BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Diniego di nulla osta paesaggistico – Motivazione concreta sulla realtà dei fatti – Necessità – Fatttispecie.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Piemonte
Città: Torino
Data di pubblicazione: 4 Novembre 2011
Numero: 1153
Data di udienza: 20 Ottobre 2011
Presidente: Bianchi
Estensore: Goso
Premassima
BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Diniego di nulla osta paesaggistico – Motivazione concreta sulla realtà dei fatti – Necessità – Fatttispecie.
Massima
TAR PIEMONTE, Sez. 1^ – 4 novembre 2011, n. 1153
BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Diniego di nulla osta paesaggistico – Motivazione concreta sulla realtà dei fatti – Necessità – Fatttispecie.
Nei casi in cui la discrezionalità tecnico/amministrativa abbia un ruolo considerevole, un diniego di nulla osta deve essere assistito da una motivazione concreta sulla realtà dei fatti e sulle ragioni ambientali ed estetiche che sconsigliano alla P.A. di non ammettere un determinato intervento: affermare che questo compromette gli equilibri ambientali della zona interessata per le incongruenze fra tipologia e materiali scelti e contesto paesaggistico senza nulla aggiungere, non spiega alcunché sul futuro danno alle bellezze ambientali che ne deriverebbe ed è un mero postulato apodittico (T.A.R. Liguria, sez. I, 22 dicembre 2008, n. 2187; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 10 novembre 2010, n. 23751).
Pres. Bianchi, Est. Goso – U.C.L. (avv.ti Ludogoroff e Aliberti) c. Comune di Corio (n.c.)
Allegato
Titolo Completo
TAR PIEMONTE, Sez. 1^ - 4 novembre 2011, n. 1153SENTENZA
TAR PIEMONTE, Sez. 1^ – 4 novembre 2011, n. 1153
N. 01153/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00208/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 208 del 2006, proposto da:
Umoretto Carla Luigia, rappresentata e difesa dagli avv. Riccardo Ludogoroff e Vilma Aliberti, con domicilio eletto presso il loro studio in Torino, corso Montevecchio, 50;
contro
Comune di Corio, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
delle note del Responsabile di Area Tecnica (Ufficio Tecnico) del Comune di Corio, prot. n. 9114 e n. 9115 dell’11.11.2005, pervenute alla ricorrente il giorno 14.12.2005, con le quali è stato comunicato il parere contrario in ordine alla “Autorizzazione vincolo paesaggistico” di opere oggetto di procedimento di condono edilizio;
nonché
del parere o dei pareri espressi dalla C.I.E. in data 8.11.2005 e richiamati con le suddette note del giorno 11.11.2005;
nonché
di ogni altro atto connesso, se ed in quanto lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2011 il dott. Richard Goso e udito il difensore della ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) La ricorrente, proprietaria di un terreno nel Comune di Corio, riferisce di aver presentato, nel 2004, due distinte domande di condono edilizio aventi ad oggetto costruzioni realizzate in zona soggetta a vincolo ambientale.
La prima domanda concerneva la realizzazione di una unità immobiliare ad uso abitativo con antistante veranda; la seconda riguardava le tettoie e il deposito edificati nello stesso contesto insediativo.
Entrambe le domande sono state respinte con atti del 11 novembre 2005, recanti identica motivazione: “… si comunica che la C.I.E. ha espresso in data 8/11/2005 il seguente parere: contrario. In quanto non è compatibile con il vincolo paesaggistico per la tipologia della struttura e i materiali impiegati. Questa Amministrazione si uniforma al parere sopra riportato”.
2) Con ricorso giurisdizionale ritualmente notificato e depositato, l’interessata ha impugnato i provvedimenti di diniego suindicati, instando per il loro annullamento sulla scorta di motivi di gravame così rubricati:
I) Eccesso di potere per genericità, apoditticità e difetto di motivazione.
II) Incompetenza. Violazione dell’art. 4 della legge regionale n. 33 del 2004.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Corio.
Con memoria depositata in prossimità della pubblica udienza, la difesa della ricorrente ha ulteriormente articolato i rilievi critici già dedotti con il primo motivo di gravame.
Il ricorso è stato chiamato all’udienza del 20 ottobre 2011 e ritenuto in decisione.
3) Occorre prendere le mosse dallo scrutinio del secondo motivo di ricorso, siccome contenente anche censure relative al vizio di incompetenza.
Sostiene parte ricorrente, infatti, che gli impugnati provvedimenti negativi non avrebbero potuto essere assunti dal responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale, essendo riservati, in ragione dei loro “forti contenuti discrezionali”, alla competenza di un organo politico dell’Ente locale.
La censura non ha pregio in quanto, a norma dell’art. 107, comma 3, lett. f). del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (t.u. enti locali), sono attribuiti alla competenza dirigenziale (ovvero, nei comuni privi di dirigenti, alla competenza dei responsabili degli uffici e servizi) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, anche nei casi in cui l’adozione di tali atti presuppone accertamenti e valutazioni di carattere discrezionale.
La disposizione in esame precisa espressamente che detta attribuzione di competenze vale anche per la materia edilizia.
Non può esservi dubbio, pertanto, circa il fatto che la competenza a provvedere in merito alle domande di condono edilizio presentate dalla ricorrente appartenesse al funzionario responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale e non agli organi politici dell’Ente (sindaco, giunta o consiglio).
L’esistenza del vincolo paesaggistico non può portare, d’altronde, a difformi conclusioni, poiché l’atto che si pronuncia circa la compatibilità dell’intervento edilizio con le esigenze di tutela non costituisce atto di indirizzo politico, ma è atto di gestione, attuativo della scelta compiuta con l’imposizione del vincolo medesimo.
Nel contesto del secondo motivo di ricorso, l’esponente deduce anche censure inerenti la regolare composizione della Commissione edilizia che si è pronunciata sulle due domande di condono, rilevando che, dagli atti a sua disposizione, non si evince se tale organo abbia effettivamente operato nella composizione integrata prescritta dall’art. 14 della legge region. Piemonte 3 aprile 1989, n. 20.
Si tratta, peraltro, di rilievi inammissibili, siccome dedotti in modo vago ed ipotetico, con finalità essenzialmente esplorative.
4) E’ palesemente fondato, invece, il primo motivo di ricorso, con cui l’esponente denuncia la carenza di motivazione dei provvedimenti impugnati.
Come riferito sub 1), infatti, entrambi gli atti di diniego sono corredati da identica motivazione, costituita dal richiamo al parere negativo della Commissione edilizia, così articolato: “(l’intervento) non è compatibile con il vincolo paesaggistico per la tipologia della struttura e i materiali impiegati”.
L’amministrazione, quindi, ha negato il rilascio delle concessioni in sanatoria stante l’asserita incompatibilità degli interventi con il vincolo e tale incompatibilità viene fatta genericamente derivare dal tipo di strutture realizzate e dai materiali utilizzati, il tutto senza che sia offerta alcuna descrizione del vincolo, delle strutture e dei materiali e, tantomeno, senza che siano individuate le specifiche caratteristiche dell’opera che si porrebbero concretamente in contrasto con le esigenze di tutela poste dal vincolo.
In fattispecie affini alla presente, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di precisare che “nei casi in cui – come quello in esame – la discrezionalità tecnico/amministrativa abbia un ruolo considerevole, un diniego di nulla osta deve essere assistito da una motivazione concreta sulla realtà dei fatti e sulle ragioni ambientali ed estetiche che sconsigliano alla P.A. di non ammettere un determinato intervento: affermare che un determinato intervento compromette gli equilibri ambientali della zona interessata per le incongruenze fra tipologia e materiali scelti e contesto paesaggistico senza nulla aggiungere, non spiega alcunché sul futuro danno alle bellezze ambientali che ne deriverebbe ed è un mero postulato apodittico” (T.A.R. Liguria, sez. I, 22 dicembre 2008, n. 2187).
Ed ancora: “Per quanto concerne la motivazione idonea a sorreggere un provvedimento di diniego del richiesto nulla osta per la costruzione in area soggetta a vincolo paesaggistico, deve chiarirsi che l’Amministrazione non può limitare la sua valutazione al mero riferimento ad un pregiudizio ambientale, utilizzando espressioni vaghe o formule stereotipate, ma tale motivazione deve contenere una sufficiente esternazione delle specifiche ragioni per le quali si ritiene che un’opera non sia idonea ad inserirsi nell’ambiente, attraverso l’individuazione degli elementi di contrasto; pertanto, occorre un concreto ed analitico accertamento del disvalore delle valenze paesaggistiche” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 10 novembre 2010, n. 23751).
Alla luce di tali precisazioni, risulta di tutta evidenza come lo stringato rilievo posto a fondamento degli impugnati provvedimenti di diniego sia del tutto inidoneo a costituire sufficiente supporto motivazionale degli stessi, poiché esso non rende conto in alcun modo né delle caratteristiche del bene tutelato né delle specifiche ragioni per cui le opere sarebbero incompatibili con l’ambiente.
Si tratta, perciò, di motivazione solo apparente che, come correttamente rilevato dalla difesa della ricorrente, non consente all’interessata di individuare gli elementi specifici delle opere che siano eventualmente in contrasto con il bene tutelato e, in ipotesi, di apprestare interventi di adeguamento alle esigenze di tutela.
5) Per queste ragioni, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono equamente liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna il Comune di Corio a rifondere alla ricorrente le spese del grado di giudizio che liquida forfetariamente nell’importo complessivo di euro duemila, oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
Richard Goso, Primo Referendario, Estensore
Ariberto Sabino Limongelli, Referendario
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)