* DIRITTO URBANISTICO – Lottizzazione abusiva – Confisca urbanistica ex art. 19 L. n. 47/1985 – Confisca ex art. 240, cc. 1 e 2 – Differenza.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Puglia
Città: Bari
Data di pubblicazione: 12 Gennaio 2012
Numero: 151
Data di udienza: 22 Dicembre 2011
Presidente: Guadagno
Estensore: Guadagno
Premassima
* DIRITTO URBANISTICO – Lottizzazione abusiva – Confisca urbanistica ex art. 19 L. n. 47/1985 – Confisca ex art. 240, cc. 1 e 2 – Differenza.
Massima
TAR PUGLIA, Bari, Sez. 2^ – 12 gennaio 2012, n. 151
DIRITTO URBANISTICO – Lottizzazione abusiva – Confisca urbanistica ex art. 19 L. n. 47/1985 – Confisca ex art. 240, cc. 1 e 2 – Differenza.
La confisca urbanistica ex art. 19 della L. n. 47/1985 va distinta dalla confisca facoltativa delle cose utilizzate per commettere il reato o che ne sono il prodotto e il profitto, di cui all’art. 240, comma 1, c.p., che presuppone sempre la condanna, nonchè dalla confisca di cui all’art. 240, comma 2, n. 2, c.p. (che pure è obbligatoria e prescinde dalla condanna), perché non riguarda cose intrinsecamente criminose, la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato: i terreni lottizzati e le relative opere edili costituiscono infatti reato non per se stessi, ma in quanto sono privi di autorizzazione o realizzati in violazione alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. Inoltre, a differenza della confisca codicistica, la confisca urbanistica, avendo natura reale e non personale, deve essere disposta anche in danno di terzi estranei al reato, i quali, se in buona fede, possono far valere i loro diritti in sede civile (sul carattere reale della sanzione urbanistica ex multis Cassazione penale, sez. III, 22 aprile 2010, n. 34882, Cass. penale , sez. III , 07 luglio 2004, n. 38728, Cass. Pen. Sez, III 26 marzo 2001).
Pres. ed Est. Guadagno – P.A. (avv.ti Vernola e Gassi) c. Comune di bari (avv.ti Lonero Baldassarra e Valla)
Allegato
Titolo Completo
TAR PUGLIA, Bari, Sez. 2^ – 12 gennaio 2012, n. 151SENTENZA
TAR PUGLIA, Bari, Sez. 2^ – 12 gennaio 2012, n. 151
N. 00151/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00833/2001 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 833 del 2001, proposto da:
Pompilio Anna, rappresentato e difeso dagli avv. Massimo Vernola, Donata Gassi, con domicilio eletto presso Massimo Vernola in Bari, via Dante, 97;
contro
Comune di Bari, rappresentato e difeso dagli avv. Chiara Lonero Baldassarra, Anna Valla, con domicilio eletto presso Chiara Lonero Baldassarra in Bari, via P.Amedeo 26;
per l’annullamento
– dell’ordinanza del dirigente del settore Edilizia Abusiva del Comune di Bari prot. N. 40264 del 10/11/2000, con cui ha disposto di integrare l’ordinanza di acquisizione n. 26710 del 14.12.1999 con le annotazioni richieste dal conservatore, limitatamente alle particelle e delle quote di possesso dei proprietari, al solo fine di richiedere l’atto trascrivibile nei RR.II., restando a tutti gli effetti, il contenuto della ordinanza n. 26710 del 14.12.99;
– di tutti gli atti ad esso presupposti, connessi, consequenziali e collegati, ancorché non conosciuti dai ricorrenti, ivi compresi i pareri espressi dal Direttore della Ripartizione Edilizia Privata (note nn. 3799/95 e 8199/97) e dalla Commissione edilizia in data 20 07 1995;
nonché, per la condanna
del Comune di Bari al risarcimento di tutti i danni patiti e pendenti, che ci si riserva di quantificare in corso di causa;
e con i motivi aggiunti
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione
dell’ordinanza di spossessamento del Dirigente della Ripartizione Territorio Qualità del Comune di Bari prot. n.41650/inf dell’8.04.2003, notificata in data 23.04.2003, nonchè, ove occorra, delle delibere n.16 e 17 del 04.02.2002 del C.C. di Bari, non conosciute e mai notificate agli istanti, e di ogni altro atto in essi preordinato, connesso o conseguenziale, ancorchè non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 dicembre 2011 il dott. Sabato Guadagno e uditi per le parti i difensori avv. M. Vernola, per i ricorrenti e avv.ti C. Lonero Baldassarra e A. Valla, per il Comune;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Va preliminarmente esaminata la richiesta di rinvio, formulato con memoria e ribadita anche in pubblica udienza dal difensore di parte ricorrente, che assume il carattere pregiudiziale della definizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato, notificato in data 9 marzo 1999 proposto avverso l’ordinanza di demolizione del Comune di Bari n. 57483/98, concernente gli immobili di cui è causa.
Tale richiesta non può trovare accoglimento, in quanto il ricorso ed i successivi motivi aggiunti sono inammissibili per carenza di legittimazione attiva dell’odierna parte ricorrente e quindi non sono configurabili i presupposti per disporre il rinvio della trattazione del presente giudizio, peraltro pendente dal 2001.
Al riguardo il Collegio rileva che la Corte di Cassazione – Sez. III Penale con sentenza n. 2918/1997, annullando senza rinvio l’impugnata sentenza di condanna ex artt. 444 e 445 c.p.p. della Pretura Circondariale n. 191 in data 17 ottobre 1995 a carico di vari imputati, tra cui la ricorrente Pompilio Anna, l’ha riformata nel capo “in ordine alla omessa confisca dei terreni abusivamente lottizzati” ed ha invece disposto la confisca di tali terreni, in conformità dell’espressa previsione dell’art. 19 della L. n. 47/85, la cui statuizione è stata testualmente riprodotta dall’art. 44 del T.U. sull’edilizia n. 380/2001.
Tale confisca ex art. 19 della legge 47/1985 è un istituto ontologicamente diverso da quello disciplinato nell’art. 240 c.p., essenzialmente perché i terreni abusivamente lottizzati e le opere realizzate sugli stessi, che sono oggetto della confisca speciale obbligatoria, vengono acquisiti al patrimonio immobiliare del Comune, anziché al patrimonio statale come avviene per la confisca codicistica.
Tale confisca, avente natura di sanzione amministrativa, applicata dal giudice penale, è obbligatoria, prescinde dalla condanna ed ha per presupposto soltanto l’accertamento giurisdizionale della lottizzazione abusiva, anche se per una causa diversa, quale è, ad esempio, l’intervenuto decorso della prescrizione, non si pervenga alla condanna del suo autore ed alla irrogazione della pena.
La confisca urbanistica va distinta non solo dalla confisca facoltativa delle cose utilizzate per commettere il reato o che ne sono il prodotto e il profitto, di cui all’art. 240, comma 1, c.p., che presuppone sempre la condanna, ma anche dalla confisca di cui all’art. 240, comma 2, n. 2, c.p., che pure è obbligatoria e prescinde dalla condanna, perché non riguarda cose intrinsecamente criminose, la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato: infatti i terreni lottizzati e le relative opere edili costituiscono reato non per se stessi, ma in quanto sono privi di autorizzazione o realizzati in violazione con le prescrizioni degli strumenti urbanistici.
Inoltre, a differenza della confisca codicistica, la confisca urbanistica, avendo natura reale e non personale, deve essere disposta anche in danno di terzi estranei al reato, i quali, se in buona fede, possono far valere i loro diritti in sede civile. (sul carattere reale della sanzione urbanistica (ex multis Cassazione penale, sez. III, 22 aprile 2010, n. 34882, Cass. penale , sez. III , 07 luglio 2004, n. 38728, Cass. Pen. Sez, III 26 marzo 2001).
Pertanto, nella fattispecie in esame, dopo l’accertamento della lottizzazione abusiva, effettuata in via definitiva dalla Suprema Corte Penale, i successivi provvedimenti posti in essere dall’intimata Amministrazione comunale di Bari, impugnati sia con il ricorso che con i successivi motivi aggiunti, hanno carattere vincolato e meramente consequenziali in ordine ad una confisca già intervenuta in forza di un provvedimento giurisdizionale ormai inoppugnabile e già trascritta presso i Registri Immobiliari di Bari in data 30 novembre 2000 come evidenziato dall’intimata Amministrazione comunale con relazione depositata in giudizio in data 12 ottobre 2011, non contestata ex adverso.
Essendo la confisca titolo per il trasferimento della proprietà dei beni confiscati in favore del patrimonio disponibile del Comune, l’odierna parte ricorrente non è più titolare di alcun diritto reale sui suddetti beni e quindi è carente di legittimazione attiva in ordine all’impugnazione dei provvedimenti comunali, adottati in esecuzione del suddetto titolo.
In base alle suesposte considerazioni, il ricorso ed i motivi aggiunti sono inammissibili.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili.
Condanna la ricorrente Pompilio Anna al pagamento delle spese ed onorari del giudizio, liquidate nella complessiva somma di € 1.500,00 (Millecinquecento/00) a favore del Comune di Bari, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente, Estensore
Antonio Pasca, Consigliere
Roberta Ravasio, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/01/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)