* DIRITTO DEGLI ALIMENTI – SALUTE – Rischi connessi con alimenti e mangimi – RASFF – Sistema di allerta rapido – Funzionamento – Notifiche di mercato e respingimento alla frontiera – Notifiche di allarme e notifiche di informazione – Notifica RASFF di allarme – Obiettivo – Materiali e oggetti destinati a venire in contatto con prodotti alimentari – Raccolta di campioni – Presenza del produttore del bene – Necessità – Esclusione – Comunicazione di alert a seguito delle analisi – Provvedimento cautelare d’urgenza – Art. 7, c. 2 L. n. 241/1990 – Regolamento CE n. 1935/2004 – Mantenimento di disposizioni nazionali – Metalli e leghe – Assenza di misure comunitarie specifiche – D.M. 21.03.1977 e D.M. 21.12.2010.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Piemonte
Città: Torino
Data di pubblicazione: 27 Febbraio 2014
Numero: 351
Data di udienza: 15 Gennaio 2014
Presidente: Salamone
Estensore: Fratamico
Premassima
* DIRITTO DEGLI ALIMENTI – SALUTE – Rischi connessi con alimenti e mangimi – RASFF – Sistema di allerta rapido – Funzionamento – Notifiche di mercato e respingimento alla frontiera – Notifiche di allarme e notifiche di informazione – Notifica RASFF di allarme – Obiettivo – Materiali e oggetti destinati a venire in contatto con prodotti alimentari – Raccolta di campioni – Presenza del produttore del bene – Necessità – Esclusione – Comunicazione di alert a seguito delle analisi – Provvedimento cautelare d’urgenza – Art. 7, c. 2 L. n. 241/1990 – Regolamento CE n. 1935/2004 – Mantenimento di disposizioni nazionali – Metalli e leghe – Assenza di misure comunitarie specifiche – D.M. 21.03.1977 e D.M. 21.12.2010.
Massima
TAR PIEMONTE, Sez. 2^ – 27 febbraio 2014, n. 351
DIRITTO DEGLI ALIMENTI – SALUTE – Rischi connessi con alimenti e mangimi – RASFF – Sistema di allerta rapido – Funzionamento – Notifiche di mercato e respingimento alla frontiera – Notifiche di allarme e notifiche di informazione.
Il RASFF, Rapid Alert System for Food and Feed – Sistema di allerta rapido per alimenti e mangimi – è stato istituito per fornire un efficace strumento di scambio delle informazioni circa le misure adottate in risposta all’individuazione di un rischio connesso con alimenti o mangimi o, dal 2004, con materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti, a tutte le autorità preposte al controllo degli stessi nei diversi Paesi dell’Unione. Questo scambio di informazioni aiuta gli Stati membri ad agire più rapidamente e in maniera coordinata in caso di minacce per la salute causate da questo genere di prodotti. Giuridicamente il sistema si fonda sul regolamento CE/178/2002, il quale stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e fissa procedure nel campo della sicurezza dei prodotti alimentari. Esistono due tipi di notifiche RASFF: le notifiche di mercato e i respingimenti alla frontiera. Un membro della rete invia una notifica di mercato quando viene rilevato un rischio in un alimento, in un materiale o in un oggetto destinato al contatto con gli alimenti, oppure in un mangime immessi sul mercato. Un respingimento alla frontiera viene invece notificato quando ad un prodotto è stato rifiutato l’ingresso nell’Unione Europea. Le notifiche di mercato, a loro volta, possono essere di due tipi: notifiche di allarme e notifiche di informazione. Completano il quadro le notifiche di notizie (“RASFF News”).
Pres. Salamone, Est. Fratamico – F. s.r.l. (avv.ti Calvetti, Rusconi e Aragona) c. A.S.L. TO 4 – Azienda Sanitaria Locale di Cirie’, Chivasso e Ivrea (avv.ti Sarzotti e Angelini), Regione Lombardia (avv.ti Gatto e Vivone) e altri (n.c.)
DIRITTO DEGLI ALIMENTI – SALUTE – Rischi connessi con alimenti e mangimi – Notifica RASFF di allarme – Obiettivo.
Una notifica RASFF di allarme che viene inviata quando un alimento o un mangime o un materiale destinato a venire a contatto con gli alimenti che presenta un grave rischio per la salute è sul mercato, rendendo necessaria un’azione rapida. Il membro del RASFF che identifica il problema e adotta per primo le relative misure (ad esempio il ritiro del prodotto) fa scattare l’allarme. L’obiettivo della comunicazione è quello di mettere ciascun membro della rete in condizione di verificare se il prodotto in questione è presente sul proprio mercato, e di adottare eventualmente le misure necessarie.
Pres. Salamone, Est. Fratamico – F. s.r.l. (avv.ti Calvetti, Rusconi e Aragona) c. A.S.L. TO 4 – Azienda Sanitaria Locale di Cirie’, Chivasso e Ivrea (avv.ti Sarzotti e Angelini), Regione Lombardia (avv.ti Gatto e Vivone) e altri (n.c.)
DIRITTO DEGLI ALIMENTI – SALUTE – Materiali e oggetti destinati a venire in contatto con prodotti alimentari – Raccolta di campioni – Presenza del produttore del bene – Necessità – Esclusione.
In tema di materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari , l’art. 1 l.n. 283/1962 e l’art. 6 DPR n. 327/1980 prevedono la possibilità per l’Amministrazione di procedere alla raccolta di campioni in qualsiasi punto della filiera produttiva alla sola presenza del detentore della merce, mentre non è prevista la partecipazione del produttore del bene.
Pres. Salamone, Est. Fratamico – F. s.r.l. (avv.ti Calvetti, Rusconi e Aragona) c. A.S.L. TO 4 – Azienda Sanitaria Locale di Cirie’, Chivasso e Ivrea (avv.ti Sarzotti e Angelini), Regione Lombardia (avv.ti Gatto e Vivone) e altri (n.c.)
DIRITTO DEGLI ALIMENTI – SALUTE – Materiali e oggetti destinati a venire in contatto con prodotti alimentari – Comunicazione di alert a seguito delle analisi – Provvedimento cautelare d’urgenza – Art. 7, c. 2 L. n. 241/1990.
In tema di materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, la comunicazione di “alert” che scaturisce dall’esito delle analisi, per la sua natura eminentemente cautelare di atto adottato d’urgenza per tutelare la sicurezza alimentare e, dunque, la salute umana, soggiace al disposto dell’art. 7 c. 2 l.n. 241/1990.
Pres. Salamone, Est. Fratamico – F. s.r.l. (avv.ti Calvetti, Rusconi e Aragona) c. A.S.L. TO 4 – Azienda Sanitaria Locale di Cirie’, Chivasso e Ivrea (avv.ti Sarzotti e Angelini), Regione Lombardia (avv.ti Gatto e Vivone) e altri (n.c.)
DIRITTO DEGLI ALIMENTI – SALUTE – Materiali e oggetti destinati a venire in contatto con prodotti alimentari – Regolamento CE n. 1935/2004 – Mantenimento di disposizioni nazionali – Metalli e leghe – Assenza di misure comunitarie specifiche – D.M. 21.03.1977 e D.M. 21.12.2010.
Il regolamento CE n. 1935/2004, dopo aver prescritto che “i materiali e gli oggetti, compresi i materiali e gli oggetti intelligenti, devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione affinchè, in condizioni d’impiego normali o prevedibili, essi non trasferiscano ai prodotti alimentari componenti in quantità tali da: a) costituire un pericolo per la salute umana; b) comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari o c) comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche”, precisa (all’art. 6) che “in mancanza di misure specifiche di cui all’art. 5, il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni nazionali a condizione che siano conformi alle norme del trattato”. Per i metalli e le leghe mancano, allo stato (come evidenziato anche dal Ministero della Salute nella circolare n. 22887 del 26.06.2012) “misure” comunitarie “specifiche” e ciò consente all’Italia di conservare la propria disciplina nazionale che, a tutela della salute dei cittadini, prevede, al D.M. 21.03.1977, aggiornato dal D.M. 21.12.2010, severi limiti di cessione di alcuni materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti.
Pres. Salamone, Est. Fratamico – F. s.r.l. (avv.ti Calvetti, Rusconi e Aragona) c. A.S.L. TO 4 – Azienda Sanitaria Locale di Cirie’, Chivasso e Ivrea (avv.ti Sarzotti e Angelini), Regione Lombardia (avv.ti Gatto e Vivone) e altri (n.c.)
Allegato
Titolo Completo
TAR PIEMONTE, Sez. 2^ - 27 febbraio 2014, n. 351SENTENZA
TAR PIEMONTE, Sez. 2^ – 27 febbraio 2014, n. 351
N. 00351/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01146/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1146 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Fiskars Italy S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Calvetti, Giuseppe Rusconi e Sergio Aragona, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Torino, via San Quintino, 10;
contro
A.S.L. TO 4 – Azienda Sanitaria Locale di Cirie’, Chivasso e Ivrea, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Bruno Sarzotti ed Alessandro Angelini, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, corso Re Umberto, 27;
Regione Lombardia, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Catia Gatto e Pio Dario Vivone, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe Gallenca in Torino, via XX Settembre, 60;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA) – Piemonte,
Regione Piemonte,
A.S.L. Lecco;
per l’annullamento
– del verbale ASL TO4, non comunicato a Fiskars Italy s.r.l., del 30.08.2012 di prelevamento presso l’ipermercato Bennet di Pavone Canavese (To), di alcuni coltelli da tavola serie Korus prodotti da Fiskars Italy s.r.l.;
– della comunicazione ARPA Piemonte, non comunicata a Fiskars Italy s.r.l., del 27.11.2012, prot. 121359, nonchè dei relativi rapporti di analisi, tutti pure non comunicati a Fiskars Italy s.r.l.;
– della comunicazione ASL TO4 del 30.11.2012, prot. 1174/0114940, non comunicata a Fiskars Italy s.r.l., con la quale viene attivata l’allerta “oggetto a contatto con alimenti”, e la relativa scheda di notifica allerta, pure non comunicata a Fiskars Italy s.r.l.;
– del conseguente allerta inerente il procedimento n. 337/2012, aperto il 30.11.2012, della Regione Lombardia su segnalazione della Regione Piemonte, non comunicato a Fiskars Italy s.r.l.;
– della richiesta dell’ASL Lecco, del 3.12.2012, prot. 50663, con la quale è stata chiesta a Fiskars Italy s.r.l. la consegna dell’elenco dei clienti;
e con i motivi aggiunti depositati in data 15 febbraio 2012
– della lettera ARPA Piemonte datata 4.12.2012, prot. 124130, registro violazioni, avente ad oggetto “Verbale di accertamento di violazione amministrativa e comunicazione di risultati analitici non conformi al campione COLTELLI DA TAVOLA prelevato da ASL TO4 SCIAN – VIA ALDISIO, 2 – 10015 IVREA (TO), con verbale prelevamento n. 30/BC/2012 presso Bennet Spa via Circonvallazione, 95/35 – 10018 PAVONE CANAVESE registrato dal Polo Alimenti, Dipartimento di Torino, ARPA Piemonte, con il n. 2012/045594;
– di ogni altro provvedimento presupposto, preordinato, consequenziale e/o comunque connesso allo stato non potuto conoscere;
nonchè in subordine la ricorrente chiede il risarcimento di tutti i danni subiti, di natura patrimoniale e non patrimoniale, che indica sin da ora nella somma di Euro 500.000,00, fatta salva ogni migliore indicazione nel prosieguo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della A.S.L. To 4 – Azienda Sanitaria Locale di Cirie’, Chivasso e Ivrea e della Regione Lombardia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2014 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato la Fiskars Italy s.r.l. ha chiesto al Tribunale di annullare, previa sospensione dell’efficacia, anche in via provvisoria, a) il verbale dell’ASL TO4 del 30.08.2012 di prelevamento presso l’ipermercato Bennet di Pavone Canavese di alcuni coltelli da tavola serie Korus di sua produzione; b) la comunicazione ARPA Piemonte del 27.11.2012 ed i relativi rapporti di analisi; c) la comunicazione della ASL TO4 del 30.11.2012 con cui era stata attivata l’allerta “oggetto a contatto con alimenti” e la relativa scheda di notifica; d) l’allerta inerente il procedimento n. 337/2012 aperto il 30.11.2012 dalla Regione Lombardia su segnalazione della Regione Piemonte; e) la richiesta della ASL Lecco del 3.12.2012 con la quale era le era stata chiesta la consegna dell’elenco clienti; f) ogni altro provvedimento presupposto, preordinato consequenziale e/o comunque connesso.
In via subordinata la ricorrente ha formulato domanda di risarcimento di tutti i danni subiti, indicati nell’importo di € 500.000,00.
Avverso gli atti impugnati la ricorrente ha dedotto 1) violazione della l.n. 241/1990, mancata comunicazione di avvio del procedimento, violazione del diritto al contraddittorio, eccesso di potere; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 13 del D.P.R. n. 327/1980, violazione e falsa applicazione dell’art. 223 d.lgs. n. 271/1989, violazione e falsa applicazione delle Linee Guida per il controllo ufficiale sui materiali e oggetti destinati a venire in contatto con gli alimenti del 2012, violazione del principio del contraddittorio, violazione di legge; 3) violazione e falsa applicazione di legge, violazione del Regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.10.2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, violazione dell’art. 3 (Requisiti generali); 4) richiesta di rimessione alla Corte di Giustizia ex art. 267 del Trattato; 5) violazione e falsa applicazione di legge, violazione dell’art. 3 del decreto del Ministero della Salute del 21.12.2010 n. 258; 6) violazione e falsa applicazione di legge, eccesso di potere disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, falsità del presupposto, insussistenza di rischio per la salute dei consumatori, esistenza di studi tossicologici e di uno studio specifico che escludono ogni relazione al riguardo; 7) violazione e falsa applicazione di legge, eccesso di potere, inattendibilità della tipologia di analisi abitualmente condotte sulle lame dei coltelli ad uso domestico.
Con decreto n. 640/2012 del 12.12.2012 il Presidente della Seconda Sezione ha sospeso in via provvisoria gli atti impugnati.
Il 18.12.2012 ed il 6.05.2013 si sono costituite in giudizio l’Azienda Sanitaria Locale – ASL TO4 e la Regione Lombardia, eccependo l’irricevibilità, l’inammissibilità, l’improcedibilità e, in ogni caso, l’infondatezza nel merito del ricorso avversario.
Per accertare la conformità dei prodotti della ricorrente alla vigente normativa il Collegio, con ordinanza n. 41/2013 del 17.01.2013, ha, poi, disposto una verificazione sui campioni ancora nella disponibilità dell’Amministrazione.
Con atto notificato il 6.02.2013 la ricorrente ha proposto motivi aggiunti.
Alla camera di consiglio del 25.07.2013 la ricorrente ha rinunciato alla sospensiva.
All’udienza pubblica del 15.01.2014 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
DIRITTO
Per un più approfondito esame della presente controversia, che ha ad oggetto atti e provvedimenti del procedimento che ha condotto la ASL TO4 ad emettere nei confronti di un prodotto della ricorrente una notifica di allerta “oggetto a contatto con alimenti”, è necessaria una breve ricostruzione del funzionamento del RASFF, Rapid Alert System for Food and Feed – Sistema di allerta rapido per alimenti e mangimi .
Tale sistema è stato istituito per fornire un efficace strumento di scambio delle informazioni circa le misure adottate in risposta all’individuazione di un rischio connesso con alimenti o mangimi o, dal 2004, con materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti, a tutte le autorità preposte al controllo degli stessi nei diversi Paesi dell’Unione.
Questo scambio di informazioni aiuta gli Stati membri ad agire più rapidamente e in maniera coordinata in caso di minacce per la salute causate da questo genere di prodotti.
Giuridicamente il sistema si fonda sul regolamento CE/178/2002, il quale stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e fissa procedure nel campo della sicurezza dei prodotti alimentari. Agli artt. 50, 51 e 52, in particolare, sono definiti campo d’applicazione, finalità e procedure del RASFF.
Recentemente la normativa in materia è stata aggiornata dal regolamento (Ue) n. 16/2011 della Commissione del 10 gennaio 2011, recante disposizioni di applicazione relative al sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi, entrato in vigore il 31 gennaio 2011.
L’efficacia del RASFF è garantita dalla semplicità della sua struttura: esso consiste essenzialmente in “punti di contatto” chiaramente identificati nella Commissione europea, nell’EFSA (l’Autorità europea per la sicurezza alimentare), nell’ESA (Autorità di vigilanza dell’European Free Trade Association) e, a livello nazionale, nelle autorità individuate dai singoli Paesi membri
Tutti i soggetti coinvolti si scambiano informazioni in modo chiaro e strutturato attraverso la compilazione di modelli che assicurano l’omogeneità delle segnalazioni.
Il Ministero della Salute, e per la precisione la sua Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute, è il punto di contatto italiano per il sistema di allerta comunitario.
Con propria Circolare prot. 606/20.1/3/1110 del 15 maggio 2003, il Ministero ha fornito indicazioni ai propri uffici periferici – Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari (UVAC), Posti di Ispezione Frontalieri (PIF), uffici periferici di sanità (USMAF) – e alle Regioni e Province Autonome, in ordine alle competenze e alle modalità operative in caso di riscontro di “frode tossica o di prodotti nocivi o pericolosi per la salute pubblica”, e ha invitato le Regioni e Province Autonome a predisporre un proprio sistema di allerta, per assicurare il flusso delle comunicazioni tra centro e periferia, nonché per fornire gli opportuni indirizzi alle Aziende Sanitarie Locali.
La completezza e la tempestività delle comunicazioni, anche a livello nazionale, sono garantite dall’uso di schede di notifica standard e dal loro invio a mezzo posta elettronica.
Lo scopo del RASFF, come si è detto, è quello di fornire alle autorità di controllo un efficace strumento di scambio delle informazioni circa le misure adottate per garantire la sicurezza degli alimenti.
Così come ogni membro della rete ha l’obbligo di notificare alla Commissione qualsiasi misura adottata in considerazione di un serio rischio per la salute (richiamo o ritiro dal mercato; respingimento alla frontiera; impedimento, limitazione o imposizione di specifiche condizioni all’immissione sul mercato o all’uso di alimenti o mangimi), la Commissione ha parimenti l’obbligo di trasmettere immediatamente la notifica a tutti gli altri membri della rete. Nel caso in cui, poi, la notifica riguardi un respingimento alla frontiera, la Commissione è anche tenuta ad inoltrarla immediatamente verso tutti i posti di frontiera e verso il Paese d’origine del prodotto respinto.
Esistono due tipi di notifiche RASFF: le notifiche di mercato e i respingimenti alla frontiera. Un membro della rete invia una notifica di mercato quando viene rilevato un rischio in un alimento, in un materiale o in un oggetto destinato al contatto con gli alimenti, oppure in un mangime immessi sul mercato. Un respingimento alla frontiera viene invece notificato quando ad un prodotto è stato rifiutato l’ingresso nell’Unione Europea.
Le notifiche di mercato, a loro volta, possono essere di due tipi: notifiche di allarme e notifiche di informazione. Completano il quadro le notifiche di notizie (“RASFF News”).
In particolare, oggetto della presente controversia è una notifica di allarme che viene inviata quando un alimento o un mangime o un materiale destinato a venire a contatto con gli alimenti che presenta un grave rischio per la salute è sul mercato, rendendo necessaria un’azione rapida. Il membro del RASFF che identifica il problema e adotta per primo le relative misure (ad esempio il ritiro del prodotto) fa scattare l’allarme. L’obiettivo della comunicazione è quello di mettere ciascun membro della rete in condizione di verificare se il prodotto in questione è presente sul proprio mercato, e di adottare eventualmente le misure necessarie.
Come anticipato, nel 2004, con il Regolamento CE 1935/2004, il RASFF e stato esteso anche ai materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti.
Il suddetto Regolamento stabilisce i requisiti generali cui devono rispondere tutti i materiali ed oggetti in questione, mentre misure specifiche contengono disposizioni dettagliate per i singoli materiali (materie plastiche, ceramiche etc).
Il regolamento prescrive che tutti i materiali ed oggetti devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione e, in condizioni d’impiego normale o prevedibile, non devono trasferire agli alimenti componenti in quantità tale da: costituire un pericolo per la salute umana, comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari e comportare un deterioramento delle caratteristiche organolettiche.
L’articolo 11 della Legge 30 aprile 1962, n. 283 demanda al Ministro della Salute il compito di fissare con proprio decreto le condizioni, limitazioni e tolleranze di impiego per le sostanze che possono essere cedute dagli imballaggi, dai recipienti e dagli utensili ai prodotti alimentari.
Questa previsione è stata sostituita dall’articolo 3 del D.P.R. n. 777/1982 ed in seguito dall’articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108, riguardante l’attuazione della Direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, che ribadisce la podestà del Ministro della Salute, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, di regolamentare i materiali e gli oggetti idonei a venire in contatto con gli alimenti.
Conformemente alle norme sopra indicate con il Decreto del Ministro della Sanità 21 marzo 1973, più volte modificato, sono stati disciplinati, i seguenti materiali: materie plastiche, gomma, cellulosa rigenerata, carta e cartone, vetro ed acciaio inossidabile.
Nel suddetto quadro normativo, comunitario e nazionale, si inscrivono i provvedimenti oggetto del presente ricorso.
Con il primo ed il secondo motivo la Fiskars Italy s.r.l., società produttrice di utensili e beni di consumo per la casa, il giardino ed il tempo libero, ha lamentato di non aver ricevuto alcuna comunicazione di avvio del procedimento che aveva condotto l’Amministrazione a sottoporre ad analisi alcuni campioni dei coltelli da tavola serie Korus da essa prodotti e di non aver potuto spiegare le proprie difese né al momento del prelievo dei campioni né successivamente, in violazione del DPR n. 327/1980 e dell’art. 223 delle norme di attuazione al cpp.
Tali censure non sono fondate e non possono essere accolte.
Il prelievo di 5 aliquote di campioni di “coltelli Kaimano lotto K 11039”, prodotti dalla ricorrente e venduti presso l’ipermercato Bennet, è stato effettuato, come precisato dall’Amministrazione, da personale dell’ASL TO4 nell’ambito dei controlli di vigilanza ed ispezione previsti dal Piano Regionale Integrato per la Sicurezza Alimentare (PRISA).
Le norme vigenti al riguardo (in particolare l’art. 1 l.n. 283/1962 ed art. 6 DPR n. 327/1980) prevedono la possibilità per l’Amministrazione di procedere alla raccolta di campioni in qualsiasi punto della filiera produttiva alla sola presenza del detentore della merce.
I campioni prelevati sono stati consegnati all’ARPA Piemonte – Dipartimento di La Loggia perché provvedesse alle analisi tecniche necessarie a verificare il rispetto dei parametri fissati dalla vigente normativa.
Anche in tale fase – necessario completamento dell’istruttoria posta in essere in base alle Linee Guida per il controllo ufficiale sui materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (cd. MOCA) – non è prevista la partecipazione del produttore del bene, poiché il numero delle aliquote (5) e la natura dei campioni (coltelli in acciaio) avrebbero comunque consentito eventuali revisioni e controanalisi che, conclusi gli accertamenti urgenti, la ricorrente avrebbe potuto sempre richiedere ex art. 15 l.n. 689/81.
Quanto alla censura di violazione dell’art. 223 n. att. cpp., essa non coglie nel segno, essendo tale norma dettata nel cpp per i cd. “accertamenti irripetibili”, che non consentono revisioni, e richiamata, appunto, per l’ipotesi (eccezionale) di “prelevamento di aliquota unica”, non ricorrente, come visto, nel caso oggetto di causa.
Parimenti non condivisibili appaiono anche le doglianze mosse dalla ricorrente circa le modalità di confezionamento e trasporto dei campioni che potrebbero aver compromesso i risultati delle analisi.
Come evidenziato dall’Amministrazione, dal verbale di prelievo del 30.08.2012 (doc.n. 1 della ricorrente, che contiene, tra l’altro, tutte le indicazioni previste dall’art. 15 DPR n. 327/1980 circa giorno ora e luogo del prelievo, generalità e qualifica dei soggetti che hanno eseguito il prelievo, ragione sociale e ubicazione dell’esercizio ove è stato eseguito il prelievo, generalità della persona che ha assistito al prelievo in qualità di detentore della merce, natura della merce e descrizione delle condizioni ambientali di conservazione, modalità seguite nel prelievo, dichiarazione che il detentore della merce ha trattenuto copia del verbale) emerge che le “n° 5 aliquote” del “campione di coltelli da tavola con lama in acciaio ed impugnatura in polipropilene” sono state prelevate “in conf. sigillate da 6 pezzi cadauna” e poi chiuse, a loro volta, in buste di plastica, così da giungere integre, nell’imballaggio originale, al laboratorio ARPA,
La comunicazione di “alert” che è successivamente scaturita dall’esito delle analisi, per la sua natura eminentemente cautelare di atto adottato d’urgenza per tutelare la sicurezza alimentare e, dunque, la salute umana, soggiace al disposto dell’art. 7 c. 2 l.n. 241/1990.
Con il terzo ed il quarto motivo la ricorrente ha dedotto la contrarietà delle disposizioni nazionali dettate dal DM 21.03.1973 in materia di disciplina igienica degli imballaggi recipienti ed utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentare o con sostanze d’uso personale con la normativa comunitaria e, in particolare con l’art. 3 del regolamento CE n. 1935/2004, chiedendo al Tribunale di rimettere la relativa questione in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia.
Tali argomentazioni non possono essere condivise poiché lo stesso regolamento comunitario, dopo aver prescritto che “i materiali e gli oggetti, compresi i materiali e gli oggetti intelligenti, devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione affinchè, in condizioni d’impiego normali o prevedibili, essi non trasferiscano ai prodotti alimentari componenti in quantità tali da: a) costituire un pericolo per la salute umana; b) comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari o c) comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche”, precisa (all’art. 6) che “in mancanza di misure specifiche di cui all’art. 5, il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni nazionali a condizione che siano conformi alle norme del trattato”.
Per i metalli e le leghe mancano, allo stato (come evidenziato anche dal Ministero della Salute nella circolare n. 22887 del 26.06.2012) “misure” comunitarie “specifiche” e ciò consente all’Italia di conservare la propria disciplina nazionale che, a tutela della salute dei cittadini, prevede, al D.M. 21.03.1977, aggiornato dal D.M. 21.12.2010, severi limiti di cessione di alcuni materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti.
Proprio la clausola di salvaguardia di cui all’art. 6 del regolamento e la finalità di tutela della salute giustificano le differenze ancora esistenti al riguardo tra i vari Paesi CE e rendono la pregiudiziale comunitaria prospettata dalla ricorrente manifestamente infondata.
La ricorrente ha, poi, affermato l’illegittimità dei provvedimenti impugnati assunti dall’Amministrazione in violazione del DM 21.12.2010 n. 258 che, all’art. 3, stabilisce che “le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 non si applicano agli oggetti di acciaio inossidabile legalmente prodotti e/o commercializzati in un altro Stato dell’Unione Europea e a quelli legalmente prodotti nei Paesi contraenti dell’Accordo sullo spazio economico europeo nonché in Turchia”.
Secondo la ricorrente, dunque, “per disposizione normativa le indagini inerenti alla migrazione globale o specifica ad esempio del cromo non devono essere effettuate sugli oggetti legalmente prodotti in altri Stati dell’Unione”.
La Fiskars s.r.l. ha, inoltre, contestato che il mancato rispetto dei parametri della normativa tecnica di settore implichi automaticamente la sussistenza di un pericolo per la salute dei consumatori.
Tali doglianze non possono essere accolte.
Da un lato, a parte la mancata dimostrazione da parte della ricorrente della legittima produzione e/o commercializzazione del prodotto in un altro Stato dell’Unione, prevista dall’art. 3 del DM 21.12.2010, occorre evidenziare che, come precisato nella circolare già citata, “il riconoscimento reciproco è, tuttavia, condizionato dal diritto di scrutinio dello Stato membro di destinazione dei prodotti sull’equivalenza del grado di protezione garantito da tali prodotti e quello garantito dalle norme nazionali. Ciò vale a dire che deve essere consentita la commercializzazione in Italia dei prodotti sopra citati a condizione che gli stessi garantiscano un livello di protezione della salute equivalente a quello assicurato dalle nostre norme nazionali. Quanto sopra evita inoltre disparità di trattamento tra imprese nazionali e imprese comunitarie. Tanto premesso, si richiama l’attenzione sul fatto che i limiti di migrazione specifica per il cromo (trivalente), il nickel ed il manganese di 0,1 ppm di cui all’ultimo comma dell’articolo 37 del decreto ministeriale 21 marzo 1973 (come sostituito dal d.m. 21 dicembre 2010 n.258) sono fissati dalla normativa italiana al fine di garantire il necessario livello di protezione della salute pubblica. Non essendo il settore degli acciai inossidabili ancora armonizzato a livello UE, il progetto italiano di regola tecnica (ossia lo schema del decreto ministeriale 21 dicembre 2010 n.258) è stato regolarmente notificato alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE e la stessa Commissione e gli Stati membri non hanno formulato osservazioni. Alla scadenza del termine di astensione obbligatoria il provvedimento è stato quindi adottato con il livello di protezione a tutela della salute ivi definito e reso noto al resto dell’UE. Pertanto gli oggetti di acciaio inossidabile legalmente prodotti e/o commercializzati in un altro Stato dell’Unione europea e quelli legalmente prodotti negli originari Paesi contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo nonché in Turchia possono essere commercializzati in Italia se garantiscono un livello di sicurezza sanitaria equivalente a quello disposto dall’art.37 del decreto ministeriale 21 marzo 1973”.
D’altro lato, nel procedimento in questione, l’ARPA Piemonte ha eseguito le analisi applicando i parametri fissati dal DM 21.03.1973 e succ. mod. riscontrando, quanto alla migrazione del cromo, il superamento dei limiti fissati.
Per il principio di precauzione le prove cui i materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti sono sottoposti consistono in verifiche svolte in condizioni più aggressive di quelle normali, che però il legislatore ha fissato a tutela, come detto, della sicurezza dell’alimentazione umana, prevedendo che il loro mancato superamento da parte di un materiale determini in ogni caso la presenza di un pericolo per la salute dei consumatori, facendo scattare così l’allarme del sistema RASFF.
L’ultima censura articolata dalla ricorrente concerne, infine, l’attendibilità degli esami effettuati dall’ARPA posti a fondamento dei provvedimenti impugnati che sarebbero viziati da “eccesso di potere anche sotto il profilo della falsità del presupposto, travisamento dei fatti ovvero difetto di istruttoria”.
Dalla verificazione espletata nella fase cautelare del giudizio è, però, emerso che “i coltelli sottoposti ai test di cessione secondo le modalità previste per i materiali da utilizzare a contatto con gli alimenti hanno portato a valori di cessione specifica di cromo che sono da 10 a 36 volte superiori rispetto ai limiti massimi di legge previsti” e che “il materiale metallico costituente i coltelli è un acciaio inossidabile che non risulta tra quelli utilizzabili a contatto con alimenti secondo il DM 21 marzo 1973 e successive modifiche” (cfr. p. 8 della Relazione di verificazione).
L’attendibilità dell’accertamento, effettuato dall’organismo verificatore (il Politecnico di Torino) è, poi, dimostrata dall’ “omogeneità dei dati dei singoli laboratori” e dalla “maggiore numerosità dei dati non conformi (anche rifacendosi a considerazioni di statistica dei dati, malgrado la non numerosità dei medesimi)” (cfr. p. 5 della relazione di verificazione).
Alla luce delle argomentazioni che precedono il ricorso deve essere, dunque, integralmente rigettato.
Parimenti non meritevoli di accoglimento sono i motivi aggiunti, con i quali la ricorrente ha riproposto le medesime censure articolate nel ricorso principale contro diversi atti del procedimento, originariamente non conosciuti.
Anche la domanda di risarcimento del danno – il cui accoglimento presuppone, quanto meno, l’accertamento dell’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione – non può che essere respinta.
Per la particolarità e la complessità della controversia sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
Per il principio della soccombenza le spese di verificazione, liquidate con separato provvedimento sono, invece, poste in via definitiva a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando,
– rigetta il ricorso ed i motivi aggiunti;
– rigetta la domanda di risarcimento del danno;
– compensa le spese di lite;
– pone in via definitiva le spese di verificazione a carico della ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente
Ofelia Fratamico, Primo Referendario, Estensore
Antonino Masaracchia, Primo Referendario
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)