel Centro Enea di Saluggia agli attuali standards di sicurezza e, in particolare, della realizzazione dell’impianto di condizionamento a mezzo cementazione (impianto CEMEX) dei rifiuti radioattivi liquidi ivi stoccati, ha lamentato, in primo luogo, l’illegittimità del provvedimento impugnato nel quale l’Amministrazione Comunale, ritenendo erroneamente applicabile alla fattispecie l’art. 15 D.P.R. n. 380/2001, ha negato la proroga del permesso di costruire per il mancato inizio dei lavori entro 12 mesi dall’ordinanza del Commissario Delegato per la sicurezza dei materiali nucleari del 15.12.2006.
Tale censura è fondata e meritevole di accoglimento.
Da un lato l’originario titolo edilizio che autorizza la costruzione di una cabina elettrica in quanto “indispensabile al funzionamento degli impianti anch’essa con le caratteristiche di improrogabilità e urgenza di primario interesse pubblico per la tutela della salute della collettività e della sicurezza dello Stato” non prevede, infatti, termini per l’inizio e per l’ultimazione dei lavori, dall’altro, soprattutto, l’organo che lo ha adottato è un’Autorità Statale – il Commissario Delegato per la sicurezza dei materiali nucleari – dotata, ai sensi dell’art. 2 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267 del 7.03.2005, di poteri derogatori alle norme del D.P.R. n. 380/2001 proprio “limitatamente alle disposizioni in materia di permesso di costruire contenute nella parte I, titolo I (rectius, II), capo II” in ragione dell’importanza delle opere di messa in sicurezza dei materiali nucleari tanto per la salvaguardia dell’incolumità delle popolazioni residenti nelle vicinanze degli impianti di trattamento di tali sostanze, quanto per l’interesse alla sicurezza dello Stato.
Da qui l’inapplicabilità alla fattispecie in questione, per la sua specialità, dei termini prescritti dall’art. 15 D.P.R. n. 380/2001 e l’invalidità del diniego adottato il 22.09.2011, come anche dell’ordinanza del 3.10.2011 con la quale il Comune, anche in violazione dei canoni di leale collaborazione con l’Amministrazione Statale, con un provvedimento, in verità, difficilmente comprensibile nel suo significato, ha ordinato al direttore responsabile del sito EUREX di Saluggia ed alla SOGIN s.p.a. di “annullare il permesso di costruire (ordinanza del Commissario delegato per la sicurezza dei materiali nucleari del 15.12.2006) di autorizzazione alla costruzione della nuova cabina elettrica”, avvertendoli che “in caso di mancata ottemperanza …ferme le sanzioni penali previste dall’art. 650 del codice penale di competenza dell’autorità giudiziaria…” avrebbe provveduto “all’acquisizione gratuita del manufatto, eventualmente costruito, con la relativa area di sedime” ed avrebbe provveduto “alla sua demolizione, con spese a carico dei soggetti destinatari del… provvedimento”.
Alla luce delle argomentazioni che precedono il ricorso deve essere, dunque, accolto, con annullamento degli atti impugnati ed assorbimento di ogni altra doglianza.
Per la particolarità della controversia sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese nella misura della metà.
La restante metà delle spese, liquidate come in dispositivo, è, infine, posta, in base alla regola della soccombenza, a carico del Comune di Saluggia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando,
– accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati;
– condanna il Comune alla rifusione, in favore della ricorrente della metà delle spese di lite, liquidate in complessivi € 7.000,00 oltre accessori di legge;
– compensa tra le parti la restante metà delle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2013 con l’intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente
Ofelia Fratamico, Primo Referendario, Estensore
Antonino Masaracchia, Primo Referendario
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)