Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia, VIA VAS AIA Numero: 1123 | Data di udienza: 8 Giugno 2016

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Variante essenziale – Nozione – Art. 32 d.p.r. n. 380/2001 – Fattispecie: VIA rilasciata su un progetto recante modifiche sostanziali rispetto a quello iniziale.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Puglia
Città: Bari
Data di pubblicazione: 22 Settembre 2016
Numero: 1123
Data di udienza: 8 Giugno 2016
Presidente: Scafuri
Estensore: Allegretta


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Variante essenziale – Nozione – Art. 32 d.p.r. n. 380/2001 – Fattispecie: VIA rilasciata su un progetto recante modifiche sostanziali rispetto a quello iniziale.



Massima

 

TAR PUGLIA, Bari, Sez. 1^ – 22 settembre 2016, n. 1123


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Variante essenziale – Nozione – Art. 32 d.p.r. n. 380/2001 – Fattispecie: VIA rilasciata su un progetto recante modifiche sostanziali rispetto a quello iniziale.

Costituisce variante essenziale ogni modifica incompatibile col disegno globale ispiratore dell’originario progetto edificatorio, sia sotto l’aspetto qualitativo sia sotto l’aspetto quantitativo. Ai fini della configurazione dell’ambito di tale istituto, soccorre la definizione di variazione essenziale enunciata dall’art. 32 del d.p.r. n. 380/2001 (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 11.04.2007 n. 1572; 21.05.2010, n. 3231; Cass. pen., sez. III, 24.03.2010 n. 24236; 25.09.2012 n. 49290), la quale ricomprende il mutamento della destinazione d’uso implicante alterazione degli standards, l’aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio, le modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi e il mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentito (nella specie, la valutazione di impatto ambientale era stata rilasciata su un progetto recante modifiche sostanziali e, quindi, diverso da quello iniziale, il che – diversamente da quanto avvenuto – avrebbe dovuto condurre ad una ulteriore Conferenza di servizi finale con la partecipazione attiva di tutte le Amministrazioni interessate).


Pres. Scafuri, Est. Allegretta – Comune di Casamassima (avv. Bagnoli) c. Ministero dello Sviluppo Economico e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR PUGLIA, Bari, Sez. 1^ - 22 settembre 2016, n. 1123

SENTENZA

 

TAR PUGLIA, Bari, Sez. 1^ – 22 settembre 2016, n. 1123


Pubblicato il 22/09/2016

N. 01123/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01634/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1634 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Comune di Casamassima, rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Bagnoli, con domicilio eletto presso Alberto Bagnoli, in Bari, Via Dante, 25;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, Province di Bari, BAT e Foggia, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Regionale Puglia, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97;
Regione Puglia, Provincia di Bari;

nei confronti di

Enel Produzione S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Marcello Cardi e Massimo Vernola, con domicilio eletto presso Massimo Vernola, in Bari, Via Dante, 97;
Enel S.p.A., Terna S.p.A.;

per l’annullamento

del Decreto Interministeriale n. 239/EL-155/192/2013 del 19.9.2013, con il quale era stata rilasciata ad Enel Produzione S.p.A., previa intesa con la Regione Puglia, l’autorizzazione ex art. 1 sexies d.l. 239/2003 convertito in l. n. 290/2003 e s.m.i. alla costruzione ed esercizio di un elettrodotto di interconnessione con la rete di trasmissione albanese (merchant line) “Casamassima – Porto Romano” nel tratto italiano; della stazione elettrica di conversione DC/380 KV denominata “Casamassima” e della stazione elettrica 380 KV di connessione alla RTN in Comune di Casamassima; dei raccordi aerei nei Comuni di Casamassima, Conversano, Mola di Bari, Polignano a mare, Rutigliano e Turi, in provincia di Bari;

di tutti i pareri ed atti presupposti e connessi e nello stesso richiamati ed allegati, ancorché non conosciuti, in particolare tra essi:

della deliberazione di Giunta regionale pugliese n. 44 del 19.1.2012, atto di intesa regionale al fine del rilascio dell’autorizzazione unica relativa all’istanza prodotta da Enel Produzione s.p.a. per la realizzazione delle opere su indicate;

della determinazione n. 409 del 30.7.2010 resa dalla Regione Puglia – Servizio ecologia recante parere favorevole per la valutazione di impatto ambientale V.I.A./V.A.S. delle opere su indicate;

della nota del Ministero dell’Ambiente, Direzione generale per le valutazioni ambientali prot. n. 31766 del 29.12.2010;

della nota prot. n. 0010749 del 28.11.2011 resa dalla Regione Puglia – Servizio ecologia, Ufficio programmazione V.I.A. e politiche energetiche, ed allegata copia parere favorevole di compatibilità ambientale reso dal Comitato regionale di V.I.A. Regione Puglia, Assessorato all’ecologia, in data 8.11.2011;

della nota prot. n. 8985 del 17.9.2012 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni culturali e Paesaggistici della Puglia, avente ad oggetto il rilascio del parere definitivo favorevole, con prescrizioni, ai sensi dell’art. 1 comma 26 della legge n. 239/2004 in parte qua e per quanto di interesse;

del parere emesso dalla Provincia di Bari – Comitato Provinciale V.I.A. nella seduta del 27.7.2009, trasmesso al Comune di Casamassima con nota prot. 182219 del 7.11.2013;

del progetto presentato da Enel Produzione S.p.A. come modificato, unitamente alle relazioni tecniche ed agli allegati;

ove occorra, del verbale della Conferenza di Servizi del 21.10.2010.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici Province di BA, BAT, FG, di Enel Produzione S.p.A. e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Regionale Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 giugno 2016 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 28.11.2013 e depositato in Segreteria in data 11.12.2013 il Comune di Casamassima (BA), in persona del Sindaco pro tempore, adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia al fine di ottenere l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, degli atti e provvedimenti meglio indicati in oggetto.

La ricorrente esponeva in fatto quanto segue.

In data 24.2.2009 il Comune di Casamassima esprimeva parere preliminare favorevole sulla fattibilità di un intervento di collegamento elettrico ai sensi della legge n. 290/2003, proposto da 3E Ingegneria S.r.l., per incarico di Enel Produzione S.p.A., sulla base degli elaborati progettuali preventivi sottopostigli.

In data 4.3.2009, con nota n. 515, Enel Produzione S.p.A. richiedeva al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ed al Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare il rilascio dell’autorizzazione per la costruzione ed esercizio di un elettrodotto di interconnessione con la rete di trasmissione albanese (merchant line) “Casamassima – Porto Romano” nel tratto italiano, della stazione elettrica di conversione DC/380 KV (denominata “Casamassima”) e della stazione elettrica 380 KV di connessione alla rete di trasmissione nazionale (RTN) nel Comune di Casamassima, nonché dei raccordi aerei nei comuni di Casamassima, Rutigliano, Conversano, Mola di Bari, Polignano a Mare e Turi in Provincia di Bari.

In data 7.4.2009, con nota prot. n. 43385 il M.I.S.E. comunicava l’avvio del procedimento di cui all’art. 1, co. 26, l. 239/2004 per la costruzione ed esercizio delle opere di cui alla menzionata istanza presentata da Enel Produzione S.p.A..

In data 24.4.2009, con nota prot. n. 6165 il Comune di Casamassima rilasciava parere di compatibilità dell’opera.

In data 29.5.2009 il Servizio Ecologia della Regione Puglia invitata le Amministrazioni interessate dall’intervento proposto a rilasciare parere di competenza ai sensi dell’art. 11, co. 4, L.R. n. 11/2001.

In data 27.7.2009 il Comitato Provinciale V.I.A. della Provincia di Bari esprimeva parere favorevole alla realizzazione dell’elettrodotto.

In data 14.7.2010 Enel Produzione S.p.A. presentava integrazioni progettuali alla Regione Puglia con “Relazione tecnica di mitigazione paesaggistica”.

In data 30.7.2010, con determina dirigenziale n. 409/2010 comprensiva di valutazione di incidenza per le aree protette (V.I.A. e V.A.S.), il Servizio Ecologia della Regione Puglia esprimeva parere positivo di compatibilità ambientale, con prescrizioni.

In data 21.12.2010, con nota prot. n. 12316, la Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia – Ministero per i Beni e le Attività Culturali, evidenziava la necessità di approfondire gli aspetti paesaggistici del progetto relativi al posizionamento della stazione di conversione AC/DC e della stazione 380 KV ubicata nel comune di Casamassima, invitando l’Enel Produzione S.p.A. ad individuare e proporre siti alternativi per l’ubicazione della stazione al fine di tutelare le valenze culturali ed ambientali del territorio in quanto nel sito individuato sussistevano vincoli paesaggistici ex lege 1497/1939, ex art. 142 lett. a) del D.Lgs. n. 42/2004.

In pari data, su convocazione del MISE, si teneva la Conferenza di servizi indetta nel procedimento unico per l’autorizzazione alla realizzazione dell’elettrodotto.

In conclusione della Conferenza di servizi, il MISE evidenziava la necessità di acquisire il parere della Direzione regionale per i beni culturali della Puglia sul progetto de quo, con riserva di valutazione, oltre che dei pareri delle Amministrazioni ed Enti coinvolti, anche delle posizioni prevalenti espresse ai fini dell’emissione del provvedimento autorizzatorio.

In data 20.7.2011, con nota n. 6316, il Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia sottolineava l’opportunità che la soluzione progettuale presentata fosse riconfigurata mediante individuazione di soluzioni alternative, con caratteristiche tipologiche e dimensioni più consone al contesto geomorfologico esistente.

In data 14.9.2011, con nota prot. n. 39970, Enel Produzione S.p.A. proponeva una nuova ed ulteriore variante/integrazione progettuale alla Regione Puglia in seguito alle prescrizioni eccepite dalle Amministrazioni coinvolte.

In data 8.11.2011, il Comitato regionale VIA dichiarava di poter accettare il progetto in variante presentato dalla società proponente, ritenendo il progetto apportare modifiche non essenziali rispetto ai contenuti valutati con il parere già espresso, senza interpellare il Comune ricorrente.

In data 1.12.2011, con nota prot. n. 10132, il Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia, procedendo alla verifica delle opere in progetto, approvava la variante progettuale migliorativa, rimarcando però la necessità di acquisizione del parere obbligatorio del Comuni interessati, nonché la successiva acquisizione da parte della Giunta regionale dell’attestazione di compatibilità paesaggistica.

In data 19.1.2012, con delibera n. 44, la Giunta regionale pugliese deliberava di esprimere l’intesa di cui all’art. 1 sexies d.l. n.239/03 conv. in l. n. 290/03 e mod. dalla l. n. 239/04, al fine del rilascio dell’autorizzazione unica da parte del MISE, di concerto con il Ministero dell’Ambiente.

La Regione, dunque, in deroga alle norme di cui agli artt. 5.04 e 5.07 delle NTA del PUTT/P, rilasciava alla richiedente l’attestazione di compatibilità paesaggistica, ferma restando la necessità di acquisire il parere dei Comuni interessati dall’intervento.

Subordinava, inoltre, la realizzazione dell’opera alle risultanze della Conferenza di servizi, acquisiti tutti i pareri necessari nell’ambito del procedimento autorizzativo, coordinato dal MISE di concerto con il Ministero dell’Ambiente.

In data 2.5.2012, con nota n. 4624, la Direzione regionale per i beni architettonici e paesaggistici chiedeva integrazione progettuale per non aver, l’Enel, tenuto conto delle prescrizioni di altezza suggerite, considerato che “gli elaborati inerenti la scelta del sito destinato alle stazioni elettriche non risultano sufficienti a definire e migliorare gli aspetti paesaggistici determinanti dall’inserimento di queste ultime nei pressi del Lamione e della chiesa rurale di Santa Maria di Monticello”.

In data 17.9.2012, con nota n. 8985, la Direzione regionale per i beni architettonici e paesaggistici della Puglia, esprimeva parere positivo definitivo per la realizzazione del progetto, come presentato, con un serie di ulteriori prescrizioni.

In data 19.9.2013, con decreto interministeriale n. 239/EL – 155/192/2013, veniva autorizzato il predetto progetto.

In data 27.2.2013, con nota prot. n. 4178/13, Enel Produzione S.p.A. inviava alle amministrazioni il progetto modificato, poi autorizzato con il citato decreto.

In data 8.11.2013 il Comune di Casamassima indiceva una Conferenza di accordo di programma tra tutti gli enti interessati ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n. 267/2000, con riferimento alla progettazione dell’insediamento contestato, finalizzando la stessa alla verifica di eventuali inadempienze ed interventi surrogatori relativamente all’intervento di realizzazione dell’elettrodotto, quanto all’impatto ambientale e paesaggistico.

Con il ricorso in epigrafe, in relazione agli atti e ai provvedimenti impugnati, il Comune ricorrente lamentava la violazione del principio del giusto procedimento, del legittimo affidamento, del principio di trasparenza e di leale collaborazione; l’eccesso di potere per difetto di valido ed efficace presupposto, per travisata, omessa ed insufficiente considerazione dei presupposti di fatto e diritto; la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 52 quater del D.P.R. n.327/2001; la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 sexies d.l. n. 239/2003 e s.m.; la violazione degli obblighi di partecipazione in sede di istruttoria procedimentale ed in particolare degli artt. 14 e 14 ter L. n. 241/1990 e s.m. in materia di Conferenza di servizi; l’eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità e contraddittorietà; la violazione e/o falsa applicazione della L.R. Puglia n. 11/2011, artt. 3, 14, 16, 17 e 21; la violazione e/o falsa applicazione della L.R. Puglia n. 56/1980, artt. 16 e 19; la violazione e/o falsa applicazione delle norme in tema di autorizzazione paesaggistica di cui al D.Lgs. n. 42/2004 ed in particolare degli artt. 142 e 146; la violazione e/o falsa applicazione del D.M. 01.09.1989 ai sensi della L. n. 1089/1989, dell’art. 121 R.D. 11.12.1933 n. 1775, del D.Lgs. n. 152/2006, del D.P.R. n. 357/97 e s.m.; la violazione e/o falsa applicazione del D.lgs. n. 152/2006; l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza ed erroneità della motivazione; la violazione della normativa tecnica del PUTT/P e delle relative NTA.

Con il ricorso in esame, il Comune di Casamassima presentava, inoltre, istanza cautelare per la sospensione dell’esecuzione del decreto autorizzativo e di tutti gli atti presupposti e connessi, instando per l’ammissione di consulenza tecnica d’ufficio per gli accertamenti istruttori del caso.

In data 13.12.2013 si costituivano il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Provincie di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia, il Ministero per lo Sviluppo Economico e la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore.

In data 10.1.2014 si costituiva Enel Produzione S.p.A. contestando le censure della ricorrente.

In data 13.1.2014 il Comune di Casamassima presentava istanza di rinvio della discussione dell’istanza cautelare a seguito della produzione documentale delle resistenti, al fine di elaborare motivi aggiunti al ricorso principale.

In data 15.1.2014, nella camera di consiglio, veniva concesso il rinvio richiesto a data da destinarsi.

In data 10.2.2014 la ricorrente depositava presso la Segreteria memoria difensiva da valere anche come motivi integrativi precedentemente notificati alle resistenti in data 27 e 28.1.2014.

Con i motivi integrativi il Comune di Casamassima agiva per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del Decreto Interministeriale in epigrafe riproponendo le medesime censure dell’atto introduttivo.

In data 23.7.2014 la ricorrente presentava istanza di prelievo chiedendo la fissazione della pubblica udienza in data 25.2.2015 per la discussione del proprio ricorso unitamente al ricorso presentato dal Comune di Polignano n. 1560/2013.

In vista della pubblica udienza del 25.2.2015, le parti svolgevano le loro difese.

All’esito della discussione, il Collegio pronunciava ordinanza interlocutoria n. 587/2015, con la quale si disponeva quanto segue: “ritenuto necessario, al fine del decidere, disporre l’acquisizione di copia dei progetti relativi al provvedimento impugnato, predisposti da Enel Produzioni S.p.A., nella versione iniziale e in quelle modificate, con una schematica relazione ministeriale di accompagnamento che ne indichi la scansione temporale di presentazione e se contengano, sul piano tecnico, variazioni sostanziali rispetto all’originario progetto presentato”, in tal modo stabilendo specifici incombenti istruttori a carico del Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l’Energia, Direzione Generale per l’energia nucleare, le energie rinnovabili e l’efficienza energetica, Divisione III – Reti elettriche e, contestualmente, fissando udienza di discussione del merito alla data del 18.11.2015.

In data 16.9.2015, in ritenuto adempimento all’ordinanza succitata, il Ministero dello Sviluppo Economico depositava la documentazione progettuale richiesta.

In data 7.10.2015 la ricorrente depositava copia dell’ordinanza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 3042 del 8.7.2015, con la quale i Giudici d’appello accoglievano l’istanza cautelare di sospensiva del Comune di Polignano a Mare in relazione alla sentenza n. 623/2015 già emessa da questo Tribunale nel procedimento parallelo promosso dal Comune da ultimo citato.

Con la predetta ordinanza il Consiglio di Stato, “rilevato che sulla medesima questione, in relazione ad altri Comuni, il T.A.R. Puglia ha disposto, a suo tempo, istruttoria al fine di acquisire ulteriore documentazione, fissando a breve la data per la discussione del merito, non ancora avvenuta;

ritenuta la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della presente istanza di sospensione in vista di una valutazione coerente ed unitaria dell’intera vicenda, anche in considerazione della necessità di un approfondimento in ordine all’individuazione dell’autorità competente a provvedere sulla VIA, tenuto conto della dimensione anche transfrontaliera dell’intervento complessivo”, ordinava la sospensione dell’esecutività della sentenza pronunciata da codesto T.A.R., n. 623/2015 a seguito dell’udienza del 25.2.2015, con la quale si respingeva il ricorso dell’ente avverso l’autorizzazione alla costruzione dell’elettrodotto rilasciata in favore di Enel Produzione S.p.A. dal Ministero dello Sviluppo Economico.

In data 16.10.2015 il Comune di Casamassima depositava atto di motivi aggiunti, notificato in pari data, al fine di ottenere l’annullamento del decreto in epigrafe e dell’intervenuta nota del MISE del 9.9.2015, prot. n. 0020775, con allegati progetti relativi al D.I. n. 239/EL-155/192/2013, presentato dal Enel Produzione s.p.a., nella versione iniziale ed in quelle modificate, lamentando di averne acquisito conoscenza solo a seguito di tale comunicazione del MISE in data 16.9.2015.

Con lo stesso atto il Comune ricorrente reiterava istanza istruttoria tramite c.t.u. o verificazione ex art. 66 c.p.a. al fine di attestare, in tesi, la difformità della progettazione finale delle opere rispetto a quella iniziale, nonché della stessa rispetto ai vincoli insistenti sulle aree interessate.

In data 31.10.2015 le resistenti inoltravano istanza di rinvio al fine di adempiere tempestivamente alla produzione documentale a seguito dei motivi aggiunti notificati dalla ricorrente e provvedere al deposito delle argomentazioni difensive.

In data 10.11.2015 il Comune di Casamassima aderiva all’istanza di rinvio presentata dalle resistenti allo scopo di proporre ulteriore ricorso per motivi aggiunti in conseguenza della produzione documentale del MISE, intervenuta, a parere della ricorrente, oltre i termini di legge.

La pubblica udienza veniva fissata in data 8.6.2016 e, in occasione della stessa, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione.

Preliminarmente ed in rito, appare opportuno chiarire come le richieste istruttorie avanzate in atti ed, in particolare, la richiesta di consulenza tecnica di ufficio o di verificazione ex art. 66 c.p.a. al fine di attestare, in tesi, la difformità della progettazione finale delle opere rispetto a quella iniziale, nonché della stessa rispetto ai vincoli insistenti sulle aree interessate, non appaiono meritevoli di accoglimento, tenuto conto del materiale istruttorio raccolto e formatosi nel corso del presente procedimento, oltre che in considerazione della natura di potenziale delega esterna della decisione che si potrebbe surrettiziamente realizzare rimettendo ad una valutazione – apparentemente – tecnica profili decisori che possono essere pianamente e direttamente valutati dal Giudice in sede processuale.

Ciò premesso, nel merito, il ricorso principale e quello per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, sono fondati e, pertanto, possono essere accolti.

Con le censure addotte, la ricorrente lamenta la violazione delle norme di partecipazione al procedimento per il rilascio dell’Autorizzazione Unica per la costruzione dell’elettrodotto in favore di Enel Produzione S.p.A. e la sostanziale difformità del progetto autorizzato rispetto a quello preliminarmente sottoposto all’attenzione della Conferenza di servizi.

In riferimento a tale progetto definitivo, il Comune di Casamassima eccepisce di non aver mai rilasciato parere favorevole, essendone venuto a conoscenza solo in conseguenza del Decreto Interministeriale censurato.

Per il Comune di Casamassima, il procedimento difetterebbe, infatti, del corretto coinvolgimento delle Amministrazioni interessate nella successiva fase di valutazione vera e propria del progetto definitivo da ultimo presentato.

La ricorrente lamenta il mancato rinnovo del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione da parte del MISE a seguito delle modifiche apportate da Enel Produzione S.p.A. al progetto preliminare.

Il Comune di Casamassima censura anche il contrasto dell’attestazione di autorizzazione paesaggistica con la mancata acquisizione del parere obbligatorio dei comuni interessati dall’intervento.

Tale violazione procedimentale viene in rilievo con specifico riferimento all’art. 2 del Decreto interministeriale impugnato a norma del quale “l’autorizzazione espressa sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, tutti gli atti autorizzativi, concessori e di assenso, costituendo titolo a costruire ed esercitare dette opere; lo stesso decreto assume effetto di variante urbanistica, efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, costituisce vincolo preordinato all’esproprio e dichiara inamovibili le opere autorizzate”.

A norma degli artt. 19 e 52 quater del Testo Unico sulle espropriazioni il provvedimento finale della Conferenza di servizi è in effetti sostitutivo anche ai fini urbanistici ed edilizi, di tutti gli atti autorizzativi, concessori e di assenso, ma in tale procedimento non può venir meno la partecipazione attiva del Comune quale Amministrazione preposta alla pianificazione del territorio locale in ossequio ai principi costituzionali anche dopo la riforma degli artt. 117 e 118 Costituzione (cfr. inter alia Cons. Stato, Sez. IV, 31.3.2015 n. 2985; Cons. Stato, Sez. IV, n. 1346/2016; Cons. Stato, Sez. IV, n. 23.11.2010 n. 8682).

Tale partecipazione avrebbe, inoltre, permesso alle Amministrazioni statali competenti di verificare la compatibilità urbanistica dell’opera in considerazione della presenza di una Chiesa rurale medioevale, tutelata con D.M. 01.09.1989 ex lege n. 1393 e della zona di attraversamento del Parco Lama San Giorgio, definito dal PUTT/P come specificamente soggetto a tutela.

Come già chiarito da questo Giudice in sede istruttoria, ai fini della decisione è necessario verificare se il parere favorevole di compatibilità ambientale (VIA e VAS) e il conseguente decreto di autorizzazione del MISE siano effettivamente stati rilasciati in relazione ad un progetto preliminare sostanzialmente difforme da quello definitivo.

A tal fine è stato richiesto al MISE di fornire al Collegio copia del progetto preliminare presentato da Enel Produzione S.p.A. e delle successive integrazioni e modifiche allo stesso.

Al riguardo, giova richiamare la distinzione giurisprudenziale tra ‘varianti essenziali’ e ‘varianti non essenziali’. Costituisce, in particolare, variante essenziale ogni modifica incompatibile col disegno globale ispiratore dell’originario progetto edificatorio, sia sotto l’aspetto qualitativo sia sotto l’aspetto quantitativo.

Ai fini della configurazione dell’ambito di tale istituto, soccorre la definizione di variazione essenziale enunciata dall’art. 32 del d.p.r. n. 380/2001, la quale ricomprende il mutamento della destinazione d’uso implicante alterazione degli standards, l’aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio, le modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi e il mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentito (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 11.04.2007 n. 1572; 21.05.2010, n. 3231; Cass. pen., sez. III, 24.03.2010 n. 24236; 25.09.2012 n. 49290).

Malgrado la specifica e chiara richiesta istruttoria rivolta con ordinanza n. 587/2015 al Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l’Energia, Direzione Generale per l’energia nucleare, le energie rinnovabili e l’efficienza energetica, Divisione III – Reti elettriche, ad essa non si è fornito esatto e compiuto adempimento.

Dalla scarna relazione di accompagnamento ai progetti non è possibile apprezzare la prova della asserita non essenzialità delle modifiche intervenute sul progetto preliminare, viceversa qualificandosi come modifiche sostanziali i contenuti progettuali di cui alle cartelle 7, 8, 12 e 14 dell’allegato DVD di produzione documentale.

In estrema sintesi, dunque, tanto per dichiarazione confessoria del Ministero menzionato, quanto per omessa dettagliata prova su un punto nodale della controversia in relazione erano stati richiesti specifici adempimenti istruttori, emerge come la valutazione di impatto ambientale risulti essere stata rilasciata su un progetto recante modifiche sostanziali e, quindi, diverso da quello presentato in prima battuta da Enel Produzione S.p.A..

La diversità del progetto definitivo dal progetto iniziale e la sostanzialità delle modifiche ad esso apportate avrebbero, dunque, dovuto condurre ad una ulteriore Conferenza di servizi finale con la partecipazione attiva di tutte le Amministrazioni interessate, tra cui la resistente, che avrebbe avuto modo di sottolineare, con parere, se del caso, sfavorevole, la non compatibilità paesaggistica del progetto con i vincoli insistenti nel territorio.

Tutto quanto detto conduce conseguentemente all’accoglimento delle doglianze della ricorrente.

Tenuto conto della notevole complessità e peculiarità della controversia, oltre che in considerazione del suo articolato andamento procedimentale e processuale, sussistono all’evidenza i presupposti per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso principale e su quello per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2016 con l’intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE
Alfredo Giuseppe Allegretta

 IL PRESIDENTE
Angelo Scafuri

IL SEGRETARIO
 

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