Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto venatorio e della pesca Numero: 403 | Data di udienza: 3 Ottobre 2018

* CACCIA – Controllo delle specie di fauna selvatica – Ricorso massiccio ai piani di abbattimento, con ruolo marginale per i metodi ecologici – Impostazione contraria suggerita dall’ISPRA – Art. 19 , c. 2 L. n. 157/1992 e 20, c. 1 l.r. Piemonte, n, 5/2018 – Sospensione del programma per il contenimento del cinghiale.


Provvedimento: Ordinanza
Sezione: 2^
Regione: Piemonte
Città: Torino
Data di pubblicazione: 4 Ottobre 2018
Numero: 403
Data di udienza: 3 Ottobre 2018
Presidente: Testori
Estensore: Limongelli


Premassima

* CACCIA – Controllo delle specie di fauna selvatica – Ricorso massiccio ai piani di abbattimento, con ruolo marginale per i metodi ecologici – Impostazione contraria suggerita dall’ISPRA – Art. 19 , c. 2 L. n. 157/1992 e 20, c. 1 l.r. Piemonte, n, 5/2018 – Sospensione del programma per il contenimento del cinghiale.



Massima

 

TAR PIEMONTE, Sez. 2^ – 4 ottobre 2018, ordinanza n. 403


CACCIA – Controllo delle specie di fauna selvatica – Ricorso massiccio ai piani di abbattimento, con ruolo marginale per i metodi ecologici – Impostazione contraria suggerita dall’ISPRA – Art. 19 , c. 2 L. n. 157/1992 e 20, c. 1 l.r. Piemonte, n, 5/2018 – Sospensione del programma per il contenimento del cinghiale.

 Sia la normativa statale (art. 19 comma 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157), sia quella regionale piemontese (art. 20 comma 1 della recente L.R. Piemonte 19 giugno 2018, n. 5) prevedono che il controllo delle specie di fauna selvatica deve essere praticato, di norma, mediante l’utilizzo di metodi ecologici su parere dell’ISPRA, mentre i piani di abbattimento possono essere adottati soltanto “Qualora l’Istituto verifichi l’inefficacia dei predetti metodi”. Va di conseguenza sospeso il programma per il contenimento del cinghiale che si caratterizzi per il ricorso massiccio, e pressochè esclusivo, ai piani di abbattimento, riservando ai metodi ecologici un ruolo del tutto marginale, in contrasto con l’impostazione contraria suggerita dall’ISPRA e con i principi affermati dalla normativa statale e regionale piemontese.


Pres. Testori, Est. Limongelli – L.A.C. e altri (avv.ti Fenoglio e Callegari) c. Citta’ Metropolitana di Torino (avv.ti Massacesi e Bugalla)


Allegato


Titolo Completo

TAR PIEMONTE, Sez. 2^ – 4 ottobre 2018, ordinanza n. 403

SENTENZA

 

TAR PIEMONTE, Sez. 2^ – 4 ottobre 2018, ordinanza n. 403

Pubblicato il 04/10/2018

N. 00403/2018 REG.PROV.CAU.
N. 00237/2018 REG.RIC.  
  

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente


ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 237 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

L.A.C. (Lega per L’Abolizione della Caccia), L.A.C. (Lega per L’Abolizione della Caccia)-Sezione Piemonte, L.A.V. (Lega Antivivisezione Onlus), Ecospirituality Foundation Onlus, Oipa Italia Onlus, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Fenoglio e Mia Callegari, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Fenoglio in Torino, via Susa 35;


contro

Citta’ Metropolitana di Torino, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Massacesi e Nicoletta Bugalla, con domicilio eletto in Torino, c.so Inghilterra n. 7;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

a) con il ricorso introduttivo:

– del decreto del consigliere delegato n. 533-35571/2017, pubblicata sull’Albo pretorio dal 22 dicembre 2018 al 6 gennaio 2018, avente ad oggetto “approvazione del programma per il contenimento del cinghiale sul territorio della città metropolitana di Torino. Anno 2018”, comprensivo dell’allegato “Programma per il contenimento del cinghiale (sus scrofa) anno 2018”;

– di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi o comunque connessi con la predetta deliberazione, compreso, per quanto occorre, il provvedimento prot. n. 39172/2015, di approvazione del Piano quinquennale per il controllo del cinghiale nella Città Metropolitana di Torino 2015-2019, approvato in data 15 dicembre 2015;

b) con i motivi aggiunti depositati in data 3.08.2018:

– del decreto del consigliere delegato n. 185-11480/2018, del 9 maggio 2018, avente ad oggetto “approvazione del programma per il contenimento del cinghiale sul territorio della città metropolitana di Torino. Anno 2018”, comprensivo dell’allegato “Programma per il contenimento del cinghiale sul territorio della città metropolitana di Torino Anno 2018” datato aprile 2018, con cui la Città Metropolitana di Torino ha dettato un piano di attuazione del contenimento della popolazione del cinghiale sul territorio provinciale;

– di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi o comunque connessi con la predetta deliberazione, compreso, per quanto occorre, il provvedimento prot. n. 39172/2015, di approvazione del Piano quinquennale per il controllo del cinghiale nella Città Metropolitana di Torino 2015-2019, approvato in data 15 dicembre 2015 e già oggetto di ricorso in data 19 febbraio 2018.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Citta’ Metropolitana di Torino;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2018 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che i motivi aggiunti proposti dalle associazioni ricorrenti appaiono assistiti da apprezzabili profili di fumus boni iuris, alla luce delle considerazioni che seguono;

Considerato in via preliminare che:

– la tutela delle specie di fauna selvatica rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione;

– nell’esercizio di tale potestà esclusiva, il legislatore statale ha dettato la disposizione di cui all’art. 19 comma 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157, secondo cui il controllo delle specie di fauna selvatica viene praticato “di norma mediante l’utilizzo di metodi ecologici su parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica [oggi ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale], mentre il ricorso ai piani di abbattimento può essere autorizzato soltanto “Qualora l’Istituto verifichi l’inefficacia dei predetti metodi”;

– tale disposizione è oggi richiamata anche dall’art. 20 comma 1 della recente L.R. Piemonte 19 giugno 2018, n. 5, il quale, superando e quindi abrogando la diversa disciplina di cui all’art. 2 della L.R. Piemonte n. 2/2009 – che non prevedeva, relativamente alle misure di controllo dei cinghiali, né il ricorso prioritario ai metodi ecologici, né l’acquisizione del parere preventivo dell’ISPRA – prevede che “ Per il controllo delle specie di fauna selvatica di cui all’articolo 19, comma 2, della legge 157/1992, la Giunta regionale predispone, sentito l’ISPRA, linee guida finalizzate al controllo delle specie selvatiche (…). Tale controllo selettivo viene praticato di norma mediante l’utilizzo di metodi ecologici, secondo quanto previsto dall’articolo 19, comma 2, della legge 157/1992”;

– allo stato, pertanto, sia la normativa statale sia quella regionale piemontese prevedono che il controllo delle specie di fauna selvatica deve essere praticato, di norma, mediante l’utilizzo dimetodi ecologicisu parere dell’ISPRA, mentre i piani di abbattimento possono essere adottati soltanto “Qualora l’Istituto verifichi l’inefficacia dei predetti metodi”;

– proprio in applicazione di tali principi di fonte primaria, la Corte Costituzionale è più volte intervenuta a dichiarare l’illegittimità costituzionale di normative regionali (da ultimo, quella ligure e quella campana) che consentivano di ricorrere ai piani di abbattimento anche in assenza della preventiva verifica da parte dell’ISPRA della inefficacia dei metodi ecologici (Corte Cost. 14 giugno 2017, n. 139; Corte Cost. 12 dicembre 2013, n. 303);

– nello stesso senso si è pronunciata la giurisprudenza amministrativa (TAR Firenze, II, 25 marzo 2013, n. 484; TAR Bologna, II, 26 gennaio 2011, n. 66)

Rilevato che, nel caso di specie:

– il nuovo Programma di contenimento del cinghiale sul territorio della Città Metropolitana di Torino per l’anno 2018, approvato con il provvedimento impugnato con i motivi aggiunti, è stato adottato sulla scorta del parere preventivo reso dall’ISPRA con nota dell’11 aprile 2018: parere dichiaratamente “sfavorevole” al Programma in questione;

– in particolare, l’Istituto ha evidenziato che “la documentazione fornita non riporta dati circa l’utilizzo di metodi ecologici per la prevenzione dei danni causati dai cinghiali né analizza se e quanto l’utilizzo di tali metodi possa aver contribuito al contenimento dei danni”; l’Istituto ha evidenziato, al riguardo, che “le recinzioni elettrificate e fisse (se correttamente realizzate, installate e adeguatamente seguite nella manutenzione) rappresentano uno strumento potenzialmente efficace, utilmente applicato in diversi contesti italiani ai fini della riduzione dei danni causati dai cinghiali alle produzioni agricole nonché dei rischi per la salute pubblica legati agli incidenti stradali che vedono coinvolta la specie”; l’Istituto ha quindi concluso, sul punto, rilevando, che “gli obiettivi di riduzione degli impatti lamentati da codesta Amministrazione potranno essere raggiunti più efficacemente e rapidamente sul territorio se si ricorresse anche a strumenti di prevenzione (utilizzo di recinzioni elettrificate e fisse, attuazione di misure per prevenire gli incidenti stradali quali p.e. l’apposizione di adeguata cartellonistica/segnaletica stradale, la recinzione di tratti stradali critici, etc.), coerentemente con le indicazioni normative che impongono un prioritario ricorso a metodi incruenti di prevenzione dei danni”;

– nello stesso parere, inoltre, l’Istituto ha espresso perplessità circa l’attendibilità dei dati trasmessi dalla Città Metropolitana, sia in ordine ai danni alle colture registrati negli anni passati, sia in ordine alla effettiva efficacia dei “prelievi” (abbattimenti) ai fini della riduzione di tali danni, ribadendo che “il ricorso esclusivo agli abbattimenti non rappresenta uno strumento efficace di prevenzione, come emerge dai contesti italiani nei quali si è optato per tale soluzione”; infine, l’Istituto ha evidenziato l’opportunità di predisporre “una programmazione basata su obiettivi chiari e quantificati (p.e. individuare una percentuale di riduzione dell’entità economica del danno che si intende raggiungere o una percentuale di riduzione della superficie danneggiata) e che individui le aree di intervento e le suddivida secondo un gradiente di criticità, in modo da indirizzare gli sforzi e utilizzare tecniche diversificate (non solo prelievi ma anche una corretta prevenzione) per raggiungere gli obiettivi previsti)”

Rilevato che:

– nel provvedimento impugnato con i motivi aggiunti, la Città Metropolitana ha apportato alcune modifiche rispetto alla precedente versione del Programma già sospesa da questo TAR, ma la sostanza del nuovo Programma continua a caratterizzarsi per il ricorso massiccio, e pressochè esclusivo, ai piani di abbattimento, mentre ai metodi ecologici è riservato un ruolo del tutto marginale, in contrasto con l’impostazione esattamente contraria suggerita dall’ISPRA e con i principi affermati dalla normativa statale (e, ormai, anche dalla più recente normativa regionale piemontese);

– le motivazioni di tale scostamento sono state indicate dalla Città Metropolitana nel paragrafo 4 del Programma in esame e fanno leva su ragioni di carattere quasi esclusivamente finanziario, quali la grave carenza di risorse economiche della Città Metropolitana connessa alla riforma delle Province; la scarsa collaborazione degli ATC nel dotare gli agricoltori di dissuasori attivi e passivi attingendo ai fondi regionali; gli elevati costi di manutenzione dei pastori elettrici, che renderebbero molto oneroso per gli agricoltori dotarsi dei medesimi: tutte motivazioni estranee, tuttavia, ai principi posti dalla normativa statale, che consentono di omettere l’adozione dei metodi ecologici solo quando gli stessi siano ritenuti “inefficaci” (dall’ISPRA), non quando siano ritenuti (dalla Città Metropolitana e dagli agricoltori) troppo onerosi economicamente;

– nel contempo, peraltro, la stessa Città Metropolitana riconosce che laddove sono stati adottati, i “dissuasori” si sono rivelati efficaci, tanto da comportare una riduzione dei danni alle colture, sia pure “localizzata presso gli appezzamenti dotati dei dissuasori” (atto impugnato, paragrafo 4, pag. 26), mentre i danni maggiori si sono verificati e persino aggravati nei contesti territoriali in cui i dissuasori non sono stati adottati;

Considerato, in definitiva:

– che l’assenza di risorse per l’esercizio delle funzioni delegate alla Città Metropolitana è questione di evidente rilevanza, ma che non può trovare soluzione nella presente sede giurisdizionale né giustificare palesi violazioni di legge;

– che la fondatezza della prima censura dedotta dalla parte ricorrente appare assorbente anche degli ulteriori profili dedotti giudizio, in quanto comporta, in sede cautelare, la sospensione dell’efficacia dell’intero programma impugnato;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), accoglie la domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti, e per l’effetto:

a) sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato;

b) conferma per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica già fissata del 10 gennaio 2019;

c) compensa le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2018 con l’intervento dei magistrati:

Carlo Testori, Presidente
Silvia Cattaneo, Consigliere
Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE
Ariberto Sabino Limongelli
        
IL PRESIDENTE
Carlo Testori

IL SEGRETARIO

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