* DIRITTO DELL’ENERGIA – Regione Puglia – Produzione di energia da fonti rinnovabili – Mancata realizzazione di un impianto assentito – Art. 4, c. 2, lett. c) l.r. Puglia n. 31/2008 – Escussione della fideiussione – Rimessione alla Corte Costituzionale.
Provvedimento: Sentenza non definitiva
Sezione: 1^
Regione: Puglia
Città: Bari
Data di pubblicazione: 24 Febbraio 2016
Numero: 261
Data di udienza: 13 Gennaio 2016
Presidente: Scafuri
Estensore: D'Alterio
Premassima
* DIRITTO DELL’ENERGIA – Regione Puglia – Produzione di energia da fonti rinnovabili – Mancata realizzazione di un impianto assentito – Art. 4, c. 2, lett. c) l.r. Puglia n. 31/2008 – Escussione della fideiussione – Rimessione alla Corte Costituzionale.
Massima
TAR PUGLIA, Bari, Sez. 1^ – 24 febbraio 2016, n. 261
DIRITTO DELL’ENERGIA – Regione Puglia – Produzione di energia da fonti rinnovabili – Mancata realizzazione di un impianto assentito – Art. 4, c. 2, lett. c) l.r. Puglia n. 31/2008 – Escussione della fideiussione – Rimessione alla Corte Costituzionale.
Va rimessa alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, lett. c) legge Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31, per contrasto con gli artt. 3, 41 e 117, commi 1, 2, lett. m) e 3 della Costituzione; detta norma appare in contrasto con il quadro costituzionale, nella parte in cui il legislatore regionale collega l’escussione della polizza fideiussoria, rilasciata in favore della Regione a garanzia della realizzazione dell’impianto, al mero fatto storico della mancata realizzazione di un impianto assentito.
Pres. Scafuri, Est. D’Alterio – S. s.p.a. (avv. Sticchi Damiani) c. Regione Puglia (avv. Colelli)
Allegato
Titolo Completo
TAR PUGLIA, Bari, Sez. 1^ - 24 febbraio 2016, n. 261SENTENZA
TAR PUGLIA, Bari, Sez. 1^ – 24 febbraio 2016, n. 261
N. 00261/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00614/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 614 del 2014, proposto da:
Solon s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso l’avv. Ugo Patroni Griffi in Bari, piazza Luigi di Savoia, 41/A;
contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Tiziana Teresa Colelli, con domicilio eletto in Bari, al Lungomare N. Sauro, 31; Azienda Sanitaria Locale Bari, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) – Puglia;
nei confronti di
Unipol Sai Assicurazioni;
per l’accertamento
– della violazione da parte della Regione Puglia del termine di cui all’art. 12, comma 4 del Decreto Legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 per la conclusione del procedimento di rilascio di autorizzazione unica avviato da Solon s.p.a. con istanza prot. n. 38/4560 del 24 aprile 2008 per la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 8,820 MW e delle relative opere infrastrutturali di connessione sito in Contrada Lezzi nel Comune di Turi; nonché per la declaratoria del diritto al risarcimento del danno;
– dell’insussistenza del diritto all’escussione della polizza fideiussoria di Solon s.p.a., rilasciata da Fondiaria sai s.p.a. a far data dal 18 gennaio 2011, in favore della Regione Puglia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio;
Uditi nell’udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2016 per le parti i difensori avv.ti Andrea Sticchi Damiani; Tiziana Teresa Colelli;
Visto l’art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 9 maggio 2014 e depositato il successivo 14 maggio 2014, la società Solon s.p.a. ha chiesto il ristoro, con condanna a carico della Regione Puglia, dei danni subiti in conseguenza della violazione del termine di conclusione del procedimento per il rilascio dell’A.U., relativa all’impianto fotovoltaico meglio precisato in epigrafe. Ha chiesto inoltre accertarsi l’insussistenza del diritto della Regione all’escussione della polizza fideiussoria rilasciata da Fondiaria SAI s.p.a. a far data dal 18 gennaio 2011, per l’ipotesi di mancata realizzazione dell’impianto.
A sostegno delle precisate pretese la ricorrente, dopo aver descritto con dovizia di particolari l’iter amministrativo che ha condotto, sulla base dell’istanza presentata in data 24 aprile 2008, al rilascio della Determina Dirigenziale di A.U. n. 39 del 4 febbraio 2011, ha evidenziato che l’impianto assentito non è stato infine realizzato, essendo venuta meno la convenienza dell’intera operazione d’investimento, a causa dell’entrata in vigore del D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 e successivo D.M. 5 maggio 2011 (cd. Quarto Conto Energia), di ridefinizione del sistema di incentivi per gli impianti di produzione di energia rinnovabile. Ha rimarcato, più nel dettaglio, che solo a causa del colposo ritardo della Regione Puglia nella conclusione del procedimento la stessa si è vista preclusa la possibilità di usufruire degli incentivi statali, mentre, ove la procedura si fosse conclusa nel termine massimo previsto, l’impianto in questione sarebbe stato senz’altro realizzato ed entrato in esercizio in tempo utile per poter accedere liberamente alle tariffe incentivanti stabilite dal D.M. 6 agosto 2010.
2. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio, insistendo per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
3. L’istanza di misure cautelari, respinta con ordinanza n. 334 del 12 giugno 2014, è stata concessa in appello con ordinanza del Consiglio di Stato n. 3763 del 9 settembre 2014 che ha rilevato, da un lato, la necessità di approfondire nella sede di merito la questione dell’ambito oggettivo della garanzia prestata e, dall’altro, l’opportunità, nelle more, di mantenere la res adhuc integra.
4. Le parti hanno svolto difese in vista e nel corso dell’udienza pubblica del 13 gennaio 2016, all’esito della quale la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. L’infondatezza nel merito della domanda risarcitoria consente di prescindere dalle eccezioni formulate in rito dalla difesa regionale.
2. Come anticipato nella narrativa che precede, con il ricorso in esame la società Solon ha chiesto anzitutto riconoscersi in suo favore il diritto al risarcimento dei danni conseguenti all’inosservanza colposa del termine di conclusione del procedimento di autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico in Contrada Lezzi nel Comune di Turi.
2.1 In termini generali va ricordato come, a seguito della introduzione dell’art. 2 bis legge n. 241/1990 ad opera dell’art. 7 legge 18 giugno 2009, n. 69 (secondo cui “Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento”), sono affiorate più ampie aperture giurisprudenziali protese verso il rafforzamento delle istanze risarcitorie del privato legate dalla tardiva emanazione di un provvedimento autoritativo, talvolta riconosciute anche a prescindere dal suo contenuto favorevole (cfr. Cons. Stato, sez. III, 31 gennaio 2014, n. 468, sez. V, 21 giugno 2013, n. 3405; Tar Puglia Bari, sez. I, 19 luglio 2013, n. 1148; – contra Cons. Stato sez. IV 7 marzo 2013, n. 1406; Tar Lazio, Roma, sez. II, 19 luglio 2013, n. 7386; Tar Campania Napoli, sez. II, 12 luglio 2013).
2.1.1 I richiamati precedenti hanno pacificamente rimarcato l’imprescindibilità della riconduzione della fattispecie nell’alveo della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., cui consegue il rigoroso accertamento in sede giudiziale di tutti gli elementi costitutivi, ovvero, sia dei presupposti di carattere oggettivo (danno e relativo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso causale), sia di quello di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante). In sostanza, si è chiarito che l’ingiustizia e la sussistenza stessa del danno non possono, in linea di principio, presumersi “iuris tantum”, in meccanica ed esclusiva relazione al ritardo nell’adozione del provvedimento amministrativo, atteso che il mero “superamento” del termine fissato “ex lege” o per via regolamentare alla conclusione del procedimento costituisce indice oggettivo, ma non integra piena prova del danno, incombendo sul danneggiato l’assolvimento del relativo onere probatorio ex art. 2697 c.c..
2.1.2 Per quanto attiene in maniera specifica all’accertamento dell’elemento soggettivo, si è peraltro evidenziato che la valutazione che il giudice è sollecitato a svolgere è di natura relativistica, e deve quindi tenere conto della specifica complessità procedimentale, della sussistenza di contrasti giurisprudenziali e dell’incertezza del quadro normativo di riferimento – ove sussumibili nell’alveo dell’errore scusabile – ma anche, in senso negativo per le ragioni dell’amministrazione intimata, di eventuali condotte dilatorie, in grado di palesare la negligenza e l’imperizia degli uffici o organismi dell’amministrazione (ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 7 marzo 2013, n. 1406, Cons. Stato, Sez. III, 30 aprile 2014, n. 2279).
2.2 Facendo applicazione dei principi innanzi espressi ai fini dello scrutinio della domanda risarcitoria, va rilevato che nella specie non risulta accertata né la colpa dell’Amministrazione, né risulta fornita prova del nesso causale tra ritardo e danni subiti.
3. All’uopo giova porre mente innanzitutto alla cronologia del procedimento, dalla quale emerge con chiarezza che sulla procrastinazione dei tempi previsti per la sua conclusione risulta aver influito in maniera determinante il ritardo della stessa società istante, prima nel rendere procedibile la domanda presentata in data 24 aprile 2008, corredandola di tutta la documentazione necessaria – condizione verificatasi solo in data 6 novembre 2009 – e, poi, nell’evadere le diverse richieste di integrazione documentale e di modifiche tecnico – progettuali provenienti dagli organi ed enti intervenuti in sede conferenziale, volti al ridimensionamento dell’impianto. In particolare, risulta agli atti che l’aggiornamento del layout del progetto avveniva solo in data 22 novembre 2010, mentre solo in data 21 gennaio 2011 veniva trasmesso il progetto definitivo adeguato alle prescrizioni dei vari enti, destinato a divenire parte integrante dell’a.u. rilasciata subito dopo con D. D. n. 39 del 4 febbraio 2011. Inoltre, terminata la fase autorizzatoria, solo in data 5 maggio 2011 veniva comunicato l’avvio dei lavori; ma in data 2 luglio 2011 i titoli autorizzatori erano ceduti alla società Turi solare. A fronte del mancato rispetto dei tempi di realizzazione dell’impianto, in data 5 marzo 2014, veniva anche avanzata istanza di proroga del titolo autorizzatorio.
Emerge, in sostanza, come sulla dilatazione dei tempi procedimentali – in misura tale da far scattare la modifica della normativa sulle tariffe incentivanti (cd. IV conto energia entrato in vigore il 5 maggio 2011) – abbia influito in maniera determinante proprio il comportamento poco solerte della società, sicché la stessa non può poi dolersi ex art. 1227, secondo comma, c.c. dei danni subiti ma che la stessa avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.
Alla luce del descritto svolgersi procedimentale, dunque, non sono ravvisabili i profili di colpa denunciati dalla ricorrente, atteso che i ritardi ad essa direttamente imputabili risultano di lieve incidenza rispetto al complessivo svolgersi procedimentale, e comunque sussumibili nell’ambito dell’errore scusabile, considerata la complessità insita nel procedimento di autorizzazione unica che richiede il bilanciamento in sede conferenziale di delicati interessi pubblici attraverso il coordinamento delle posizioni espresse dalle varie Autorità preposte alla loro cura, in vista della promozione di fonti di energia rinnovabili, purché in armonia con le esigenze di salvaguardia ambientale. Nella specie, numerosi sono stati i passaggi procedimentali che si sono resi necessari per soddisfare, in un’ottica di reciproca collaborazione, l’evidenziata esigenza funzionale, sia consentendo l’integrazione della documentazione oltre i termini all’uopo assegnati della Regione, sia attraverso l’individuazione delle modifiche da apportare al progetto, onde superare i dissensi espressi in conferenza (in particolare del Servizio Assetto del Territorio che aveva chiesto un sostanziale ridimensionamento dell’impianto – la cui potenza passava da 8,9 MW a circa 7,5 MW -con stralcio dal progetto dell’area interessata dall’ATD “Boschi e macchie” e relativo buffer di 100 mt). Alla luce di tali evidenze, appare giustificabile una mancata tempestiva conclusione del procedimento, anche nell’ottica di evitare un suo esito non favorevole conseguente all’incompletezza della documentazione necessaria, così come peraltro evidenziato dalla difesa regionale.
Non va inoltre tralasciato di evidenziare come nemmeno sia stata fornita prova dell’impossibilità (rimasta solo asserita) di concludere i lavori di costruzione dell’impianto fotovoltaico entro il 31 agosto 2011 – termine previsto per poter usufruire delle tariffe incentivanti – benché la società ricorrente avesse avuto all’uopo a disposizione circa sette mesi dalla data di conseguimento dell’autorizzazione unica del 4 febbraio 2011.
Le superiori considerazioni avvalorano invece la prognosi di una più che probabile proficua realizzazione dell’impianto ove la società fosse stata più collaborativa sia nella trasmissione della documentazione richiesta nei vari passaggi procedimentali che nel dare tempestivo avvio ai relativi lavori.
4. Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende, dunque, la reiezione della domanda risarcitoria.
5. E’ possibile dunque passare all’esame dell’ulteriore domanda volta all’accertamento dell’insussistenza del diritto della Regione Puglia all’escussione della polizza fideiussoria di Solon s.p.a., rilasciata da Fondiaria SAI s.p.a. a far data dal 18 gennaio 2011 in suo favore, a garanzia della sua realizzazione.
5.1 La ricorrente ha offerto suggestivi spunti di riflessione articolati con memoria depositata in data 8 maggio 2015, con cui ha evidenziato il contrasto con il quadro costituzionale, ed in particolare con gli articoli 3, 41 e 117 Cost., dell’art. 4, comma 2, lett. c), L.R. 31/2008 nella parte in cui il legislatore regionale sembrerebbe collegare l’escussione della predetta polizza fideiussoria al mero fatto storico della mancata realizzazione di un impianto assentito.
5.2 Il Collegio ritiene che la questione, così come prospettata, debba essere sottoposta alla Corte Costituzionale, in quanto rilevante e non manifestamente infondata, come motivato in separata ordinanza, con conseguente sospensione del giudizio in corso.
6. Ogni statuizione in ordine alle spese della presente fase processuale è rinviata alla sentenza con cui sarà definita l’intera controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, sez. I, non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto respinge l’istanza risarcitoria.
Con separata ordinanza sarà rimessa alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, lett. c) legge Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31, per contrasto con gli artt. 3, 41 e 117, commi 1, 2, lett. m) e 3 della Costituzione, sospendendo il giudizio in corso.
Rinvia alla sentenza definitiva ogni statuizione relativa alle spese concernenti la presente fase processuale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/02/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)