Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 382 | Data di udienza: 29 Marzo 2017

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Art. 12, c. 3 d.P.R. n. 380/2001 – Sospensione delle pratiche edilizie – Presupposti.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Puglia
Città: Bari
Data di pubblicazione: 10 Aprile 2017
Numero: 382
Data di udienza: 29 Marzo 2017
Presidente: Gaudieri
Estensore: Lenzi


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Art. 12, c. 3 d.P.R. n. 380/2001 – Sospensione delle pratiche edilizie – Presupposti.



Massima

 

TAR PUGLIA, Bari, Sez. 3^ – 10 aprile 2017, n. 382


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Art. 12, c. 3 d.P.R. n. 380/2001 – Sospensione delle pratiche edilizie – Presupposti.

La sospensione delle pratiche edilizie è prevista, in via generale, dall’art. 12 co. 3, del d.P.R. n. 380/2001, secondo il quale “In caso di contrasto dell’intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni di strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda. La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque anni nell’ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto all’amministrazione competente all’approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione”. La disposizione non dà adito a dubbi circa il fatto che la misura della sospensione incida sui procedimenti rispetto ai quali non sia ancora intervenuto il rilascio del titolo edilizio e che le misure di salvaguardia siano applicabili solamente alle domande di permesso presentate dopo l’adozione del piano regolatore o della sua variante e a quelle, a tale data, ancora pendenti (Tar Bari 1491/2013).

Pres. Gaudieri, Est. Lenzi – C. s.r.l. (avv.ti Medina, Di Salvatore e Vitone) c. Comune di Giovinazzo (avv. Profeta) e altro (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR PUGLIA, Bari, Sez. 3^ - 10 aprile 2017, n. 382

SENTENZA

TAR PUGLIA, Bari, Sez. 3^ – 10 aprile 2017, n. 382

Pubblicato il 10/04/2017

N. 00382/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00101/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 101 del 2011, proposto da:
Società Costruzioni Artigianale s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Pasquale Medina, Vittorio Di Salvatore, Marco Vitone, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Pasquale Medina in Bari, corso Vittorio Emanuele n. 193;

contro

Comune di Giovinazzo, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Saverio Profeta, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Cognetti n. 25;
Corte dei Conti Procura Regionale Puglia;

per l’annullamento

a) dell’atto a/r prot. 2502 del 04/11/2010, avente ad oggetto “Piano di bacino della Puglia, stralcio “assetto idrogeologico” e relative misure di salvaguardia”, con la quale il Capo del III° Settore Urbanistica ed Ambiente del Comune di Giovinazzo ha comunicato alla Soc. Costruzioni Artigianali S.r.1. che “le richieste di permesso di costruire inoltrate a questo Ufficio (ndr: Lotti 427; A28, A31; A32; A33; A34; A41 A42; A48; A49; A51 A98”), peraltro già sospese in fase istruttoria, non possono essere definite anche alla luce degli elaborati di studio e rilievi propedeutici alla valutazione della pericolosità idraulica, ai sensi dell’art. 25, comma 2, delle n.t.a. del PAI, in cui sono individuate aree caratterizzate da rischio idrogeologico, tra le quali ricadono i suoli di proprietà dei soggetti in indirizzo” e che “le istanze di P.d.C. relative ai lavori in oggetto restano, pertanto, sospese per il tempo strettamente necessario all’assunzione delle determinazioni definitive da parte dell’Autorità di Bacino in ordine alla pericolosità idraulica dell’area in cui ricadono i suoli in argomento, con riserva di adottare i provvedimenti definitivi che si rendessero necessari”; b) di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Giovinazzo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 marzo 2017 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1 – Con ricorso notificato il 7/1/11 e depositato il 20/1/11, la Società Costruzioni Artigianali s.r.l. (di seguito solo la “Società”) ha impugnato la nota a firma del capo settore Urbanistica del Comune di Giovinazzo con la quale è stata disposta la sospensione (fino alla determinazioni definitive dell’Autorità di Bacino) dei procedimenti relativi ai permessi di costruire su lotti ricadenti nel pdl della maglia D1.1, “alla luce degli elaborati di studio e rilievi propedeutici alla valutazione della pericolosità idraulica”, che ricomprendono, tra le aree a rischio, anche quelle cui si riferiscono le istanze di pdc.

1.1 – Con separati motivi di ricorso, la Società ha dedotto:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 17 co. 6 bis l. 183/89 e art. 1 d.l. n. 180/98, nonché art. 9 l.r. n. 19/02 – Incompetenza – Difetto di istruttoria.

In sintesi, la ricorrente assume che in mancanza di un piano di bacino o di piano stralcio adottato (cui non è assimilabile la carta idrogeomorfologica redatta), non sono adottabili misure di salvaguardia che, in ogni caso, rientrerebbero nella competenza dell’Autorità di Bacino;

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. 241/90 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento.

L’ordine di sospensione è privo di un termine certo di durata, essendo impossibile preventivare se e quando L’AdB concluderà il procedimento di sua competenza. Sarebbero, inoltre, insussistenti le gravi ragioni poste a fondamento della sospensione, come pure è mancato il bilanciamento tra gli interessi pubblici e privati coinvolti.

3) Violazione art. 7 l. 241/90: in assenza di specifiche ragioni di urgenza, l’Amministrazione avrebbe dovuto dare avviso dell’avvio del procedimento agli interessati a tutela delle previste garanzie partecipative degli stessi.

2 – Si è costituito in giudizio il Comune di Giovinazzo, chiedendo il rigetto della domanda. In particolare, nella memoria depositata il 24/2/17, l’ente ha eccepito preliminarmente il difetto di interesse all’impugnativa, alla luce della confisca dei suoli oggetto di causa disposta con sentenza n. 502/15 dal Tribunale di Bari I sez. pen. Nel merito, ha dedotto circa la legittimità degli atti gravati, ispirati al principio di precauzione e finalizzati alla prevenzione di rischi potenziali per la sicurezza e per l’ambiente.

3 – Alla pubblica udienza del 29/3/17 la causa è stata trattenuta in decisione.

4 – Va preliminarmente disattesa la richiesta di riunione del presente ricorso a quelli recanti nn. R.G. 93/11, 600/11 e 601/11, sussistendo ragioni di mera connessione soggettiva tra i suddetti giudizi, ma non pure oggettiva: le pratiche edilizie “sospese” oggetto del presente giudizio non presentano – evidentemente – alcuna connessione con i titoli già rilasciati oggetto degli altri giudizi, benchè sia incontestato che i lotti oggetto di tutti i giudizi di cui sopra facciano parte del medesimo pdl della maglia D1.1 del PRG.

4.1 – Ancora in rito, ritiene il Collegio che sussista l’interesse attuale della Società alla proposizione e decisione del presente gravame, alla luce della deduzione di parte ricorrente (non contestata dalla difesa comunale) circa la non definitività della sentenza di condanna con confisca dei suoli per i quali è causa.

5 – Nel merito, il ricorso è fondato.

5.1 – Meritevole di accoglimento è il primo motivo di gravame, alla luce dei chiari riferimenti normativi sia statali che regionali puntualmente invocati dalla ricorrente.

5.2 – Giova premettere che la sospensione delle pratiche edilizie è prevista, in via generale, dall’art. 12 co. 3, del d.P.R. n. 380, secondo il quale “In caso di contrasto dell’intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni di strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda. La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque anni nell’ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto all’amministrazione competente all’approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione.” Come si vede, dunque, la possibilità di non concludere il procedimento nel termine normativamente previsto è ancorata rigidamente al presupposto dell’intervenuta adozione di uno strumento urbanistico.

Ed, infatti, la giurisprudenza ha affermato che “La disposizione non dà adito a dubbi circa il fatto che la misura della sospensione incida sui procedimenti rispetto ai quali non sia ancora intervenuto il rilascio del titolo edilizio e che le misure di salvaguardia siano applicabili solamente alle domande di permesso presentate dopo l’adozione del piano regolatore o della sua variante e a quelle, a tale data, ancora pendenti” (Tar Bari 1491/2013).

5.3 – La possibilità di introdurre misure di salvaguardia, poi, è specificamente disciplinata anche dalle norme speciali in tema di riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo contenute nella l. n. 183/89.

Per quanto di interesse in questa sede, si rammenta che ai sensi dell’art. 17 co. 6-bis: “In attesa dell’approvazione del piano di bacino, le autorità di bacino, tramite il comitato istituzionale, adottano misure di salvaguardia con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d’acqua di fondo valle ed ai contenuti di cui alle lettere b), c), f), l) ed m) del comma 3”.

Di rilievo, poi, nella fattispecie in esame, il contenuto della richiamata lett. M che attiene, segnatamente, a: “l’indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell’ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici”.

5.4 – L’atto impugnato si rivela, alla luce di questi dati normativi (ripresi, negli stessi termini anche dallart.9 della l.r. 19/02), illegittimo, siccome emesso:

– da un’autorità evidentemente sprovvista del relativo potere;

– e, comunque, in assenza dei presupposti legittimanti il potere di adozione di misure di salvaguardia (rivelandosi, infatti, non pertinente il richiamo contenuto nell’atto alla procedura ex art. 25 co. 2 delle n.t.a del PAI, relativa all’istanza di modifica di perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica e geomorfologica).

5.5 – Per tali assorbenti considerazioni, il ricorso va accolto e, per l’effetto, annullata la gravata nota comunale.

6 – Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, attesa la peculiarità della questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Gaudieri, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Viviana Lenzi, Referendario, Estensore
        
L’ESTENSORE
Viviana Lenzi
        
IL PRESIDENTE
Francesco Gaudieri
        
        
IL SEGRETARIO
 

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