* ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Acque pubbliche – Giurisdizione del TSAP – Incidenza diretta del provvedimento amministrativo sul regime delle acque pubbliche – Significato – Art. 143 T.U. n. 1775/33 – Presenza di tecnici esperti nella materia nella composizione di ogni collegio giudicante – Soluzione di questioni tecniche di carattere idraulico e acquedottistico – Controversie che involgono censure di carattere prettamente giuridico – Estraneità – Fattispecie – Servizio idrico integrato – Individuazione della figura gestoria – Competenza dell’autorità d’Ambito – Singoli Comuni – Potere di recesso – Insussistenza.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Piemonte
Città: Tortorici
Data di pubblicazione: 28 Dicembre 2011
Numero: 1353
Data di udienza: 17 Novembre 2011
Presidente: Bianchi
Estensore: Limongelli
Premassima
* ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Acque pubbliche – Giurisdizione del TSAP – Incidenza diretta del provvedimento amministrativo sul regime delle acque pubbliche – Significato – Art. 143 T.U. n. 1775/33 – Presenza di tecnici esperti nella materia nella composizione di ogni collegio giudicante – Soluzione di questioni tecniche di carattere idraulico e acquedottistico – Controversie che involgono censure di carattere prettamente giuridico – Estraneità – Fattispecie – Servizio idrico integrato – Individuazione della figura gestoria – Competenza dell’autorità d’Ambito – Singoli Comuni – Potere di recesso – Insussistenza.
Massima
TAR PIEMONTE, Sez. 1^ – 28 dicembre 2011, n. 1353
ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Acque pubbliche – Giurisdizione del TSAP – Incidenza diretta del provvedimento amministrativo sul regime delle acque pubbliche – Significato – Art. 143 T.U. n. 17775/33.
L’”incidenza diretta” del provvedimento amministrativo sul regime delle acque pubbliche, ai fini dell’art. 143 del R.D. n. 1775/1933 (che attribuisce al Tribunale superiore delle acque pubbliche la cognizione delle relative controversie), è configurabile soltanto quando l’atto abbia riflessi sulle “opere idrauliche” ed in particolare quanto esso concorra a disciplinare la gestione e l’esercizio di dette opere o a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all’esercizio e alla realizzazione delle opere stesse o a stabilire o modificarne la localizzazione o a influire nella loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti.
Pres. Bianchi, Est. Sabino – Autorita’ d’Ambito n. 1 “Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese” (avv. Gallo) c. Comune di Barengo (avv. Pizzetti)
ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Acque pubbliche – TSAP – Presenza di tecnici esperti nella materia nella composizione di ogni collegio giudicante – Soluzione di questioni tecniche di carattere idraulico e acquedottistico – Controversie che involgono censure di carattere prettamente giuridico – Estraneità – Fattispecie.
La presenza di tecnici esperti della materia nella composizione di ogni collegio giudicante giustifica la devoluzione al Tribunale superiore delle acque pubbliche delle sole controversie che, concernendo la realizzazione e la gestione delle opere idrauliche ed avendo, per tale ragione, un’incidenza immediata e diretta sul regime delle acque pubbliche, implicano per loro natura la soluzione di questioni tecniche di carattere idraulico e acquedottistico. Restano invece estranee alla competenza di tale giudice speciale le controversie che involgono censure di carattere prettamente giuridico la cui soluzione non richiede competenze di carattere tecnico specialistico (fattispecie relativa all’accertamento circa la sussistenza del potere, in capo ad un Comune, di recedere dalla gestione unica del servizio idrico integrato).
Pres. Bianchi, Est. Sabino – Autorita’ d’Ambito n. 1 “Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese” (avv. Gallo) c. Comune di Barengo (avv. Pizzetti)
ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Servizio idrico integrato – Individuazione della figura gestoria – Competenza dell’autorità d’Ambito – Singoli Comuni – Potere di recesso – Insussistenza.
L’individuazione della figura gestoria mediante la quale provvedere all’erogazione del servizio idrico integrato, nell’ambito di quelle previste dall’art. 113 del d.lgs. n. 267/2000, alla luce del combinato disposto degli artt. 148 e 150 D. Lgs. n. 152/2006, compete esclusivamente all’Autorità d’Ambito e nessuno dei Comuni ricompresi nell’ambito territoriale è legittimato a sottrarvisi.
Pres. Bianchi, Est. Sabino – Autorita’ d’Ambito n. 1 “Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese” (avv. Gallo) c. Comune di Barengo (avv. Pizzetti)
Allegato
Titolo Completo
TAR PIEMONTE, Sez. 1^ - 28 dicembre 2011, n. 1353SENTENZA
TAR PIEMONTE, Sez. 1^ – 28 dicembre 2011, n. 1353
N. 01353/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01566/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1566 del 2010, proposto da:
AUTORITA’ D’AMBITO N. 1 “VERBANO CUSIO OSSOLA E PIANURA NOVARESE”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Carlo Emanuele Gallo, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Torino, via Pietro Palmieri, 40;
contro
COMUNE DI BARENGO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Marco Pizzetti, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Torino, via Mercantini, 6;
nei confronti di
ACQUA NOVARA VCO S.P.A.;
per l’annullamento
– della deliberazione assunta dalla Giunta Comunale di Barengo il 14 ottobre 2010, n. 44, comunicata all’ATO il 30.11.2010, avente ad oggetto la diffida ad Acqua Novara VCO S.p.A. a non fatturare il servizio idrico agli abitanti del Comune;
– degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi, ivi compresi i provvedimenti del Sindaco di Barengo 26.10.2010, 19.4.2010, 12.2.2010 e la deliberazione del Consiglio Comunale di Barengo 28.11.2009, n. 36;
– nonché per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio mantenuto dal Comune di Barengo sulla diffida notificata dall’ATO 1 il 2 agosto 2010 e della sussistenza della pretesa dell’ATO 1 a che il Comune di Barengo faccia fronte agli impegni assunti quale compartecipe dell’ATO 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Barengo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 novembre 2011 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato a mezzo posta il 18-22.12.2010 e depositato il 29.12.2010, l’Autorità d’Ambito n. 1 del Verbanio Cusio Ossola e Pianura Novarese ha impugnato gli atti indicati in epigrafe con cui il Comune di Barengo ha deciso di recedere dalla gestione unica del servizio idrico integrato e di provvedere autonomamente alla gestione del servizio sul territorio comunale, a far data dal 1 maggio 2010.
La ricorrente ha lamentato la violazione della convenzione istitutiva dell’ATO, sottoscritta il 23.09.2002; ha precisato che, in attuazione della predetta convenzione, l’ATO ha affidato la gestione del servizio idrico alla società Acqua Novara VCO s.p.a., quale Gestore Unico d’Ambito (GUA); di conseguenza, tutti i comuni ricompresi nell’ambito hanno affidato la gestione del servizio a questa società divenendone soci; in questo senso ha provveduto anche il Comune di Barengo, in forza di delibera consiliare n. 33 del 29.11.2007.
Secondo la ricorrente, il Comune di Barengo non avrebbe il potere di recedere dalla gestione unica del servizio, in quanto l’art. 148 del D. Lgs. 152/2006 configura l’Autorità d’Ambito come una struttura dotata di personalità giuridica alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente; l’unica eccezione è prevista per i comuni con meno di 1000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane; il Comune di Barengo ha meno di 1000 abitanti, ma non è incluso nel territorio di una comunità montana; più in generale, la convenzione istitutiva dell’ATO configura un accordo tra pubbliche amministrazioni di cui all’art. 15 L. 241/90; questa norma non ammette il recesso dall’accordo salvo che non sia stato espressamente pattuito, tant’è vero che la norma richiama l’art 11 della stessa legge, ma non il 4° comma (che è quello che disciplina il diritto di recesso).
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto:
a) l’annullamento della deliberazione della G.C. di Barengo n. 44 del 14.10.2010, con cui l’ente ha diffidato il GUA “a non fatturare più il servizio agli abitanti del Comune”, sul presupposto che il Comune l’avrebbe gestito in proprio;
b) la declaratoria della nullità degli atti con cui il Comune di Barengo ha deliberato il proprio recesso dalla gestione unica del servizio idrico integrato;
c) l’accertamento dell’inadempimento del Comune di Barengo rispetto agli obblighi assunti con la convenzione istitutiva d’Ambito e la conseguente condanna all’adempimento, con la nomina di un commissario ad acta per il caso di inadempimento.
2. Si è costituito il Comune di Barengo eccependo, nell’ordine: a) l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, stante la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche; b) l’inammissibilità dell’impugnazione proposta nei confronti della delibera di G.C. n. 44/2010, stante il carattere endoprocedimentale dell’atto stesso, privo di valenza provvedimentale e di contenuto lesivo; c) la tardività dell’impugnazione proposta contro gli atti concernenti il recesso comunale dalla gestione unica del servizio.
In subordine, nel merito, il Comune ha contestato la fondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto; in particolare, ha negato di aver sottoscritto alcuna convenzione il 23.09.2002 per l’istituzione dell’ATO; ha contestato di aver sottoscritto l’accordo di programma prodromico all’affidamento della gestione unica del servizio; ha sostenuto che il GUA avrebbe iniziato “di fatto” a gestire il servizio nel proprio territorio; ha sostenuto che, comunque, il potere di recesso inerisce alla funzione di amministrazione attiva dell’ente locale e non è impedito dall’esistenza di un accordo tra pubbliche amministrazioni; ha sostenuto che ciascun comune ricompreso nell’A.T.O. rimane comunque titolare del servizio idrico nel proprio ambito territoriale.
3. Con ordinanza collegiale n. 137 del 10.02.2011 la Sezione ha disposto incombenti istruttori a carico di entrambe le parti e sospeso in via interinale l’esecuzione degli atti impugnati.
4. Entrambe le Amministrazione hanno adempiuto nei termini.
5. Con successiva ordinanza n. 287 del 21.04.2011 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare con articolata motivazione.
6. In prossimità dell’udienza di merito, entrambe le parti hanno depositato memorie.
7. All’udienza pubblica del 17 novembre 2011, sentiti i difensori delle parti come da verbale, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. L’Autorità d’Ambito n. 1 del Verbano Cusio Ossola e Pianura novarese impugna gli atti con cui il Comune di Barengo ha deciso di recedere dalla gestione unica del servizio idrico integrato e di gestire autonomamente il medesimo servizio sul proprio territorio a far data dal 01.05.2010; chiede la declaratoria di nullità del predetto recesso e degli atti conseguenti e l’accertamento dell’inadempimento del Comune alla convenzione istitutiva dell’Autorità d’Ambito, con conseguente condanna all’adempimento.
2. Costituendosi in giudizio, il Comune di Barengo ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, sostenendo che la controversia sarebbe devoluta ratione materiae alla cognizione diretta del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
2.1. L’eccezione non può essere condivisa.
2.2. Secondo quanto stabilisce l’art. 143 del T.U. n. 1775 del 1933, spetta al Tribunale superiore delle acque pubbliche in unico grado pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall’amministrazione in materia di acque pubbliche o adottati ai sensi degli artt. 217 e 221 della presente legge, nonché contro i provvedimenti definitivi adottati dall’autorità amministrativa in materia di regime delle acque pubbliche ai sensi dell’art. 2 del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche. Il TSAP si pronuncia, infine, sui ricorsi in materia di pesca previsti dagli artt. 23, 24, 26 e 28 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604.
Il presupposto che giustifica l’attrazione dell’impugnativa di atti amministrativi dinanzi al Tribunale Superiore delle acque pubbliche è dato dalla circostanza che il provvedimento impugnato abbia una “incidenza diretta ed immediata” sul regime delle acque pubbliche.
Il criterio dell’”incidenza immediata e diretta” sul regime delle acque pubbliche è affermato da un indirizzo giurisprudenziale consolidato della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato (da ultimo, Consiglio Stato, sez. V, 02/08/2011, n. 4557; Consiglio Stato, sez. VI, 09/05/2011, n. 2745; Consiglio Stato, sez. IV, 29/04/2011, n. 2544; Cassazione civile, sez. un., 13/05/2008, n. 11848; Cassazione civile, sez. un., 24/04/2007, n. 9844).
Lo stesso indirizzo è stato fatto proprio e ribadito in numerose pronunce di tribunali amministrativi regionali (T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 27/05/2011, n. 441; T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 04/05/2011, n. 1172; T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 27/05/2011, n. 441) e dello stesso Tribunale superiore delle acque pubbliche (tra le più recenti, sentenza del 14/04/2010, n. 63).
Secondo tali condivisibili decisioni, l’”incidenza diretta” del provvedimento amministrativo sul regime delle acque pubbliche è configurabile soltanto quando l’atto amministrativo abbia riflessi sulle “opere idrauliche” ed in particolare quanto esso concorra a disciplinare la gestione e l’esercizio di dette opere o a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all’esercizio e alla realizzazione delle opere stesse o a stabilire o modificarne la localizzazione o a influire nella loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti.
Inoltre, osserva il collegio che la devoluzione della cognizione al Tribunale superiore delle acque pubbliche postula che la controversia implichi la soluzione di questioni di carattere tecnico concernenti il regime delle acque e le opere idrauliche e acquedottistiche.
Tale necessità si ricollega alla stessa ragion d’essere di detto giudice speciale.
E’ noto, infatti, che la creazione di un giudice speciale delle acque pubbliche risale al decreto luogotenenziale n. 1664 del 1916 che, accanto alla prima disciplina sostanziale organica delle acque pubbliche, stabiliva la creazione di un tribunale speciale competente a decidere le controversie in materia, introducendo un’eccezione all’ordinario regime di riparto fondato sulla situazione giuridica soggettiva.
La sua istituzione rispondeva all’esigenza, in una materia considerata ad elevato grado di complessità tecnica, di assicurare un giudice che, grazie alla presenza nel proprio collegio di ingegneri idraulici e funzionari esperti in acque pubbliche e opere idrauliche, fosse in grado di assicurare una giustizia adeguata.
Esso godeva originariamente (prima dell’istituzione dei tribunali regionali delle acque pubbliche) di una competenza estesa sia ai diritti soggettivi che agli interessi legittimi, proprio perchè la rilevanza del profilo tecnico delle controversie era stata ritenuta prevalente rispetto ad ogni altro profilo, compreso il principio dell’unità della giurisdizione.
Tuttora l’organico del Tribunale superiore delle acque pubbliche, oltre a nove giudici togati, prevede la presenza di tre membri effettivi del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e ogni decisione è assunta con l’intervento di sette votanti, di cui sei togati e un tecnico.
Ritiene il collegio che la presenza di tecnici esperti della materia nella composizione di ogni collegio giudicante giustifichi la devoluzione al Tribunale superiore delle acque pubbliche delle sole controversie che, concernendo la realizzazione e la gestione delle opere idrauliche ed avendo, per tale ragione, un’incidenza immediata e diretta sul regime delle acque pubbliche, implicano per loro natura la soluzione di questioni tecniche di carattere idraulico e acquedottistico.
Restano invece estranee alla competenza di tale giudice speciale le controversie che involgono censure di carattere prettamente giuridico la cui soluzione non richiede competenze di carattere tecnico specialistico.
In tale prospettiva, il riparto di giurisdizione appare condizionato dalla specifica domanda proposta dal ricorrente, con riferimento ai motivi dedotti.
2.3. Nel presente giudizio, le domande proposte dalla parte ricorrente involgono questioni di carattere prettamente giuridico: si tratta di accertare se il Comune di Barengo avesse o meno il potere di recedere dalla gestione unica del servizio idrico integrato e se, quindi, il predetto Comune, esercitando il recesso, abbia o meno posto in essere un atto invalido e si sia reso o meno inadempiente alla convenzione istitutiva dell’ATO.
L’esito di tale indagine dipende da valutazioni di carattere squisitamente giuridico, mentre esulano del tutto questioni di carattere tecnico specialistico.
La controversia non ha ad oggetto opere idrauliche, di modo che non è chiaro – né la difesa del Comune ha offerto contributi in tal senso – in che modo gli atti impugnati abbiano un’incidenza immediata e diretta sul regime delle acque pubbliche.
Alla stregua di tali considerazioni, ritiene il collegio che debba essere affermata la giurisdizione del giudice amministrativo, con la precisazione che si tratta di giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133 comma 1 lettera a) n. 2 del codice del processo amministrativo, dal momento che la controversia verte in materia di “esecuzione di…accordi tra pubbliche amministrazioni”.
3. Ciò posto, prima di esaminare il merito della controversia, vanno esaminate le ulteriori eccezioni preliminari formulate dalla difesa comunale.
3.1. Con una prima eccezione, il Comune ha sostenuto l’inammissibilità dell’impugnazione della delibera G.C. n. 44/2010 perché di natura meramente endoprocedimentale e priva di efficacia lesiva.
L’eccezione è infondata dal momento che nel presente giudizio la predetta delibera è stata evocata dalla parte ricorrente (e può assumere rilievo dinanzi a questo giudice, in sede di giurisdizione esclusiva, in sintonia con la specifica domanda proposta) quale comportamento inadempiente dell’ente comunale rispetto agli obblighi convenzionalmente assunti nei confronti dell’Autorità ricorrente, la quale ha dunque un interesse concreto e attuale a censurarlo in sede giurisdizionale.
3.2. Con una seconda eccezione, il Comune ha sostenuto la tardività dell’impugnazione dell’atto di recesso.
Anche tale eccezione non può essere condivisa dal momento che la specifica domanda proposta in giudizio dalla parte ricorrente ha ad oggetto la declaratoria di nullità del predetto atto di recesso, di modo che la relativa azione non è soggetta a termini di decadenza (non avendo carattere impugnatorio ma di accertamento, in sede di giurisdizione esclusiva) e nemmeno a termini di prescrizione, alla luce di quanto previsto dall’art.1422 c.c., secondo cui l’azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione.
4. Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.
L’art. 148 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 stabilisce che l’Autorità d’ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti territoriali “partecipano obbligatoriamente…ed alla quale è trasferito l’esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche”.
L’art. 150 dello stesso decreto precisa, in particolare, che l’Autorità d’Ambito “delibera la forma di gestione” del servizio idrico integrato, scegliendola “fra quelle di cui all’art. 113, comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.
La Sezione ha già avuto modo di affermare che i cardini dell’impianto normativo sono sostanzialmente due (TAR Piemonte sez. I, n. 1019/2009).
Il primo consiste nella visione unitaria della risorsa idrica, per la quale viene delineato un ciclo completo, che si diparte dalla fase della captazione, dell’emungimento per giungere alla depurazione, attraverso la fase intermedia del’adduzione.
Il secondo caposaldo della legge è il superamento della polverizzazione territoriale che contrassegnava le pregresse gestioni, per lo più condotte in amministrazione diretta o economia dai vari enti locali. Il che ha generato lo sfavore del legislatore, motivato con la considerazione che tale parcellizzazione partorisse diseconomie e disservizi.
Si è optato per una gestione associata ed integrata, polarizzata su centri unificati a livello sub regionale (gli ambiti territoriali ottimali) al cui governo sono state preposte Autorità infra – provinciali, le c.d. ATO.
A queste il legislatore ha commesso compiti di regolazione, indirizzo, controllo e definizione dei moduli gestionali.
In particolare, spetta alle ATO individuare la figura gestoria più opportuna mediante la quale provvedere all’erogazione del servizio idrico integrato, nell’ambito di quelle previste dall’art. 113 del d.lgs. n. 267/2000, di talché le figure gestorie ipotizzabili sono costituite dal modello societario, o di capitali, previa individuazione attraverso procedure ad evidenza amministrativa, o a capitale misto pubblico–privato o a capitale interamente pubblico.
Nel caso di specie, l’Autorità ricorrente ha optato per detto ultimo modello, stabilendo che la gestione del servizio idrico integrato nel territorio corrispondente all’Ambito territoriale Ottimale 1, nel quale ricade anche il Comune di Barengo, fosse affidata in house ad una società di capitali di proprietà interamente pubblica nella quale potessero confluire gli attuali gestori del servizio (le cosiddette S.O.T., società operative territoriali, nelle quali i Comuni ricompresi nell’ATO avevano partecipazioni dirette o indirette).
La predetta decisione, alla luce del combinato disposto degli artt. 148 e 150 D. Lgs. n. 152/2006, competeva esclusivamente all’Autorità ricorrente e nessuno dei Comuni ricompresi nell’ambito territoriale era ed è legittimato a sottrarvisi.
Tra questi il Comune di Barengo, che, contrariamente a quanto affermato nella memoria di costituzione, risulta aver sottoscritto formalmente la convenzione istitutiva dell’Autorità d’Ambito n. 1 VCO in persona del proprio Sindaco signor Sciammetta Rosario (così come documentalmente provato in esito all’istruttoria disposta dalla Sezione).
La convenzione non prevede il diritto di recesso degli associati.
Il Comune di Barengo è quindi obbligato a rispettare il modello di gestione del servizio deciso dall’Autorità d’Ambito e non può sottrarsene decidendo di recedere dalla gestione unica e di provvedere ad una gestione autonoma in economia.
La legge non prevede tale potere in capo ai singoli comuni ricompresi nell’ATO, né lo prevede la convenzione istitutiva dell’ATO.
Ciò comporta che il recesso esercitato dal Comune di Barengo e la successiva decisione dello stesso Comune di ingiungere al GUA di non fatturare più il servizio ai propri cittadini sono nulli perché posti in essere in carenza assoluta di potere.
Le predette decisioni configurano nel contempo inadempimento del Comune agli obblighi assunti nella convenzione istitutiva dell’ATO.
In tale contesto, è persino irrilevante stabilire se il Comune di Barengo abbia o meno aderito all’accordo di programma preordinato alla costituzione e al controllo del gestore unico (benchè l’istruttoria svolta dalla Sezione abbia consentito di accertare che l’adesione effettivamente c’è stata; ma sul punto è sufficiente richiamare i rilievi svolti dalla Sezione in sede cautelare).
Va osservato che tale accordo di programma era preordinato unicamente a consentire ai Comuni dell’ATO di entrare a far parte del nuovo GUA in modo da poter esercitare sullo stesso un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.
In altre parole, ferma restando la decisione unilaterale e vincolante dell’Autorità d’Ambito di attribuire la gestione del servizio idrico integrato ad un unico soggetto di proprietà pubblica, era data facoltà ai comuni interessati di entrare a far parte del nuovo soggetto pubblico per potervi esercitare un controllo dall’interno “in modo stabile, efficace, efficiente e democratico”.
Pertanto, ove anche il Comune di Barengo avesse deciso di non esercitare tale facoltà – ma l’istruttoria svolta in giudizio ha provato il contrario – ciò avrebbe l’unico effetto di privare oggi il Comune della possibilità di verificare in modo diretto l’andamento della gestione da parte del GUA, non già quella di consentirgli di contestare l’affidamento del servizio a quest’ultimo, la cui decisione, come detto, competeva in via esclusiva all’Autorità d’Ambito ed è stata da quest’ultima correttamente esercitata con effetti vincolanti nei confronti degli enti territoriali ricompresi nell’ambito ottimale.
Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso è fondato e va accolto.
Le spese di lite possono essere compensate per la peculiarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
a) accerta l’insussistenza del diritto del Comune di Barengo di recedere dalla gestione unica d’ambito deliberata dall’Autorità d’Ambito ricorrente;
b) dichiara la nullità del recesso esercitato dal Comune di Barengo con deliberazione assunta dal Consiglio Comunale n. 36 del 28 novembre 2009 e dei successivi atti esecutivi assunti dal Sindaco di Barengo in data 12 febbraio 2010, 19 aprile 2010, 1 giugno 2010 e 26 ottobre 2010, nonché della delibera della Giunta Comunale n. 44 del 14 ottobre 2010;
c) accerta l’inadempimento del Comune di Barengo agli obblighi assunti nella convenzione istitutiva dell’ATO e lo condanna a porre in essere tutte le misure idonee a consentire la gestione del servizio idrico integrato da parte del GUA individuato dall’Autorità ricorrente;
d) riserva la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento;
e) compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
Richard Goso, Primo Referendario
Ariberto Sabino Limongelli, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/12/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)