* DIRITTO DELL’ENERGIA – DIRITTO URBANISTICO – Regione Piemonte – Punto B della Scheda n. 2N allegata al c.d. Piano Stralcio Regionale – Produzione e generazione di calore – Equiparazione tra impianti a solare termico e tecnologie a pompa di calore.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Piemonte
Città: Torino
Data di pubblicazione: 25 Novembre 2011
Numero: 1247
Data di udienza: 9 Novembre 2011
Presidente: Salamone
Estensore: Masaracchia
Premassima
* DIRITTO DELL’ENERGIA – DIRITTO URBANISTICO – Regione Piemonte – Punto B della Scheda n. 2N allegata al c.d. Piano Stralcio Regionale – Produzione e generazione di calore – Equiparazione tra impianti a solare termico e tecnologie a pompa di calore.
Massima
TAR PIEMONTE, Sez. 2^ – 25 novembre 2011, n. 1247
DIRITTO DELL’ENERGIA – DIRITTO URBANISTICO – Regione Piemonte – Punto B della Scheda n. 2N allegata al c.d. Piano Stralcio Regionale – Produzione e generazione di calore – Equiparazione tra impianti a solare termico e tecnologie a pompa di calore.
Il punto B della Scheda n. 2N allegata al c.d. Piano Stralcio Regionale del Piemonte (adottato ai sensi degli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 351 del 1999) ai fini della produzione e generazione del calore, equipara, per gli edifici adibiti ad attività industriali o artigianali, gli impianti a solare termico con le tecnologie a pompa di calore. Ne deriva l’illegittimità della prescrizione del permesso di costruire, con cui il Comune impone al richiedente l’installazione di pannelli solari termici, ove la costruzione sia dotata, in progetto, di impianto di riscaldamento a pompa di calore.
Pres. Salamone, Est. Masaracchia – S. s.r.l. (av.ti Pafundi e Sarzotti) c. Comune di Volpiano (avv. Santilli)
Allegato
Titolo Completo
TAR PIEMONTE, Sez. 2^ - 25 novembre 2011, n. 1247SENTENZA
TAR PIEMONTE, Sez. 2^ – 25 novembre 2011, n. 1247
N. 01247/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01104/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1104 del 2009, proposto da:
STELLA S.R.L., rappresentata e difesa dagli avv. Teodosio Pafundi, Bruno Sarzotti, con domicilio eletto presso Teodosio Pafundi in Torino, corso Re Umberto, 27;
contro
COMUNE DI VOLPIANO, rappresentato e difeso dall’avv. Giorgio Santilli, con domicilio eletto presso Giorgio Santilli in Torino, via Paolo Sacchi, 44;
per l’annullamento
a) del permesso di costruire 25.06.2009, n. 32/2009, avente ad oggetto l’assenso alla realizzazione di un edificio a destinazione industriale – artigianale in Volpiano, via Brandizzo s.n., nella parte in cui è stato imposto alla società ricorrente l’obbligo di installare impianti solari termici che <<… dovranno essere integrati nella struttura dell’edificio e dimensionati in modo tale da poter fornire almeno il 60%
del fabbisogno annuale di energia richiesto per la produzione di acqua calda sanitaria>>;
b) di ogni altro atto preparatorio, presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compresa – per quanto possa occorrere – la nota 25.09.2009, n. 22355, del responsabile del servizio Territorio ed Ambiente del Comune di Volpiano ed il parere espresso dalla Commissione Edilizia Comunale nella seduta del 12.06.2009.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Volpiano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 novembre 2011 il dott. Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Comune di Volpiano (TO), in data 25 giugno 2009 (provv. n. 32/2009), ha rilasciato alla società “Stella” s.r.l. un permesso di costruire riguardante un edificio a destinazione industriale-artigianale (capannone composto da quattro unità immobiliari). L’art. 7, par. n. 2, di tale permesso prescrive alla società beneficiaria l’“Obbligo di installare impianti solari termici”, con la precisazione che “Tali impianti dovranno essere integrati nella struttura dell’edificio e dimensionati in modo da poter fornire almeno il 60% del fabbisogno annuale di energia richiesto per la produzione di acqua calda sanitaria”.
La società “Stella” ha impugnato dinnanzi a questo TAR la prescrizione da ultimo indicata, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, ritenendola un’illegittima limitazione del proprio ius aedificandi.
Oggetto di impugnazione è anche la nota n. 22355, del 25 settembre 2009, con la quale il Comune – a fronte di una specifica richiesta di intervento in autotutela avanzata dalla società – ha confermato l’apposizione della contestata prescrizione, motivandola in base “all’applicazione del Piano Stralcio Regionale, approvato con D.C.R. n. 98-1247 del 11.01.2007”.
2. I profili dedotti, articolati nell’ambito di due complessi motivi di gravame, possono così sintetizzarsi:
1) difetto di motivazione, dedotto anche come divieto di integrazione postuma della motivazione, posto che la giustificazione dell’introduzione della clausola di cui all’art. 7 del permesso di costruire sarebbe stata esternata soltanto con la nota n. 22355, del 25 settembre 2009;
2) violazione dell’art. 12, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 (a norma del quale “Il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente”), posto che le richiamate disposizioni del c.d. Piano Stralcio Regionale (relative all’obbligo di installazione di pannelli solari nelle nuove costruzioni) non costituirebbero ancora disposizioni vigenti e già operanti: ciò, in mancanza di un loro recepimento nel Regolamento edilizio del Comune di Volpiano, così come previsto al par. n. 1.3 del Piano;
3) erronea applicazione del Piano Stralcio (scheda n. 2N, punto B, avente ad oggetto le prescrizioni su “Forme di produzione/generazione del calore”), sotto un duplice profilo:
a) inapplicabilità delle prescrizioni ivi contenute all’edificio oggetto del permesso di costruire, posto che – come si legge nella citata Scheda n. 2N – esse riguardano solo le “costruzioni scorporabili agli effetti dell’isolamento termico”, laddove gli uffici da riscaldare, nella fattispecie, non sarebbero affatto “scorporabili” dall’edificio industriale vero e proprio, trattandosi in realtà di un’unica struttura edilizia;
b) erronea applicazione delle disposizioni de quibus, laddove esse prescrivono l’impiego di “sistemi basati sul solare termico e/o su tecnologie a pompa di calore”: in base al progetto edilizio, invero, il sistema di riscaldamento delle quattro unità immobiliari da realizzare prevede “l’installazione e l’utilizzo di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili e di pompe di calore ad alto rendimento di emissione, regolazione e distribuzione”, proprio come prescritto dal punto B della citata Scheda n. 2N;
4) violazione dell’art. 18, comma 1, della legge della Regione Piemonte n. 13 del 2007 (norma che, sotto la rubrica “Disposizioni in materia di impianti solari”, così dispone: “Per gli edifici di nuova costruzione […], il proprietario o chi ne ha titolo installa impianti solari termici integrati nella struttura edilizia, dimensionati in modo tale da soddisfare almeno il 60 per cento del fabbisogno annuale di energia primaria richiesto per la produzione di acqua calda sanitaria dell’edificio”): secondo la ricorrente tale disposizione non poteva ancora considerarsi in vigore, in quanto avente “carattere meramente programmatico”, essendo la sua vigenza subordinata all’emanazione del regolamento attuativo, di competenza della Giunta regionale, previsto dall’art. 21, comma 1, lett. a, della legge regionale stessa;
5) violazione dell’art. 2, comma 5, lett. c, della richiamata legge regionale, il quale esclude dall’applicazione delle norme sul rendimento energetico i fabbricati industriali, artigianali ed agricoli non residenziali “quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili”: nel caso, dall’esame del progetto edilizio, risulterebbe “evidente che è prevista la predisposizione di un impianto di riscaldamento per buona parte degli ambienti del capannone industriale (uffici e servizi)”;
6) violazione del citato art. 2, comma 5, lett. c, sotto altro profilo: la norma circoscriverebbe l’obbligo di dotazione dei pannelli solari solo agli edifici di tipo residenziale, laddove è pacifico che l’intervento oggetto del permesso di costruire n. 32/2009 attiene alla realizzazione di un capannone ad uso industriale/artigianale;
7) violazione delle norme che sovrintendono allo svolgimento del procedimento per il rilascio del permesso di costruire (art. 20, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 380 del 2001), sotto il profilo della mancata partecipazione procedimentale della società interessata: l’amministrazione non ha, nella specie, comunicato alla ricorrente, prima del rilascio del titolo, la necessità di apportare le “modifiche strutturali” (ossia, l’aggiunta degli impianti solari) all’edificio a destinazione industriale che era stato rappresentato nel progetto edilizio;
8) violazione del principio di proporzionalità: la misura imposta dall’amministrazione, oltre a non apparire “giustificata da specifiche e motivate esigenze di interesse pubblico”, non avrebbe comunque tenuto conto del fatto che “nel progetto edilizio era stata prevista l’installazione e l’utilizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, e cioè impianti idonei a garantire la produzione di energia sufficiente a soddisfare il fabbisogno annuale di acqua calda sanitaria”.
3. Si è costituito in giudizio, con memoria di mero stile, il Comune di Volpiano, in persona del proprio Sindaco pro tempore, depositando documenti e chiedendo il rigetto del ricorso.
Con successiva memoria, depositata nell’imminenza della camera di consiglio per la discussione dell’incidente cautelare, il Comune ha argomentato le proprie difese evidenziando, in particolare, che, durante la seduta della Commissione edilizia del 12 giugno 2009, il geom. Sandro Ferrara (progettista dell’edificio) avrebbe “sottoscritto per accettazione” l’“indirizzo generale” che in quella sede è stato adottato ed in base al quale si è prescritto “comunque l’obbligo di installazione dei pannelli solari nei capannoni industriali, in presenza di bagni, indipendentemente dalla presenza di impianti a pompe di calore”.
4. Con ordinanza n. 711 del 2010 questo TAR ha accolto la domanda cautelare, sotto il profilo del fumus boni iuris, “atteso che gli obiettivi di risparmio energetico imposti dal Piano stralcio Regionale appaiono comunque raggiunti nel caso concreto e atteso che non risulta alcuna accettazione, da parte del ricorrente, delle clausole prescrittive imposte nel titolo”.
5. Successivamente, con memoria depositata in data 23 marzo 2011, la società ricorrente ha ulteriormente argomentato le proprie difese, evidenziando, in particolare, di non aver mai prestato accettazione alle clausole oggetto di impugnazione.
Alla pubblica udienza del 9 novembre 2011, quindi, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è fondato.
Posizione centrale assume, per la risoluzione della presente controversia, il punto B della Scheda n. 2N allegata al c.d. Piano Stralcio Regionale (di cui alla d.C.R. n. 98-1247 dell’11 gennaio 2007: doc. n. 6 della ricorrente). Si tratta, come è noto, di quella parte del “Piano per il Risanamento e la Tutela della Qualità dell’Aria” che la Regione Piemonte è tenuta ad adottare ai sensi degli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 351 del 1999 (recante “Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente”) e che è stato stralciato lungo il complessivo iter di approvazione (“Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento”).
Orbene, la richiamata norma del Piano Stralcio Regionale prevede che, per gli edifici adibiti ad attività industriali o artigianali, “Ad integrazione dell’energia termica necessaria alla produzione di acqua calda sanitaria, devono essere utilizzati sistemi basati sul solare termico e/o su tecnologie a pompa di calore”. Nel caso di specie, non vi è dubbio che la costruzione oggetto del permesso n. 32/2009 sia dotata di un impianto di riscaldamento a pompa di calore, come si evince dal relativo progetto (si vd. l’attestato di qualificazione energetica allegato alla relazione tecnica: doc. n. 2 della ricorrente) e come, del resto, riconosciuto da parte resistente (“… la soc. ricorrente ha effettivamente introdotto nella successiva Relazione Tecnica 3/3/2009 un progetto che comprendeva l’installazione di pompe di calore nei locali ufficio/bagni”: pag. 7 della memoria depositata in giudizio il 24 settembre 2010). La conseguenza è che la costruzione si presenta senz’altro in linea con la prescrizione del Piano Stralcio citata, la quale equipara, ai fini della produzione e generazione del calore, gli impianti a solare termico con le tecnologie a pompa di calore. Non può avere alcuna rilevanza giuridica quanto, sul punto, sostiene la difesa dell’amministrazione, la quale richiama l’atto di “indirizzo generale” fatto proprio dalla Commissione edilizia nella seduta del 12 giugno 2009 (consistente, come visto, nel prescrivere ugualmente l’installazione di pannelli solari anche in presenza di impianti a pompa di calore): se può essere vero che una simile prescrizione possa risultare “più conforme agli obiettivi di risparmio energetico, di cui alla L.R. 13/2007”, è anche vero, però, che la lettera del Piano Stralcio è chiara nel ritenere tra di loro alternativi (in quanto equivalenti) i due sistemi di riscaldamento nell’ottica, comunque, del raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico.
Si deve dunque concludere, come già divisato da questo TAR nella sede cautelare, che gli impianti di riscaldamento previsti nella costruzione per la quale è causa sono senz’altro idonei a rispettare le prescrizioni di cui al Piano Stralcio Regionale, ai fini degli obiettivi di risparmio energetico. Né può ritenersi, come pare accennato nella memoria difensiva dell’amministrazione, che la società ricorrente avesse già accettato il richiamato (e ben più restrittivo) “indirizzo generale” adottato durante la seduta del 12 giugno 2009 da parte della Commissione edilizia, solo perché tale indirizzo è stato in quell’occasione sottoscritto anche dal geometra progettista del capannone industriale. E’ evidente, in proposito, che quel geometra è intervenuto, in tale occasione, quale membro componente della Commissione medesima e non come “inviato” della ricorrente (cfr. doc. n. 2 dell’amministrazione) e che, del resto, nessun profilo di impegno per la società committente poteva rinvenirsi in quella sottoscrizione, in assenza di una specificazione adesiva proveniente da un organo formalmente rappresentativo di quest’ultima.
Sono da considerare assorbiti i restanti profili di censura.
7. L’atto impugnato va, pertanto, annullato nella parte in cui ha prescritto alla società ricorrente l’obbligo di installare impianti solari termici, ossia con riferimento all’intero paragrafo n. 2 dell’art. 7 dell’atto medesimo.
In considerazione della natura della presente controversia, nonché del livello degli atti difensivi, si rinvengono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione seconda, definitivamente pronunciando,
Accoglie
il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il permesso di costruire n. 32/2009, rilasciato dal Comune di Volpiano in data 25 giugno 2009, nella parte in cui ha prescritto alla società ricorrente l’obbligo di installare impianti solari termici, così come precisato in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente
Ofelia Fratamico, Referendario
Antonino Masaracchia, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)