Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: VIA VAS AIA Numero: 891 | Data di udienza: 15 Aprile 2015

* VIA, VAS E AIA – Difetto di preventiva VAS sulla variante urbanistica – Difetto di preventiva VIA sul progetto dell’opera – Motivi di annullabilità e non di nullità – Ricorsi in materia di VAS e VIA – Assoggettamento all’ordinario termine di decadenza – Compatibilità con i principi di effettività ed equivalenza.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Piemonte
Città: Torino
Data di pubblicazione: 28 Maggio 2015
Numero: 891
Data di udienza: 15 Aprile 2015
Presidente: Salamone
Estensore: Picone


Premassima

* VIA, VAS E AIA – Difetto di preventiva VAS sulla variante urbanistica – Difetto di preventiva VIA sul progetto dell’opera – Motivi di annullabilità e non di nullità – Ricorsi in materia di VAS e VIA – Assoggettamento all’ordinario termine di decadenza – Compatibilità con i principi di effettività ed equivalenza.



Massima

 

TAR PIEMONTE, Sez. 2^ –  28 maggio 2015, n. 891


VIA, VAS E AIA – Difetto di preventiva VAS sulla variante urbanistica – Difetto di preventiva VIA sul progetto dell’opera – Motivi di annullabilità e non di nullità.

I vizi relativi al difetto di preventiva valutazione ambientale strategica sulla  variante urbanistica o al difetto di preventiva valutazione di impatto ambientale sul progetto definitivo dell’opera costituiscono  motivo di annullabilità e non di radicale nullità dei provvedimenti impugnati, secondo quanto attualmente previsto dal d.lgs. n. 152 del 2006 all’art. 11, quinto comma (i provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge) ed all’art. 29, primo comma (i provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge)


Pres. Salamone, Est. Picone – Legambiente Onlus e altro (avv. Fragapane) c. Regione Piemonte (avv. Scisciot), Comune di Boves (avv. Santilli) e altri (n.c.)

VIA, VAS E AIA – Ricorsi in materia di VAS e VIA – Assoggettamento all’ordinario termine di decadenza – Compatibilità con i principi di effettività ed equivalenza.

L’assoggettamento all’ordinario termine decadenziale dei ricorsi in materia di valutazione strategica e valutazione di impatto ambientale non si pone in contrasto con i principi di effettività ed equivalenza imposti dalla giurisprudenza europea, anche alla luce della più recente direttiva 2011/92/UE (si veda, in proposito: Corte Giust. UE, 12 maggio 2011, C-115/09, Bund fur Umwelt und Naturschutz Deutschland; Id., 7 novembre 2013, C-72/12, Gemeinde Altrip; Id., 16 aprile 2015, C-570/13, Gruber).


Pres. Salamone, Est. Picone – Legambiente Onlus e altro (avv. Fragapane) c. Regione Piemonte (avv. Scisciot), Comune di Boves (avv. Santilli) e altri (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR PIEMONTE, Sez. 2^ – 28 maggio 2015, n. 891

SENTENZA

 

TAR PIEMONTE, Sez. 2^ –  28 maggio 2015, n. 891

N. 00891/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01343/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1343 del 2013, proposto da:
Legambiente Onlus e Federazione Nazionale Pro Natura, rappresentate e difese dall’avv. Domenico Fragapane, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Dante, 90;

contro

Regione Piemonte, rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Scisciot, con domicilio eletto in Torino, piazza Castello, 165;
Comune di Boves, rappresentato e difeso dall’avv. Giorgio Santilli, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Paolo Sacchi, 44;
Consorzio Valle Gesso – Valle Vermenagna – Cuneese – Bovesano;
Provincia di Cuneo;
A.R.P.A. Piemonte;

per l’annullamento

– della determinazione del Responsabile del Settore agricoltura sostenibile ed infrastrutture irrigue della Regione Piemonte n. 709 del 7 agosto 2013, pubblicata sul B.U.R. in data 10 ottobre 2013;

– di ogni altro atto comunque presupposto, preordinato, connesso e/o conseguente, fra cui il verbale di “istruttoria” redatto in data 5 agosto 2013 dal funzionario incaricato dalla Regione Piemonte, ove si è proposta l’approvazione del progetto riferito all’intervento: “adeguamento dell’opera di presa Rivoira Sottana – realizzazione di un lago irriguo e rete di distribuzione in pressione (interventi per la realizzazione e l’ottimizzazione dell’uso della risorsa irrigua)” ed il riconoscimento del contributo pubblico pari ad euro 1.368.803,89; la deliberazione del Consiglio comunale di Boves n. 120 del 3 dicembre 2010 di adozione del progetto di variante parziale al PRG; la deliberazione del Consiglio comunale di Boves n. 19 del 6 aprile 2011 di approvazione del progetto di variante parziale al PRGC; la deliberazione del Consiglio comunale di Boves n. 58 del 7 agosto 2012, di adozione del progetto di variante parziale al PRGC; la deliberazione del Consiglio comunale di Boves n. 71 del 28 settembre 2012, di approvazione del progetto di detta variante parziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Piemonte e del Comune di Boves;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 aprile 2015 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con bando approvato nel giugno del 2009, la Regione Piemonte ha dato avvio al programma triennale 2007-2009 di finanziamento in favore dei consorzi gestori dei comprensori di irrigazione, finalizzato alla realizzazione di infrastrutture di importanza strategica per l’agricoltura.

Il Consorzio Valle Gesso – Valle Vermenagna – Cuneese – Bovesano ha elaborato il progetto per l’adeguamento dell’opera di presa Rivoira Sottana, mediante la realizzazione di un lago irriguo (di circa 40.000 mc di capienza) in funzione di riserva per la rete di irrigazione a goccia.

Il progetto preliminare presentato dal Consorzio si è collocato al primo posto della graduatoria regionale, approvata con determinazione del 5 febbraio 2010.

Dopo alcune revisioni progettuali, la localizzazione del bacino è stata decisa in sede di seconda progettazione preliminare nel giugno del 2012 ed approvata dal Comune di Boves, con la variante parziale al piano regolatore comunale di cui alla delibera n. 71 del 28 settembre 2012.

Il progetto definitivo dell’opera è stato approvato nell’ottobre del 2012.

Con provvedimento del 4 luglio 2013, il Comune di Boves ha deciso di non sottoporre il progetto alla valutazione d’impatto ambientale.

Infine, con provvedimento del 7 agosto 2013, la Regione Piemonte ha concesso il contributo in conto capitale di euro 1.368.803,89 al Consorzio.

Con ricorso notificato alle amministrazioni resistenti il 10 dicembre 2013, le associazioni Legambiente Onlus e Federazione Nazionale Pro Natura chiedono l’annullamento degli atti indicati in epigrafe, deducendo motivi così riassumibili:

1) eccesso di potere per travisamento, difetto d’istruttoria, erroneità della motivazione, carenza dei presupposti ed irrazionalità manifesta: la Regione avrebbe approvato il progetto definitivo del Consorzio e deliberato il relativo finanziamento senza tenere conto delle modifiche sostanziali apportate all’originario progetto preliminare, che si era classificato al primo posto nella graduatoria di merito del 2010 per la provincia di Cuneo;

2) sotto altro profilo, violazione del bando ed eccesso di potere per travisamento, difetto d’istruttoria e di motivazione, carenza dei presupposti: il bando regionale del 2009 avrebbe consentito l’erogazione di finanziamenti non per opere di immagazzinamento delle acque, bensì per opere di raccolta e distribuzione a scopo irriguo; inoltre, la Regione non avrebbe acquisito le necessarie misurazioni della portata del torrente Colla (nel cui alveo si sarebbe potuta eseguire una vasca di riserva idrica), né avrebbe considerato la possibilità alternativa di realizzare pozzi per far fronte al fabbisogno idrico nei mesi estivi; l’insufficienza dell’istruttoria in ordine all’effettiva necessità di un nuovo bacino di raccolta sarebbe stata segnalata anche dall’A.R.P.A. Piemonte;

3) violazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 152 del 2006, violazione dell’art. 17 della legge regionale n. 56 del 1977, violazione dell’art. 4 della legge regionale n. 40 del 1998, violazione dell’art. 14 della legge n. 241 del 1990 ed eccesso di potere per difetto d’istruttoria e di motivazione, sviamento e travisamento dei fatti: le varianti urbanistiche approvate dal Comune di Boves, impropriamente qualificate come parziali, non sarebbero state precedute dalla obbligatoria valutazione ambientale strategica; anche il progetto definitivo dell’opera sarebbe stato illegittimamente esonerato dalla procedura di valutazione d’impatto ambientale.

Si sono costituiti la Regione Piemonte ed il Comune di Boves, eccependo l’inammissibilità ed irricevibilità del ricorso e chiedendone, in ogni caso, il rigetto del merito.

L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza di questa Sezione n. 122/2014, riformata in appello dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato con ordinanza n. 2495/2014.

Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 15 aprile 2014, nella quale la causa è passata in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente, devono essere disattese le eccezioni con cui il Comune di Boves e la Regione Piemonte contestano la legittimazione a ricorrere di Legambiente Onlus e Federazione Nazionale Pro Natura.

Per entrambe, infatti, è comprovato ed evidente il collegamento tra le rispettive finalità statutarie e gli effetti lesivi dei provvedimenti impugnati, che hanno ad oggetto l’approvazione ed il finanziamento di un’opera pubblica caratterizzata di un significativo impatto ambientale e territoriale.

2. Nel merito, è infondato il primo motivo, mediante il quale le associazioni ricorrenti affermano che il progetto definitivo finanziato dalla Regione Piemonte presenterebbe significative modifiche sostanziali rispetto al primo progetto preliminare elaborato dal Consorzio Valle Gesso – Valle Vermenagna – Cuneese – Bovesano, primo classificato nella graduatoria regionale del 2010 per la provincia di Cuneo.

Va rilevato, in primo luogo, che il bando regionale richiedeva la presentazione di progetti preliminari, diretti essenzialmente a consentire la valutazione comparativa dei miglioramenti sulle coltivazioni indotti dalle infrastrutture irrigue ammesse al finanziamento.

Nel passaggio dal livello preliminare di progettazione al livello definitivo, senza mutare la localizzazione del nuovo bacino nella località di Tetti Molettino e conservando i caratteri essenziali dell’opera (le dimensioni della vasca, la capacità di invaso, il periodo stagionale di derivazione), ben potevano ammettersi talune modificazioni non essenziali (quali, ad esempio, la lieve modifica planimetrica, la traslazione dell’invaso di circa 100 metri, la riduzione della rete irrigua di distribuzione, l’aggiornamento dei costi di esproprio, l’eliminazione dei ricavi da vendita dei materiali estratti).

Nelle difese delle amministrazioni resistenti (si veda, in particolare, la relazione tecnica del responsabile della Direzione agricoltura della Regione Piemonte – doc. 3), si dà atto in modo convincente della marginalità delle variazioni progettuali, specialmente in relazione all’oggetto della procedura comparativa esperita dalla Regione allo scopo di ripartire i finanziamenti per ambiti territoriali, e si attesta che molte delle modifiche apportate dal Consorzio e dal Comune di Boves, in fase di progettazione definitiva, sono scaturite proprio dalle osservazioni avanzate dalla cittadinanza e dalle associazioni locali nel corso dell’istruttoria sull’impatto ambientale.

In definitiva, le variazioni pacificamente intervenute tra la prima versione del progetto preliminare (risalente al 2009) e la stesura finale del progetto definitivo (sopraggiunta nel 2012) non presentano una consistenza oggettiva e funzionale tale da viziare l’esito del procedimento di approvazione ed il provvedimento regionale di concessione del contributo, che resta pur sempre destinato alla medesima opera di irrigazione ed alla medesima finalità di miglioramento delle coltivazioni.

Il motivo è perciò infondato.

2. Uguale sorte merita il secondo ordine di censure, con cui le ricorrenti tentano di dimostrare l’erroneità delle valutazioni tecniche effettuate dalla Regione Piemonte all’atto della selezione del migliore progetto.

E’ innanzitutto infondato l’argomento per il quale la costruzione di un bacino di raccolta delle acque non rientrerebbe nella categoria delle infrastrutture irrigue, che erano state individuate dal bando regionale quali opere meritevoli di finanziamento pubblico, con la finalità di rimediare alle crisi stagionali di approvvigionamento idrico di cui soffre l’agricoltura locale.

Quanto ai restanti profili, la relazione tecnica prodotta dalla difesa regionale dà compiutamente atto del metodo seguito per la stima del fabbisogno irriguo e per la ricostruzione degli afflussi e deflussi del torrente Colla, sulla base delle regole stabilite nelle linee guida approvate con deliberazioni della Giunta regionale n. 23-8585 del 14 aprile 2008 e n. 23-9242 del 21 luglio 2008.

Non si ravvisano, pertanto, sintomi apprezzabili di un difetto d’istruttoria circa l’utilità dell’opera e la sostanziale rispondenza del progetto agli obiettivi perseguiti con il bando regionale di finanziamento.

3. Il terzo motivo è invece tardivamente proposto.

Le varianti allo strumento urbanistico comunale sono state adottate ed approvate con le deliberazioni del Consiglio comunale di Boves n. 120 del 3 dicembre 2010, n. 19 del 6 aprile 2011, n. 58 del 7 agosto 2012, n. 71 del 28 settembre 2012.

Il ricorso è stato notificato soltanto il 10 dicembre 2013, ben oltre il termine decadenziale di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione all’albo pretorio comunale delle delibere.

Nella specie, non può valere in favore delle associazioni ricorrenti il noto e condiviso principio secondo cui il termine per impugnare la variante puntuale, che non reca una nuova disciplina dell’intero territorio comunale, decorre non dalla pubblicazione della delibera di approvazione bensì dal momento in cui gli interessati ne abbiano acquisito la piena conoscenza, se necessario a seguito di notifica individuale. Tale principio, infatti, vale esclusivamente nei confronti dei proprietari di aree direttamente incise da un nuovo vincolo espropriativo introdotto con la variante parziale, che l’amministrazione deve avere cura di notificare (cfr., in questo senso, Cons. Stato, sez. IV, 15 febbraio 2013 n. 922).

D’altronde, i vizi dedotti dalle ricorrenti (difetto di preventiva valutazione ambientale strategica sulla variante urbanistica, difetto di preventiva valutazione di impatto ambientale sul progetto definitivo dell’opera) costituirebbero motivo di annullabilità e non di radicale nullità dei provvedimenti impugnati, secondo quanto attualmente previsto dal d.lgs. n. 152 del 2006 all’art. 11, quinto comma (i provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge) ed all’art. 29, primo comma (i provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di

impatto ambientale, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge).

L’assoggettamento all’ordinario termine decadenziale dei ricorsi in materia di valutazione strategica e valutazione di impatto ambientale non si pone in contrasto con i principi di effettività ed equivalenza imposti dalla giurisprudenza europea, anche alla luce della più recente direttiva 2011/92/UE (si veda, in proposito: Corte Giust. UE, 12 maggio 2011, C-115/09, Bund fur Umwelt und Naturschutz Deutschland; Id., 7 novembre 2013, C-72/12, Gemeinde Altrip; Id., 16 aprile 2015, C-570/13, Gruber).

Pertanto, il ricorso è irricevibile in relazione alle varianti urbanistiche del Comune di Boves.

4. Le spese processuali, avuto riguardo alla peculiarità delle questioni controverse, possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge ed in parte lo dichiara irricevibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2015 con l’intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore
Antonino Masaracchia, Primo Referendario

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
          

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/05/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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