Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Fauna e Flora Numero: 164 | Data di udienza: 21 Dicembre 2016

* FAUNA E FLORA – Cani randagi – Cani precedentemente affidati a struttura convenzionata –  Indisponibilità finanziarie – Sindaco – Ordinanza – Reinserimento nel territorio comunale – Illegittimità – Art. 2, lett. c) l.r. Puglia n. 26/2006.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Puglia
Città: Bari
Data di pubblicazione: 20 Febbraio 2017
Numero: 164
Data di udienza: 21 Dicembre 2016
Presidente: Adamo
Estensore: Colagrande


Premassima

* FAUNA E FLORA – Cani randagi – Cani precedentemente affidati a struttura convenzionata –  Indisponibilità finanziarie – Sindaco – Ordinanza – Reinserimento nel territorio comunale – Illegittimità – Art. 2, lett. c) l.r. Puglia n. 26/2006.



Massima

 

TAR PUGLIA, Bari, Sez. 2^ – 20 febbraio 2017, n.  164


FAUNA E FLORA – Cani randagi – Cani precedentemente affidati a struttura convenzionata –  Indisponibilità finanziarie – Sindaco – Ordinanza – Reinserimento nel territorio comunale – Illegittimità – Art. 2, lett. c) l.r. Puglia n. 26/2006.

E’ illegittima l’ordinanza con cui il Sindaco, per asserite indisponibilità finanziarie, disponga il reinserimento nel territorio comunale dei cani precedentemente affidati ad una struttura convenzionata, comportando di fatto il loro abbandono, al di fuori delle finalità e condizioni di cui all’art. 2, lett. c), della l.r. Puglia n. 26/2006 che consente di restituire gli animali, una volta sottoposti ad interventi di profilassi e sterilizzazione, allo loro abituale condizione di vita.


Pres. Adamo, Est. Colagrande – Lega Nazionale per la Difesa del Cane (avv. Pezzone)  c. Comune di San Ferdinando di Puglia (avv. Di Benedetto)


Allegato


Titolo Completo

TAR PUGLIA, Bari, Sez. 2^ - 20 febbraio 2017, n. 164

SENTENZA

 

TAR PUGLIA, Bari, Sez. 2^ – 20 febbraio 2017, n.  164

Pubblicato il 20/02/2017

N. 00164/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01120/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1120 del 2015, proposto da:
Lega Nazionale per la Difesa del Cane, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Michele Pezone, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Marco Milillo, in Bari, viale Magna Grecia n. 81/p;

contro

Comune di San Ferdinando di Puglia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Pietro Di Benedetto, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, in Bari, piazza Massari, n. 6;

per l’annullamento

previa sospensiva

dell’ordinanza del Sindaco di San Ferdinando di Puglia n. 53 del 3.9.2015, con cui è stata disposta la reimmissione sul territorio comunale dei cani di proprietà del predetto Comune, ricoverati presso il rifugio “Dog’s Hostel” di Trani, e di ogni altro atto prodromico, consequenziale o comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di San Ferdinando di Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2016 la dott.ssa Maria Colagrande;

Uditi per le parti i difensori avv. Marco Milillo, su delega dell’avv. Michele Pezone, e avv. Giuseppe Dicuonzo, su delega dell’avv. Pietro di Benedetto;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La Lega Nazionale per la Difesa del Cane impugna l’ordinanza indicata in epigrafe, con la quale il Sindaco del Comune di S. Ferdinando di Puglia ha deciso di reimmettere sul territorio comunale, o sopprimere se pericolosi, alcuni cani affidati dallo stesso Comune e, fino ad allora, custoditi in un canile-rifugio privato, sottoposto a sequestro preventivo e ad ordine di sgombero per decisione del GIP di Trani.

Il ricorso è affidato a tre motivi.

1) Violazione e falsa applicazione della l. n. 281/1991 – violazione e falsa applicazione degli articoli 8 e 9 della l.r. Puglia n. 15/1995 – violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 – eccesso di potere – difetto di adeguata istruttoria – difetto e/o erroneità/ inadeguatezza motivazione.

Il provvedimento impugnato, come evidenziato nel parere negativo del Dirigente del veterinario della ASBAT del 4.2.2016, sarebbe in contrasto con la normativa nazionale e regionale che in nessun caso consentirebbe l’abbandono sul territorio dei cani senza padrone appartenenti al Comune nel cui territorio si trovano, ma ne prevede il ricovero in canili sanitari dai quali, decorsi sessanta giorni, sono trasferiti nei rifugi che compete ai Comuni reperire, in attesa che gli animali siano dati in adozione.

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, lettera b), della l.r. Puglia n. 26/2006 – difetto di adeguata istruttoria e motivazione sotto ulteriore profilo – eccesso di potere.

L’ordinanza impugnata richiama l’art. 2, comma 1, lett.b), della l.r. Puglia n. 26/2006 che prevede la facoltà del Comuni di rimettere in libertà i randagi che vivono nel territorio comunale da dove sono prelevati per sottoporli a misure di profilassi nei canili sanitari, dotandosi al contempo di una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni cagionati dagli animali. La disposizione non sarebbe applicabile al caso concreto perché si tratta di cani che da anni sono ospitati in una struttura chiusa.

3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 54 del d.lg. n. 267/000 – difetto di adeguata istruttoria ed eccesso di potere.

L’ordinanza impugnata non risulta comunicata preventivamente al Prefetto, come prescritto dall’art. 54 del TUEL.

Il Comune eccepisce il difetto di legittimazione dell’Associazione ricorrente, in quanto non iscritta nell’albo regionale istituito ai sensi dell’art. 13 della l.r. n. 12/1995 e, nel merito, non disponendo di rifugi comunali, nega di essere tenuto a sostenere i costi del ricovero dei randagi presso strutture private, poiché l’art. 8 della l.r. n. 12/1995 demanda ai Comuni solo il compito di costruire o risanare i canili sanitari esistenti.

All’udienza del 21 dicembre 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

L’eccezione di difetto di legittimazione della Lega nazionale per la Difesa del Cane sollevata dalla resistente, è infondata.

L’albo regionale delle Associazioni per la protezione degli animali operanti nella Regione Puglia, istituito ai sensi dell’art. 13 della l.r. n. 12/1995, ha la finalità di accreditare enti ed associazioni riconosciute per la gestione (in regime di convenzione con i Comuni ex art. 9, comma 5, della l.r. n. 12/1995) dei rifugi per l’accoglienza dei cani provenienti dai canili sanitari che non hanno trovato adozione o altra sistemazione.

Si tratta, all’evidenza, di una disposizione che, alla capacità giuridica statutaria delle Associazioni animaliste riconosciute, aggiunge un titolo di legittimazione sostanziale – gestione dei rifugi per animali – istituzionalmente riservato alla competenza dei Comuni.

Ne consegue che la ricorrente sarebbe carente di legittimazione, in quanto non iscritta in detto elenco, esclusivamente nelle controversie inerenti ai rapporti di concessione del servizio di gestione, da parte di dette Associazioni, dei rifugi del territorio della Regione Puglia.

L’oggetto del presente giudizio verte invece sulla legittimità del provvedimento del Sindaco che dispone la reimmissione sul territorio comunale degli animali già custoditi in un rifugio gestito da una delle Associazioni iscritte nell’Albo regionale, di cui all’art. 13 della l.r. n. 12/1995.

Occorre premettere che un’Associazione riconosciuta, qual è la ricorrente, è legittimata ex lege, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale (art. 118 Cost.) ed in virtù del riconoscimento governativo, ad esercitare sul piano sostanziale e processuale gli interessi generali o diffusi dei quali è per statuto portatrice.

Ne consegue che, ai fini del giudizio sulla legittimazione ad agire di un’associazione riconosciuta, basta accertare se l’interesse azionato afferisce all’oggetto statutario suo proprio.

La Lega Nazionale per la Difesa del Cane promuove la tutela e la cultura del trattamento del cane con comprensione e umanità, si prefigge di difenderlo da crudeltà ed abusi e combatte il randagismo a tutela sia del cane che della pubblica igiene (art. 2 statuto -all. 12 nota di deposito del 15.9.2015 della ricorrente).

Il ricorso in decisione ha ad oggetto l’annullamento del provvedimento gravato che dispone la restituzione dei cani ad una condizione di randagismo o la loro soppressione se pericolosi.

Chiaramente le misure adottate dal Sindaco del Comune intimato hanno diretta attinenza con lo scopo associativo della ricorrente e tanto basta per ritenerne provata la legittimazione al ricorso.

Nel merito il ricorso è fondato.

L’ordinanza sindacale impugnata prevede di liberare nel territorio del Comune S. Ferdinando di Puglia dei cani, da anni ospiti del rifugio Dog’s Hostel, nonostante il Dirigente del servizio veterinario della ASBAT avesse dichiarato che tale operazione potrebbe di fatto comportare l’abbandono degli animali, fino ad allora vissuti in stato di custodia e controllo, ad una condizione di pericolo per sé stessi e per la collettività.

Sotto tale profilo è dunque fondata la censura di eccesso di potere per difetto di adeguata istruttoria, in quanto nella motivazione del provvedimento gravato non sono enunciate le ragioni per le quali il Sindaco ha adottato una decisione opposta al motivato parere contrario del Dirigente del servizio veterinario.

Appare inoltre fondata la censura di violazione dell’art. 2, lett. c), della l.r. n. 26/2006, richiamata fra i presupposti dell’ordinanza, che consente ai Comuni di reintrodurre nel territorio i cani che vivono in una condizione di randagismo, dopo averli sottoposti agli interventi di profilassi e sterilizzazione.

Nel caso di specie si tratta invece di animali che il Comune aveva deciso di ricoverare in una struttura convenzionata nella quale sono rimasti per anni.

Ne consegue che, ove i cani fossero liberati nel territorio comunale, tornerebbero ad un habitat non consueto al quale potrebbero non adattarsi, avendo perso, o mai acquisito, il comportamento da randagi.

Il Comune ha dunque assunto una decisione anche contraddittoria, considerato che in precedenza aveva deciso di affidare i cani di pertinenza del suo territorio ad una struttura convenzionata e poi, non perché abbia deciso di dare una loro una diversa sistemazione, ma per asserite indisponibilità finanziarie, ha stabilito di reinserirli nel territorio, senza aver valutato che la conseguenza di tale operazione è l’abbandono di cani senza padrone chiaramente non riconducibile alle finalità dell’art. 2, lett. c), della l.r. n. 26/2006 che consente di restituire gli animali, una volta curati, allo loro abituale condizione di vita.

Il ricorso pertanto, assorbita ogni altra censura, deve essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune di S. Ferdinando di Puglia al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in € 2.000,00, oltre accessori di legge.

Contributo unificato rifuso.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppina Adamo, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE
Maria Colagrande
        
IL PRESIDENTE
Giuseppina Adamo
        
        
IL SEGRETARIO
 

Iscriviti alla Newsletter GRATUITA

Ricevi gratuitamente la News Letter con le novità di Ambientediritto.it e QuotidianoLegale.

ISCRIVITI SUBITO


Iscirizione/cancellazione

Grazie, per esserti iscritto alla newsletter!