Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia, Inquinamento atmosferico Numero: 603 | Data di udienza: 9 Maggio 2018

INQUINAMENTO – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Destinazione di un’area del territorio a zona industriale – Aprioristica ed astratta inibizione di particolari tipologie di insediamenti produttivi (industrie insalubri di prima classe) – Illegittimità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Piemonte
Città: Torino
Data di pubblicazione: 16 Maggio 2018
Numero: 603
Data di udienza: 9 Maggio 2018
Presidente: Giordano
Estensore: Giordano


Premassima

INQUINAMENTO – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Destinazione di un’area del territorio a zona industriale – Aprioristica ed astratta inibizione di particolari tipologie di insediamenti produttivi (industrie insalubri di prima classe) – Illegittimità.



Massima

 

TAR PIEMONTE, Sez. 1^ – 16 maggio 2018, n. 603


INQUINAMENTO – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Destinazione di un’area del territorio a zona industriale – Aprioristica ed astratta inibizione di particolari tipologie di insediamenti produttivi (industrie insalubri di prima classe) – Illegittimità.

Nell’ambito della destinazione di un’area del territorio comunale a zona industriale non possono essere aprioristicamente ed astrattamente inibite particolari tipologie di insediamenti produttivi posto che una simile scelta di PRG non rientrerebbe nell’ambito della disciplina urbanistica, ma concreterebbe un illegittimo esercizio delle ben diverse funzioni di igiene pubblica da parte del Consiglio comunale, in luogo di altri soggetti istituzionalmente competenti. Non può, quindi, considerarsi legittima l’esclusione a priori per tutto il territorio comunale della possibilità di insediamento di nuove attività classificate insalubri di prima classe dal D.M. 5 settembre 1994, in base ad una norma di pianificazione generale (cfr. Cons. St. sez. IV, 4243/2011).

Pres. ed Est. Giordano – E. s.p.a. (avv.ti Greppi, Razeto e Conti) c. Comune di Portacomaro e altro (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR PIEMONTE, Sez. 1^ - 16 maggio 2018, n. 603

SENTENZA

 

TAR PIEMONTE, Sez. 1^ – 16 maggio 2018, n. 603

Pubblicato il 16/05/2018

N. 00603/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00299/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 299 del 2012, proposto da:
Ets – Ecotecnologie Stradali S.r.l. e Cps – Cave Pietrisco Strade S.p.A., in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dagli avvocati Giuseppe Greppi, Giorgio Razeto, Massimo Conti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Antonio Fiore in Torino, corso Alcide De Gasperi, 21;

contro

Comune di Portacomaro, Provincia di Asti non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

– della deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 28/12/2011, avente ad oggetto approvazione del progetto definitivo di variante n. 3 relativa a misure per la tutela del paesaggio, del suolo, dell’aria e dell’acqua ai sensi dell’art. 17, settimo comma, della l.r. 56/77 e s.m.i.;

– di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, con particolare riferimento al parere della Provincia di Asti prot. 93560 del 15 settembre 2011, alla delibera della Giunta Provinciale di Asti n. 243 del 19.9.2011, di declaratoria di compatibilità della variante con il piano territoriale provinciale ed i progetti sovra comunali, assunta a sensi dell’art. 17, settimo comma, della L.R.P. 56/77, alla delibera del Consiglio Comunale di Portacomaro n. 53 del 28.12.2011, di approvazione delle controdeduzioni al progetto definitivo di variante n. 3

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 9 maggio 2018 il Pres. Domenico Giordano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1) Le parti ricorrenti deducono di avere acquistato, nell’ambito del territorio del Comune di Portacomaro, alcuni terreni a destinazione industriale, artigianale e commerciale compresi nel piano esecutivo convenzionato denominato “Gate”. Anni addietro la ETS s.r.l. iniziava il percorso amministrativo per costruire, in dette aree, un impianto di betonaggio, classificato industria insalubre di I categoria, con progetto finanziato dalla Regione Piemonte.

I terreni in questione, sin dal piano di fabbricazione del 1972 e poi ancora dal P.R.G.C. del 1992, non inciso sul punto da una variante del 2003, risultano essere aree a destinazione produttiva, senza alcun limite riferibile alle industrie classificate come insalubri.

Precedentemente alla variante impugnata l’area è stata acquisita dalla CPS che ha presentato una variante sostanziale all’originario PEC di area, approvata con stipula di convenzione integrativa. In data 11.5.2006 la società ha ottenuto il permesso di costruire l’impianto n. 12/2006; l’atto è stato impugnato innanzi al TAR e il ricorso, respinto in primo grado, è stato accolto in appello.

Nelle more della ripresa del procedimento autorizzatorio il Comune ha quindi adottato il progetto preliminare di variante urbanistica che inibisce l’installazione di industrie classificate insalubri sul territorio comunale.

L’atto di adozione della variante venne impugnato dalle odierne ricorrenti con ricorso n. 865/2011 affidato ai seguenti motivi:

a) Eccesso di potere per difetto di motivazione; sviamento di potere, carenza istruttoria e ingiustizia manifesta. Il progetto adottato vieta sull’intero territorio comunale l’insediamento di industrie classificate insalubri di I categoria. Tanto si pone in contrasto con il procedimento in corso e con gli impegni assunti nell’ambito della convenzione urbanistica firmata tra CPS e il Comune.

b) Eccesso di potere per carenza istruttoria, travisamento, sviamento ingiustizia manifesta; violazione dell’art. 216 del t.u. 1264/1934 e violazione dell’art. 26 lett. d) della l.r.p. 56/77. La scelta amministrativa nella sostanza revoca la preesistente pianificazione, vietando le attività insalubri sull’intero territorio comunale.

In esito all’udienza del 12.1.2012 venne pronunciata la sentenza n. 112, depositata in data 26 gennaio 2012, che dopo aver respinto le eccezioni preliminari sollevate dalla difesa comunale, accolse il ricorso, richiamando i contenuti della sentenza n. 8689/2010 della sezione quarta del Consiglio di Stato, pronunciata inter partes, che ha dato atto non solo della astratta idoneità dell’area all’installazione di una industria insalubre ai sensi della vigente pianificazione urbanistica ma anche del favorevole completamento, da parte delle odierne ricorrenti, dell’iter burocratico previsto per la autorizzazione di tale tipologia di impianti sotto il profilo igienico-sanitario, precisando, altresì, che l’attività era stata regolarmente vagliata e autorizzata tanto dall’ARPA che dall’ASL. La sentenza di questo Tribunale concluse affermando che:

– a fronte di tale stato di fatto e di diritto accertato dalla sentenza di appello, è indiscutibile la sussistenza di un procedimento in corso, nel cui ambito la parte ricorrente ha maturato già l’accertamento dell’insedibilità della tipologia di impianto proposto, e ciò sia dal punto di vista della compatibilità con la pianificazione in essere che dal punto di vista delle disposizioni di carattere preventivo igienico-sanitario;

– in simile contesto il progetto preliminare di variante adottato dal Comune incide irrimediabilmente sul procedimento in corso e sul legittimo affidamento della parte ricorrente rispetto ad un possibile favorevole esito del medesimo, salvi gli adeguamenti relativi alle strutture dei capannoni;

– la variante impugnata sancisce, infatti, una incompatibilità dell’impianto proposto con la nuova destinazione urbanistica di area, escludendo da tutto il territorio comunale le industrie insalubri; siffatta esclusione evidentemente impatta direttamente sulle legittime aspettative delle ricorrenti e sul procedimento in avanzato stato di definizione, sostanzialmente modificando la convenzione urbanistica in essere, la quale, come accertato anche nel pregresso giudizio, nessun ostacolo frapponeva allo specifico tipo di impianto.

2) Con il ricorso in epigrafe le ricorrenti hanno impugnato la deliberazione del Consiglio comunale che ha approvato il progetto di variante confermando l’esclusione delle industrie insalubri dal territorio comunale ed impedendo quindi l’insediamento dell’impianto produttivo previsto nel piano esecutivo convenzionato approvato dallo stesso Comune.

A sostegno della nuova iniziativa giurisdizionale le ricorrenti espongono censure sostanzialmente analoghe a quelle sviluppate nel ricorso proposto contro la delibera di adozione della variante.

Il Comune di Portacomaro e la Provincia di Asti non si sono costituiti in giudizio.

Le ricorrenti hanno insistito con memoria.

All’udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2) Il ricorso merita accoglimento.

L’atto di adozione della variante urbanistica, nelle parti in cui introduce il divieto di localizzazione di industrie insalubri di prima classe su tutto il territorio comunale, è stato annullato con sentenza passata in giudicato tra le parti, comportando il venir meno di uno degli elementi necessari di un atto complesso il cui procedimento si conclude solo con l’approvazione.

La delibera di approvazione della variante annullata non determina la risurrezione dell’atto annullato, ma al contrario patisce degli stessi vizi che hanno inficiato l’atto presupposto.

Difatti, come già affermato dalla Sezione in continuità con consolidato orientamento, l’annullamento della variante adottata esplica effetti automaticamente caducanti sul successivo provvedimento di approvazione della variante nella parte in cui lo stesso ha confermato le previsioni già contenute nel piano adottato e fatto oggetto d’impugnativa (cfr. 17 marzo 2017 n. 398).

In tale quadro non può che discendere l’annullamento della delibera medesima.

La stessa, al pari della delibera di adozione della variante, si pone in contrasto con il principio secondo cui, nell’ambito della destinazione di un’area del territorio comunale a zona industriale non possono essere aprioristicamente ed astrattamente inibite particolari tipologie di insediamenti produttivi posto che una simile scelta di PRG non rientrerebbe nell’ambito della disciplina urbanistica, ma concreterebbe un illegittimo esercizio delle ben diverse funzioni di igiene pubblica da parte del Consiglio comunale, in luogo di altri soggetti istituzionalmente competenti.

Non può, quindi, considerarsi legittima l’esclusione a priori per tutto il territorio comunale della possibilità di insediamento di nuove attività classificate insalubri di prima classe dal D.M. 5 settembre 1994, in base ad una norma di pianificazione generale (cfr. Cons. St. sez. IV, 4243/2011).

Le spese seguono la soccombenza dell’amministrazione comunale nella misura liquidata al dispositivo.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati;

condanna il Comune di Portacomaro al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio, che liquida complessivamente in € 2.000,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2018 con l’intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente, Estensore
Roberta Ravasio, Consigliere
Antonino Masaracchia, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE       
Domenico Giordano       
       

IL SEGRETARIO

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