Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 557 | Data di udienza: 10 Aprile 2018

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Veranda – Aumento volumetrico – Natura non precaria – Intervento di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia – Permesso di costruire – Artt. 3 e 10 d.P.R. n. 380/2001.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Piemonte
Città: Torino
Data di pubblicazione: 9 Maggio 2018
Numero: 557
Data di udienza: 10 Aprile 2018
Presidente: Picone
Estensore: Limongelli


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Veranda – Aumento volumetrico – Natura non precaria – Intervento di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia – Permesso di costruire – Artt. 3 e 10 d.P.R. n. 380/2001.



Massima

 

TAR PIEMONTE, Sez. 2^ – 9 maggio 2018, n. 557


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Veranda – Aumento volumetrico – Natura non precaria – Intervento di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia – Permesso di costruire – Artt. 3 e 10 d.P.R. n. 380/2001.

Una veranda costituisce, in senso tecnico-giuridico, un nuovo locale autonomamente utilizzabile e difetta del carattere di precarietà, trattandosi di opera destinata non a sopperire ad esigenze temporanee e contingenti per poi essere prontamente rimossa, ma a durare nel tempo, ampliando così il godimento dell’immobile; né rileva la natura dei materiali utilizzati per la chiusura, in quanto, anche ove realizzata con pannelli in alluminio, costituisce comunque un aumento volumetrico. Essa rientra, pertanto, nel novero degli "interventi di nuova costruzione" di cui all’art. 3 comma 1 lett. e), d.P.R. n. 380 del 2001, o comunque in quello degli “interventi di ristrutturazione edilizia” implicanti aumento di volumetria e modifica della sagoma dell’edificio: categorie di interventi soggette entrambe al rilascio del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 10 comma 1 lettere a) e c) del DP.R. 380 del 2001 e come tali sanzionabili, in caso di assenza del titolo edilizio, con l’ordine demolitorio e ripristinatorio di cui all’art. 31 D.P.R.. 380 del 2001.

Pres. f.f. Picone, Est. Limongelli – N.B. e altro (avv. Rabino) c. Comune di Carmagnola (avv. Vecchione)


Allegato


Titolo Completo

TAR PIEMONTE, Sez. 2^ - 9 maggio 2018, n. 557

SENTENZA

 

TAR PIEMONTE, Sez. 2^ – 9 maggio 2018, n. 557

Pubblicato il 09/05/2018

N. 00557/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00160/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 160 del 2013, proposto da:
Nicola Biancofiore e Patrizia Tortone, rappresentati e difesi dall’avvocato Enrico Rabino, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Pietro Palmieri, 40;

contro

Comune di Carmagnola, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Giorgio Vecchione, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso V. Emanuele II, 82;

per l’annullamento

– dell’ordinanza 29 novembre 2012, n. 27/2012, adottata dal Direttore della Ripartizione Programmazione Territoriale e Urbanistica del Comune di Carmagnola, notificata ai ricorrenti in data 3 dicembre 2012, con la quale è stata ingiunta la demolizione di opere asseritamente abusive poste in essere sull’immobile identificato al N.C.E.U. del Comune di Carmagnola, foglio 90, mappale 243, sub. 50, in Via Pascoli n. 10,

– degli atti antecedenti, preordinati, consequenziali o comunque connessi del relativo procedimento, e per ogni ulteriore consequenziale statuizione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Carmagnola;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 10 aprile 2018 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. A seguito di un esposto presentato dall’amministratore del Condiminio di via Pascoli n. 10, personale del Comando di Polizia Municipale e dell’Ufficio Tecnico del Comune di Carmagnola eseguiva un sopralluogo presso l’appartamento di proprietà dei signori Nicola Biancofiore e Patrizia Tortone, sito al quinto e ultimo piano del predetto condominio, e in tale occasione accertavano l’avvenuta realizzazione, sul lato ovest del fabbricato, di una veranda coibentata con pannelli e doppi vetri, di dimensioni di circa 2,70 mt per 9,00 mt, con una altezza di intradosso variabile da 2,60 a 2,85 mt circa.

2. Dal momento che per la realizzazione di tale veranda non risultava rilasciato alcun permesso di costruire, l’amministrazione comunale avviava il procedimento di repressione dell’abuso edilizio, e successivamente, non essendo pervenute osservazioni da parte degli interessati, adottava l’ordinanza n. 27 del 29 novembre 2012 notificata il 3 dicembre successivo, con cui ingiungeva ai proprietari dell’appartamento di provvedere entro 90 giorni alla demolizione del manufatto abusivo e al ripristino dello stato dei luoghi.

3. Con ricorso notificato in data 1-4 febbraio 2012 e ritualmente depositato, gli intimati impugnavano quest’ultimo provvedimento e ne chiedevano l’annullamento sulla base di quattro motivi, con i quali deducevano vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto plurimi profili, in particolare:

3.1) in primo luogo sostenevano che la veranda non sarebbe un nuovo organismo edilizio e quindi non sarebbe sottoposta alle previsioni di cui all’art. 10 D.P.R. 380 del 2001, impropriamente richiamato nella motivazione del provvedimento impugnato;

3.2) di conseguenza, sarebbe improprio anche il richiamo all’art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001, anche perché l’intervento non avrebbe determinato un incremento di volume o una modifica della sagoma o dei prospetti dell’edificio in modo significativo; al più potrebbe essere considerato un intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 33 D.P.R. 380/2001 oppure un intervento eseguito in parziale difformità dal permesso di costruire, con conseguente sottoponibilità alla sola sanzione pecuniaria;

3.3) inoltre, l’intervento potrebbe rientrare nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’art. 3 comma 1 lett. b) del D.P.R. n. 380 del 2001, anche alla luce dell’art. 5 della legge 308/1982 che qualifica come tali gli interventi inerenti le energie rinnovabili e volti alla conservazione e al risparmio di energia su edifici esistenti;

3.4) infine, in via subordinata, l’intervento sarebbe comunque sanabile in quanto compatibile con il tessuto edilizio circostante.

4. Il Comune di Carmagnola si costituiva in giudizio depositando documentazione e resistendo al ricorso con memoria difensiva, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica al condominio controinteressato; in subordine, nel merito, contestando il fondamento del ricorso e chiedendone il rigetto.

5. All’udienza pubblica del 10 aprile 2018, la causa era trattenuta per la decisione.

6. Il ricorso è infondato nel merito, il che consente di prescindere dall’esame dell’eccezione preliminare formulata dalla difesa dell’amministrazione.

6.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di questo TAR,  “La realizzazione di una veranda su un balcone, chiusa sui lati, costituisce una trasformazione urbanistico-edilizia del preesistente manufatto incompatibile con la qualificazione edilizia di manutenzione straordinaria o risanamento conservativo o pertinenza dell’immobile principale, in quanto idonea a modificarne la sagoma e creare nuovo volume, costituendo quindi una nuova costruzione o comunque un ampliamento della costruzione esistente soggetta al preventivo rilascio del permesso di costruire” (T.A.R. Torino sez. I  09 novembre 2012 n. 1181; sez. I  06 marzo 2014 n. 386).

In sostanza, una veranda costituisce, in senso tecnico-giuridico, un nuovo locale autonomamente utilizzabile e difetta del carattere di precarietà, trattandosi di opera destinata non a sopperire ad esigenze temporanee e contingenti per poi essere prontamente rimossa, ma a durare nel tempo, ampliando così il godimento dell’immobile; né rileva la natura dei materiali utilizzati per la chiusura, in quanto, anche ove realizzata con pannelli in alluminio, costituisce comunque un aumento volumetrico. Essa rientra, pertanto, nel novero degli "interventi di nuova costruzione" di cui all’art. 3 comma 1 lett. e), d.P.R. n. 380 del 2001, o comunque in quello degli “interventi di ristrutturazione edilizia” implicanti aumento di volumetria e modifica della sagoma dell’edificio: categorie di interventi soggette entrambe al rilascio del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 10 comma 1 lettere a) e c) del DP.R. 380 del 2001 e come tali sanzionabili, in caso di assenza del titolo edilizio, con l’ordine demolitorio e ripristinatorio di cui all’art. 31 D.P.R.. 380 del 2001.

In tal senso, di recente, T.A.R. Napoli sez. IV  22 maggio 2017 n. 2714; T.A.R. Lazio-Roma, sez. II  07 aprile 2017 n. 4389.

6.2. Nel caso di specie, sia il verbale di sopralluogo sia la documentazione fotografica attinta in tale occasione (doc. 3 Comune) attestano chiaramente che la veranda ha determinato un incremento volumetrico e una modifica della sagoma dell’edificio. Essa, pertanto, necessitava di permesso di costruire e giustamente è stata sanzionata dall’amministrazione con l’ordine di demolizione.

7. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va respinto.

8 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente a rifondere al Comune di Carmagnola le spese di lite, che liquida in € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2018 con l’intervento dei magistrati:

Savio Picone, Presidente FF
Paola Malanetto, Consigliere
Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE
Ariberto Sabino Limongelli
        
IL PRESIDENTE
Savio Picone
        
        
IL SEGRETARIO

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