* RIFIUTI – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Gestore di un impianto pubblico di trattamento dei rifiuti – Diffida al comune tesa ad ottenere la manutenzione della strada su cui transitano i mezzi necessari allo svolgimento dell’attività – Interesse legittimo qualificato – Inconfigurabilità.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Puglia
Città: Bari
Data di pubblicazione: 26 Aprile 2018
Numero: 633
Data di udienza:
Presidente: Scafuri
Estensore: Allegretta
Premassima
* RIFIUTI – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Gestore di un impianto pubblico di trattamento dei rifiuti – Diffida al comune tesa ad ottenere la manutenzione della strada su cui transitano i mezzi necessari allo svolgimento dell’attività – Interesse legittimo qualificato – Inconfigurabilità.
Massima
TAR PUGLIA, Bari, Sez. 1^ – 26 aprile 2018, n. 633
RIFIUTI – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Gestore di un impianto pubblico di trattamento dei rifiuti – Diffida al comune tesa ad ottenere la manutenzione della strada su cui transitano i mezzi necessari allo svolgimento dell’attività – Interesse legittimo qualificato – Inconfigurabilità.
L’interesse di ogni cittadino a che l’amministrazione comunale provveda diligentemente alla manutenzione (ed alla custodia) dei beni pubblici e, tra essi, delle strade pubbliche, non può essere qualificato come interesse legittimo differenziato, bensì come interesse semplice o di fatto rientrante nell’area di ciò che è giuridicamente irrilevante (Cons. Stato, sez. V, 29 novembre 2004, n. 7773). Deve pertanto escludersi l’esistenza di un obbligo dell’amministrazione di provvedere sulla diffida del gestore di un impianto pubblico di trattamento dei rifiuti solidi urbani (RSU) tesa ad ottenere la manutenzione ordinaria della strada, anche al fine di potere svolgere compiutamente la propria attività lavorativa (cfr. Cons. di Stato, sez. V, sent. n. 5399/2015).
Pres. Scafuri, Est. Allegretta – P. s.r.l. (avv. Parisi) c. Comune di Conversano (n.c.)
Allegato
Titolo Completo
TAR PUGLIA, Bari, Sez. 1^ - 26 aprile 2018, n. 633SENTENZA
TAR PUGLIA, Bari, Sez. 1^ – 26 aprile 2018, n. 633
Pubblicato il 26/04/2018
N. 00633/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01386/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1386 del 2017, proposto da
Progetto Gestione Bacino Bari 5 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Parisi, con domicilio eletto presso il suo studio, in Bari, via Abata Gimma, 171;
contro
Comune di Conversano, non costituito in giudizio;
nei confronti
Grandagliano Gianfranco – Commissario ad acta Ag. Territoriale Regione Puglia, Autorità Ambito Territoriale Ottimale Puglia – Bari 5, Comune di Monopoli, non costituiti in giudizio;
per la declaratoria d’illegittimità e/o l’annullamento
– del silenzio – rifiuto/inadempimento opposto all’atto stragiudiziale di diffida ad adempiere notificato in data 28.10.2016 al Comune di Conversano per l’esecuzione dei necessari interventi manutentivi sul tratto di strada di cui meglio specificato in seguito;
nonché
per l’accertamento
– del diritto della ricorrente ad ottenere esame ed approvazione del progetto di cura e manutenzione del manto stradale preordinato a garantire il transito in piena sicurezza e funzionalità da parte dei mezzi, in particolare di quelli impiegati per lo svolgimento dell’attività della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2018 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 20.12.2017 e depositato presso la Segreteria in data 28.12.2017, la società Progetto Gestione Bacino Bari 5 S.r.l. adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere le pronunce dichiarative e di accertamento meglio indicate in oggetto.
Esponeva in fatto di essere la società affidataria, con contratto n. 14328 registrato a Bari il 30.05.2012, del “pubblico servizio di gestione del sistema impiantistico complesso per rifiuti urbani” per il bacino BA/5.
Nell’esecuzione di tale attività, la ricorrente gestiva “l’impianto pubblico di trattamento dei rifiuti solidi urbani (RSU)” sito in Conversano, contrada Martucci, e di proprietà del medesimo Comune.
In fatto, la società ricorrente evidenziava come la condizione del manto stradale di accesso all’impianto, ovverosia della rete viaria sita in contrada Martucci, versasse in uno “stato di assoluta precarietà e pericolosità”.
Con nota datata al 18.12.2015 e ricevuta dal protocollo dell’Amministrazione in data 21.12.2015, la ricorrente provvedeva a denunciare all’Ente quanto su esposto.
A seguito del mancato riscontro da parte dell’Amministrazione, la medesima società provvedeva ad affidare alla Mediterranea Scavi S.r.l l’attività “di ricarica con materiale stabilizzato” del manto stradale de quo, sopportando spese per un ammontare complessivo di € 4.500,00 IVA esclusa.
Con ordinanza n. 20 del 06.04.2016, il Comune di Conversano istituiva il divieto di transito in contrada Martucci, ad eccezione dei frontisti.
In data 19.04.2016, la ricorrente inviava al Comune di Conversano una ulteriore nota.
Con essa si rappresentava l’ulteriore aggravamento delle condizioni del tratto stradale, si richiedeva un tempestivo intervento manutentivo e si evidenziavano all’Amministrazione i danni verificatisi ai mezzi utilizzati per il transito su dette strade e le spese sostenute in proprio per la “sistemazione provvisoria del manto stradale”.
In data 28.10.2016, la società ricorrente diffidava il Comune di Conversano ad adempiere alle richieste inoltrate dalla stessa.
A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, la società ricorrente adiva il T.A.R. in epigrafe, articolando un unico, complesso, motivo di doglianza incentrato sulla “violazione di legge: artt. 1, 2 e 3 L. 1990 n. 241 in riferimento al combinato disposto degli artt. 16 e 28 L. 1865 n. 2248 all. F, art. 14 Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 1992 n 285, e T.U. Enti locali (n. 267/2000), anche in relazione agli artt. 97 Cost. nonché 2043 e 2051 cod. civ.”.
Con tale motivo di gravame, la ricorrente rimarcava l’onere per la Pubblica Amministrazione di adempiere ai richiesti interventi manutentivi al fine di eliminare le situazioni di pericolo lamentate.
All’udienza del 21.3.2018, il ricorso veniva definitivamente trattenuto in decisione.
Ciò premesso in punto di fatto, il ricorso è inammissibile.
Come è noto, il silenzio della Pubblica Amministrazione è un comportamento inerte che si manifesta a fronte di uno specifico dovere di provvedere, di emanare un atto e di concludere il procedimento con l’adozione di un provvedimento espresso entro un termine prestabilito (cfr. art. 2, co. 1 e 5, 20, l. n. 241/1990 e ss.mm.ii.).
L’ordinamento distingue il silenzio in ipotesi legislativamente qualificate in senso positivo (silenzio assenso), in senso negativo (silenzio diniego e silenzio rigetto), in senso procedimentale (silenzio devolutivo) e ipotesi non giuridicamente qualificate (silenzio inadempimento).
Nei casi in cui la legge non qualifica espressamente il silenzio, esso equivale ad un inadempimento di un obbligo di provvedere.
In senso conforme, affinché possa sussistere il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione “non è sufficiente che questa, compulsata da un privato che presenta una istanza, non concluda il procedimento entro il termine previsto …, ma è anche necessario che essa contravvenga ad un preciso obbligo di provvedere sull’istanza del privato, che sussiste non solo nei casi previsti dalla legge, ma anche nelle ipotesi che discendono dai princìpi generali” (ex multis, Cons. di Stato, Sez. III, sent. n. 5601/2014).
A tal proposito occorre aggiungere che “nei giudizi proposti avverso il silenzio della pubblica Amministrazione è di norma precluso al giudice amministrativo di accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall’istante, sostituendosi in tal modo all’Amministrazione e esercitando una giurisdizione di merito di cui egli non è titolare in materia; può infatti dichiarare l’accoglibilità dell’istanza solo nei casi di manifesta fondatezza, quando cioè sono richiesti provvedimenti amministrativi dovuti o vincolati per i quali non c’è da compiere alcuna scelta discrezionale che potrebbe sfociare in diverse soluzioni (Consiglio di Stato, Sez. V, 4 agosto 2014, n. 4143)”, (cfr. Cons. di Stato, sez. V, sent. n. 1182/2015).
Ancora, risulta opportuno precisare che, differentemente da quanto asserito dalla ricorrente, nonostante il servizio pubblico esercitato dalla stessa in favore della collettività, essa non possa dirsi in una posizione giuridica differenziata rispetto a quella del semplice privato.
Sul punto è necessario evidenziare che la consolidata giurisprudenza ha precisato che “l’interesse di ogni cittadino a che l’amministrazione comunale provveda diligentemente alla manutenzione (ed alla custodia) dei beni pubblici e, tra essi, delle strade pubbliche … non può essere quindi qualificato come interesse legittimo differenziato, bensì come interesse semplice o di fatto rientrante nell’area di ciò che è giuridicamente irrilevante (Cons. Stato, sez. V, 29 novembre 2004, n. 7773). Deve pertanto escludersi l’esistenza di un obbligo dell’amministrazione di provvedere sulla diffida degli appellanti tesa ad ottenere la manutenzione ordinaria della strada in questione anche al fine di potere svolgere compiutamente la propria attività lavorativa, non essendo neppure sufficiente al fine di configurare un obbligo di provvedere la presentazione, ancorché periodicamente reiterata, di istanze e diffide e la mancata risposta alle stesse dell’amministrazione” (cfr. Cons. di Stato, sez. V, sent. n. 5399/2015).
In particolare, la posizione del ricorrente di gestore di un impianto pubblico di trattamento dei rifiuti solidi urbani (RSU), se rende differenziato il suo interesse nel contesto delle procedure e dei rapporti di diritto pubblico che scaturiscono da tale qualità, non ne differenzia in alcun modo la posizione rispetto a qualunque altro soggetto che sia in via di fatto interessato alla manutenzione da parte del Comune della rete viaria circostante un’area di sua spettanza o ove eventualmente si concentri la sua attività lavorativa o imprenditoriale.
Tenuto conto di quanto sin qui evidenziato e non sussistendo nel caso di specie ragioni peculiari per discostarsi dai menzionati – e condivisibili – orientamenti giurisprudenziali sopra ricordati, non può in concreto ravvisarsi alcuna posizione giuridica differenziata che giustifichi l’ammissibilità dell’introdotto gravame.
Ne discende, conseguentemente, l’integrale declaratoria di inammissibilità del medesimo.
In considerazione della soccombenza del ricorrente e della mancata costituzione dell’Amministrazione resistente o di eventuali controinteressati, nulla deve disporsi in punto di spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2018 con l’intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
Alfredo Giuseppe Allegretta
IL PRESIDENTE
Angelo Scafuri
IL SEGRETARIO