* APPALTI – Indicazione dei costi della manodopera – Artt. 95 e 97 d.lgs. n. 50/2016 – Finalità – Indicazione del costo medio orario piuttosto che dell’intero costo della manodopera necessaria per eseguire l’appalto – Parametro chiaro ed efficace – Rettifica dell’errore materiale e soccorso istruttorio – Differenza concettuale e qualitativa.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Piemonte
Città: Torino
Data di pubblicazione: 7 Maggio 2018
Numero: 523
Data di udienza: 7 Marzo 2018
Presidente: Giordano
Estensore: Ravasio
Premassima
* APPALTI – Indicazione dei costi della manodopera – Artt. 95 e 97 d.lgs. n. 50/2016 – Finalità – Indicazione del costo medio orario piuttosto che dell’intero costo della manodopera necessaria per eseguire l’appalto – Parametro chiaro ed efficace – Rettifica dell’errore materiale e soccorso istruttorio – Differenza concettuale e qualitativa.
Massima
TAR PIEMONTE, Sez. 1^ – 7 maggio 2018, n. 523
APPALTI – Indicazione dei costi della manodopera – Artt. 95 e 97 d.lgs. n. 50/2016 – Finalità – Indicazione del costo medio orario piuttosto che dell’intero costo della manodopera necessaria per eseguire l’appalto – Parametro chiaro ed efficace.
L’indicazione dei costi della manodopera già nella offerta economica, ai sensi degli artt. 95 e 97 del d.lgs. n. 50/2016 è funzionale a consentire alle stazioni appaltanti di disporre di un parametro sul quale poter effettuare un immediato riscontro circa l’idoneità della offerta a garantire alle maestranze il giusto trattamento salariale, ma al contempo è anche finalizzato ad obbligare gli operatori a valutare il costo della manodopera in maniera attenta prima di presentare l’offerta e ad evitare che essi possano modificarlo nel corso del procedimento di verifica della congruità, come spesso accadeva in passato: da questo punto di vista il costo medio orario della manodopera costituisce, quantomeno quando la stazione appaltante fornisca indicazioni sul numero delle ore di manodopera necessarie ad eseguire l’appalto, un parametro chiaro ed medesimo tempo molto più efficace e rigoroso rispetto alla indicazione del costo totale, in quanto può essere immediatamente raffrontato con il “costo medio orario” elaborato nelle tabelle ministeriali ed eventualmente negli atti di gara, e perché da quel costo orario l’operatore non può successivamente discostarsi in sede di eventuale verifica della congruità della offerta.
APPALTI – Rettifica dell’errore materiale e soccorso istruttorio – Differenza concettuale e qualitativa.
Sussiste differenza concettuale e qualitativa tra l’attività correttiva che una stazione appaltante deve apprestare per porre rimedio ad un errore materiale che attinge un atto di un operatore e quella che si estrinseca nel c.d. “soccorso istruttorio”: nell’ipotesi di rettifica dell’errore materiale, infatti, non v’è alcuna originaria incertezza da colmare, poiché l’offerta è “regolare” ab imis. Diversamente, nei casi di utilizzo del potere di soccorso istruttorio, si rende necessaria una procedura (ed una discrezionale valutazione della stazione appaltante che deve rimanere contenuta entro il limite della ragionevolezza per non ledere la par condicio) che rimuova una irregolarità, “giustificabile”, non dirimente, ma effettivamente sussistente, tale che, in carenza della “scelta” dell’Amministrazione di avvalersi di tale facoltà l’offerta sarebbe irregolare.
Pres. Giordano, Est. Ravasio – D. s.p.a. (avv. Matteoni) c. A. s.p.a. (avv. Del Monte) e S. s.r.l. (avv.ti Ugoccioni e Brigandi’)
Allegato
Titolo Completo
TAR PIEMONTE, Sez. 1^ – 7 maggio 2018, n. 523SENTENZA
TAR PIEMONTE, Sez. 1^ – 7 maggio 2018, n. 523
Pubblicato il 07/05/2018
N. 00523/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00884/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 884 del 2017, proposto da:
Divitech S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giacomo Matteoni, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Tomaselli in Torino, piazza Castello 139;
contro
Acsel S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Vittorio Del Monte, con domicilio eletto presso il di lui studio in Torino, corso Vittorio Emanuele II 123;
Service Value Engineering S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Tiziano Ugoccioni, Joseph Brigandi’, con domicilio ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, in Torino, via Confienza n. 10;
per l’annullamento
del provvedimento prot. N. 4082 del 30.8.2017 con il quale la stazione appaltante ha provveduto a escludere la ditta Divitech dalla gara in oggetto – CIG 7117717DDE – ;
– di ogni altro atto connesso, collegato o conseguente anche mai conosciuto dalla ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Acsel S.p.A. e di Service Value Engineering S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 marzo 2018 la dott.ssa Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con avviso pubblico del 22.06.2017, ACSEL S.p.A. ha avviato l’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del “Servizio di noleggio e manutenzione di un sistema informatizzato per la gestione dei servizi di raccolta e per il rilievo degli svuotamenti dei contenitori ai fini della Tari puntuale”, ai sensi dell’articolo 36, co. 2, lett. b), d.lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi in base al criterio del minor prezzo. In particolare, per quanto attiene l’indicazione del costo della manodopera, la procedura di selezione soggiaceva alla disciplina di cui all’art. 95, co. 10, d.lgs. n. 50/2016, siccome modificato dall’art. 23, co. 16, d.lgs. n. 50/2017, donde tanto l’avviso pubblico quanto il capitolato tecnico prescrizionale prevedevano: che l’importo complessivo stimato/presunto (valore dell’iniziativa) fosse pari a € 150.004,00, IVA esclusa; che gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale, non soggetti a ribasso, fossero pari a € 1.552,40; che il costo della manodopera utilizzato per il computo, desunto dalla tabella del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per i dipendenti di livello I nella Provincia di Torino occupati da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi fosse pari a 25,27 €/ora (docc. 1 e 2).
2. Tra i documenti di gara richiesti i concorrenti dovevano presentare anche la “Dichiarazione di offerta economica “ – Modello C – Busta B in cui le imprese indicavano, oltre al prezzo complessivamente offerto, anche l’importo dei costi della manodopera e l’importo dei costi per gli oneri aziendali, così come prescritto dall’art. 95, comma 10 del D.lgs. n. 50/2016.
3. All’esito della consultazione hanno manifestato il proprio interesse cinque diversi operatori e, tra questi, solo due, vale a dire Services Value Engineering S.r.l. (di seguito solo “SVE”) e Divitech sono state invitate alla gara ed hanno presentato la propria offerta.
4. A seguito dell’apertura delle buste, Divitech è risultata la migliore in ragion del maggior ribasso percentuale offerto (47,50%), attestandosi prima in graduatoria dinnanzi a SVE S.r.l. : nel modulo relativo alla offerta economica della ricorrente si legge che “Nel rispetto dell’art. 95 comma 10 , del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, indica che: l’importo dei propri costi della manodopera, ricompreso nel prezzo complessivo offerto, ammonta a Euro 26,00 (in cifre) ventisei (in lettere); l’importo degli oneri aziendali, ricompreso nel prezzo complessivo offerto, concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ammonta a Euro 1.200,00 (in cifre) milleduecento (in lettere)”.
5. In seguito, con nota prot. 3690 del 2.08.2017 la stazione appaltante ha richiesto a Divitech di fornire chiarimenti sul costo indicato per la manodopera: tale richiesta è stata riscontrata dalla ricorrente con nota dell’8 agosto 2017, nella quale essa ha chiarito che alla luce delle tabelle relative al costo della manodopera del personale addetto alla esecuzione dell’appalto, il proprio costo della manodopera era di Euro 26,05 orarie.
6. Con il provvedimento indicato in epigrafe del ricorso, del 30 agosto 2017, la Stazione Appaltante ha escluso la ricorrente dalla gara ritenendo di dover interpretare il contenuto della offerta economica nel senso che Divitech avesse ivi indicato un costo totale della manodopera, riferito a tutta la durata dell’appalto, di complessive Euro 26,00, e non già di Euro 26,00 orarie, importo questo da ritenersi incongruo, non suscettibile di essere integrato da motivazioni postume e comunque differente da quello – di Euro 26,05/h – indicato in sede di chiarimenti.
7. Con istanza del 5 settembre 2017 Divitech ha presentato istanza affinché la Stazione Appaltante annullasse in autotutela il provvedimento di esclusione, sul rilievo che l’indicazione di Euro 26,00 quale costo della manodopera doveva intendersi frutto di un errore materiale: con nota del 6 settembre 2017 ACSEL ha evaso l’istanza della ricorrente, che ha respinto ritenendo non condivisibili le osservazioni della ricorrente “per le ragioni già esposte nel provvedimento di esclusione”.
8. Con il ricorso in epigrafe indicato Divitech ha impugnato il provvedimento di esclusione, deducendone la illegittimità, con unico ed articolato motivo, per violazione degli artt. 95 comma 10 e 83 comma 9 D. L.vo 50/2015, del modello C allegato alla lex specialis di gara, violazione degli atti di gara, del provvedimento di esclusione n. 4082 del 30/08/2017 per erroneità ed illogicità della motivazione, violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della azione amministrativa, di buona fede e correttezza: la ricorrente ha inteso indicare i costo della manodopera esprimendolo come costo orario, in linea a quanto imposto dall’art. 97 comma 5 lett. d) del D. L.vo 50/2016; è del tutto evidente che nella specie la ricorrente ha inteso indicare un costo orario di 26,00 e che l’omessa indicazione, nel modulo relativo alla offerta economica, della unità di misura costituisce un errore materiale chiaramente percepibile e suscettibile di correzione; la correzione potrebbe comunque ammettersi anche sub specie di soccorso istruttorio, che nella specie non può ritenersi vietato perché ha ad oggetto un solo elemento della offerta; il provvedimento di esclusione, inoltre, si fonda sulla affermata non congruità della offerta, che però non è risultata anomala e non è stata esaminata nella sua globalità.
9. La Stazione Appaltante si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, deducendo inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della nota 6.9.17, che ha respinto istanza di riesame; nel merito ACSEL ha sostenuto che il Capitolato chiedeva di indicare il costo manodopera totale, e ciò perché ivi era esplicitato il metodo di calcolo effettuato dalla S.A. (125 ore x 25,27 = 3.158,75), ribadendo inoltre non essere possibile valutare la congruità della offerta sulla base del solo costo orario della manodopera; si tratterebbe comunque di errore non colmabile con soccorso istruttorio, pena la lesione della par condicio.
10. In esito alla camera di consiglio dell’11 ottobre 2017 il Collegio ha accolto l’istanza cautelare, ha quindi sospeso gli atti impugnati ed ha fissato l’udienza pubblica del 7 marzo 2018 per la discussione del merito.
11. Di seguito a ciò la Stazione Appaltante, con provvedimento del RUP del 18 ottobre 2017, dato atto di quanto statuito dal Collegio con l’indicata ordinanza cautelare ed in dichiarata ottemperanza alla medesima, ha riammesso Divitech alla gara dando atto che la stessa risultava prima in graduatoria, avendo offerto un ribasso del 47,50%, divenendo Service Value Engeneering seconda, con un ribasso del 23%.
12. Con provvedimento del 2 novembre 2017 l’Amministratore Delegato di ACSEL ha approvato la proposta di aggiudicazione del RUP ed ha infine dichiarato la ricorrente aggiudicataria del servizio, contestualmente disponendo che si desse corso ai controlli di cui all’art. 32 comma 7 del D. L.vo 50/2016.
13. Nel frattempo la controinteressata Service Value Engeneering, non costituita nel giudizio di primo grado, ha proposto appello avverso l’ordinanza cautelare dell’11 ottobre 2017, che il Consiglio di Stato ha confermato sul rilievo che risultava prossima la data di discussione del merito.
14. Con atto depositato il 14 febbraio 2018 Service Value Engeneering si è costituita nel presente giudizio, deducendo la irricevibilità ed inammissibilità del ricorso, notificato ad essa controinteressata non presso la sua sede legale ma presso la sede della società Insis S.p.A., società che detiene le quote di SVE, che controlla questa ultima e che peraltro costituisce una persona giuridica distinta. In subordine SVE ha ancora sostenuto che la sua costituzione in giudizio non aveva l’effetto di sanare ex tunc la mancata tempestiva notifica del ricorso ad essa controinteressata. Sempre in via preliminare e di rito SVE ha eccepito la inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della nota 6 settembre 2017, a mezzo della quale la Stazione Appaltante ha confermato l’esclusione di Divitech dalla gara dopo aver effettuato un supplemento di istruttoria. Nel merito SVE ha insistito sulla irrilevanza della indicazione del costo orario della manodopera, sostenendo che dal Capitolato si traeva l’indicazione di specificare il costo totale della manodopera, dal che conseguiva che la Stazione Appaltante non aveva alcun dovere di attivarsi per porre rimedio alla ambiguità della offerta di Divitech.
15. Dopo scambio di memorie il ricorso è stato chiamato alla pubblica udienza del 7 marzo 2018, allorché è stato introitato a decisione.
16. Il Collegio deve preliminarmente esaminare le eccezioni di rito sollevate dalle parti resistenti, che sono infondate.
17. In primo luogo il Collegio rammenta che secondo l’insegnamento della Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. III, n. 27450 del 13/12/2005) “L’ipotesi della inesistenza giuridica della notificazione ricorre quando quest’ultima manchi del tutto o sia effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa, tale, cioè, da impedire che possa essere assunta nel modello legale della figura, mentre si ha mera nullità allorché la notificazione sia stata eseguita, nei confronti del destinatario, mediante consegna in luogo o a soggetto diversi da quelli stabiliti dalla legge, ma che abbiano pur sempre un qualche riferimento con il destinatario medesimo. Conseguentemente, la notificazione dell’impugnazione al procuratore domiciliatario nel precedente grado di giudizio, ma nelle more cancellato dall’albo, in quanto eseguita nei confronti di persona collegabile al destinatario, è affetta non da giuridica inesistenza bensì da nullità sanabile "ex tunc" per effetto della sua rinnovazione, disposta ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. o eseguita spontaneamente dalla parte.” Nel caso di specie è pacifico che la ricorrente ha notificato il ricorso a SVE presso un indirizzo che effettivamente non corrispondeva a quello della sua sede, ma risultava comunque un indirizzo non estraneo alla sua sfera giuridica in quanto corrispondente alla sede della società che su SVE esercita un potere di indirizzo e controllo. Seguendo il ricordato insegnamento della Corte di Cassazione la notifica di che trattasi deve dunque ritenersi nulla, e non già inesistente, e come tale suscettibile di rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. ovvero di sanatoria ai sensi dell’art. 156 u.c. c.p.c. La costituzione in giudizio di SVE, e prima ancora l’appello da essa spiegato avverso l’ordinanza cautelare, dimostrano che la notifica effettuata presso la sede della società controllante ha raggiunto lo scopo, e quindi la nullità della notifica deve ritenersi sanata, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali. Dopo di che, considerato il fatto che la notifica a SVE è stata passata all’Ufficiale Giudiziario il 19 settembre 2017, e quindi entro il termine di 30 giorni fissato per l’impugnazione del provvedimento di esclusione, il ricorso deve ritenersi tempestivamente introdotto.
18. Quanto al fatto che il ricorso sarebbe rivolto solo verso il provvedimento di esclusione del 30 agosto 2017, e non anche verso la determinazione del 6 settembre 2017 che l’ha confermata, il Collegio osserva che nella epigrafe del ricorso vengono apparentemente impugnati due provvedimenti, che però vengono indicati entrambi come determinazione n. 4082 del 30 agosto 2017: è dunque evidente che nella epigrafe del ricorso è stato compiuto un errore materiale e che l’intenzione della ricorrente era quella di impugnare entrambi i provvedimenti di esclusione, e cioè sia quello del 30 agosto che quello del 6 settembre 2017. Detta intenzione trova riscontro nel fatto che nel ricorso, al termine della esposizione in fatto la ricorrente appena dopo aver riferito della adozione del provvedimento del 6 settembre 2017, afferma l’illegittimità del “presente provvedimento”, sembrando alludere proprio a quello del 6 settembre; valga infine la considerazione che i motivi di ricorso ripropongono sostanzialmente le ragioni poste a fondamento della istanza di autotutela, la qual cosa suggerisce che il ricorso fosse rivolto principalmente verso la nota del 6 settembre 2017. L’eccezione va dunque disattesa.
19. Passando alla disamina del merito, il Collegio non ritiene di doversi discostare dalle indicazioni già impartite in sede cautelare, potendo affermarsi che l’indicazione di “Euro 26,00” quale costo della manodopera, priva come è di ulteriori specificazioni, è frutto di un errore materiale. Tale cifra, infatti, non poteva ragionevolmente essere creduta quale indicazione dell’intero costo della manodopera necessaria per eseguire l’appalto; d’altro canto, avendo la ricorrente ribadito il numero 26 anche in lettere (“ventisei”) non era neppure ipotizzabile l’erronea omissione di ulteriori, ma sconosciute, cifre a completamento di quella vergata. A fronte della ipotesi, evidentemente disancorata dalla realtà, che la ricorrente avesse seriamente voluto indicare la somma di 26 euro a copertura di tutti i costi della manodopera, v’era allora solo quella che la cifra di 26 euro rappresentasse il costo orario della manodopera, e tale ipotesi era, e rimane, oggettivamente accreditabile, atteso che il costo orario della manodopera costituisce un parametro al quale si fa sovente riferimento in materia di appalti, specialmente al fine di valutare la congruità della offerta; a maggior ragione assumeva un senso il riferimento a tale parametro nel caso di specie, avendo la Stazione Appaltante indicato, nel Capitolato d’Appalto, all’art. 13, ultimo paragrafo, il costo orario della manodopera stimato equo: “Gli oneri della sicurezza derivanti dall’applicazione delle misure contenute nel D.U.V.R.I. sono pari ad € 1.552,40 (solo sulle voci di Installazione e su quella della Manutenzione dei dispositivi). Il costo del lavoro è stato calcolato utilizzando la tabella del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per i dipendenti, di livello I nella Provincia di Torino, da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi considerando un costo medio orario pari a € 25,27, si presume che per l’installazione delle apparecchiature vengano impiegate circa 2 ore/apparato e che per le manutenzioni/assistenze vengano utilizzate circa 30 ore/anno per cui il costo presunto della manodopera per l’appalto in oggetto risulta essere pari a (65 + 60) ore * 25,27 €/ora = € 3.158,75.”.
20. Né si può affermare che la indicazione del solo costo orario della manodopera possa ritenersi inadeguato a consentire alla Stazione Appaltante il dovuto controllo. L’obbligo di indicare il costo della manodopera nella offerta economica si comprende tenendo presente che ai sensi dell’art. 95 comma 10 ultimo alinea “Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima della aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all’art. 97, comma 5, lett. d)”, procedono cioé a verificare se “il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’art. 23 comma 16”. L’indicazione dei costi della manodopera già nella offerta economica è dunque funzionale a consentire alle stazioni appaltanti di disporre di un parametro sul quale poter effettuare un immediato riscontro circa l’idoneità della offerta a garantire alle maestranze il giusto trattamento salariale, ma al contempo è anche finalizzato ad obbligare gli operatori a valutare il costo della manodopera in maniera attenta prima di presentare l’offerta e ad evitare che essi possano modificarlo nel corso del procedimento di verifica della congruità, come spesso accadeva in passato: da questo punto di vista il costo medio orario della manodopera costituisce, quantomeno quando la stazione appaltante fornisca indicazioni sul numero delle ore di manodopera necessarie ad eseguire l’appalto, un parametro chiaro ed medesimo tempo molto più efficace e rigoroso rispetto alla indicazione del costo totale, in quanto può essere immediatamente raffrontato con il “costo medio orario” elaborato nelle tabelle ministeriali ed eventualmente negli atti di gara, e perché da quel costo orario l’operatore non può successivamente discostarsi in sede di eventuale verifica della congruità della offerta.
21. Va ancora ricordato che sussiste differenza concettuale e qualitativa tra l’attività correttiva che una stazione appaltante deve apprestare per porre rimedio ad un errore materiale che attinge un atto di un operatore e quella che si estrinseca nel c.d. “soccorso istruttorio”: come ha ricordato il Consiglio di Stato (Sez. IV, n. 854/2016) “Non v’è una specifica disposizione che regolamenta –in materia di gare pubbliche- le conseguenze della commissione da parte di un concorrente di un “errore materiale”, e pertanto si applica de plano anche a tale fattispecie la disciplina sub art. 46 TUCP. Ciò non toglie che, di regola, la procedura attraverso la quale si consente di emendare un simile errore si distacchi, concettualmente, dalla “semplice” rettifica dell’errore materiale: in quest’ultima ipotesi, di fatto, non v’è alcuna originaria incertezza da colmare, la discrasia è sì evidente che soltanto sotto il profilo effettuale può parlarsi di “regolarizzazione”: invero l’offerta è “regolare” ab imis. Diversamente nei “veri” casi di utilizzo del potere di soccorso istruttorio, si rende necessaria una procedura (ed una discrezionale valutazione della stazione appaltante che deve rimanere contenuta entro il limite della ragionevolezza per non ledere la par condicio) che rimuova una irregolarità, “giustificabile”, non dirimente, ma effettivamente sussistente, tale che, in carenza della “scelta” dell’Amministrazione di avvalersi di tale facoltà l’offerta sarebbe irregolare.”. Nel caso in esame la Stazione Appaltante, a fronte dell’apparente abnormità del costo della manodopera indicato dalla ricorrente, non era tenuta ad esercitare alcuna discrezionalità per ricondurre quel costo a ragionevolezza, poiché, come detto, da subito si prospettava una unica ipotesi plausibile, e cioè che quella per cui il costo indicato rappresentasse un costo orario: la Stazione Appaltante, pertanto, nel momento in cui acquisiva conferma di ciò dalla ricorrente non poneva in essere un “soccorso istruttorio” in senso tecnico.
Quanto infine alla asserita modifica del valore orario indicato dalla ricorrente nell’offerta in € 26,00 il Collegio osserva che il dato di € 26,05 contenuto nella tabella 2 allegata alla nota di giustificazioni esprime il costo medio orario registrato a consuntivo nel 2016 per il personale assegnato alla commessa. Il dato ha l’esclusiva finalità di evidenziare l’attendibilità del costo indicato in offerta, senza modificarne il valore.
21. A conclusione di quanto si è fin qui esposto il Collegio ritiene che il provvedimento che ha escluso la ricorrente dalla gara indicata in epigrafe è illegittimo, e come tale va annullato, avendo la ricorrente indicato i propri costi della manodopera nella offerta economica presentata, dovendosi inoltre ritenere tale indicazione emendabile in quanto inficiata da mero errore materiale.
23. La particolarità del caso portato alla attenzione del Collegio giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla: a) il provvedimento prot. N. 4082 del 30.8.2017 con il quale la stazione appaltante ha provveduto a escludere la ditta Divitech dalla gara in oggetto – CIG 7117717DDE; b) il provvedimento n. 4251 del 6 settembre 2017, con il quale la stazione appaltante ha confermato l’esclusione della ricorrente dalla gara medesima.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2018 con l’intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
Roberta Ravasio
IL PRESIDENTE
Domenico Giordano
IL SEGRETARIO