Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti Numero: 24 | Data di udienza: 5 Dicembre 2018

* APPALTI – Principi di massima partecipazione e tutela della concorrenza – Settori esclusi – Parziali deroghe o limitazioni – Rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza – Raggruppamento di imprese – Dato esperienziale – Suddivisione tra i vari soggetti.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Piemonte
Città: Torino
Data di pubblicazione: 4 Gennaio 2019
Numero: 24
Data di udienza: 5 Dicembre 2018
Presidente: Giordano
Estensore: Nasini


Premassima

* APPALTI – Principi di massima partecipazione e tutela della concorrenza – Settori esclusi – Parziali deroghe o limitazioni – Rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza – Raggruppamento di imprese – Dato esperienziale – Suddivisione tra i vari soggetti.



Massima

 

TAR PIEMONTE, Sez. 1^ – 4 gennaio 2019, n. 24


APPALTI – Principi di massima partecipazione e tutela della concorrenza – Settori esclusi – Parziali deroghe o limitazioni – Rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.

I principi di massima partecipazione e di tutela della concorrenza possono subire delle parziali deroghe o limitazioni nell’ambito dei c.d. “settori esclusi”: le stazioni appaltanti possono richiedere alle imprese requisiti di partecipazione ad una gara d’appalto e di qualificazione più rigorosi e restrittivi, purché tali prescrizioni si rivelino necessarie e specificamente adeguate alla particolarità dell’opera o del servizio da espletare e comunque rispettose dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, in modo da non limitare indebitamente l’accesso alla procedura (in questo senso, Cons. Stato sez. VI, 11/05/2007, n.2304).
 


APPALTI – Raggruppamento di imprese – Dato esperienziale – Suddivisione tra i vari soggetti.

In caso di raggruppamento di imprese, se ben può dirsi proporzionato e ragionevole, in considerazione delle particolarità tecniche del servizio oggetto di affidamento, richiedere che il “concorrente” dimostri di aver espletato tutte le coppie di servizi richieste per ciascuna classe e categoria, non è giustificato, in quanto non proporzionato, il fatto che il dato esperienziale richiesto debba essere posseduto necessariamente da uno solo dei partecipanti al raggruppamento, ben potendo essere suddiviso tra i vari soggetti che, coordinandosi tra loro, consentono, comunque, di svolgere compiutamente il servizio affidato.

Pres. Giordano, Est. Nasini –  S. s.r.l. (avv.ti Vinti, Sonia Macchia e Luigi M. Angeletti ) c. Infratrasporti Torino S.r.l.  (avv. Sarzotti)


Allegato


Titolo Completo

TAR PIEMONTE, Sez. 1^ - 4 gennaio 2019, n. 24

SENTENZA

 

TAR PIEMONTE, Sez. 1^ – 4 gennaio 2019, n. 24

Pubblicato il 04/01/2019

N. 00024/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00868/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 868 del 2018, proposto da
Sintel Engineering S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale rappresentante del costituendo RTI con l’ing. Massimo Del Giudice, nonché quest’ultimo personalmente, rappresentati e difesi dagli avvocati Stefano Vinti, Sonia Macchia e Luigi M. Angeletti, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Angeletti in Torino, via Bertola, 2;

contro

Infratrasporti Torino S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Bruno Sarzotti, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Re Umberto, 27;

nei confronti

Gae Engineering S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Simona Rostagno, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Re Umberto n. 75;
Studio Siniscalco, I.E.C. Industrial Engineering Consultants S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, Si.Me.Te. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato Simona Rostagno, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Re Umberto n. 75;

per l’annullamento

– del verbale della seduta pubblica del 30 agosto 2018, mai comunicato alla ricorrente, ma pubblicato sul sito internet della Stazione appaltante il 3 settembre 2018, con cui la Commissione di gara ha escluso l’RTI ricorrente dalla gara per l’affidamento dell’ “incarico di coordinamento in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell’opera con riferimento all’esecuzione del primo Lotto funzionale (Fermi – Collegno Centro) della Tratta Collegno – Cascine Vica della Linea 1 della metropolitana automatica di Torino e servizi complementari” – CIG 7474545DA6;

– di qualsiasi provvedimento della Stazione appaltante che abbia confermato la decisione di non ammettere l’RTI Sintel alla gara sopra menzionata, non noto all’esponente;

– della lex di gara ed in particolare del disciplinare al paragrafo 8.3.3. ed al paragrafo 8.4 nella parte in cui si afferma che “il requisito di cui al punto 8.2.c non è frazionabile e dovrà essere stato integralmente prestato da uno qualsiasi dei soggetti raggruppati”, per come è stato interpretato dalla Commissione di gara;

– della risposta al quesito n. 1, che riporta il paragrafo 8.4. del disciplinare corretto, per come è stato interpretato dalla Commissione di gara;

– di tutti i successivi verbali della Commissione di gara ed in particolare del verbale del 18 settembre 2018, in cui si dà atto che il concorrente primo in graduatoria risulta essere il costituendo RTI I.E.C. Industrial Engineering Consultants s.r.l.;

– di tutti gli atti connessi, presupposti o conseguenti del procedimento indicato, ivi compresi tutti gli atti prodromici e conseguenti della procedura e di ogni altro atto antecedente, preordinato, connesso e consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Gae Engineering S.r.l., di Studio Siniscalco, di Infratrasporti Torino S.r.l., di I.E.C. Industrial Engineering Consultants S.r.l. e di Si.Me.Te. S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2018 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La società Infratrasporti Torino s.r.l. (d’ora in poi Infra), con bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. n. 73 del 26.06.2018, indiceva una procedura aperta per l’affidamento dell’“incarico di coordinamento in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell’opera con riferimento all’esecuzione del primo Lotto funzionale (Fermi – Collegno Centro) della Tratta Collegno – Cascine Vica della Linea 1 della metropolitana automatica di Torino e servizi complementari” – CIG 7474545DA6.

Partecipavano alla gara, formulando offerta, tre concorrenti, tra i quali la costituenda ATI tra la società Sintel Engineering s.r.l. (d’ora in poi Sintel) e l’Ing. Massimo del Giudice.

In occasione della seduta del 30 agosto la Commissione dava atto che l’RTI tra Sintel e l’Ing. Massimo del Giudice, con nota del 9 agosto 2018, aveva fornito i necessari chiarimenti in ordine ai servizi di cui al requisito previsto al paragrafo 8.3.2, mentre non aveva dimostrato il possesso del requisito di cui al paragrafo 8.3.3. In particolare, la Commissione riteneva di non ammettere l’RTI predetto alle successive fasi di gara dal momento che il concorrente aveva ribadito di “documentare il possesso del requisito attraverso alcuni servizi svolti dalla mandataria ed alcuni svolti dalla mandante”: ciò in quanto, secondo il disciplinare di gara, “il requisito non è frazionabile e dovrà essere stato integralmente prestato da uno qualsiasi dei soggetti raggruppati”,.

Con successivo verbale del 18 settembre 2018 il concorrente primo in graduatoria risultava essere il costituendo RTI “I.E.C. Industrial Engineering Consultants s.r.l.”.

Con ricorso depositato in data 8.10.2018, Sintel, in proprio e in qualità di mandataria dell’RTI costituendo più sopra citato, nonché nell’interesse dell’Ing. Massimo Del Giudice, e quest’utlimo personalmente impugnavano i seguenti atti:

– il verbale della seduta pubblica del 30 agosto 2018, mai comunicato alla ricorrente, ma pubblicato sul sito internet della Stazione appaltante il 3 settembre 2018, con cui la Commissione di gara aveva escluso l’RTI ricorrente dalla gara per l’affidamento dell’“incarico di coordinamento in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell’opera con riferimento all’esecuzione del primo Lotto funzionale (Fermi – Collegno Centro) della Tratta Collegno – Cascine Vica della Linea 1 della metropolitana automatica di Torino e servizi complementari” – CIG 7474545DA6;

– qualsiasi provvedimento della Stazione appaltante che abbia confermato la decisione di non ammettere l’RTI ricorrente alla gara sopra menzionata, non noto all’esponente;

– la lex di gara e, in particolare, il disciplinare al paragrafo 8.3.3. e al paragrafo 8.4 nella parte in cui si affermava che il requisito di cui al punto 8.2.c non era frazionabile e avrebbe dovuto essere integralmente prestato da uno qualsiasi dei soggetti raggruppati, per come era stato interpretato dalla Commissione di gara;

– la risposta al quesito n. 1, che riportava il paragrafo 8.4. del disciplinare corretto, per come era stato interpretato dalla Commissione di gara;

– tutti i successivi verbali della Commissione di gara e, in particolare, il verbale del 18 settembre 2018, in cui era stato dato atto che il concorrente primo in graduatoria risultava essere il costituendo RTI I.E.C. Industrial Engineering Consultants s.r.l.;

– di tutti gli atti connessi, presupposti o conseguenti del procedimento indicato, ivi compresi tutti gli atti prodromici e conseguenti della procedura e di ogni altro atto antecedente, preordinato, connesso e consequenziale.

A fondamento del ricorso parte ricorrente deduceva i seguenti motivi:

1) violazione della lex di gara; violazione del principio di massima partecipazione ed apertura del mercato nonché dei principi di ragionevolezza, parità di trattamento, proporzionalità; eccesso di potere; carenza di motivazione: secondo parte ricorrente l’interpretazione offerta dalla Stazione appaltante secondo la quale << il requisito di cui al punto 8.2.c. (rectius 8.3.3., ossia i c.d. “servizi di punta”) non è frazionabile e dovrà essere stato integralmente prestato da uno qualsiasi dei soggetti raggruppati>> era errata e contraria ai principi di massima partecipazione, ragionevolezza e proporzionalità – in particolar modo nella gara in oggetto, nella quale le categorie dei lavori erano ben nove – ed in contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza e dell’ANAC in materia di “servizi di punta” nelle gare di ingegneria nonché in contrasto con quanto espressamente stabilito nel Bando Tipo n. 3 e nell’allegata Relazione Illustrativa, approvati dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 723 del 31 luglio 2018.

Si costituivano in giudizio Infra e la società controinteressata Gae Engineering srl (d’ora in poi Gae), in proprio ed in qualità di mandante del costituendo raggruppamento con I.E.C. Industrial Engineering Consultants srl (d’ora in poi Gae) contestando l’ammissibilità, ricevibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone la declaratoria di inammissibilità, ovvero, comunque, il rigetto.

Si costituivano in giudizio, altresì, lo Studio Siniscalco, e le società I.E.C. Industrial Engineering Consultants S.r.l. e Si.Me.Te. S.r.l., contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone la declaratoria di inammissibilità, ovvero, comunque, il rigetto.

Con ordinanza depositata in data 26.10.2018 l’intestato Tar Piemonte concedeva la tutela cautelare richiesta da parte ricorrente e, per l’effetto, sospendeva l’efficacia dei provvedimenti impugnati.

Le parti depositavano ulteriori memorie difensive.

All’udienza del 5.12.2018 la causa veniva trattenuta in decisione.

 

DIRITTO

1. Ai sensi del par. 8.3.3. del disciplinare di gara, era richiesta, ai fini del possesso dei requisiti di partecipazione di natura tecnico-organizzativa, la dimostrazione dell’<<avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all’art. 3, lett. vvvv) del d.lgs. 50/2016 di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore non inferiore a 0,40 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento…>>.

Il par. 4, precisava che “il requisito di cui al punto 8.2.c) non è frazionabile e dovrà essere stato integralmente prestato da uno qualsiasi dei soggetti raggruppati”.

E’ stato, quindi, sottoposto alla Stazione appaltante il “quesito n. 1” con il quale è stato chiesto ad Infra quanto segue: “con riferimento alla gara in oggetto e in particolare al punto 8.4 del disciplinare di gara si chiede di

-precisare quale requisito di cui al punto 8.2) può essere posseduto cumulativamente;

-chiarire quale requisito non è frazionabile, e quindi deve essere integralmente prestato da uno qualsiasi dei soggetti raggruppati, in quanto non esiste il punto 8.2.c)”.

Infra, in risposta al quesito, ha chiarito che <<Il paragrafo 8.4 riporta per un refuso un riferimento al paragrafo 8.2 anziché 8.3 e al paragrafo 8.2.c) anziché 8.3.3. Per cui il paragrafo stesso è così corretto

8.4) Precisazioni: 1) in caso di raggruppamento orizzontale i requisiti di cui ai punti sub 8.3) che precedono devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento; -il requisito di cui al punto 8.3.3) non è frazionabile e dovrà essere stato integralmente prestato da uno qualsiasi dei soggetti raggruppati; -ai sensi dell’art. 48/4 d.lgs. 50/2016 devono essere specificate le parti del servizio/prestazione che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti; -ciascun componente del raggruppamento dovrà comunque possedere i requisiti di capacità riferiti alla prestazione che intende assumere e la mandataria dovrà però assumerne e dunque possederne in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti (ai sensi dell’art. 83/8 d.lgs. 50/2016 <<La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria>>)…….. >>.

1.1. La Commissione di gara ha applicato la previsione del disciplinare di gara, secondo cui <<il requisito di cui al punto 8.2.c. (rectius 8.3.3.), non è frazionabile e dovrà essere stato integralmente prestato da uno qualsiasi dei soggetti raggruppati>>, nel senso che solo un componente del raggruppamento avrebbe dovuto dimostrare di aver espletato tutte le coppie di servizi richieste per ciascuna classe e categoria tra quelle previste ai fini dell’affidamento.

Quindi, la Commissione ha ritenuto che parte ricorrente non avesse <<dimostrato di possedere in maniera non frazionata l’avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di n. 2 servizi relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie cui si riferiscono i servizi da affidare … In particolare, la Mandataria risulta carente per importo nella cat. E.04 (…) per numero di servizi nella cat. V.03 (…), per numero di servizi nella cat. D.04 (…), mentre la Mandante risulta carente per importo e numero di servizi nelle cat. IA.01, IA.02 ed IA.03, V.02.>>.

1.2. Secondo Sintel, la Stazione appaltante ha interpretato del tutto erroneamente il paragrafo della lex di gara sulla non frazionabilità dei servizi di punta, ossia pretendendo che o la mandante o la mandataria dimostrassero di possedere tutte le coppie di servizi richieste per tutte le classi e categorie di lavori cui si riferivano i servizi da affidare.

Secondo parte ricorrente, infatti, considerata la assoluta coincidenza tra la disciplina del requisito previsto dal DPR 207/2010 e quella del requisito contemplato dalle Linee Guida, non può che farsi riferimento all’interpretazione fornita dalla giurisprudenza e dall’ANAC in merito alla “non frazionabilità” dei c.d. servizi di punta, già prevista dall’art. 261, comma 8 del DPR n. 207/2010.

Parte ricorrente, poi, nel caso in cui le disposizioni della lex di gara dovessero essere interpretate nel senso inteso dalla Stazione appaltante, ha chiesto l’annullamento delle suddette disposizioni in quanto eccessivamente ed irragionevolmente limitative della concorrenza e sproporzionate, non essendo giustificate da particolari esigenze dell’Amministrazione legate all’oggetto dell’affidamento, con conseguente violazione dei principi comunitari di apertura del mercato, parità di trattamento e massima partecipazione.

2. In via preliminare: in ordine all’interpretazione della suindicata clausola del disciplinare di gara e all’eccezione di tardività del ricorso.

Infra e le parti controinteressate hanno eccepito la tardività del ricorso introduttivo per non avere Sintel tempestivamente impugnato le clausole del bando e del disciplinare di gara “escludenti”.

Al riguardo, come si è avuto modo di sottolineare in sede di ordinanza cautelare, il significato della clausola 8.4. del disciplinare di gara oggetto di esame – la cui consistenza testuale è stata precisata a seguito del “quesito 1” che ha corretto un mero errore di riferimento numerico a precedenti clausole – è chiaro ed univoco, nel senso che prevede che i requisiti di cui al par. 8.3.3. siano posseduti tutti integralmente da uno qualunque – ma solo da uno – dei soggetti appartenenti al raggruppamento.

A questo proposito, la Commissione di gara non può dirsi aver scelto una tra le possibili interpretazioni della norma, in quanto la previsione del disciplinare, letteralmente intesa, poteva condurre esclusivamente alla soluzione sopra detta.

Parte ricorrente ha, a questo riguardo, censurato e impugnato la predetta clausola del bando perché, laddove interpretata nel senso indicato dalla Commissione, è tale da violare i principi di concorrenza, parità di trattamento e massima partecipazione.

Al riguardo, un’interpretazione della norma in conformità a tali principi avrebbe comportato uno sforzo “adeguatore” non consentito, al fine di superare il chiaro dettato letterale.

Il chiaro significato della clausola del bando, era, quindi, tale da potenzialmente impedire la partecipazione alla competizione ad un RTI non avente i requisiti indicati dal disciplinare di gara, sicchè non può non riconoscersi la natura “escludente” della clausola in questione secondo l’insegnamento della recentissima pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 26/04/2018, n. 4.

Fatta questa premessa, con riferimento alla sopra ricordata eccezione di tardività del ricorso, occorre rilevare che, nel caso di specie, il dies a quo per la notifica dello stesso va individuato non nel momento in cui sono stati pubblicati il bando e il disciplinare di gara, ma nella data di avvenuta conoscenza o, comunque, idonea pubblicazione della risposta al citato “quesito 1”, specificativa, come accennato, della clausola 8.4, con chiarimento, quindi, del rinvio al par. 8.3.3.

Al riguardo, parte resistente ha dimostrato che la pubblicazione della risposta al quesito è avvenuta in data 3.7.2018.

Poiché il ricorso è stato notificato in data 1.10.2018 e nel termine di 60 giorni per la notifica del ricorso non va computato il periodo di sospensione feriale dei termini (dal 1 al 31 agosto 2018), l’impugnazione della lex di gara da parte di Sintel deve ritenersi tempestiva, non scontando il termine per la notifica dell’atto introduttivo la dimidiazione dei termini ex art. 120 c.p.a.,

3. Nel merito.

Occorre, quindi, esaminare il problema della illegittimità della clausola escludente di cui si è detto.

Come sottolineato in giurisprudenza, le ragioni immanenti, di matrice eurounitaria, di garanzia della concorrenza che presiedono al settore delle commesse pubbliche, vogliono favorire la massima partecipazione delle imprese alla selezione, perché attraverso la massima partecipazione è raggiungibile il miglior risultato non solo per il mercato in sé, ma per la stessa Pubblica amministrazione appaltante (Cons. Stato, sez. V, 12/09/2017, n. 4307).

Per quanto i principi di massima partecipazione e di tutela della concorrenza possono subire delle parziali deroghe o limitazioni nell’ambito dei c.d. “settori esclusi”, tra i quali rientra quello dei trasporti, le stazioni appaltanti possono richiedere alle imprese requisiti di partecipazione ad una gara d’appalto e di qualificazione più rigorosi e restrittivi, purché tali prescrizioni si rivelino necessarie e specificamente adeguate alla particolarità dell’opera o del servizio da espletare e comunque rispettose dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, in modo da non limitare indebitamente l’accesso alla procedura (in questo senso, Cons. Stato sez. VI, 11/05/2007, n.2304).

Nel caso di specie, la clausola del bando impugnata richiedeva che uno solo dei componenti del gruppo dimostrasse di aver espletato tutte le coppie di servizi richieste per ciascuna classe e categoria tra quelle previste ai fini dell’affidamento.

Al riguardo, occorre rammentare che l’appalto per il quale è causa riguardava l’incarico di Coordinamento in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione della tratta Collegno-Cascine Vica della linea 1 della metropolitana automatica di Torino: pertanto, trattasi di incarico concernente la tutela della sicurezza e della salute durante la materiale esecuzione dei lavori.

Ebbene, se, da un lato, l’opera cui accede l’incarico di “coordinamento della sicurezza e salute” rientra nell’ambito dei c.d. settori esclusi e presenta delle indubbie peculiarità tecniche, dall’altro lato, l’oggetto dello specifico servizio da affidare, per quanto sia tale da richiedere una specifica competenza e professionalità ai soggetti partecipanti alla gara, non risulta presentare delle particolarità o necessità tali da giustificare il fatto che, pur a fronte di un raggruppamento di imprese (fattispecie prevista specificamente nel bando di gara), una sola delle imprese associate dovesse dimostrare di aver espletato tutte le coppie di servizi indicate nella lex specialis.

Infatti, in caso di raggruppamento di imprese, se ben può dirsi proporzionato e ragionevole, in considerazione delle particolarità tecniche del servizio oggetto di affidamento, richiedere che il “concorrente” dimostri di aver espletato tutte le coppie di servizi richieste per ciascuna classe e categoria, non è giustificato, in quanto non proporzionato, il fatto che il dato esperienziale richiesto debba essere posseduto necessariamente da uno solo dei partecipanti al raggruppamento, ben potendo essere suddiviso tra i vari soggetti che, coordinandosi tra loro, consentono, comunque, di svolgere compiutamente il servizio affidato.

In questo senso, pertanto, non sono condivisibili le argomentazioni e difese svolte sul punto dalle parti resistente e controinteressate, finalizzate a rappresentare la sussistenza di peculiarità e necessità specifiche del servizio in oggetto, asseritamente idonee a giustificare una previsione del bando di gara, per converso, come detto, irragionevolmente restrittiva.

Il fatto, poi, che gli altri raggruppamenti partecipanti avessero i requisiti richiesti dalla lex specialis è scarsamente indicativo nel caso di specie se solo si considera che a partecipare alla gara, oltre al ricorrente, sono stati solo altri due raggruppamenti.

Pertanto, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, devono annullarsi:

1) il bando e il disciplinare di gara con particolare riferimento al paragrafo 8.3.3. ed al paragrafo 8.4 del predetto disciplinare nella parte in cui si afferma che “il requisito di cui al punto 8.2.c non è frazionabile e dovrà essere stato integralmente prestato da uno qualsiasi dei soggetti raggruppati”;

2) la risposta al quesito n. 1, che riporta il paragrafo 8.4. del disciplinare corretto;

3) il verbale della seduta pubblica del 30 agosto 2018, pubblicato sul sito internet della Stazione appaltante il 3 settembre 2018, con cui la Commissione di gara ha escluso l’RTI ricorrente dalla gara per l’affidamento dell’incarico di coordinamento in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell’opera con riferimento all’esecuzione del primo Lotto funzionale (Fermi – Collegno Centro) della Tratta Collegno – Cascine Vica della Linea 1 della metropolitana automatica di Torino e servizi complementari” – CIG 7474545DA6;

4) tutti i successivi verbali della Commissione di gara ed in particolare il verbale del 18 settembre 2018, in cui si dà atto che il concorrente primo in graduatoria risulta essere il costituendo RTI I.E.C. Industrial Engineering Consultants s.r.l.

4. Attesa la particolarità della controversia in esame, le spese di lite devono essere compensate.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

1) accoglie il ricorso per le ragioni indicate in parte motiva e, per l’effetto, annulla:

a) il bando e il disciplinare di gara con particolare riferimento al paragrafo 8.3.3. ed al paragrafo 8.4 del predetto disciplinare nella parte in cui si afferma che “il requisito di cui al punto 8.2.c non è frazionabile e dovrà essere stato integralmente prestato da uno qualsiasi dei soggetti raggruppati”;

b) la risposta al quesito n. 1, che riporta il paragrafo 8.4. del disciplinare corretto;

c) il verbale della seduta pubblica del 30 agosto 2018, pubblicato sul sito internet della Stazione appaltante il 3 settembre 2018, con cui la Commissione di gara ha escluso l’RTI ricorrente dalla gara per l’affidamento dell’incarico di coordinamento in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell’opera con riferimento all’esecuzione del primo Lotto funzionale (Fermi – Collegno Centro) della Tratta Collegno – Cascine Vica della Linea 1 della metropolitana automatica di Torino e servizi complementari” – CIG 7474545DA6;

d) tutti i successivi verbali della Commissione di gara ed in particolare il verbale del 18 settembre 2018, in cui si dà atto che il concorrente primo in graduatoria risulta essere il costituendo RTI I.E.C. Industrial Engineering Consultants s.r.l.

2) compensa integralmente le spese del presente giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2018 con l’intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente
Flavia Risso, Primo Referendario
Paolo Nasini, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE
Paolo Nasini
        
IL PRESIDENTE
Domenico Giordano
        
        
IL SEGRETARIO
 

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